Applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia. - Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia. - Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Risposta n. 376
OGGETTO: Applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla
clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia.
- Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27
luglio 2000, n. 212.
Con l’interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La BANCA Istante (in seguito Banca) fa presente che, nell’ambito
dell’attività relativa alla raccolta diretta, si è avvalsa della facoltà di esercitare
l’attività bancaria all’estero, ammessa al mutuo riconoscimento, in regime di
libera prestazione di servizi (e senza stabilimento di succursali all’estero),
fornendo servizi transfrontalieri.
Al riguardo la Banca istante evidenzia che, in partnership con la XXX, ha
iniziato a collocare sul mercato on line il prodotto denominato “Conto ALFA -
Conto deposito per non residenti”, dedicato esclusivamente alla clientela non
residente in Italia (ad oggi, solo clientela tedesca).
Nello specifico, l’attività è regolata da un contratto trilaterale che è stato
sottoscritto, in data 2017, con la XXX e la YYY.
Sulla base di tale accordo, XXX fornisce la piattaforma Internet “beta”, la
quale consente ai clienti residenti in Germania di accedere all’offerta dei conti di
deposito di varie banche aderenti (fra le quali l’istante) e svolge altresì l’attività
di marketing, collocando sulla piattaforma le diverse offerte.
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Con l’accesso al prodotto, il cliente apre un conto corrente di appoggio
presso la banca YYY, da e verso la quale saranno effettuate tutte le
movimentazioni di denaro a credito e debito del conto deposito aperto presso la
banca.
La stessa YYY, in qualità di intermediario, svolge altresì, all’atto di
apertura del rapporto di conto corrente, l’attività di istruttoria e gli adempimenti
per l’adeguata verifica del cliente, richiesti ai fini della disciplina anti-riciclaggio,
le certificazioni ai fini FACTA, ecc..
In concreto, il negozio trilatero prevede:
- l’invio, da parte della YYY, in favore dell’istante, della documentazione
concernente l’identità del cliente;
- l’apertura, da parte della banca, del conto deposito per il cliente. La banca
conferma poi l’apertura a XXX ed a YYY;
- che dopo la ricezione della conferma, YYY inizia i pagamenti dal conto
corrente verso il conto deposito a termine (e tale trasferimento sarà comunicato
alla banca);
- che la banca confermi la ricezione del pagamento e le condizioni di deposito a
XXX. La banca, inoltre, si attiva per confermare al cliente, per mezzo di XXX,
l’apertura del conto deposito.
Sotto il profilo operativo come previsto nel contratto:
- la Banca fornirà l’estratto conto del conto-deposito al cliente, tramite
XXX, all’apertura del conto, alla chiusura e al roll-over del conto, e, in
ogni caso, almeno una volta all’anno;
- la Banca fornirà al cliente, attraverso XXX, un estratto conto utile ai fini
della dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare, non più tardi della
fine di febbraio dell’anno solare consecutivo, mostrando gli interessi;
- XXX inoltrerà al cliente detti documenti emessi dalla Banca in favore del
cliente.
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Al riguardo, l’istante precisa che, poiché la banca non capitalizza
annualmente gli interessi, XXX si è proposta di produrre gli estratti conto
autonomamente.
Inoltre, ai fini dichiarativi, YYY Bank produce l’estratto conto riassuntivo
di tutti i depositi collocati presso le diverse banche per singolo cliente.
La banca istante precisa che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo
ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 64 del 1972, l’imposta è dovuta fin
dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della
Tariffa, allegata al predetto DPR “se formati nello Stato”.
Aggiunge, inoltre, che fra gli atti soggetti ad imposta fin dall’origine, ai
sensi dell’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R. rientrano:
- gli “estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo
119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché" gli "estratti di
conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali" (cfr.
comma 2-bis e nota 3-bis dell'art. 13);
- le comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari (cfr. comma
2-ter e nota 3-ter dell’articolo 13).
Per tali ultimi documenti, com’è noto, è prevista un’imposta proporzionale
(2 per mille a decorrere dal 2014), applicabile sul “complessivo valore di
mercato” e, in mancanza di esso, al “valore nominale o di rimborso” del prodotto
finanziario.
L’imposta è applicata sul valore, così come indicato, al termine del
periodo di rendicontazione.
Per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, in particolare, la
normativa fiscale, prevede comunque una presunzione annuale di invio della
comunicazione, anche in assenza dell’effettiva trasmissione dello stesso
rendiconto.
In definitiva, il presupposto dell’imposta deve comunque essere
individuato nelle comunicazioni rese ai clienti (o da intendersi rese), le quali
appaiono rilevanti, ai fini dell'imposizione, se hanno ad oggetto l'entità delle
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operazioni di investimento/disinvestimento in un certo periodo ovvero le
consistenze di fine periodo del patrimonio sottostante al rapporto tra cliente e
gestore.
