Disciplina delle perdite e deduzione ACE nel consolidato - Utilizzo di minori perdite e ACE in dichiarazione integrativa a seguito della sottoscrizione degli accordi Patent Box - Articolo 4, comma 4, del D.M.28/11/2017, articolo 1 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e articolo 6 del D.M.03/08/2017
Disciplina delle perdite e deduzione ACE nel consolidato - Utilizzo di minori perdite e ACE in dichiarazione integrativa a seguito della sottoscrizione degli accordi Patent Box - Articolo 4, comma 4, del D.M.28/11/2017, articolo 1 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e articolo 6 del D.M.03/08/2017 - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Grandi contribuenti e
internazionale
Risposta n. 391/2022
OGGETTO: Disciplina delle perdite e deduzione ACE nel consolidato - Utilizzo di
minori perdite e ACE in dichiarazione integrativa a seguito della
sottoscrizione degli accordi Patent Box - Articolo 4, comma 4, del D.M.
28/11/2017, articolo 1 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e articolo 6 del D.M.
03/08/2017
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA S.p.A. (d'ora in poi "ALFA", "la Società", "il Contribuente" o "
l'istante") è un soggetto di diritto italiano aderente ad un Consolidato Fiscale in essere
tra l'odierna Istante (in qualità di consolidata) e le seguenti società: BETA S.p.A. in
qualità di consolidante (c.f. ...), GAMMA S.p.A. (c.f. ...), DELTA S.r.l. (c.f. ...) in
qualità di consolidate. Per completezza si precisa che il periodo d'imposta 2016 risulta
essere il primo anno in cui le predette consolidate hanno optato per il regime di
consolidato fiscale con la consolidante BETA S.p.A.
In data GG MM 2016, la Società ha esercitato l'opzione, con decorrenza dal
periodo d'imposta 2016, per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti
dall'utilizzo di beni immateriali, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, così come all'epoca disciplinato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio
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2015 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 novembre
2015 (c.d. regime di "Patent Box").
In data GG MM 2016, il Contribuente ha presentato istanza ai sensi dell'articolo
1, comma 39, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel testo
all'epoca vigente, così come disciplinato dal Decreto e dal Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015.
Il successivo GG MM 2016, la competente Direzione Regionale del ... ha
dichiarato l'istanza ammissibile con comunicazione trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata.
Dopo un'articolata istruttoria, il GG MM 2021, ALFA e l'Ufficio sottoscrivevano
infine:
a) l'Accordo preventivo per la definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del
contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali;
b) l'Accordo preventivo per la definizione dei metodi e dei criteri di calcolo dei
redditi in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali.
Nelle more della procedura di ruling la Società, in ossequio al disposto dell'art. 4
comma 4 primo periodo del D.M. 28 novembre 2017, determinava "il reddito
d'impresa secondo le regole ordinarie".
Con particolare riguardo al periodo di imposta, ALFA:
I. esponeva un reddito lordo pari a euro ...;
II. scomputava dal medesimo perdite pregresse (generate ante consolidato e
riportabili in misura limitata) per euro .... Si precisa che la Società ha utilizzato perdite
pregresse in misura inferiore alla soglia dell'80% del reddito imponibile prevista
dall'art. 84 del TUIR In particolare, dal momento che per il periodo d'imposta ALFA
dichiarava:
(i) interessi passivi indeducibili pari ad euro ...;
(ii) perdite fiscali ante-consolidato per euro ... (al lordo dell'utilizzo per il 2016);
e trasferiva al consolidato interessi passivi indeducibili per Euro ..., in ossequio a
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quanto previsto dal § 2.6 della Circolare 19/E del 21 aprile 2009, la società ha ridotto
l'utilizzo di perdite pregresse al fine di trasferire alla fiscal unit un risultato imponibile
pari agli interessi passivi indeducibili (Euro ...). Per completezza si evidenzia che tale
orientamento è stato successivamente disatteso dalla risoluzione 67/E del 11 luglio
2019 prevedendo che l'importo degli interessi passivi trasferibili al consolidato non sia
determinato in misura pari al reddito trasferito, ma per un importo pari alla differenza
tra l'ammontare degli interessi passivi indeducibili (che potrebbero essere trasferiti alla
fiscal unit) e l'ammontare delle perdite fiscali pregresse utilizzate ad abbattimento del
risultato individuale di periodo;
III. al reddito così ottenuto (euro ...) applicava il beneficio ACE di euro ....
IV. il reddito complessivo netto (euro ...) veniva infine trasferito al Consolidato
Fiscale.
