Circolare ADM
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Circolare ADM 10/2024
Modalità della compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale
Riferimento normativo
Modalità della compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale — Prot. 213270 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
Prot. 213270/RU Roma, 11/04/2024
CIRCOLARE N. 10/2024
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI TRANSITO E CORRETTA
GESTIONE DELLA PROCEDURA DOGANALE
Con riferimento al regime del transito, sono state evidenziate talune prassi non conformi alla
regolamentazione unionale adottate dagli operatori economici nella compilazione delle
dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali di partenza nazionali ed in particolare:
- all’indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all’ufficio doganale
di destinazione;
- alla mancata indicazione dell’identità del mezzo di trasporto;
- alla non conformità delle indicazioni sul suggellamento.
Nell’ottica, quindi, del perseguimento degli obiettivi di miglioramento e semplificazione del
rapporto con i contribuenti attraverso la compliance e di contestuale potenziamento delle
pratiche tese all’individuazione di comportamenti non conformi, a tutela degli interessi
finanziari nazionali ed unionali, si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcuni fondamentali
requisiti e presupposti discendenti dalla vigente regolamentazione unionale dell’istituto in
esame.
Nel transito, regime doganale “speciale” che consente, con l’obbligo di prestazione di idonea
garanzia, di trasportare le merci (in genere, non unionali), sotto vigilanza doganale da un
punto all’altro del territorio unionale senza che le stesse siano sottoposte ai dazi
all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale (art. 226, par. 1, del Reg.
(UE) n. 952/2013, Codice Doganale dell’Unione - CDU), la dichiarazione di vincolo al regime
impegna la responsabilità del titolare del medesimo regime per quanto riguarda l’esattezza
delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti ai
sensi dell’art. 233 CDU.
La richiamata vigilanza doganale è attuata attraverso l’osservanza degli adempimenti in
premessa richiamati dell’indicazione (e rispetto) del termine per la presentazione delle merci a
destino, della identificazione del mezzo di trasporto e della sigillatura.
Nel contesto specifico delle procedure semplificate del transito di cui all’art. 233, par. 4 CDU,
come la concessione al titolare del regime dell’autorizzazione ad agire quale speditore
autorizzato nonché, se richiesto, ad utilizzare sigilli di un modello particolare, va considerato
00153 – Roma, Piazza Mastai 12
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0213270.11-04-2024-U
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che la mancata “compliance” con i criteri stabiliti per il vincolo delle merci al regime di transito
può essere considerata ai fini della valutazione di misure quali la sospensione o la revoca delle
suddette semplificazioni, laddove il competente ufficio ravvisi che le condizioni che ne hanno
determinato il rilascio non sono più soddisfatte oppure che non è più garantito il rispetto degli
obblighi ad esse afferenti (artt. 27 e 28 CDU e artt. 16-18 del Reg. Delegato (UE) 2015/2446
del 28 luglio 2015 -RD).
Ciò posto, si richiamano le istruzioni operative già adottate dall’Agenzia in precedenza,
aggiornate alla luce delle modalità esclusivamente telematiche di presentazione delle
dichiarazioni di transito presso gli uffici di partenza che, a meno di interventi di controllo
disposti dal sistema informatico (CD, RS o VM), non prevedono alcun intervento da parte del
personale degli uffici.
1. Termine per la presentazione delle merci
L’art. 297, par. 1, Reg. Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 – RE stabilisce
che l’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate
all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto, della
normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla
fissazione di un termine e di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
Ciò vale anche per gli speditori autorizzati nell’ambito della semplificazione di cui all’art. 233,
par. 4 CDU.
Il termine fissato per la presentazione delle merci a destino è vincolante e, qualora le merci
siano presentate presso l’ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza di tale termine, si
considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine stabilito solo se egli stesso o il
vettore siano in grado di dimostrare all’ufficio doganale di destinazione in modo soddisfacente
che il ritardo non è loro imputabile.
Al riguardo si rileva che l’individuazione del termine di otto giorni, frequentemente attribuito
nella prassi operativa, sia in procedura ordinaria che semplificata, entro il quale far giungere la
spedizione a destino, non appare spesso coerente con i criteri enunciati dalla regolamentazione
unionale e con la distanza effettiva tra l’ufficio doganale di partenza e quello di destinazione.
