Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 119/2018
Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. Rottamazione -ter) - Natura giuridica delle somme versate in sede di definizione agevolata - Rapporto tra sostituto d'imposta e sostituito
Riferimento normativo
Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. Rottamazione -ter) - Natura giuridica delle somme versate in sede di definizione agevolata - Rapporto tra sostituto d'imposta e sostituito - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 566
OGGETTO: Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. Rottamazione -ter) - natura
giuridica delle somme versate in sede di definizione agevolata- rapporto tra
sostituto d'imposta e sostituito
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La Banca (in seguito "Istante" o "Banca Istante") è una banca residente in Italia,
che in data gg/mm/aaaa ha acquisito, dalla Alfa (in seguito Seller) appartenente al
Gruppo Beta, il controllo del Gruppo Gamma (di seguito, Gruppo bancario).
Precedentemente, nel corso del 2012, alcune società oggetto della predetta
cessione erano state sottoposte ad un'attività di verifica da parte dell'Amministrazione
finanziaria, per gli anni dal 2007 al 2012, relativamente all'omessa applicazione delle
ritenute sugli interessi dovuti a una società ungherese su una serie di contratti di
finanziamento.
Con tale attività di verifica è stata contestata la qualifica di beneficiario effettivo
della società ungherese, mentre è stato ritenuto che l'effettivo beneficiario fosse una
società residente alle Bermuda, appartenente al Gruppo Beta.
Quindi, alle società che avevano ricevuto i finanziamenti (che sono state
Pagina 2 di 8
successivamente incorporate dall'Istante) è stata contestata l'omessa applicazione della
ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella
misura del 27% (applicabile ratione temporis a beneficiari residenti in paradisi fiscali),
a fronte della ritenuta pari a zero originariamente applicata, secondo le disposizioni
della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Ungheria.
Avverso i plurimi avvisi di accertamento (in quanto relativi a più anni e a più
società) emessi dall'Agenzia delle Entrate, le società hanno resistito in giudizio
instaurando vari contenziosi presso diverse Commissioni tributarie.
Nel 2016 l'Istante, a seguito dell'acquisito del controllo del Gruppo bancario, è
divenuta giuridicamente responsabile per le passività correlate al contenzioso in
discussione.
Tuttavia, sulla base di un'apposita clausola contenuta nel contratto di
compravendita del 2016 (cd. "Share Purchase Agreement"), risulta economicamente
responsabile per tali passività la società Seller che ha ceduto le società soggette alla
predetta attività di accertamento.
In seguito all'emanazione del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, la Banca
Istante ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti in relazione ai
citati contenziosi.
Più precisamente, in data 30 maggio 2019, la Banca Istante ha provveduto a
presentare le istanze di definizione ed in pari data sono stati effettuati da parte del
Seller i pagamenti degli importi corrispondenti, mediante F24 eseguito a nome dell'
Istante.
Al riguardo, l'Istante chiede se le imposte versate in sede di definizione
agevolata conservino la natura di ritenute alla fonte sugli interessi e, pertanto, chiede
se sussista ancora il diritto/dovere di rivalsa in relazione alle stesse, per la quota parte
relativa alle ritenute sugli interessi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Pagina 3 di 8
L'Istante rappresenta che le somme corrisposte per la definizione agevolata delle
liti pendenti rappresentano solamente un di cui rispetto all'originale petitum oggetto di
contestazione, che include anche altre tipologie di imposte (II.DD. e IVA).
Tuttavia, l'Istante ritiene che tale circostanza non sia rilevante per la mutazione
della natura dell'imposta versata. Il fatto che le liti siano risultate definibili mediante
pagamenti ridotti di "importi correlati" al valore della controversia non è sufficiente a
modificare la natura dell'imposta sottostante che rimane, dunque, quello di una
ritenuta, ovvero di un'imposta dovuta su una capacità contributiva altrui (vale a dire,
del beneficiario effettivo degli interessi).
A parere dell'Istante, l'importo dovuto per la definizione agevolata rappresenta
"qualitativamente" l'imposta contestata che è, tuttavia, quantitativamente ridotta, in via
premiale, "in rapporto allo stato e al grado in cui si trova la singola controversia".
