Credito d'imposta ex art. 5 del decreto–legge n. 91 del 2017 (Credito d'imposta ZES) – Credito d'imposta ex art. 1, co. 98 e ss., della legge n. 208 del 2015 (Credito d'imposta Mezzogiorno) – cumulabilità – esclusione
È possibile cumulare il credito d'imposta ZES con il credito d'imposta Mezzogiorno per gli stessi investimenti?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d'imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES) e il credito d'imposta Mezzogiorno non sono cumulabili per i medesimi investimenti. Sebbene la società istante ritenesse di poter beneficiare di entrambi i crediti, l'Amministrazione specifica che non si tratta di due agevolazioni distinte e separate, bensì di un'unica misura di favore diversamente modulata a seconda del territorio in cui gli investimenti sono realizzati. Il credito ZES rappresenta infatti un potenziamento e un ampliamento del credito Mezzogiorno, mantenendo la medesima disciplina di riferimento. Per gli investimenti effettuati nelle ZES nel 2023, il credito d'imposta si applica con limiti massimi più elevati (fino a 100 milioni di euro per progetto), ma ciò non significa che si possa fruire di entrambi i benefici contemporaneamente sugli stessi costi. La società che ha già usufruito del credito Mezzogiorno non può aggiungere il credito ZES per i medesimi beni acquisiti, poiché rappresentano una sola agevolazione con ambiti di applicazione territoriale differenti.
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Riferimento normativo
Credito d'imposta ex art. 5 del decreto–legge n. 91 del 2017 (Credito d'imposta ZES) – Credito d'imposta ex art. 1, co. 98 e ss., della legge n. 208 del 2015 (Credito d'imposta Mezzogiorno) – cumulabilità – esclusione
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 94/2024
OGGETTO: Credito d'imposta ex art. 5 del decreto–legge n. 91 del 2017 (Credito
d'imposta ZES) – Credito d'imposta ex art. 1, co. 98 e ss., della legge
n. 208 del 2015 (Credito d'imposta Mezzogiorno) – cumulabilità –
esclusione
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito, ''Società'') presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000, in ordine alla corretta interpretazione
della disciplina relativa al credito d'imposta previsto dall'articolo 5 del decretolegge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di
seguito, ''Credito d'imposta ZES''), in relazione alla fattispecie prospettata.
La Società dichiara di svolgere, tra l'altro, l'attività di [...]. L'attività sociale è
svolta presso l'unità locale sita in XXX (YYYYY).
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Nell'ambito della propria attività, la Società riferisce per gli investimenti
effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 in impianti, attrezzature e macchinari di
aver già fruito del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, ''Credito d'imposta Mezzogiorno''), nella misura
del 35%, relativa alle medie imprese.
Inoltre, la Società evidenza che ''[t]enuto conto che in relazione alla quota del
costo complessivo dei beni acquisiti sopra menzionati ubicati all'interno del territorio
del Piano di sviluppo strategico delle Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale, ai
sensi dell'articolo 4 del D.L. 91 del 20 giugno 2017 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 123 del 3 agosto 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
12 del 25 gennaio 2018 è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta per gli investimenti
realizzati nelle ZES e nelle ZLS'' [...].
Alla luce di ciò, la Società sostanzialmente chiede se per gli investimenti
effettuati nel corso del 2023 (per i quali la stessa Società ha già usufruito del Credito
d'imposta Mezzogiorno) possa beneficiare anche (i.e., ''in aggiunta'') del Credito
d'imposta ZES e, in caso affermativo, le condizioni di tale cumulo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene, in relazione agli investimenti già effettuati (per i quali la stessa
Società ha già usufruito del Credito d'imposta Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi
98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015), di poter usufruire in aggiunta anche del
Credito d'imposta ZES, a condizione che il cumulo tra i due benefici fiscali non porti al
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superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti
discipline europee di riferimento.
In tal senso, la Società richiama il comma 102 dell'articolo 1 della legge n. 208
del 2015, in base al quale il Credito d'imposta Mezzogiorno ''è cumulabile con aiuti
de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi
al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità
o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di
riferimento''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica né presuppone
alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
necessari per accedere ai benefici fiscali relativi al Credito d'imposta Mezzogiorno e/o
al Credito d'imposta ZES, nonché al rispetto delle altre condizioni (nazionali e unionali)
per la fruizione di detti benefici.
Resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.
Giova ricordare che, per quanto riguarda il Credito d'imposta Mezzogiorno (in
relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2023 come evidenziato nell'istanza),
il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (articolo modificato dalla legge
29 dicembre 2022, n. 197) stabilisce che ''alle imprese che effettuano l'acquisizione
dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive
ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della
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Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 20222027, fino
al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita
dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 20142020 C(2014) 6424 final del 16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre
2016 [...]'' (sottolineatura aggiunta).