In considerazione della necessità di adottare parametri di riferimento ai fini della fissazione
del termine in argomento, si indicano di seguito i termini ai quali attenersi:
a) transito nazionale - ufficio di partenza ed ufficio di destinazione in Italia: 2 giorni lavorativi1;
1 Sabato e domenica non sono considerati nel computo
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b) transito unionale – ufficio di partenza in Itala e ufficio di destinazione in altro Stato
membro: 4 giorni lavorativi;
c) transito comune – ufficio di partenza in Italia ed ufficio di destinazione in una Parte
Contraente della Convenzione transito comune (esclusa la Svizzera che, per vicinanza
geografica va considerata nella casistica di cui alla precedente lettera b): 8 giorni lavorativi.
Ove l’ufficio doganale intenda, per giustificati motivi, stabilire termini diversi da quelli sopra
indicati, procederà ad emanare apposita disposizione provvedendo allo stesso tempo ad
informare l’utenza operante sul proprio territorio.
Resta ovviamente ferma la possibilità di derogare alle tempistiche così stabilite, in presenza di
valide motivazioni avanzate dagli operatori economici e/o per singola operazione (esempio:
trasporto eccezionale) e/o in considerazione della specifica tipologia di traffico.
2. Identità del mezzo di trasporto
Come indicato nell’Allegato B RD le informazioni da indicare sul documento di transito sono
precise. In particolare, l’indicazione del “Mezzo di trasporto alla partenza, n.19 05 000 000”,
con relativi sotto-dati “Tipo di identificazione, n. 19 05 061 000”, “Numero di identificazione,
n. 19 05 017 000” e “Nazionalità n. 19 05 062 000”.
La norma unionale classifica queste informazioni come obbligatorie nella dichiarazione di
transito ordinaria (D1), in quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e in quella con uso
di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3).
L’indicazione di tali informazioni mira ad evitare oppure a consentire l’accertamento di una
eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto.
È competenza dell’ufficio doganale di destinazione segnalare tempestivamente le eventuali
discrepanze riscontrate mediante il confronto tra i dati della dichiarazione doganale inviati
dall’ufficio di partenza con il messaggio NCTS «Arrivo previsto» e quelli disponibili a
destinazione.
Non è ammesso in nessun caso l’utilizzo di indicazioni generiche (“CAMION”, “AEREO”,
“RIMORCHIO”, ecc.).
3. Uso dei sigilli
Ai sensi dell’art. 299, par.1 RE, le merci che circolano vincolate al regime doganale del transito,
di norma, sono identificate mediante la sigillatura.
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In particolare, la normativa doganale unionale distingue due tipologie di sigilli (quelli doganali
e quelli di un modello particolare di cui, rispettivamente, agli artt. 301 e 317 RE) che devono
essere conformi alle medesime caratteristiche essenziali e specifiche tecniche indicate all’art.
301, par.1 RE.
Inoltre, nell’Allegato B del Reg.to delegato 2015/2446 (RD) i data element “Sigillo n. 19 10
000 000” e i relativi sotto-dati “Numero di sigilli n. 19 10 068 000” e “Identificativo n. 19 10
015 000” sono classificati quali informazioni richieste obbligatoriamente nella dichiarazione
di transito ordinaria (D1) e in quella semplificata con serie di dati ridotti (D2).
Nel caso della procedura semplificata che prevede l’utilizzo di un documento di trasporto
elettronico (DTE) come dichiarazione doganale di transito (D3), tali dati sono forniti soltanto
se l'ufficio doganale di partenza dispone la sigillatura delle merci, altrimenti, ai sensi
dell’art.302, par.2, lett. a), b), e c), RE potrà essere cura delle compagnie aeree e marittime
applicare proprie misure di identificazione; lo stesso “modus operandi” è applicato anche nel
caso del trasporto via ferrovia, anche se le compagnie ferroviarie non possono avvalersi del
DTE.
Dovrà anche tenersi conto della deroga indicata nell’art. 302, par.1 RE che consente all’ufficio
doganale di partenza di non procedere alla sigillatura (cosiddetta dispensa) in presenza dei
requisiti e condizioni indicati nel successivo par. 3.1.
3.1 Misure di identificazione alternative alla sigillatura
Come detto, il paragrafo 1 dell’articolo 302 del RE prevede la facoltà per l’ufficio di decidere
di non sigillare le merci vincolate al regime di transito unionale e di basarsi, invece, sulla
descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti
complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa, tale da
consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali
altre particolarità, ad esempio i numeri di serie.
