Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022
Quali sono i codici tributo istituiti per compensare tramite F24 i crediti d'imposta per i maggiori costi energetici e di carburante sostenuti dalle imprese nel 2022?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 54/E del 30 settembre 2022 istituisce cinque nuovi codici tributo (6983, 6984, 6985, 6986, 6987) per permettere alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d'imposta riconosciuti dal decreto-legge 144/2022 come misura straordinaria per contrastare il caro energia e carburanti. I crediti riguardano le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022, nonché per l'acquisto di carburanti nel quarto trimestre 2022. Le aliquote di credito variano dal 20% al 40% a seconda della categoria di impresa (energivore, non energivore, agricole, ecc.) e della tipologia di consumo. I crediti devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, compilando il modello F24 nella sezione "Erario" con l'indicazione dell'anno di sostenimento della spesa nel campo "anno di riferimento".
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 54/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 30 settembre 2022
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti
d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas
naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante
nel quarto trimestre 2022
Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, hanno introdotto delle
misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il
maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale nei
mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022. In
particolare:
l’articolo 1, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte
consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di
credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di
ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al
primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre
2022;
l’articolo 1, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte
consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo
straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa
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sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e
novembre 2022;
l’articolo 1, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese
diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo
straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata
nei mesi di ottobre e novembre 2022;
l’articolo 1, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese
diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma
di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
l’articolo 2, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese
esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività
agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.
Il successivo comma 2 riconosce il contributo di cui al comma 1 anche alle
imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa
sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e
della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati
produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi,
entro la data del 31 marzo 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per
intero a terzi.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di
cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
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“6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144”;
“6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte
consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-
legge 23 settembre 2022, n. 144”;
“6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non
energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144”;
“6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da
quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c.
4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
“6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per
l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art.
2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della
spesa, nel formato “AAAA”.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente
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La Risoluzione AdE 54/2022 è il riferimento normativo per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e carburanti tramite modello F24, disciplinando i codici tributo 6983-6987 per imprese energivore, non energivore e agricole. Commercialisti e consulenti fiscali devono consultarla per la compensazione dei crediti, la cessione a terzi, la documentazione delle spese e il rispetto della scadenza del 31 marzo 2023, in relazione al decreto-legge 144/2022 e all'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997.
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