Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 104/2020

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

Pubblicato: 23/11/2022 In vigore dal: 23/11/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 70/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 23 novembre 2022 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 L’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha riconosciuto, a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, nella misura del 65 per cento, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Lo stesso articolo 79 del citato decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con il decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5, comma 7, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il Ministero del Turismo, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 7, del richiamato decreto ministeriale, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle strutture ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. 2 Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:  “6991” - denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero. IL CAPO DIVISIONE Firmato digitalmente

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