Premesso quanto sopra, la Banca istante, chiede di conoscere se per le
comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non
residenti collocati in Germania, attraverso la rete marketing sopra individuata, sia
tenuta all’applicazione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13, comma 2-
ter, della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Banca interpellante ritiene che sulle comunicazioni alla clientela
relative ai prodotti finanziari in esame l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo
13, comma 2-ter, della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, non
è dovuta per difetto del presupposto della territorialità.
L’istante osserva, infatti, che nel caso di specie le comunicazioni in
argomento non debbono “presuntivamente” ritenersi inviate dall’istante, in
quanto le stesse sarebbero effettivamente emesse dai soggetti coinvolti nel
rapporto trilatero (YYY e XXX) aventi sede all’estero. Qualora le comunicazioni
alla clientela acquisiscano più specificamente forma scritta e siano trasmesse alla
clientela con cadenza non superiore all’anno occorre comunque fare riferimento
al luogo in cui gli stessi materialmente prendano forma, in ossequio al
presupposto della territorialità dell’imposta di bollo sopra descritta.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento al quesito proposto si osserva, preliminarmente, che per le
comunicazioni relative ai prodotti finanziari, il comma 2-ter dell’articolo 13,
della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che
l’imposta di bollo si applica nella misura proporzionale del 2 per mille per le
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“Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche
non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali,
anche se rappresentai da certificati…”.
Inoltre, la nota 3-ter al citato articolo 13 prevede, per quanto di interesse,
che “La comunicazione relativa ai prodotti finanziari(...) si considera in ogni
caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un
obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta all’anno
o alla chiusura del rapporto….”.
In merito alla corretta interpretazione del citato comma 2-ter dell’articolo
13 occorre far riferimento al DM 24 maggio 2012 che all’articolo 1, lettera a),
chiarisce che per ente gestore si intende “il soggetto che a qualsiasi titolo
esercita sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o
assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia
bancaria…”. Al riguardo, si rappresenta che la Banca istante è qualificabile
quale ente gestore poiché nella fattispecie in esame agisce “secondo le
disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385”, in particolare
secondo il relativo articolo 16.
Inoltre, il medesimo articolo 1 del citato decreto ministeriale stabilisce che
per cliente si intende “il soggetto la cui definizione è contenuta nel
Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011”,
ovvero qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che ha in essere un rapporto
contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario; tale
definizione, quindi, prescinde dalla residenza del soggetto persona fisica o
giuridica.
In merito all’applicazione delle richiamate disposizioni, questa Agenzia ha
fornito chiarimenti con le circolari n. 48 del 21 dicembre 2012 e n. 15 del 10
maggio 2013.
L’imposta è dovuta, quindi, in relazione alle comunicazioni periodiche
inviate alla clientela. Tali comunicazioni si presumono in ogni caso inviate,
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anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto, in relazione ai prodotti
finanziari detenuti dalla clientela, alla redazione e all’invio di comunicazioni. In
tal caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e,
comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.
Con riferimento alla individuazione del presupposto territoriale, si
rappresenta che l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti
finanziari di cui al comma 2-ter predetto trova applicazione, in linea generale, per
i prodotti finanziari detenuti per il tramite di un ente gestore che esercita a
qualsiasi titolo sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o
assicurativa (cfr. articolo 1 del DM 24 maggio 2012).
Circa il caso rappresentato dall’istante, dal rapporto contrattuale trilatero
costituito tra la Banca Istante, la XXX e la YYY Bank, si evince che il soggetto
gestore del rapporto di conto deposito è la Banca italiana, la quale, tra l’altro,
deve comunicare al cliente l’estratto del conto deposito, per rendicontare
annualmente il valore del prodotto con gli interessi, anche ai fini reddituali.
Di converso, XXX oltre a fornire la piattaforma Internet “Beta ”, la quale
consente ai clienti residenti in Germania di accedere all’offerta dei conti di
deposito di varie banche aderenti (fra le quali l’istante), provvede altresì ad
emettere una comunicazione di riepilogo e svolge inoltre l’attività di marketing,
collocando sulla piattaforma le diverse offerte.
La YYY in qualità di intermediario si occupa, invece, oltre che della
raccolta della documentazione concernente l’identità del cliente e dell’invio alla
Banca italiana della stessa documentazione, anche dell’apertura del conto
corrente attivato presso la stessa, con il quale saranno effettuate tutte le
movimentazioni di denaro a credito e debito verso il conto deposito a termine,
gestito dalla Banca italiana.
Alla luce di quanto premesso, ai fini dell’applicazione dell’imposta di
bollo si rileva che la Banca istante, che gestisce il prodotto finanziario di conto
deposito è tenuta, tra l’altro, a predisporre ed inviare le comunicazioni periodiche
al cliente al fine di riepilogare - con cadenza periodica o almeno una volta l’anno
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- la posizione ed il valore del medesimo prodotto finanziario.
Tali comunicazioni, si ritiene, rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 13, comma 2-ter della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642
del 1972, e, pertanto, sono soggette all’imposta di bollo.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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