In sostanza, l'Istante ritiene che le somme dovute a seguito della definizione non
mutano la loro natura oggettiva e sostanziale beneficiando, esclusivamente, di una
rideterminazione forfetaria per tenere conto, dell'esito ancora incerto del contenzioso.
L'Istante ritiene, quindi, di avere il diritto/dovere di richiedere il rimborso delle
somme di cui sopra al sostituito, qualificando le somme che riceverà come un
rimborso oggettivamente non imponibile ai fini delle imposte dirette quale "mero
reintegro patrimoniale di una anticipazione fatta per conto del soggetto titolare della
effettiva capacità contributiva".
La Banca, inoltre, è del parere che le conclusioni di cui innanzi valgano
indipendentemente dalla puntuale identificazione del beneficiario effettivo degli
interessi corrisposti e, altresì, indipendentemente dalla specifica entità legale
dell'attuale Gruppo che finanziariamente effettuerà il rimborso a favore dell'Istante.
Il diritto/dovere di rivalsa dell'Istante sarebbe indipendente dalla diatriba
processuale sulla identificazione del beneficiario effettivo degli interessi e tale diritto
potrebbe essere esperito, direttamente, nei confronti della società finanziatrice
Pagina 4 di 8
Ungherese, quale controparte diretta dei contratti di finanziamento.
In via alternativa, l'Istante dovrebbe rivalersi sulla società residente alle
Bermuda con la quale non ha instaurato alcun contratto di finanziamento.
A parere della Banca Istante sarebbe, quindi, irrilevante per la qualificazione
della natura delle somme ad essa spettanti, quali "rimborso di una anticipazione per
conto terzi", la circostanza che finanziariamente il versamento sia fatto da una società
del Gruppo piuttosto che da un'altra "anche in forza di rapporti in essere tra queste"
di cui afferma di non essere a conoscenza.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, contenente «Disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria» (cd. Rottamazione - ter) prevede che «Le
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle
entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio,
compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a
domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è
subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore
della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2
dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
In merito sono stati forniti chiarimenti con le circolari 1° aprile 2019, n. 6/E e 15
maggio 2019, n. 10/E alle quali si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.
In linea generale, circa la natura giuridica delle somme versate a titolo di
definizione, la scrivente ha avuto modo di precisare seppur con riferimento alla rivalsa
in materia di IVA, che le conclusioni raggiunte nella circolare 25 settembre 2017, n.
23/E, relativamente alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui
all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono valide - nonostante le
Pagina 5 di 8
differenze - anche per la cd. Rottamazione-ter.
In particolare, la circolare n. 23/E del 2017 ha chiarito che il cedente o prestatore
che abbia aderito validamente alla definizione agevolata delle controversie tributarie di
cui al suddetto articolo 11, può avvalersi della disposizione di cui all'articolo 60,
comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 secondo cui «Il contribuente ha diritto di
rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o
rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a
seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli
interessi».
Ciò in quanto, nonostante la definizione agevolata di cui all'articolo 11 del citato
decreto legge n. 50 del 2017, richiedeva il pagamento del tributo e degli interessi in
contestazione, mentre la Rottamazione-ter richiede il pagamento di un importo pari o
proporzionale al valore della controversia, la circostanza che quest'ultimo sia
comunque "correlato al tributo" (poiché per valore della lite si intende l'importo del
tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato),
consente di estendere le medesime argomentazioni anche all'attuale definizione
agevolata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018.
Coerentemente, con riferimento alle omesse ritenute su interessi di cui
all'articolo 26, comma 5, del d.P.R. 600 del 1973, si ritiene che la definizione
agevolata in commento non modifichi la natura delle imposte definite, ma ne
modifichi il quantum in base alla riduzione forfetaria accordata secondo legge, nel
presupposto che la rivalsa oggetto di interpello venga esercitata nei confronti del
sostituito, individuato dall'Amministrazione finanziaria nel beneficiario effettivo degli
interessi (società residente alle Bermuda).
Con riguardo alla fattispecie rappresentata nell'istanza, si premette che
dall'analisi della documentazione fornita e, in particolar modo, dell'ulteriore
documentazione prodotta in risposta alla richiesta di documentazione integrativa del
24 settembre 2020, è emerso che la fattispecie concretamente realizzatasi presenta
Pagina 6 di 8
delle differenze sostanziali rispetto a quanto descritto dall'Istante.
