Rettifica dell’errore materiale in dichiarazione di successione- dichiarazione rettificativa - imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali - Articolo 31, comma 1 TUS. - Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Rettifica dell’errore materiale in dichiarazione di successione- dichiarazione rettificativa - imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali - Articolo 31, comma 1 TUS. - Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Risposta n. 375
OGGETTO: Rettifica dell’errore materiale in dichiarazione di successione-
dichiarazione rettificativa - imposte catastale e ipotecaria in misura
fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990,
tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali - Articolo 31,
comma 1 TUS. - Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio
2000, n. 212.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante Tizia riferisce di aver presentato, in data 01.02.2018, la
dichiarazione di successione del coniuge Caio, deceduto in Germania il
26.06.2017, all'ufficio competente di YYY.
Nella suddetta dichiarazione l’istante indicava, erroneamente, come data
di decesso il 26.06.2016 anziché il 26.06.2017.
L'istante chiede di conoscere se sia possibile procedere alla variazione
della data di morte indicata in modo errato ai sensi della risoluzione n. 8/E del
13.01.2012 ed ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del d.lgs del 31.10.1990 n. 346.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Tizia ritiene che sia possibile presentare una dichiarazione modificativa
versando solo ed esclusivamente le imposte di bollo e trascrizione ai sensi del
Testo Unico 347/1990 ed ai chiarimenti contenuti nella risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate n. 8 del 13.01.2012, in quanto trattasi di violazione meramente
formale, che non ha risvolti sostanziali né arreca pregiudizio all'attività di
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controllo dell'amministrazione finanziaria.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con Decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS), la dichiarazione deve
essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione.
Il comma 3 del suddetto articolo ha stabilito che, fino alla scadenza del
termine di presentazione, la dichiarazione di successione può essere modificata.
Tale disposizione - che consente ai contribuenti che hanno compiuto errori
nella dichiarazione di successione di presentare una nuova dichiarazione,
modificativa della precedente, nel termine di un anno dalla data di apertura della
successione - non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che
la contribuente intende integrare la dichiarazione di successione già presentata,
oltre il termine di un anno.
In effetti, in ordine all’ipotesi di emendabilità della dichiarazione di
successione oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione,
l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di fornire chiarimenti, tra l’altro,
con la risoluzione 18 giugno 1999, n. 101, in cui si esaminava la possibilità di
procedere alla presentazione di una dichiarazione rettificativa, oltre il termine di
presentazione della dichiarazione, per modificare in diminuzione il valore di un
cespite.
In tale fattispecie veniva rilevato che il principio dettato dall’articolo 31,
comma 3, del TUS deve essere coordinato con la previsione dettata dall’articolo
33, comma 2, del medesimo TUS secondo cui “in sede di liquidazione l’Ufficio
provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante
nella determinazione della base imponibile”.
Dal combinato disposto delle richiamate norme, conclude la risoluzione, si
desume che al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono
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‘ictu oculi’, eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in
considerazione dall’ufficio devono essere effettuate nelle stesse forme e negli
stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere.
Nel caso in esame deve ritenersi che la contribuente possa procedere alla
rettifica dell’errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione e che
non incide nella determinazione della base imponibile, presentando una
dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione, le imposte
catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs.
n. 347/1990, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali (cfr.
Risoluzione n. 23 del 12 febbraio 1997 Dir. AA.GG.).
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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