Il contribuente decideva quindi di utilizzare, a decremento del proprio reddito
lordo, posizioni soggettive quali perdite pregresse e ACE.
In relazione al periodo d'imposta 2016 la società istante trasferiva altresì al
consolidato fiscale:
- imposte estere rese definitive entro il termine di presentazione della
dichiarazione per Euro ..., relative a un reddito estero pari ad Euro ... prodotto nel
periodo d'imposta 2016 in Paese X (principalmente royalties);
- imposte estere rese definitive entro il termine di presentazione della
dichiarazione per Euro ..., relative a un reddito estero pari ad Euro ... prodotto nel
periodo d'imposta 2016 in Paese Y (interessi);
Ai fini che qui rilevano, si rappresenta che l'istante, in relazione al Paese X,
evidenziava altresì eccedenze di imposta estera formate nel periodo d'imposta 2015 per
Euro ..., anch'esse cedute al consolidato fiscale.
Il consolidato fiscale relativo al periodo di imposta 2016 esponeva
complessivamente una perdita fiscale e, pertanto, non risultavano recuperabili né le
imposte estere pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all'estero dalla società [ad
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eccezione dell'importo non rilevante di Euro ... quale eccedenza di imposta estera 2016
compensata ex art. 165, comma 6, del Tuir, con una precedente eccedenza di imposta
nazionale 2011 (Paese Y)] nel periodo di imposta 2016, né le eccedenze di imposta
estera riportabili dai precedenti periodi d'imposta.
All'epoca (recte: alla luce del set informativo disponibile all'epoca), la Società
non poteva avvalersi della facoltà ammessa dall'ultimo periodo dell'art. 84, comma 1,
del TUIR in quanto non era in grado di prevedere se la (allora solo eventuale) futura
sottoscrizione dell'accordo di Patent Box avrebbe comportato limitazioni anche nella
fruizione dei crediti per imposte pagate all'estero.
A seguito della sottoscrizione degli accordi di Patent Box nel 2021, la Società
dovrà ora effettuare significative variazioni in diminuzione relativamente ai periodi
d'imposta coperti da ruling (2016-2020).
Essendo mutati lo scenario, le condizioni e il set informativo rispetto a quelli
sussistenti al momento della compilazione dell'originario Modello SC 2017 (la
procedura di ruling, infatti, è stata avviata nel 2016, ma terminata solo nel 2021), la
Società ritiene di poter esercitare ex novo la facoltà ammessa dall'ultimo periodo
dell'art. 84, comma 1, del TUIR, "calibrando" l'impiego di perdite pregresse al fine di
far residuare una imposta netta bastevole a consentire il prioritario utilizzo del credito
per imposte pagate all'estero.
L'art. 4, comma 4, del Decreto Patent Box 2017 (in via del tutto identica a quanto
già previsto dal precedente Decreto del 2015) stabilisce che, nelle more del ruling, il
contribuente debba procedere alla determinazione del proprio reddito "secondo le
regole ordinarie".
La Relazione Illustrativa al D.M. del 2015 commenta il passaggio precisando
che "la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data
di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può
essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
sottoscrizione del ruling, restando ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso
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o dichiarazione integrativa "a favore" di cui all'articolo 2, comma 8 bis, del Decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. se ne ricorrono i termini di
legge".
Tanto premesso, la società formula i seguenti due quesiti.
Quesito 1
ALFA chiede se la Dichiarazione Integrativa che verrà presentata con riguardo al
periodo d'imposta 2016 debba limitarsi ad accogliere la variazione in diminuzione
derivante dall'accordo di Patent Box o se, viceversa, nella stessa potrà essere altresì
disposto l'utilizzo di minori perdite fiscali e ACE (secondo le modalità di cui si dirà in
particolare al successivo quesito 2), al fine di poter generare e recuperare a livello di
fiscal unit (CNM 2017 periodo d'imposta 2016) i crediti per imposte pagate all'estero
ex art. 165, comma 1 e 6, TUIR
Quesito 2
Come rilevato al quesito precedente, tra ALFA e le società BETA S.p.a.
(consolidante - c.f. ...), GAMMA S.p.A. (consolidata - c.f. ...) e DELTA S.r.l.