La decisione di non sigillare le merci vincolate al transito può riguardare:
a) una singola specifica operazione di transito
b) una pluralità di operazioni di transito
In entrambi i casi la dispensa dalla sigillatura deve essere autorizzata preventivamente
dall’ufficio doganale e deve formare oggetto di specifico provvedimento da parte della Dogana
competente su richiesta del titolare del regime (in seguito operatore).
Nel caso sub b), l’esenzione dalla sigillatura viene rilasciata per una serie di operazioni
omogenee anche distanti tra loro nel tempo. Tale esenzione vale solo per una predeterminata
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tipologia di operazioni di transito che si intende effettuare e secondo le eventuali condizioni
specificate dalla Dogana nel provvedimento di dispensa.
L’autorizzazione alla dispensa viene sempre concessa previa valutazione della natura delle
merci che saranno assoggettate al regime del transito e della documentazione che l’operatore
si impegnerà ad allegare per ogni dichiarazione esentata.
L’operatore, per ottenere la dispensa, deve fornire alla Dogana competente, i seguenti elementi
e documenti:
1. descrizione dettagliata della tipologia merceologica delle merci che saranno
assoggettate al regime di transito con dispensa dalla sigillatura;
2. fac-simile della documentazione contenente la descrizione della merce che
obbligatoriamente dovrà essere allegata alle dichiarazioni di transito dispensate dalla
sigillatura in base all’autorizzazione. Tale documentazione dovrà contenere elementi
particolareggiati (serial/part number, denominazione scientifica, denominazione
commerciale, descrizione, composizione, codici prodotti ad uso interno, peso, volume,
valore, quantità, ecc.) tali da permettere un facile riconoscimento del loro volume e
della loro natura. Se la spedizione consiste in più colli, la documentazione deve
specificare anche il contenuto di ogni singolo collo (cosiddetta packing list).
In caso di mancato rispetto delle condizioni poste a base della dispensa, verrà immediatamente
revocata l’autorizzazione.
Nel documento di transito dovranno essere riportati gli estremi dell’autorizzazione alla
dispensa.
In caso di autorizzazione alla dispensa valida per più operazioni omogenee, il provvedimento
può non specificare una durata della stessa, fatta salva la possibilità di revoca in caso di abuso
o mancato rispetto delle condizioni fissate dal presente dispositivo e di quelle contenute
eventualmente nel provvedimento di dispensa.
3.2 Caratteristiche dei sigilli
L’art 301 par. 2 del RE prevede che, per i trasporti effettuati in container, si utilizzino sigilli
con le caratteristiche ad alta sicurezza indicate dal medesimo articolo, al par. 1.
Ciò posto, al fine di assicurare gli elevati standard di sicurezza richiesti dalla normativa in
riferimento, è stato introdotto un nuovo modello di sigillo conforme alla norma internazionale
ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci - Sigilli meccanici», con il livello di tipo alta
sicurezza “H” con le caratteristiche di seguito indicate:
a) caratteristiche essenziali dei sigilli:
i) rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d’uso;
ii) essere facilmente verificabili e riconoscibili
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iii) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci
tracce visibili a occhio nudo;
iv) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro
apposizione di essere chiaramente identificati con un’indicazione unica;
v) essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in
maniera unica;
b) specifiche tecniche:
i) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura
utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di
identificazione siano facilmente leggibili;
ii) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente
riproducibili,
iii) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire allo
stesso tempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.
I sigilli possono essere impiegati per qualsiasi tipo di suggellamento regolando, secondo le
necessità, manualmente la lunghezza del filo metallico in quanto la loro applicazione viene
effettuata manualmente sul carico.
Per effettuare il suggellamento, l’operatore deve posizionare il cavo del sigillo all’interno della
scanalatura presente sul lato opposto all’ancora, lo deve quindi ripiegare per farlo passare nella
scanalatura presente sul lato opposto, inserendo poi l’ancora nel corpo cavo del sigillo, dove
si andrà ad incastrare realizzandone la chiusura.
Come precedentemente specificato, i sigilli conformi alla norma internazionale ISO
17712:2013 «Container per il trasporto di merci - Sigilli meccanici», con il livello di tipo alta sicurezza
“H” sono realizzati in due colorazioni:
- ROSSO: per merci estere;
- VERDE: per merci nazionali.
