Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
Qual è il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per compensare il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistiche secondo l'articolo 79 del decreto-legge 104/2020?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 70/E del 23 novembre 2022 istituisce il codice tributo "6991" per permettere alle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta di utilizzare il credito d'imposta riconosciuto dall'articolo 79 del decreto-legge 104/2020. Questo credito, pari al 65% delle spese di riqualificazione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate. Il beneficiario deve inserire il codice 6991 nella sezione "Erario" del modello F24, indicando nella colonna "importi a credito compensati" l'ammontare del credito da utilizzare, oppure nella colonna "importi a debito versati" qualora debba riversare l'agevolazione. Nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di concessione del credito. L'Agenzia delle entrate verifica automaticamente che il contribuente sia presente nell'elenco dei beneficiari comunicato dal Ministero del Turismo e che l'importo utilizzato non ecceda quello concesso, scartando il modello F24 in caso di difformità. È fondamentale che la presentazione avvenga esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 70/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 23 novembre 2022
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive
turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta di cui
all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
L’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha riconosciuto, a favore delle
strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, il credito di
imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico
alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, nella misura del
65 per cento, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31
dicembre 2019.
Lo stesso articolo 79 del citato decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che il credito
d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con il decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022 sono state stabilite le
disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5, comma 7,
del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24
deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il Ministero del Turismo, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 7, del richiamato
decreto ministeriale, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle
strutture ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le
eventuali variazioni e revoche.
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Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta
agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento, è istituito il seguente codice tributo:
“6991” - denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive
turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta - art. 79 del
decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo
del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24
presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei
beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta
utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del
modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente
trasmesse dallo stesso Ministero.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente
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Il codice tributo 6991 è lo strumento operativo per la compensazione del credito d'imposta per strutture ricettive secondo l'articolo 79 del decreto-legge 104/2020, disciplinato dal decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022. Commercialisti e gestori di strutture ricettive devono conoscere le modalità di utilizzo in compensazione tramite F24 telematico, il controllo dell'importo nel cassetto fiscale e le verifiche dell'Agenzia delle entrate su beneficiari ammessi e importi concessi.
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