(consolidata - c.f. ...) è in essere un Consolidato Fiscale ex art. 117 e ss. TUIR,
nell'ambito del quale la presenza di imposte pagate su redditi prodotti all'estero rende
necessario il ricorso, da parte dell'Istante, alla già citata facoltà di cui all'art. 84,
comma 1 ultimo periodo, del TUIR; la società potrebbe altresì usufruire della
possibilità, prevista dal recente principio di diritto n. 7 del 23 marzo 2021, di
"calibrare" l'utilizzo dell'ACE (pari nel periodo d'imposta 2016 ad Euro ...) in modo da
far emergere un reddito complessivo netto da trasferire al consolidato che permetta,
con l'imposta sullo stesso determinata, il recupero delle imposte pagate su redditi
prodotti all'estero ai sensi dell'art. 165, comma 1 e 6 TUIR.
Calibrando l'impiego della perdita fiscale e dell'Ace, infatti, è possibile la
generazione, nel Consolidato, di imposta idonea ad assorbire i ridetti crediti.
L'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm. (per come ripristinato dall'art.
1, comma 287, della L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto l'agevolazione ACE
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(Aiuto alla Crescita Economica) allo scopo di favorire il rafforzamento della struttura
patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.
In generale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3, del D.M. 3 agosto 2017 ("Decreto
ACE"), il rendimento nozionale deve essere portato a riduzione del reddito
complessivo netto dichiarato, decurtato delle eventuali perdite di periodo e pregresse e
la parte eccedente ("eccedenza ACE") è riportabile, senza limiti di tempo, nei
successivi periodi di imposta o può essere convertita in un credito utilizzabile in
compensazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive ("credito IRAP").
L'art. 6 del medesimo Decreto Ace disciplina poi il funzionamento del beneficio
per i "soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale" al pari dell'odierna
Istante.
In questi casi "l'importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai
sensi dell'art. 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in
deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a
concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento
del rendimento nozionale dell'esercizio successivo da ciascuna società o ente ed è
ammessa in deduzione ai sensi del presente comma ovvero è utilizzata, in alternativa,
dalla stessa società o ente, ai sensi dell'art. 3, comma 3".
La previsione in esame - che ricalca quella contenuta all'art. 6 del precedente
D.M. 14 marzo 2012 - prevede che l'eccedenza ACE debba essere trasferita alla fiscal
unit se e nella misura in cui il reddito imponibile netto di Gruppo sia capiente per la
deduzione di tale eccedenza.
Ove - pur in presenza di un capiente reddito imponibile netto di gruppo - non vi
sia stato tale trasferimento, è pregiudicato in capo alla società appartenente alla fiscal
unit il diritto di riportare a nuovo l'eccedenza ACE nei successivi periodi di imposta
(cfr. Circolare 12/E del 23 maggio 2014, § 5).
Recentemente, con il Principio di Diritto n. 7 del 23 marzo 2021, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di "calibrare"
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l'utilizzo dell'ACE in modo da far emergere un reddito imponibile sufficiente per
compensare, con l'imposta così dovuta, eventuali crediti di imposta.
Secondo tale documento di prassi è, infatti, possibile applicare anche all'ACE il
citato principio già previsto per tabulas con riguardo all'utilizzo delle perdite pregresse
(cfr. art. 84 comma 1 ult. per. TUIR, secondo cui le perdite pregresse possono essere "
computate[e] in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di
imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle
eccedenze di cui all'articolo 80" del TUIR).
Precisa sul punto l'Agenzia: "nell'ambito del regime del consolidato, in presenza
di crediti di imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze ACE, deve
ritenersi corretto utilizzare prioritariamente - secondo le disposizioni del citato
articolo 84 - le perdite ed i suddetti crediti d'imposta rispetto all'ACE, usufruendo
della facoltà di riportare l'eccedenza eventualmente non trasferita nel gruppo "per
incapienza" in capo alla consolidata nei periodi di imposta successivi (ferma restando
la possibilità di utilizzare la stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto ACE
come credito d'imposta IRAP). Tale principio trova applicazione anche in assenza di
perdite pregresse".
Ciò in quanto "l'articolo 84 del TUIR consente il prioritario utilizzo di eventuali
crediti d'imposta rispetto alle perdite pregresse e considerato che il DL n. 201 del
2011 ha stabilito il prioritario utilizzo delle perdite rispetto all'ACE l'utilizzo dei
crediti d'imposta deve considerarsi prioritario anche rispetto all'ACE".
