Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 430/2022
Servizi sostitutivi di mensa aziendale – Trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP – Risposta n. 430 del 2022 – Ulteriori chiarimenti
Riferimento normativo
Servizi sostitutivi di mensa aziendale – Trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP – Risposta n. 430 del 2022 – Ulteriori chiarimenti - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 301/2023
OGGETTO: Servizi sostitutivi di mensa aziendale – trattamento ai fini IVA, IRPEF,
IRES e IRAP – Risposta n. 430 del 2022 – Ulteriori chiarimenti
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.r.l. (in seguito, ''Società'', ''Istante'' o ''Contribuente''), destinataria della
risposta n. 430 del 2022, riferisce che medio tempore sono sopraggiunti elementi di
novità che giustificano la presentazione di un nuovo interpello in quanto la fattispecie
ora si presenta differente da quella già rappresentata.
L'Istante ribadisce la sua intenzione di offrire ai suoi 4 dipendenti (in breve, anche
''Collaboratori'') un servizio di mensa diffusa, relativamente al quale rappresenta quanto
segue.
La mensa diffusa si basa sul servizio di mensa aziendale, ma con una differenza
sostanziale: anziché utilizzare una mensa interna, i dipendenti possono pranzare in
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ristoranti ed esercizi commerciali convenzionati, pagando il pasto con una card
elettronica dotata di badge o tramite un'App.
La risoluzione n. 63 /E del 17 maggio 2005 chiarisce infatti che sono mense
aziendali anche gli esercizi pubblici, ''limitatamente alle prestazioni di somministrazione
di alimenti e bevande realizzate sulla base di specifiche convenzioni con i datori di
lavoro''.
Allo stesso modo, il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 emesso durante l'emergenza
pandemica ribadisce la possibilità per gli esercizi pubblici (ristoranti) di svolgere le
attività di mensa aziendale, purché dotati delle necessarie autorizzazioni ed in presenza
di convenzioni con i datori di lavoro.
La normativa attuale permette, quindi, di attribuire la qualifica di mensa aziendale
anche agli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), sia pur subordinata alla condizione
di una preventiva convenzione con il datore di lavoro. Proprio per tale motivo, questa
tipologia di mensa aziendale può essere definita ''diffusa'' in quanto il dipendente può
rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che, avendo sottoscritto una convenzione, sono
abilitati a gestire il badge identificativo o l'App per la fruizione del pasto.
La mensa diffusa è un servizio diverso dal buono pasto perché il dipendente può
consumare un solo pasto al giorno e, nel caso in cui non dovesse consumarlo, non può
recuperarlo nei giorni successivi.
Questo servizio è altresì costituito da una rete di convenzioni con gli
esercizi pubblici ed è possibile usufruire della mensa diffusa esclusivamente tramite
l'attribuzione ai dipendenti di card elettroniche dotate di badge elettronico oppure di App
create ad hoc,e predisposte con i seguenti vincoli specifici:
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1. consentire una sola prestazione giornaliera, limitata ai giorni di effettiva
presenza in servizio;
2. impossibilità di posticipare nel tempo la fruizione del servizio. Pertanto, in
caso di mancata consumazione del pasto, il dipendente non potrà recuperarlo nei giorni
successivi.
Le card o app con tali caratteristiche consentono unicamente di identificare il
dipendente e verificare il suo diritto a ricevere la somministrazione del pasto, ma non
rappresentano titoli di credito.
Inoltre, operando su di un circuito elettronico, le card o l'app consentono di
verificare in tempo reale l'utilizzo conseguente alla maturazione del diritto da parte
del dipendente della prestazione giornaliera. Questo permette, allo stesso tempo, di
scongiurare un eventuale utilizzo improprio e/o fraudolento, come la richiesta di
somministrazione del pasto in un giorno in cui il dipendente risulti ammalato o,
semplicemente, in una fascia oraria diversa da quella prevista contrattualmente.
Il dipendente può, quindi, pranzare presso i diversi esercizi commerciali che,
avendo sottoscritto la convenzione, sono abilitati a gestire questo servizio.
La mensa diffusa permette di utilizzare ristoranti, pub, tavole calde ed altri esercizi
convenzionati esattamente come se fossero una mensa, nei giorni e orari stabiliti dalla
singola azienda e con un menù a prezzo fisso o di un valore predefinito.
