Articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Imposta di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti
Quali imposte si applicano ai trasferimenti gratuiti di beni tra enti pubblici in operazioni di riorganizzazione, e a quale aliquota?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 introduce un regime agevolativo per i trasferimenti gratuiti di beni (mobili e immobili) effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale. Anziché applicare le aliquote ordinarie, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna, indipendentemente dal valore dei beni trasferiti.
La norma si applica a enti pubblici e privati che per legge, regolamento o statuto appartengono alla stessa struttura organizzativa. Nel caso specifico dell'interpello, riguarda il trasferimento del patrimonio immobiliare dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) di due province all'Ente Regionale X, tutti strumenti tecnico-operativi della medesima Regione, quindi appartenenti alla stessa struttura organizzativa politica.
Le condizioni per l'applicazione sono tre: il trasferimento deve avvenire a titolo gratuito, deve rientrare in un'operazione di riorganizzazione (come fusioni, accorpamenti, razionalizzazioni), e gli enti coinvolti devono appartenere alla medesima struttura organizzativa. Nel caso degli IACP e dell'Ente Regionale X, tutte le condizioni sussistono, poiché la legge regionale del 2014 ha istituito l'Ente Regionale X come strumento di razionalizzazione e ha soppresso gli IACP trasferendone il patrimonio.
La disposizione si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. Questo regime rappresenta un significativo vantaggio fiscale rispetto alle aliquote ordinarie, soprattutto per trasferimenti di patrimoni immobiliari di rilevante valore.
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Riferimento normativo
Articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Imposta di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 279
OGGETTO: : articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 imposta di
registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i
trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di
operazioni di riorganizzazione tra enti
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istituto Autonomo Case Popolari di ALFA, in persona del commissario
liquidatore, riferisce che la Regione GAMMA, con legge regionale del 2014, ha
previsto l'istituzione dell'Ente Regionale X, ente pubblico non economico, con
funzione di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proveniente dagli
istituti Autonomi Case Popolari di ALFA e di BETA, soppressi ai sensi e per gli effetti
della stessa legge.
Al riguardo, precisa che gli organi di tali istituti sono nominati dalla Regione e
che gli stessi sono inseriti nel Sistema Regione GAMMA istituito con l'articolo 7
della legge del 2010.
Ciò posto, l'istante chiede se al caso di specie sia applicabile la disposizione di
cui all'articolo 1, comma 737, della delle n. 147 del 2013.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Ente richiama e ritiene applicabile al caso prospettato l'articolo 1, comma 737
della legge n.. 147 del 2013 che ha stabilito un regime di favore in ordine alla
tassazione degli atti di trasferimento ad una Pubblica Amministrazione prevedendo
l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, se dovute, "nella misura
fissa di 200 euro ciascuna".
Ritiene che, in effetti, si tratta di trasferire a titolo gratuito, con
provvedimento/decreto del Presidente della Giunta regionale e/o con atto di cessione
da parte del Commissario liquidatore degli IACP in favore dell'Ente Regionale X,
nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge,
regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica (la Regione).
A supporto di quanto affermato, richiama, altresì, il punto 9.5 della circolare 21
febbraio 2014, n. 2/E.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
per il 2014) prevede che «Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di
qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti
appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa
politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se
dovute, le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro
ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle
scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture
private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data».
Con la riportata disposizione, si introduce, quindi, un regime agevolativo, ai fini
dell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di
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trasferimento di beni a titolo gratuito di qualsiasi natura (sia beni mobili che
immobili), posti in essere nell'ambito di operazioni di riorganizzazione di enti
appartenenti per legge alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di
categoria, religiosa, assistenziale o culturale.
Con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, è stato chiarito che il regime in
argomento trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte
all'accorpamento di strutture provinciali, facenti capo ai medesimi enti, in strutture
regionali, o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria.
La terminologia utilizzata dal legislatore nel comma 737 sopracitato «operazioni
di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge (...). alla medesima struttura
organizzativa politica», lascia intendere con sufficiente chiarezza che gli enti a cui si
riferisce l'agevolazione in argomento sono enti pubblici, come quelli riportati nella
presente istanza di interpello.