Stante la sua stretta attinenza al sotteso caso concreto e personale, permane
incertezza normativa circa la reale portata estensiva della posizione assunta
dall'Ufficio:
i) l'istante chiede anzitutto se la possibilità di "calibrare" anche l'utilizzo
dell'ACE - per come espressa anche nel Principio di Diritto 7/2021 - sia ammessa, in
generale, in presenza di "crediti d'imposta" o se sia invece applicabile esclusivamente
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in ipotesi di sussistenza di crediti di imposta "in scadenza";
ii) l'istante chiede se la possibilità di "calibrare" l'utilizzo dell'ACE - per come
espressa nel Principio di Diritto n. 7/2021 - vada riferita alle sole eccedenze ACE
pregresse ovvero anche all'ACE di periodo;
iii) l'istante chiede se la possibilità di "calibrare" l'utilizzo dell'ACE - per come
espressa nel Principio di Diritto n. 7/2021 - vada ritenuta sussistente esclusivamente "a
valle", ossia all'interno del Consolidato Fiscale oppure anche "a monte" e cioè al
momento della determinazione del reddito che ciascuna partecipante allo stesso andrà
poi a trasmettere alla fiscal unit.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito 1
L'istante ritiene preferibile in chiave sistematica che nella Dichiarazione
Integrativa che verrà presentata con riguardo al periodo d'imposta 2016 possa essere
disposto l'utilizzo di minori perdite fiscali e ACE (secondo le modalità di cui si dirà in
particolare al successivo quesito 2), al fine di poter generare e recuperare a livello di
fiscal unit (CNM 2017 periodo d'imposta 2016) i crediti per imposte pagate all'estero
ex art. 165, comma 1 e 6, TUIR.
Quesito 2
L'istante, in primo luogo, ritiene che sia possibile "calibrare" anche l'utilizzo
dell'ACE - per come espressa anche nel Principio di Diritto 7/2021 - in via generale, in
presenza di "crediti d'imposta".
Dal tenore testuale del Principio di Diritto n. 7/2021 sembra evincersi che, nel
caso concreto e personale sotteso a tale risposta, vi fossero effettivamente nell'ambito
del consolidato "crediti di imposta in scadenza".
Tuttavia, la motivazione fornita dall'Agenzia per accogliere la soluzione proposta
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dal contribuente depone a favore di una lettura più generale dell'enunciato. L'istante
ritiene, inoltre, maggiormente coerente che la possibilità di "calibrare" l'utilizzo
dell'ACE - per come espressa nel Principio di Diritto n. 7/2021 - vada riferita anche
all'ACE di periodo.
Il tema è stato indagato di recente anche da Assonime nella Circolare n. 20 del
23 giugno 2021.
L'odierna Istante condivide la posizione di Assonime, non rinvenendo
nell'articolato normativo o in considerazioni di carattere sistematico ragioni per
operare una distinzione tra eccedenze ACE e ACE di periodo.
L'istante ritiene, infine, maggiormente aderente ad un'ottica sistematica che la
possibilità di "calibrare" l'utilizzo dell'ACE - per come espressa nel Principio di Diritto
n. 7/2021 - vada ritenuta sussistente sia "a valle", ossia all'interno del Consolidato
Fiscale che "a monte" e cioè al momento della determinazione del reddito che ciascuna
partecipante allo stesso andrà poi a trasmettere alla fiscal unit.
Come sopra ricordato, infatti, la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate nel
Principio di Diritto n. 7/2021 muove dall'applicazione all'ambito ACE per principio
per tabulas espresso nell'art. 84 T.U.I.R: con riguardo alle perdite pregresse.
A tal proposito, rinvia ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 53/E del 20
dicembre 2004 ("Il consolidato nazionale. Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344", cfr. § 4.2.2.1.).
Il più recente D.M. 1° marzo 2018, recante le nuove disposizioni attuative in
tema di tassazione consolidata, non ha modificato gli artt. 7, comma 1 lett. a) e 9,
comma 2 che continuano a rinviare all'art. 84 del TUIR.
Di talché, con riguardo alla facoltà di "calibrare" l'utilizzo delle perdite
pregresse, appaiono ancora attuali i chiarimenti resi con la citata Circolare 53/2004 che
la ammette tanto a livello di singola società stand alone (art. 7 comma 1 lett. a del
D.M.) quanto a livello di Tax Unit (art. 9 comma 2).