Ogni giorno, il dipendente ha la possibilità di scegliere dove consumare il suo
pasto e quanto ''spendere'', entro la soglia massima dell'importo quotidiano.
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Il pagamento non avviene quando il dipendente utilizza il badge elettronico o
l'App personale. La fattura, infatti, verrà poi inviata direttamente all'azienda, che si
occuperà del pagamento complessivo di tutti i pasti dei propri dipendenti.
Al fine di perseguire il descritto obiettivo, la Società intende sottoscrivere appositi
contratti di appalto con delle strutture in grado di erogare tali servizi, quali ristoranti ed
esercizi pubblici di commercio al dettaglio di generi alimentari, come i supermercati, che
forniranno pasti o generi alimentari esclusivamente pronti al consumo (esclusi quindi i
prodotti non alimentari o quelli alimentari consumabili solo previa manipolazione).
I servizi sostitutivi di mensa aziendale saranno supportati da un punto di vista
operativo dall'app ''X'' (in seguito, ''App''), di proprietà di Beta s.r.l.
Tale App, al pari delle card citate nella risoluzione n. 63/E del 2005, operando su
di un circuito elettronico, consente di:
a) individuare il Collaboratore e verificare che lo stesso abbia diritto per quel
giorno a ricevere la somministrazione del pasto una sola prestazione giornaliera
limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio;
b) lasciare traccia e quantificare il valore dei pasti effettivamente consumati dalla
totalità dei dipendenti/collaboratori della Società presso l'esercizio convenzionato per
ciascun giorno.
La Convenzione che l'Istante intende sottoscrivere prevede infatti che:
1) l'Azienda (alias l'Istante) aggiornerà sulla App i nominativi dei Collaboratori
che ogni giorno hanno diritto al pasto, in modo da consentire l'espletamento della
prestazione solo nei confronti di coloro che ne hanno diritto;
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2) è escluso che il singolo Collaboratore possa usufruire nello stesso giorno del
pasto in più Ristoranti (alias strutture convenzionate) e in giorni in cui non ne ha diritto;
3) i Collaboratori, per ricevere dal Ristorante il servizio sostitutivo di mensa
aziendale, dovranno mostrare la App, in modo da consentire al Ristorante di:
verificare per ciascun Collaboratore la spettanza del diritto al pasto nel giorno
di riferimento,
registrare mediante l'applicativo le quantità ed i costi dei pasti somministrati.
L'Istante riferisce altresì che il diritto alla somministrazione del pasto spettante
al Collaboratore è contraddistinto dai requisiti, individuati con la circolare 23 dicembre
1997, n. 326, propri dei ticket restaurant (non è cedibile, né cumulabile, commerciabile,
o convertibile in denaro).
L'utilizzo della App, poi, non consente di posticipare nel tempo la fruizione della
prestazione e, pertanto, il dipendente che, pur avendo maturato il diritto alla prestazione,
non consuma il pasto, non potrà più recuperarlo nei giorni successivi, né al medesimo
verrà riconosciuto altro analogo diritto riconducibile al servizio di mensa aziendale.
L'App, operando in tempo reale, non rappresenta un titolo di credito, ma consente
unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la
somministrazione del pasto.
A tal fine, la Società precisa che nei confronti del dipendente la carta assume la
funzione di rappresentare esclusivamente il diritto al pasto cui il soggetto interessato ha
diritto (nei termini concordati tra datore di lavoro e ristorante) e non il corrispondente
valore monetario utilizzabile eventualmente per l'acquisto di beni diversi presso
l'esercizio convenzionato.
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Dalla funzione attribuita alla App, di mero strumento identificativo dell'avente
diritto, deriva che non è assimilabile ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di
mensa aziendale, che può essere definita ''diffusa'' in quanto il dipendente può rivolgersi
ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire
l'App.
Con riferimento al descritto servizio, l'Istante chiede di conoscere il relativo
trattamento fiscale con particolare riferimento a:
1) l'aliquota IVA applicabile;
2) possibilità di emettere fattura differita da parte dei Ristoranti;
3) detraibilità dell'IVA applicata;
4) imponibilità dell'importo del pasto in capo al Collaboratore e deducibilità del
costo inerente in capo alla Società (IRPEF/IRES/IRAP).
