Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 347/2000

Rettifica dell’errore materiale in dichiarazione di successione- dichiarazione rettificativa - imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali - Articolo 31, comma 1 TUS. - Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Pubblicato: 10/09/2019 In vigore dal: 10/09/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Rettifica dell’errore materiale in dichiarazione di successione- dichiarazione rettificativa - imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali - Articolo 31, comma 1 TUS. - Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Testo normativo

Divisione Contribuenti ______________ Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 375 OGGETTO: Rettifica dell’errore materiale in dichiarazione di successione- dichiarazione rettificativa - imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali - Articolo 31, comma 1 TUS. - Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO L’istante Tizia riferisce di aver presentato, in data 01.02.2018, la dichiarazione di successione del coniuge Caio, deceduto in Germania il 26.06.2017, all'ufficio competente di YYY. Nella suddetta dichiarazione l’istante indicava, erroneamente, come data di decesso il 26.06.2016 anziché il 26.06.2017. L'istante chiede di conoscere se sia possibile procedere alla variazione della data di morte indicata in modo errato ai sensi della risoluzione n. 8/E del 13.01.2012 ed ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del d.lgs del 31.10.1990 n. 346. SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Tizia ritiene che sia possibile presentare una dichiarazione modificativa versando solo ed esclusivamente le imposte di bollo e trascrizione ai sensi del Testo Unico 347/1990 ed ai chiarimenti contenuti nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 13.01.2012, in quanto trattasi di violazione meramente formale, che non ha risvolti sostanziali né arreca pregiudizio all'attività di 2 controllo dell'amministrazione finanziaria. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS), la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione. Il comma 3 del suddetto articolo ha stabilito che, fino alla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione di successione può essere modificata. Tale disposizione - che consente ai contribuenti che hanno compiuto errori nella dichiarazione di successione di presentare una nuova dichiarazione, modificativa della precedente, nel termine di un anno dalla data di apertura della successione - non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che la contribuente intende integrare la dichiarazione di successione già presentata, oltre il termine di un anno. In effetti, in ordine all’ipotesi di emendabilità della dichiarazione di successione oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di fornire chiarimenti, tra l’altro, con la risoluzione 18 giugno 1999, n. 101, in cui si esaminava la possibilità di procedere alla presentazione di una dichiarazione rettificativa, oltre il termine di presentazione della dichiarazione, per modificare in diminuzione il valore di un cespite. In tale fattispecie veniva rilevato che il principio dettato dall’articolo 31, comma 3, del TUS deve essere coordinato con la previsione dettata dall’articolo 33, comma 2, del medesimo TUS secondo cui “in sede di liquidazione l’Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile”. Dal combinato disposto delle richiamate norme, conclude la risoluzione, si desume che al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono 3 ‘ictu oculi’, eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall’ufficio devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere. Nel caso in esame deve ritenersi che la contribuente possa procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione e che non incide nella determinazione della base imponibile, presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali (cfr. Risoluzione n. 23 del 12 febbraio 1997 Dir. AA.GG.). IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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