Il successivo comma 101 dispone che ''[i]l credito d'imposta è commisurato
alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo,
per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10
milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di
manutenzione''.
Per quanto concerne, invece, il Credito d'imposta ZES (nella sua disciplina
applicabile agli investimenti effettuati come nel caso della Società nel corso del
2023), occorre ricordare che l'articolo 4 del decretolegge n. 91 del 2017 prevede, al
comma 1, che ''[a]l fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini
economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del
Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree,
sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona
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economica speciale, di seguito denominata «ZES»'' e, al comma 2, che ''[p]er ZES si
intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro
i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché
presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale
con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche
e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES
possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli
investimenti e delle attività di sviluppo di impresa''.
Il successivo articolo 5 stabilisce tra le semplificazioni e i benefici fiscali
previsti per la ZES che ''[i]n relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito
d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31
dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni
di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1,
commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso
all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di
immobili strumentali agli investimenti [...]'' (sottolineatura aggiunta).
Alla luce di tale quadro normativo (vigente ratione temporis per gli investimenti
effettuati nel 2023), la Società chiede sostanzialmente la possibilità di fruire, per i
medesimi investimenti per i quali ha già beneficiato (sempre nel corso del 2023) del
Credito d'imposta Mezzogiorno, anche (i.e., ''in aggiunta'') del Credito d'imposta ZES,
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fermo il rispetto dei limiti di cumulabilità e intensità previsti dalla relativa disciplina.
Presupposto del quesito formulato dalla Società è, quindi, che il Credito d'imposta ZES
costituisca un beneficio fiscale ''ulteriore'' (così pag. 2 dell'istanza in esame) rispetto
al Credito d'imposta Mezzogiorno (dovendosi nel qual caso verificare se il primo sia
qualificabile come un ''altro aiuto di Stato che abbia ad oggetto i medesimi costi'', alla
luce delle previsioni in tema di cumulabilità recate dal citato comma 102 dell'articolo 1
della legge n. 208 del 2015).
Al riguardo, va rilevato che per la disciplina del Credito d'imposta ZES il
Legislatore ha previsto un mero rinvio al Credito d'imposta Mezzogiorno (''[i]n relazione
agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98
e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 [...]'', così l'articolo 5, comma
2, del decretolegge n. 91 del 2017).
Sulla base del tenore letterale delle disposizioni relative al Credito d'imposta ZES
e di quelle concernenti il Credito d'imposta Mezzogiorno (rispettivamente, gli articoli
5 del decretolegge n. 91 del 2017 e 1, commi 98 e ss., della legge n. 208 del 2015),
emerge che il Credito d'imposta ZES, diversamente da quanto ritenuto dalla Società,
non possa essere considerato un'agevolazione ''ulteriore'' rispetto al Credito d'imposta
Mezzogiorno che a quest'ultimo si ''aggiunge'', per i medesimi investimenti.
Infatti, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d'imposta
costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento ed ampliamento del Credito d'imposta
Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento
di quest'ultimo (cfr., da ultimo, la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 145
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del 2023 ove è stato affermato che ''[l]'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 91 del 2017
[...] ha previsto un ampliamento della portata del ''Credito di imposta per investimenti
nel Mezzogiorno'', con riferimento agli investimenti specificamente effettuati nelle ZES''
sottolineatura aggiunta).
Ciò posto, si ritiene che le due misure di favore in parola (il Credito d'imposta
ZES e il Credito d'imposta Mezzogiorno) non posso tra loro ritenersi cumulabili poiché
non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un'unica
agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli
investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.
Da ultimo e per completezza, si rappresenta che laddove un eventuale dubbio
interpretativo fosse relativo alle concrete modalità per il riconoscimento del Credito
d'imposta ZES ''al posto'' del già fruito Credito d'imposta Mezzogiorno (sempre sul
presupposto che sussistano tutte le condizioni soggettive e oggettive richieste da
entrambi i crediti), non sarebbe comunque precluso all'Istante di presentare una nuova
istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, a condizione che
naturalmente sussistano tutti i relativi presupposti richiesti dalla legge.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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Firma su delega della Direttrice centrale
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 91/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il credito d'imposta Mezzogiorno e il credito d'imposta ZES sono disciplinati rispettivamente dall'articolo 1, commi 98 e ss., della legge 208/2015 e dall'articolo 5 del decreto-legge 91/2017, e rappresentano strumenti di aiuto di Stato per investimenti in aree assistite. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare attentamente il territorio di ubicazione dei beni strumentali e la natura incrementale degli investimenti, poiché la cumulabilità con altri aiuti di Stato è esclusa quando si tratta della medesima agevolazione modulata territorialmente, anche se la normativa europea consentirebbe cumuli con intensità di aiuto rispettate.
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