A tal fine, la Società allega la Convenzione Azienda Ristorante, l'Accodo di
adesione dell'Azienda a Beta e Accordo di adesione del Ristorante a Beta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito all'aliquota IVA, l'Istante ritiene che i Ristoranti debbano addebitargli
l'imposta con l'aliquota del 4 per cento, prevista dalla Tabella A, parte II, n. 37, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ''Decreto
IVA'').
A supporto cita l'articolo 75, comma 3, della Legge del 30 dicembre 1991, n.
413, ai sensi del quale detta aliquota IVA, prevista per le somministrazioni di alimenti e
bevande rese nelle mense aziendali, va applicata anche se le somministrazioni sono rese
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in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa
aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro.
Al fine di delineare l'ambito di applicazione di tale norma, la Società cita altresì
la risoluzione n. 75/E del 1° dicembre 2020, riguardante il ''Trattamento IVA Servizi
sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto'', che rimanda quanto alla
definizione di servizi sostitutivi di mensa aziendale al decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 (''Regolamento recante disposizioni in
materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50'') (GU n.186 del 1082017). Tale decreto riporta:
1) all'articolo 2 Definizioni al comma 1 lettera b) ''per servizi sostitutivi di
mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le
cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività
elencate all'articolo 3'';
2) all'articolo 3 Esercizi presso i quali può essere erogato che il servizio
sostitutivo di mensa è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:
la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991
n. 287;
l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;
la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti
appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114.
Sebbene il servizio che la Società intende offrire non prevede l'uso dei buoni
pasto, allo stesso può comunque essere applicato il seguente ragionamento:
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i. le somministrazioni di alimenti e bevande da parte dei ristoranti e le cessioni
di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi pubblici sono state
assimilate ai servizi sostitutivi di mensa dal decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122;
ii. l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento a tali cessioni è confermata dalla
risoluzione n. 75/E del 2020;
iii. nel caso di apposita convenzione tra Società e la struttura erogatrice del
servizio sostitutivo di mensa aziendale, i relativi servizi e cessioni saranno soggette ad
IVA nella misura del 4 per cento.
In subordine, cioè nel caso di diniego all'applicazione di tale aliquota agevolata,
l'Istante si ritiene applicabili le aliquote proprie dei diversi beni/servizi ceduti.
In merito all'aspetto amministrativo e di fatturazione, la Società reputa che il
Ristorante possa emettere:
a) al momento dell'erogazione del pasto uno scontrino;
b) una fattura riepilogativa differita entro il giorno 15 mese successivo a quello
di erogazione dei pasti di tutti i pasti erogati in osservanza della disposizione contenuta
nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Decreto IVA (articolo
3, comma 3, del d.P.R. n. 696 del 1996), nel rispetto di quanto illustrato nella risposta
ad interpello n. 7 del 16 gennaio 2019.
Riguardo alla detraibilità dell'IVA, l'Istante ritiene di poter detrarre interamente
l'imposta addebitatagli dai Ristoranti nel rispetto del principio di inerenza [cfr. art. 19bis
1, comma 1, lettera f) del Decreto IVA].
Per quanti riguarda il settore delle imposte sui redditi, la Società fa presente che
l'imponibilità dell'importo del pasto in capo al dipendente dipende dalla qualificazione
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del servizio de quo in una delle fattispecie di somministrazione di vitto, disciplinate
dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR.
Per quanto riguarda il costo di detto servizio, l'Istante ritiene di poterlo dedurre,
ai fini IRES e IRAP, per l'intero importo, come confermato dal principio di diritto n.
3 dell'8 ottobre 2018. Secondo questo principio, infatti, il costo sostenuto dal datore di
lavoro per gestire le menzionate prestazioni rappresenta un onere per l'acquisizione di un
servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande
e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all'articolo 109, comma 5, del
TUIR.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La presente istanza differisce da quella oggetto della risposta n. 430 del 2022,
presentata dalla Società, per la presenza di ulteriori quesiti, relativi alla detrazione
dell'IVA, alle modalità di fatturazione, al trattamento del servizio ai fini IRES,
IRPEF e IRAP, mentre in merito alla ''natura'' del servizio che intende erogare ai
propri Collaboratori da cui dipende l'aliquota IVA, gli elementi di novità riguardano
essenzialmente l'aggiunta di apposite clausole nella Convezione tra Azienda e Ristoranti
(v. in particolare paragrafo 4), nell'Accordo di adesione del Ristorante a Beta (v. tra
l'altro, punto 3 delle Premesse) e nell'Accordo di adesione dell'Istante a Beta [v. punto
i) delle Premesse].