Pertanto, fermo restando ogni potere di controllo dell'Amministrazione
finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende nell'istanza, per
effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'
Istante, ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà, possa condurre ad una
diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame, si fornisce risposta alle
richieste originariamente formulate dall'Istante tenuto conto anche di quanto
riscontrato nell'ulteriore documentazione prodotta.
L'articolo 64, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che «Chi in forza di
disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o
situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se
non è diversamente stabilito in modo espresso».
In base all'articolo 26, comma 5, del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, pro
tempore vigente, «I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di
capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli
per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio
dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è
applicata a titolo d'imposta ed è operata anche su i proventi conseguiti nell'esercizio
d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i
percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis
dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata
anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili
organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si
applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di
Pagina 7 di 8
soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso».
Tale norma disciplina, esclusivamente, il rapporto tra Amministrazione
Finanziaria e soggetti obbligati per legge ad operare in qualità di sostituti di imposta e
non anche il rapporto tra sostituto e sostituito. A tal riguardo la giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha statuito che "Le controversie tra sostituto d'imposta e
sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute
alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non
sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione
del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito
nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere
impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto
tributario" (cfr. sentenze n. 14309/2013 e n. 9246/2018).
Ciò conferma che il sostituto è obbligato ad effettuare la ritenuta mentre
l'esercizio del diritto di rivalsa non è espressione di un potere impositivo, ma di un
diritto-dovere rispetto al quale l'Amministrazione finanziaria non ha spazio di
intervento né di legittimazione nei confronti del sostituto (cfr. Cass. Sez. Unite n.
15032/2009).
Preme precisare, inoltre, che dall'esame della documentazione integrativa
prodotta è emerso che il pagamento degli F24, formalmente a nome dell'Istante è stato,
concretamente, eseguito dal Seller delle società interessate dalle pendenze fiscali in
contenzioso (cfr. all. 2 e 4 della documentazione integrativa) in ottemperanza agli
obblighi contrattualmente assunti da quest'ultima nei confronti della Banca Istante per
effetto dello Share Purchase Agreement.
Dallo scambio di corrispondenza tra l'Istante e il Seller emerge, che quest'ultima
non ha anticipato delle somme per conto della società estera sostituita (che sulla base
dei PVC è stata individuata dall'Amministrazione finanziaria nella società stabilita alle
Bermuda) tutt'ora appartenente al proprio Gruppo societario; bensì, secondo quanto
previsto dall'accordo di vendita, il Seller ha pagato, in luogo della Banca Istante, le
Pagina 8 di 8
passività fiscali delle società cedute che erano obbligate in qualità di sostituti
d'imposta nei confronti dell'Amministrazione fiscale (come emerge dall'allegato 4
della documentazione integrativa).
Pertanto, non essendo possibile ricondurre la descritta operazione nell'ambito del
rapporto tra sostituto e sostituito, si precisa che le somme versate dal Seller in luogo
dell'Istante, ai fini della Rottamazione-ter, non sono qualificabili come il "reintegro
patrimoniale di una anticipazione fatta per conto del soggetto titolare della effettiva
capacità contributiva" e, conseguentemente, detta operazione assumerà rilevanza
reddituale in capo all'Istante.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 119/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Interpello AdE 244/2007
Interessi passivi – art. 96 del TUIR – terreni – diritto di superficie – acquis…
Interpello AdE 2412781/2014
Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR - Indennità sostitutiva di mensa ges…
Interpello AdE 8902784/2014
IVA – Trattamento applicabile all'attività di accompagnamento svolta da una gui…
Interpello AdE 2369755/2014
IVA - Territorialità prestazioni di logistica integrata
Interpello AdE 147/2015
Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della re…
Interpello AdE 18/2000
Regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza rap…
Altre normative del 2018
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiariment…
Circolare 1806262
Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte s…
Risoluzione AdE 917
Tassazione ai fini IVA delle prestazioni rese da un istituto scolastico, in relazione al …
Interpello AdE 129
Trattamento fiscale applicabile all'indennità prevista dall'articolo 14 della delibera di…
Interpello AdE 593
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nel…
Provvedimento AdE 109