Interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero a clienti residenti in Italia - Articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero a clienti residenti in Italia - Articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Risposta n. 379
OGGETTO: Interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di
credito svizzero a clienti residenti in Italia - Articolo 26, comma 5,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Articolo 11, comma 1,
lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante è un istituto di credito svizzero (di seguito “Banca”), ivi
fiscalmente residente, privo di una stabile organizzazione in Italia.
La Banca annovera tra i propri clienti anche soggetti fiscalmente residenti
in Italia, che intrattengono con la stessa sia rapporti diretti sia indiretti
avvalendosi di società fiduciarie di diritto italiano.
La Banca intende fornire alla propria clientela italiana servizi di
finanziamento, senza detenere una stabile organizzazione in Italia.
A tal fine, la Banca è tenuta a presentare apposita domanda per avviare i
servizi bancari e le attività di finanziamento nel territorio dello Stato quale banca
extra-UE e non avente una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Nella documentazione integrativa presentata, la Banca ha chiarito che i
finanziamenti saranno concessi a persone fisiche al di fuori dell’attività
commerciale, eventualmente esercitata, e che gli interessi e i proventi assimilati i
potranno essere pagati sia direttamente che indirettamente nel caso in cui il
rapporto di finanziamento sia intrattenuto con una società fiduciaria che agisce
per conto dei fiducianti.
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Ciò posto, la Banca chiede conferma che gli interessi derivanti da tali
finanziamenti debbano essere assoggettati a tassazione in Italia e che a tali
interessi si renda applicabile l’articolo 11 della Convenzione per evitare le doppie
imposizioni tra l’Italia e la Svizzera.
Inoltre, la Banca chiede se offrendo servizi di finanziamento a soggetti
italiani, già clienti della Banca in Svizzera, assuma la qualifica di sostituto
d’imposta in relazione alle ritenute “sui redditi di capitale incassati dalla sua
clientela residente in Italia (essenzialmente interessi, dividendi e proventi
assimilati su titoli emessi da soggetti non residenti)” per essere intervenuta nella
loro riscossione, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento
previsti dalle disposizioni vigenti in Italia.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Banca ritiene che, per effetto degli articoli 23 e 151 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir),
gli interessi derivanti dai finanziamenti erogati nei confronti della clientela
italiana debbano essere assoggettati a tassazione in Italia e che a tal fine sia
tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Tuttavia, l’istante ritiene che la normativa interna deve essere coordinata
con l’articolo 11 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e
la Svizzera.
Ciò posto l’istante ritiene che gli interessi, derivanti dall’attività di
erogazione dei finanziamenti a titolo oneroso a contribuenti fiscalmente residenti
in Italia, siano imponibili con aliquota convenzionale del 12,50 per cento.
In particolare, la Banca ritiene che tali interessi siano assoggettabili ad
imposizione, alternativamente:
- mediante applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai
sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
qualora gli stessi siano corrisposti in suo favore da società fiduciarie o
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altri sostituti d’imposta residenti, che dovessero intervenire nella
riscossione in qualità di sostituti d’imposta; ovvero
- presentando la dichiarazione dei redditi “specificando che la banca
non intende nominare un rappresentante fiscale”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 151, comma 1, del Tuir stabilisce che il reddito complessivo
delle società e degli enti commerciali non residenti “è formato soltanto dai
redditi prodotti nel territorio dello Stato”. Il successivo comma 2 precisa che ai
fini dell’individuazione dei redditi che si intendono prodotti nel territorio dello
Stato occorre fare riferimento all’articolo 23 del medesimo Tuir.
Tale ultima norma, al comma 1, lettera b), considera prodotti in Italia i
redditi di capitale, tra cui sono inclusi gli interessi, corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri
proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
In linea generale, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti,
compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile
organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Tuttavia, laddove gli interessi non siano corrisposti da un sostituto
d’imposta, il soggetto non residente svolgente attività commerciale è tenuto ad
assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia presentando apposita
dichiarazione.
La disciplina domestica deve essere, inoltre, armonizzata con le
disposizioni di eventuali accordi internazionali conclusi dall’Italia.
La Repubblica Italiana ha concluso con la Confederazione Svizzera una
Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il
9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 (di seguito,
“Convenzione”).
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L’articolo 11, primo paragrafo, della Convenzione stabilisce il principio
generale secondo cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del
soggetto percettore. Il successivo secondo paragrafo prevede che tali interessi
siano imponibili anche nello Stato della fonte “ma, se la persona che percepisce
gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può
eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi”.
La disposizione convenzionale, nell’introdurre una potestà impositiva
concorrente dello Stato della fonte, si riferisce all’imposta da quest’ultimo
applicata, limitandola al 12,5 per cento, senza circoscrivere l’aliquota ridotta ai
casi in cui intervenga un sostituto d’imposta.
Alla luce della Convenzione, quindi, si ritiene che l’istante possa godere
del trattamento convenzionale più favorevole anche in relazione agli interessi
corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta.
Con riferimento ai casi in cui controparte di un contratto di finanziamento
erogato da una banca svizzera, sia una società fiduciaria residente in Italia, che
agisce per conto dei proprio fiducianti, come chiarito nella risoluzione 25
settembre 2012, n. 89/E, la fiduciaria italiana, per effetto degli impegni
contrattuali assunti, essendo obbligata alla corresponsione degli interessi, pur non
sopportandone l’onere economico, è tenuta all’applicazione della ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente. In tal caso, la
società fiduciaria può applicare direttamente, sotto la propria responsabilità,
l’aliquota ridotta prevista dagli accordi convenzionali.
Se la controparte del finanziamento non è sostituto di imposta ai sensi
dell’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ad esempio persone fisiche
non esercenti attività di imprese commerciali), la banca è tenta alla presentazione
della dichiarazione dei redditi mediante l’invio del Modello Redditi SC,
applicando direttamente l’aliquota convenzionale sugli interessi percepiti.
Con riferimento alla possibilità che l’erogazione di finanziamenti a
soggetti fiscalmente residenti in Italia determini l’assunzione della qualifica di
sostituto di imposta in Italia per l’istante, si fa presente che le banche non
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residenti nel territorio dello Stato, in linea di principio, rientrano tra soggetti di
cui all’articolo 23, comma 1, del citato d.P.R. n. 600 del 1973.
Tuttavia, come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze
23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 3.1, gli enti e le società non residenti
assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti
da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.
Le società non residenti, infatti, seppur ricomprese, sotto il profilo
soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell’articolo 23 del d.P.R.
n. 600 del 1973, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione
della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.
Nel presupposto, dunque, che la Banca istante non abbia una stabile
organizzazione in Italia, come dichiarato nell’istanza, si ritiene che la stessa non
debba assumere la qualifica di sostituto di imposta in relazione ai redditi
derivanti dalle attività finanziarie detenute dai propri clienti in Svizzera.
Da ultimo, si fa presente che la sussistenza di una stabile organizzazione o
dell’esercizio di una attività di impresa nel territorio italiano costituisce una
circostanza di fatto non valutabile in sede di interpello e, pertanto, resta
impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare la
correttezza dei fatti rappresentati nell’istanza.
IL DIRETTORE CENTRALE
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