Nelle intenzioni della Società, queste clausole assolverebbero alla funzione di
chiarire che il servizio dalla stessa offerto è di mensa diffusa e perciò integra i citati
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contratti con previsioni in gran parte coincidenti con i requisiti che per la citata
risoluzione caratterizzano detto servizio.
Si ricorda che questa Agenzia ha più volte ribadito che esula dalle competenze
dalla stessa esercitabili in sede di interpello, la disamina delle singole clausole
contrattuali, siglate dalle parti nell'esercizio della loro libertà contrattuale. In particolare,
in sede di interpello, spetta all'Amministrazione finanziaria chiarire i criteri interpretativi
che guidano il contribuente nell'individuazione del corretto regime fiscale applicabile al
contratto dallo stesso sottoscritto, ma spetta a quest'ultimo la valutazione circa il ricorrere
di questi presupposti nel suo caso concreto e personale, da operarsi attraverso la disamina
delle specifiche previsioni contrattuali (cfr. tra le altre, Risoluzione 3/E del 2023, risposta
n. 206 del 2023 e risposta n. 583 del 2022).
In questa sede pertanto si ribadiscono i seguenti principi interpretativi, a ulteriore
chiarimento della risposta n. 430 del 2022.
Sebbene nell'istanza sia per buona parte riprodotto il testo del parere della
risoluzione 17 maggio 2005, n. 63/E, occorre precisare che secondo detta risoluzione,
l'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ''TUIR'') ''...prende in considerazione distinte ipotesi,
e precisamente:
a) g estione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;
b) p restazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (Ticket restaurant);
c) corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.''.
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Tralasciando la lettera c) perché estranea al caso concreto e personale qui in
discussione, le lettere a) e b) individuano fattispecie tra loro diverse a ciascuna delle
quali corrisponde un differente trattamento tributario.
Dopo aver chiarito i requisiti che connotano un servizio di mensa diffusa gestito
tramite card elettroniche, la risoluzione n. 63/E del 2005 chiarisce che queste card
''...non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa
aziendale, che può essere definita ''diffusa'' in quanto il dipendente può rivolgersi ai
diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire
la card elettronica...''.
E il medesimo documento di prassi, nel richiamare le circolari 16 luglio 1998, n.
188 e 23 dicembre 1997, n. 326, afferma che sono ''mense aziendali anche gli esercizi
pubblici, limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande
realizzate sulla base di specifiche convenzioni con i datori di lavoro''.
Ciò che emerge con chiarezza è che la mensa diffusa non rientra nell'ambito della
citata lettera b), cioè tra le ''prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (Ticket
restaurant), bensì tra quelle della lettera a).
I contratti esibiti dall'Istante invece replicano grossomodo i requisiti tipici della
mensa diffusa ma l'oggetto degli stessi è ''servizio sostitutivo di mensa aziendale''.
Nella Convezione tra la Società e il Ristorante, ad esempio, le Premesse e
l'articolo 3 contengono l'esplicito riferimento ''servizio sostitutivo di mensa aziendale''.
Analogo riferimento è presente nell'Accordo di adesione del Ristorante a Beta (v. tra
gli altri, punti 1 e 4 delle Premesse, nonché articoli 3, 4 e 5) e nell'Accordo di adesione
dell'Istante a Beta (v. in particolare, Premesse e paragrafo 3).
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Ciò posto spetta ora alla Società decidere il tipo di servizio che intende offrire ai
propri dipendenti e modificare conseguentemente i relativi contratti oppure stipularne di
nuovi con altri soggetti.
Per quanto riguarda l'aliquota IVA applicabile e le relative modalità di
detrazione, si confermano le conclusioni della risoluzione n. 63/E del 2005, in parte già
richiamate nella risposta al precedente interpello. Se dunque la Società dovesse offrire ai
Collaboratori un servizio qualificabile come mensa diffusa oppure sostitutivo di mensa
aziendale (Ticket restaurant):
sarebbe soggetto all'aliquota IVA nella misura del 4 per cento in sede di
fatturazione della prestazione da parte del Ristoratore al datore di lavoro (i.e. Istante);
l'IVA così addebitata sarebbe detraibile in capo al datore di lavoro ai sensi
dell'articolo 19bis1, comma 1, lettera f) del Decreto IVA.