Se, come osservato dall'Agenzia nel Principio di Diritto n. 7/2021, analoga
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facoltà va ora riconosciuta pure per l'ACE (e addirittura "trova applicazione anche in
assenza di perdite pregresse"), in mancanza di diversa base normativa si ritiene di
poter applicare anche a tale ipotesi i chiarimenti resi con la Circolare n. 53/2004 con
riguardo all'art. 84.
In definitiva: se si ritiene possibile "calibrare" l'utilizzo dell'ACE anche per le
società che non appartengono ad una Tax Unit, non si rinvengono motivi sistematici
per negare a quelle che aderiscono a un Consolidato di farlo prima di trasmettere alla
fiscal unit il proprio risultato.
Diversamente concludendo, si determinerebbe una disparità di trattamento priva
di ragionevolezza.
Con la documentazione integrativa prot. n. ... del ... l'Istante ha precisato che:
i) per il periodo di imposta 2016 la Società, in sede di (ri)determinazione del
proprio risultato da trasmettere al CNM, non impiegherebbe né perdite pregresse né
ACE a decremento dell'imponibile generato. La rimodulazione dell'utilizzo di perdite e
ACE avverrebbe esclusivamente nella determinazione del reddito di ALFA S.p.A. che,
conseguentemente, trasferirebbe al CNM un maggior imponibile. Non verrebbero, di
contro, trasferite eccedenze di interessi passivi, in quanto la Società si adeguerebbe ai
chiarimenti espressi dalla Risoluzione 67/E del 11 luglio 2016 che ha modificato
l'orientamento della Circolare 19/E/2009 seguito da ALFA nel 2017. Detto imponibile,
a livello di CNM, permetterà di generare una imposta capiente per assorbire i crediti
per imposte pagate all'estero. Non verrebbero invece in alcun modo variate le posizioni
degli altri soggetti partecipanti alla fiscal unit, ad eccezione del Rol trasferito da
DELTA, che non sarebbe risultato trasferibile nella dichiarazione originaria stante la
nuova interpretazione fornita dall'agenzia delle entrate con la Risoluzione 67/E del 11
luglio 2019. I crediti per imposte estere che il consolidato utilizzerà sarebbero
comunque sempre quelli derivanti da redditi e imposte estere trasferite esclusivamente
da ALFA S.p.A.;
ii) per il periodo di imposta 2017 la Società, in sede di (ri)determinazione del
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proprio risultato da trasmettere al CNM, impiegherebbe minori perdite pregresse e
nessuna ACE a decremento dell'imponibile generato. La rimodulazione dell'utilizzo di
perdite e ACE avverrebbe esclusivamente nella determinazione del reddito di ALFA
S.p.A. che, conseguentemente, trasferirebbe al CNM un maggior imponibile. Non
verrebbero, di contro, trasferite eccedenze di interessi passivi, in quanto la Società si
adeguerebbe ai chiarimenti espressi dalla Risoluzione 67/E del 11 luglio 2019 che ha
modificato l'orientamento della Circolare 19/E/2009 seguito da ALFA nel 2017. Detto
imponibile, a livello di CNM, permetterà di generare una imposta capiente per
assorbire i crediti per imposte pagate all'estero. Per quanto concerne le posizioni degli
altri soggetti del gruppo:
- il Rol di DELTA non risulterebbe più compensato con gli interessi passivi
trasferiti da ALFA S.p.A. in quanto lo stesso non sarebbe risultato trasferibile nella
dichiarazione originaria stante la nuova interpretazione fornita dall'agenzia delle
entrate con la Risoluzione 67/E del 11 luglio 2019;
- lo stesso Rol di DELTA (liberato dal mancato trasferimento di cui al punto
precedente) risulterebbe in parte compensato con gli interessi passivi trasferibili da
BETA S.p.A. per Euro .... I crediti per imposte estere che il consolidato utilizzerà
sarebbero comunque sempre quelli derivanti da redditi e imposte estere trasferite
esclusivamente da ALFA S.p.A.;
iii) per il periodo di imposta 2018 la Società, in sede di (ri)determinazione del
proprio risultato da trasmettere al CNM, impiegherebbe minori perdite pregresse e
nessuna ACE a decremento dell'imponibile generato. La rimodulazione dell'utilizzo di
perdite e ACE avverrebbe esclusivamente nella determinazione del reddito di ALFA
S.p.A. che, conseguentemente, trasferirebbe al CNM un maggior imponibile. Non
verrebbero, di contro, trasferite eccedenze di interessi passivi, in quanto la Società si
adeguerebbe ai chiarimenti espressi dalla Risoluzione 67/E del 11 luglio 2016 che ha
modificato l'orientamento della Circolare 19/E/2009 seguito da ALFA nel 2017. Detto
imponibile, a livello di CNM, permetterà di generare una imposta capiente per
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assorbire i crediti per imposte pagate all'estero. Non verrebbero invece in alcun modo
variate le posizioni degli altri soggetti partecipanti alla fiscal unit, ad eccezione degli
