Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 4850255/2022

Chiusura dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022

Pubblicato: 30/12/2022 In vigore dal: 30/12/2022 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo chiusi per la compensazione dei crediti d'imposta energetici e quando cessa la loro operatività?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 81/E del 30 dicembre 2022 comunica la chiusura dei codici tributo utilizzati dalle imprese per compensare, tramite modello F24, i crediti d'imposta relativi ai maggiori costi sostenuti per energia elettrica, gas naturale e carburanti nei primi due trimestri del 2022. Questi crediti erano stati istituiti con vari decreti-legge per supportare le aziende durante la crisi energetica, e la normativa originaria aveva fissato il 31 dicembre 2022 come termine ultimo per utilizzarli in compensazione. A partire dal 1° gennaio 2023, i 16 codici tributo indicati (sia quelli per l'utilizzo diretto che quelli per la cessione del credito) non possono più essere utilizzati per compensare i crediti, ma rimangono operativi esclusivamente in modalità "a debito" per i riversamenti dovuti. Questo significa che le imprese che non hanno utilizzato i crediti entro il termine hanno perso la possibilità di compensarli e devono eventualmente procedere al versamento se dovuto.

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Riferimento normativo

Chiusura dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 81/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 30 dicembre 2022 OGGETTO: Chiusura dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022 Con le risoluzioni di seguito indicate sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022. Codici tributo Descrizione Risoluzioni credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 6960 Ris. n. 13/E del 21/03/2022 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo 6961 Ris. n. 18/E del 14/04/2022 trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas 6966 naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 Ris. n. 28/E del 13/06/2022 gennaio 2022, n. 4 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas Ris. n. 18/E del 14/04/2022 6962 naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore Ris. n. 18/E del 14/04/2022 6963 (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a Ris. n. 18/E del 14/04/2022 6964 forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 2 credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio 6965 dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 Ris. n. 23/E del 30/05/2022 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 credito d'imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio 6967 dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) - art. 3-bis del Ris. n. 48/E del 14/09/2022 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese 7720 energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 Ris. n. 38/E del 12/07/2022 gennaio 2022, n. 4 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese 7721 energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° Ris. n. 38/E del 12/07/2022 marzo 2022, n. 17 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a 7722 forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del Ris. n. 38/E del 12/07/2022 decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a 7723 forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del Ris. n. 38/E del 12/07/2022 decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non 7724 energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 Ris. n. 38/E del 12/07/2022 marzo 2022, n. 21 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese 7725 diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre Ris. n. 38/E del 12/07/2022 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti 7726 per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre Ris. n. 38/E del 12/07/2022 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti 7727 per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. Ris. n. 59/E del 11/10/2022 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati in tabella ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i citati codici tributo non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione. IL CAPO DIVISIONE Firmato digitalmente

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La risoluzione riguarda i crediti d'imposta energetici e il loro utilizzo in compensazione tramite modello F24, disciplinati dai decreti-legge 4/2022, 17/2022, 21/2022 e 50/2022. I commercialisti devono conoscere i codici tributo specifici (6960-6967 per l'utilizzo diretto e 7720-7727 per la cessione) e il termine perentorio del 31 dicembre 2022, poiché la mancata compensazione entro tale data comporta la perdita del beneficio fiscale per le imprese energivore, non energivore e del settore agricolo-ittico.

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