Con riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte dei
Ristoratori, si ritiene ammissibile il ricorso alla c.d. fattura differita di cui all'articolo
21, comma 4, lettera a), del Decreto IVA, secondo cui «per le cessioni di beni la cui
consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo
a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche
determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché
per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una
sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione delle medesime».
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A tal fine, come già chiarito dalla circolare 37/E del 21 febbraio 2020 che
contiene ''chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri'', di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 217, «[...] la memorizzazione elettronica,
e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del
pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del
bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al
pagamento. Resta ferma, in relazione alla tipologia di operazione effettuata, l'esigibilità
dell'imposta sul valore aggiunto determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto IVA.
A titolo d'esempio, nel caso di cessione di beni senza che sia stato
effettuato il pagamento, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento
commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento
a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale essendosi
già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA e l'esercente potrà dare evidenza
dell'avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente
sul documento commerciale già emesso.
Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento
del corrispettivo, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento
commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento
sarà necessario generare un nuovo documento commerciale perfezionandosi solo con
il pagamento il momento impositivo ai fini IVA richiamando gli elementi indentificativi
di quello precedente.
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Ciò sempre che il cedente/prestatore non emetta una fattura (ordinaria o
semplificata) ''immediata'', ossia entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione
dell'operazione ai fini IVA.
Sarà comunque possibile emettere un documento commerciale, recante il ''non
riscosso'', atto ad una successiva fattura c.d. ''differita'' ex articolo 21, comma 4, lettera
a), dello stesso decreto IVA».
Resta inteso che, l'ammontare dei corrispettivi per le prestazioni di servizio rese
memorizzato e documentato con il cd ''documento commerciale'' con la dicitura ''non
riscosso'', vanno tenuti distinti dall'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri,
poiché i medesimi concorrono alle liquidazioni periodiche attraverso le corrispondenti
fatture differite.
Ai fini dell'IRES, in merito alla deducibilità dei costi sostenuti dall'Istante in
relazione al servizio in questione e sul presupposto che il descritto servizio, reso mediante
l'applicazione App, sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale (cfr. anche
il richiamo nell'istanza al principio di diritto n. 8 del 2018), si ritiene che i relativi
costi sostenuti dall'Istante (i.e., il datore di lavoro dei dipendenti che vi beneficeranno)
rappresentino un onere per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla
semplice somministrazione di alimenti e bevande e che, di conseguenza, non subiscano
le limitazioni di deducibilità di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR. Pertanto,
al ricorrere dei predetti presupposti, i relativi costi concorreranno integralmente alla
formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di
inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi, ai sensi dell'articolo 109 del
TUIR. Anche ai fini dell'IRAP, sempre al ricorrere dei medesi presupposti, i costi
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sostenuti per il servizio in parola relativi ai lavoratori dipendenti saranno interamente
deducibili.
Analogamente, saranno interamente deducibili ai fini IRES e IRAP i costi relativi
alla gestione (anche in appalto) di una mensa aziendale a favore dei dipendenti (anche
nell'ipotesi in cui sia stipulata una convenzione con un esercizio pubblico cfr. la
circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, par. 2.2.3).
Da ultimo si evidenzia che spetterà all'Istante individuare l'esatta natura del
servizio (di mensa) erogato a favore dei dipendenti e l'ammontare di costi deducibili, non
presentando tali aspetti profili interpretativi oggetto dell'istanza di interpello in esame.
Per quanto riguarda, infine, il trattamento ai fini IRPEF in capo al dipendente,
tralasciando la fattispecie dei ''buoni pasto'' perché oggetto di numerosi chiarimenti da
parte della scrivente, si osserva che se la Società intende offrire ai propri dipendenti un
servizio di mensa diffusa, modificando in tal senso i relativi contratti con l'eliminazione
del riferimento al ''servizio sostitutivo di mensa aziendale'' o stipulando nuovi contratti
con altri soggetti, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, l'importo del
pasto non concorrerà a formare il reddito in capo al lavoratore dipendente.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Firma su delega della Direttrice centrale
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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