interessi passivi trasferiti da BETA S.p.A. che da Euro ... si ridurrebbero ad Euro ... in
quanto il differenziale (Euro ...) risulterebbe già recuperato nel periodo d'imposta
2017. I crediti per imposte estere che il consolidato utilizzerà sarebbero comunque
sempre quelli derivanti da redditi e imposte estere trasferite esclusivamente da ALFA
S.p.A. (di cui Euro ... relativi a periodi ante CNM ed Euro ... relativi a redditi esteri di
competenza del periodo d'imposta 2016);
iv) per il periodo di imposta 2019 la variazione in diminuzione dovuta alla Patent
Box si rifletterà in una maggior perdita a livello dell'Istante. In detta annualità non vi
sarà pertanto rimodulazione né di perdite pregresse utilizzate, né di eccedenze ACE. A
livello di CNM il mancato utilizzo di perdite pregresse e di Ace è conseguenza del
fatto che la Tax Unit registrerà in partenza un risultato fiscale negativo;
v) per il periodo di imposta 2020 l'Istante stand alone vedrà un incremento della
perdita fiscale attualmente esposta. Solo a livello di CNM emergerà reddito imponibile
e sarà necessario rimodulare l'impiego di (recte: non utilizzare) perdite pregresse e
ACE, così da generare una imposta capiente ad assorbire i crediti per imposte pagate
all'estero.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si evidenzia che il presente parere non implica né presuppone
un giudizio sulla corretta determinazione del reddito agevolabile in base agli accordi di
Patent Box e sull'applicazione della disciplina fiscale vigente ratione temporis relativa
alle operazioni che hanno dato luogo alla maturazione, alla quantificazione e
all'utilizzo di perdite fiscali, all'agevolazione ACE, ai crediti di imposta e agli interessi
passivi richiamati, anche solo incidentalmente, nell'istanza. È altresì escluso
dall'ambito dell'interpello ogni giudizio in ordine alle concrete modalità di
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determinazione del reddito e delle imposte della Società e della fiscal unit prospettate
nell'istanza e nelle memorie integrative. Sul punto restano impregiudicati i poteri di
controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La presente risposta, pertanto, riguarda esclusivamente i quesiti interpretativi
formulati dall'interpellante e non si estende, nemmeno indirettamente, a questioni
diverse che non hanno formato oggetto di espressa richiesta di chiarimenti da parte
dell'interpellante.
Ciò premesso, in relazione ai due quesiti formulati in relazione al caso concreto e
personale oggetto dell'odierno interpello si precisa quanto segue.
Quesito 1
Gli effetti della sottoscrizione dell'accordo di ruling sono disciplinati dall'articolo
4, comma 4, del decreto Patent Box secondo cui "Nelle more della stipula dell'accordo
di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, i soggetti
beneficiari determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di
consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza
di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di
imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di
sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling". Come evidenziato nella circolare n.
11/E del 7 aprile 2016, "La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma la
possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa "a favore" di
cui all'articolo 2, comma 8-bis, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 se ne ricorrono i
termini di legge".
Si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 5 del decreto
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, all'articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, è stato
equiparato il termine entro cui il contribuente può presentare una dichiarazione
integrativa a favore con quello già previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore di
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cui all'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con la conseguente possibilità
di "correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato
l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o
di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante
successiva dichiarazione da presentare" entro i termini di accertamento, "ovvero entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione" (cfr., al riguardo, circolare n. 8/E del 7 aprile 2017).
Ciò premesso, nelle more della procedura di ruling avviata a partire dal periodo
di imposta 2016, la Società ha determinato il reddito d'impresa secondo le regole
ordinarie, sulla base delle informazioni allora disponibili, non essendo possibile
prevedere gli esiti degli accordi di Patent Box sottoscritti nell'anno 2021.