Ai fini dell'applicabilità della citata norma di favore è necessario che il
trasferimento dei beni:
- avvenga a titolo gratuito;
- venga effettuato nell'ambito di una operazione di riorganizzazione;
- si realizzi tra enti che appartengono per legge, regolamento o statuto, alla
medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa,
assistenziale o culturale.
A parere della Scrivente, tali condizioni previste dalla citata norma di favore
sussistono anche con riferimento ai trasferimenti di beni effettuati nell'ambito delle
operazioni di riorganizzazione, oggetto della presente istanza di interpello. Gli atti di
riorganizzazione che si intendono porre in essere vedono, infatti, coinvolti
esclusivamente enti (quali Istituti autonomi per le case popolari per le province
di ALFA e di BETA e l'Ente Regionale X), che, in forza delle disposizioni contenute
nelle leggi regionali del 1990 e del 2014, appartengono alla medesima struttura
organizzativa politica, ovvero alla Regione GAMMA.
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Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 2 della legge del 1990 «Ciascun
I.A.C.P., strumento tecnico operativo della Regione nel campo dell'edilizia
residenziale, esercita nell'ambito di ciascuna provincia le funzioni e i compiti ad esso
attribuiti dalla legislazione vigente ed è dotato di autonomia patrimoniale,
organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla presente legge.
L'Ente assume la personalità giuridica di diritto pubblico».
Inoltre l'articolo 6 della legge del 2014 prevede che la Regione, «al fine di
contenere i costi generali di funzionamento e di razionalizzare l'organizzazione
dell'apparato istituzionale preposto alla gestione delle funzioni di edilizia residenziale
pubblica, istituisce l'Ente regionale X, con sede legale in ALFA.
2. L'Ente Regionale X è articolato in strutture territoriali, aventi sede nelle città
di ALFA e BETA, ed in eventuali presidi operativi che vengono istituiti con il
regolamento di organizzazione dell'Ente, che assicurano l'espletamento delle attività
gestionali, amministrative e tecniche.
3. L'Ente Regionale X è ente pubblico non economico, strumento tecnico-
operativo della Regione con funzione di gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica proveniente dagli Istituti Autonomi Case Popolari di ALFA e di
BETA, che vengono soppressi ai sensi e per gli effetti della presente legge, dotato di
autonomia statutaria, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, e
sottoposto ad indirizzo, vigilanza e controllo della Regione».
Il successivo articolo 12 della legge regionale dispone inoltre «1. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera
lo scioglimento degli organi degli II.AA.CC.PP. di ALFA e di BETA e la revoca dei
rispettivi direttori generali e contestualmente nomina Commissario liquidatore di
entrambi gli enti il Direttore generale dello IACP di ALFA, il quale, entro centottanta
giorni, deve provvedere:
a) all'ordinaria amministrazione ed agli atti indifferibili ed urgenti degli
II.AA.CC.PP.;
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b) alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà degli
II.AA.CC.PP.;
c) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi degli II.AA.CC.PP.;
d) ad adottare gli atti necessari alla gestione contabile residua e alla
predisposizione dei bilanci di liquidazione degli enti disciolti;
e) alle formalità occorrenti per il subentro dell'Ente Regionale X nella titolarità
di diritti ed obblighi afferenti al patrimonio dei disciolti II.AA.CC.PP.».
Per i trasferimenti, a titolo gratuito, di beni mobili ed immobili facenti parte del
patrimonio dei soppressi Istituti Autonomi per le Case Popolari di ALFA e di BETA,
in favore dell'Ente regionale X, vale a dire enti che appartengono alla medesima
struttura organizzativa politica, ovvero alla Regione predetta, realizzati nell'ambito
della razionalizzazione dell'apparato istituzionale preposto alla gestione delle funzioni
di edilizia residenziale pubblica, può trovare, applicazione la previsione di favore
recata dall'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, pertanto, le
imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro
ciascuna.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'articolo 1, comma 737, della legge 147/2013 è il riferimento normativo per l'agevolazione fiscale su trasferimenti gratuiti tra enti pubblici, operazioni di riorganizzazione, fusioni e accorpamenti di enti. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, trasferimenti immobiliari tra enti della pubblica amministrazione, e razionalizzazioni organizzative di strutture pubbliche.
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