Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 302726/2014

Imposta/Contributo di soggiorno – Ridenominazione dei codici tributo 3936, 3937 e 3938

Pubblicato: 30/05/2017 In vigore dal: 30/05/2017 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo per il versamento dell'imposta/contributo di soggiorno e come devono essere utilizzati nel modello F24?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 64/E del 2017 ridenomina tre codici tributo (3936, 3937, 3938) per consentire il versamento unificato dell'imposta e del contributo di soggiorno tramite modello F24. Questi codici, originariamente istituiti per il solo contributo di soggiorno di Roma Capitale, sono stati estesi a tutti i comuni che hanno facoltà di istituire l'imposta di soggiorno secondo il decreto legislativo 23/2011 (comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e località turistiche o città d'arte). Il codice 3936 è destinato all'imposta principale, il 3937 agli interessi e il 3938 alle sanzioni. Nel modello F24, i codici vanno inseriti nella sezione "IMU e altri tributi locali", colonna "Importi a debito versati", indicando il codice catastale del comune nel campo "codice ente/codice comune" e l'anno di riferimento nel formato AAAA. Attualmente, questi codici possono essere utilizzati solo per versamenti verso comuni che hanno sottoscritto apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, secondo l'elenco pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

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Riferimento normativo

Imposta/Contributo di soggiorno – Ridenominazione dei codici tributo 3936, 3937 e 3938

Testo normativo

Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo RISOLUZIONE N. 64/E Roma, 30 maggio 2017 OGGETTO: Imposta/Contributo di soggiorno – Ridenominazione dei codici tributo 3936, 3937 e 3938 Con la risoluzione n. 74/E del 26 luglio 2011, sono stati istituiti i codici tributo 3936, 3937 e 3938 per il versamento, tramite modello F24, del contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 14, comma 16, lett. e), del decreto legge n. 78/2010. Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha conferito ad altri comuni la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno. In particolare, l’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo prevede che i comuni di capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Ciò premesso, per consentire con i medesimi codici tributo anche il versamento dell’imposta di soggiorno, gli stessi sono ridenominati nel modo seguente: “3936” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno - art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011”; “3937” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno - art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 - INTERESSI”; “3938” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno - art. 14, c.16, lett. e), del D.L n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – SANZIONI”. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “IMU e altri tributi locali”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del codice catastale del comune. Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno cui si riferisce il versamento. Infine, si precisa che, all’attualità, i suddetti codici tributo possono essere utilizzati solo per versamenti in favore dei Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, elencati nella tabella denominata “Tabella degli enti convenzionati per pagamenti di tributi”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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I codici tributo 3936, 3937 e 3938 sono strumenti essenziali per commercialisti e gestori di strutture ricettive che devono versare l'imposta di soggiorno secondo l'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e l'articolo 14 del D.L. 78/2010. La compilazione corretta del modello F24 nella sezione tributi locali, con indicazione del codice catastale e dell'anno di riferimento, è fondamentale per garantire la corretta imputazione dei versamenti presso i comuni convenzionati.

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