In particolare, in sede di presentazione della dichiarazione originaria, in
pendenza della procedura di Patent Box, la Società, secondo quanto dalla stessa
letteralmente rappresentato, ha "scientemente rinviato al momento di conclusione
dell'accordo" l'esercizio della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 84 del TUIR, che consente di computare le perdite pregresse in
diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente sia
compensata da crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in
acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80 del TUIR. Ciò in quanto, nel caso
opposto, la Società si sarebbe trovata, illo tempore, nella condizione di determinare un
credito di imposta integrale, considerato che l'intero reddito estero (riferibile a
royalties) avrebbe concorso interamente alla determinazione del reddito complessivo.
In altri termini, la scelta di non avvalersi della facoltà di cui al richiamato
articolo 84, comma 1, in sede di dichiarazione originaria risponderebbe ad un
atteggiamento prudenziale volto ad evitare che, in esito all'eventuale esenzione
(integrale o parziale) dei redditi esteri derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali
oggetto, tra gli altri, di Patent Box, si potesse verificare ex post che il credito di
imposta precedentemente fruito fosse superiore a quello effettivamente spettante ai
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sensi del comma 10 dell'articolo 165 del TUIR alla luce degli esiti di detta procedura.
Sul punto, giova evidenziare che le informazioni disponibili all'esito della
sottoscrizione degli accordi Patent Box mutano lo scenario "ora per allora", con
riferimento alla determinazione del credito di imposta, in previsione della
presentazione della dichiarazione integrativa che accoglierà la variazione in
diminuzione da Patent Box.
Quale ulteriore elemento di novità rispetto al set informativo disponibile alla data
di presentazione della dichiarazione per l'anno di imposta 2016 si aggiunge la
pubblicazione del Principio di Diritto n. 7 del 23 marzo 2021, in virtù del quale
l'Istante ritiene che, in caso di accoglimento della soluzione interpretativa proposta,
oltre al minore utilizzo di perdite pregresse, possa essere disposto l'utilizzo di minore
deduzione ACE.
Considerata, pertanto, la circostanza in base alla quale gli accordi relativi alla
procedura di Patent Box sottoscritti nell'anno 2021 hanno apportato variazioni
sostanziali e significative delle informazioni rilevanti ex tunc alla formazione dei
redditi dei periodi di imposta coperti da ruling e determinati ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, del Decreto Patent Box, si ritiene che l'Istante potrà avvalersi, in sede di
dichiarazione integrativa per l'anno di imposta 2016, della facoltà di "calibrare"
l'utilizzo delle
· perdite pregresse, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR;
· deduzione ACE, secondo le indicazioni fornite nel richiamato principio di
diritto n. 7/2021, tenendo conto degli ulteriori chiarimenti che verranno resi in risposta
al secondo quesito.
Quesito 2
Si ricorda che l'agevolazione ACE - sulla base di quanto disposto dal Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dal Decreto ACE - opera mediante una deduzione dal
"reddito complessivo netto" dell'importo corrispondente al rendimento nozionale della
variazione in aumento del capitale proprio. L'agevolazione, quindi, viene fruita "solo"
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dopo aver ridotto il reddito dell'esercizio di eventuali perdite pregresse. In base
all'articolo 3, comma 2, del citato Decreto ACE, l'importo del rendimento nozionale
viene portato a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato, decurtato delle
eventuali perdite di periodo e pregresse, e per la parte eccedente rinviato ai periodi
d'imposta successivi (cd. riporto delle eccedenze ACE).
Il successivo articolo 6 del Decreto ACE dispone che per le società e per gli enti
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR, che partecipano al
regime del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR, l'importo
corrispondente al rendimento che supera il reddito complessivo netto dichiarato è
ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino
a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza a livello di gruppo
ritorna in capo alla singola consolidata. Al riguardo, nella relazione illustrativa al
Decreto ACE viene specificato che l'eccedenza maturata sui singoli partecipanti al
consolidato va prioritariamente, e nei limiti del reddito del gruppo, attribuita alla
fiscal unit (cd. obbligo di trasferimento delle eccedenze).
Ciò posto, sia per il soggetto singolo sia per i soggetti aderenti al regime del
consolidato, il meccanismo di funzionamento dell'agevolazione prevede che l'ACE
(tanto con riferimento all'incremento di capitale proprio di periodo quanto,
ovviamente, all'eccedenza formatasi nel periodo di imposta precedente) riduce il
reddito complessivo già decurtato delle perdite pregresse.
Considerato che l'articolo 84 del TUIR consente il prioritario utilizzo di
eventuali crediti d'imposta rispetto alle perdite pregresse e considerato che il DL n.
