Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 4913751/2022

Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari

Pubblicato: 30/01/2023 In vigore dal: 30/01/2023 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo istituiti per utilizzare in compensazione tramite F24 i crediti d'imposta per l'energia di dicembre 2022, sia per i beneficiari originari che per i cessionari?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 2/E del 30 gennaio 2023 istituisce codici tributo specifici per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per i maggiori oneri sostenuti nell'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022. I beneficiari originari possono utilizzare i codici 6993, 6994, 6995 e 6996, differenziati in base alla categoria di impresa (energivore, forte consumo gas, non energivore, diverse da forte consumo gas). Per i cessionari che hanno acquisito questi crediti, sono stati istituiti i codici 7742, 7743, 7744 e 7745, sempre differenziati per categoria. La compensazione deve essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando nel campo "anno di riferimento" l'anno 2022. L'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l'importo compensato non ecceda il credito disponibile per ciascun soggetto, scartando il modello F24 in caso di eccedenza e comunicando lo scarto tramite ricevuta consultabile online.

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Riferimento normativo

Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 2/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 30 gennaio 2023 OGGETTO: Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari L’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022 sono stati istituiti i seguenti codici tributo: Codice tributo Descrizione credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del 6993 decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 6994 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, 6995 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 2 Codice tributo Descrizione credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas 6996 naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:  “7742” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;  “7743” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;  “7744” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;  “7745” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”; In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. 3 I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. IL CAPO DIVISIONE Firmato digitalmente

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La normativa riguarda i crediti d'imposta per energia e gas naturale di dicembre 2022, disciplinati dal decreto-legge 176/2022, e prevede modalità di utilizzo in compensazione tramite modello F24 secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Commercialisti e aziende devono conoscere i codici tributo specifici per beneficiari originari e cessionari, la tracciabilità delle cessioni di credito tramite la Piattaforma cessione crediti, e i controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate sulla disponibilità del credito.

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