201 del 2001 ha stabilito il prioritario utilizzo delle perdite rispetto all'ACE, l'utilizzo
dei crediti d'imposta deve considerarsi prioritario anche rispetto all'ACE.
Sulla base del meccanismo sopra descritto, in particolare nell'ambito del regime
del consolidato, in presenza di crediti di imposta in scadenza, di perdite pregresse e di
eccedenze ACE, deve ritenersi corretto utilizzare prioritariamente - secondo le
disposizioni del citato articolo 84 - le perdite ed i suddetti crediti d'imposta rispetto
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all'ACE, usufruendo della facoltà di riportare l'eccedenza eventualmente non trasferita
nel gruppo "per incapienza" in capo alla consolidata nei periodi di imposta successivi
(ferma restando la possibilità di utilizzare la stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
del Decreto ACE come credito d'imposta IRAP). Tale principio trova applicazione
anche in assenza di perdite pregresse (Cfr. principio di diritto n. 7 del 23 marzo 2021).
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto di quanto rappresentato
dall'interpellante:
i) con riferimento alla possibilità di modulare l'utilizzo dell'ACE in presenza di
crediti d'imposta "in generale" si condivide la soluzione proposta del contribuente. In
particolare, l'enunciato del Principio di Diritto n. 7/2021, va inteso nel senso di
estendere la sua portata anche ai crediti di imposta in generale, atteso che il disposto di
cui all'articolo 84 del TUIR, sul punto, non effettua alcun discrimine;
ii) in merito alla possibilità di "calibrare" l'utilizzo della c.d. "ACE di periodo" si
ritiene di concordare con la soluzione interpretativa fornita dall'Istante. Anche in tal
caso, il citato principio di diritto n. 7/2021 deve essere letto nel senso si estendere la
facoltà di modulare la deduzione dell'ACE anche a quella "di periodo", in modo tale da
evidenziare un reddito imponibile al quale corrispondano imposte sufficienti ad
assorbire eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo d'acconto, versamenti
in acconto ed eccedenze di imposta. Infatti, risulta evidente in un'ottica di coerenza
logico-sistematica che: a) non è possibile effettuare un parallelismo tra ACE di
periodo e perdite di periodo poiché in presenza di queste ultime non sorgerebbe alcuna
necessità di far emergere un reddito imponibile; b) la soluzione opposta implicherebbe
che l'emersione di ACE di periodo possa sterilizzare in tutto o in parte la facoltà di cui
al comma 1 dell'articolo 84 sia in presenza che in assenza di perdite pregresse,
rendendola di fatto inutiliter data. Resta inteso che, al di fuori della facoltà prevista
dall'articolo 84, comma 1, del TUIR il meccanismo di funzionamento del beneficio
ACE prevede l'utilizzo dell'agevolazione di periodo, pena la perdita della stessa;
iii) in relazione alla possibilità di "calibrare" l'ACE di periodo "a monte", ossia
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in sede di determinazione del reddito della Società (in qualità di consolidata) si ritiene
di poter concordare con la soluzione proposta dall'Istante a condizione che il credito di
imposta sia effettivamente maturato in capo alla medesima società. Ne deriva che,
come già previsto per il caso di utilizzo delle perdite pregresse dalla Circolare n. 53 del
2004 richiamata dall'Istante, l'utilizzo dell'ACE da parte di una società partecipante ad
un consolidato fiscale nazionale che detenga, contemporaneamente, crediti di imposta,
perdite pregresse ed eccedenze ACE (inclusa l'ACE di periodo), può essere
"modulato" - tenendo conto dell'ordine enunciato nel suddetto principio di diritto n.
7/2021 - in modo da far emergere un risultato imponibile individuale, da attribuire alla
fiscal unit, di ammontare tale che l'imposta corrispondente risulti compensabile con i
crediti maturati dalla medesima società ed evidenziati nel quadro GN della propria
dichiarazione individuale.
In conclusione, si ritiene che la Società abbia titolo a rettificare la dichiarazione
dei redditi per il periodo di imposta 2016 sulla base dei chiarimenti appena resi.
Si ricorda, infine, che il presente parere attiene alle sole questioni interpretative
espressamente formulate dall'interpellante e viene reso sulla base degli elementi e dei
fatti rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e
nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta
attuazione del contenuto, nonché con riserva di riscontro nelle sedi competenti.
Firma su delega del
CAPO DIVISIONE AGGIUNTO e
DIRETTORE CENTRALE ad interim
Vincenzo Carbone
Delega n. 43080 del 10 febbraio 2022
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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