Il codice alfanumerico del numero del sigillo, insieme al QR code stampati ed il colore
contraddistinguono univocamente ogni esemplare e consentono di individuare l’Ufficio che
lo ha apposto nonché la loro tracciabilità dalla loro apposizione dalla partenza sino all’arrivo
a destino del transito.
I sigilli in argomento sono prodotti e forniti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
(IPZS), che ha provveduto alla personalizzazione come di seguito indicato:
Su una faccia è presente:
- l’impronta punzonata con il logo dell’Agenzia comprensiva dell’emblema di Stato;
- il codice “IT” relativo al codice ISO-alfa-2;
- il codice QR code contenente il numero del sigillo;
- l’etichetta verticale “IPZS S.p.A.” accanto al codice QR Code;
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DIREZIONE DOGANE
- il codice alfanumerico del numero di sigillo, corrispondente al codice del QR code;
Sull’altro lato del sigillo è presente:
- la dicitura “DOGANA” con accanto la lettera “H” inserita all’intero di un cerchio.
FAC-SIMILE SIGILLO ADM
FRONTE RETRO PARTICOLARE
IMPRONTA
PUNZONATA
3.2 Distribuzione e fornitura dei sigilli
Per la fornitura dei sigilli nei confronti degli operatori economici è previsto un contributo
spese unitario pari ad euro 2,70 da corrispondere tramite la piattaforma OPERA - PagoPA
(che sarà opportunamente integrata con tale nuova funzionalità).
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Nelle more dell’integrazione della suddetta piattaforma, gli operatori economici potranno
dotarsi dei sigilli ADM mediante il preventivo versamento tramite bonifico sul conto intestato
all’Agenzia:
IBAN: IT43N0100003230000000000618
ABI: 01000
CAB: 03230
BIC/SWIFT: BITAITRRXXX
La causale di detto versamento è la seguente:
CONTRIBUTO SPESE - CODICE UFFICIO - N. XXXXX SIGILLI DOGANALI DI
SICUREZZA ADM
Con la ricevuta di tale pagamento, gli operatori potranno recarsi presso l’Ufficio indicato e
ritirare il numero dei sigilli per i quali risulta versato il dovuto contributo unitario alle spese.
4. Sigilli utilizzabili
Come già evidenziato, i sigilli utilizzabili nel transito possono essere:
a) quelli ufficiali dell’Agenzia;
b) quelli autorizzati dall’Agenzia su richiesta dell’obbligato principale.
A partire dal 01.06.2024 saranno utilizzabili, per le merci estere, i sigilli ROSSI già assegnati
alle Direzioni territoriali e VERDI in corso di distribuzione.
Ferma restando la possibilità prevista alla lettera b) e nelle more dell’eventuale rilascio della
relativa decisione doganale secondo quanto descritto al successivo paragrafo 4.1, possono
essere messi a disposizione degli speditori autorizzati i sigilli di cui alla lettera a) nel rispetto
della procedura di cui al precedente punto 3.2.
Si fa riserva di comunicare direttive in relazione alla gestione dei sigilli attualmente in uso.
4.1 Autorizzazione all’utilizzo di sigilli di modello particolare
In alternativa all’utilizzo dei sigilli ufficiali dell’Agenzia, la normativa doganale unionale
prevede all’art.233 paragrafo 4 lettera c) del CDU e all’art.197 del RD la possibilità di
autorizzare l’utilizzo di sigilli di un modello particolare nel rispetto delle disposizioni di cui
agli artt. 317 e 318 del regolamento di esecuzione
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DIREZIONE DOGANE
Al fine di usufruire di tale procedura semplificata, gli operatori interessati presentano istanza
dettagliata2 SSE, tramite il sistema delle decisioni doganali CDS, agli Uffici doganali
competenti sul territorio dove sono stabiliti.
Considerato che ogni Stato membro è tenuto a notificare alla Commissione ed alle autorità
doganali degli altri Stati membri i sigilli di un modello particolare autorizzati e i sigilli di un
modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze
tecniche, le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici delle Dogane devono anche fissare una data
di decorrenza per il loro utilizzo, non inferiore a 15 gg., che consenta l’espletamento
preventivo della procedura di notifica.
A tal fine, entro 5 gg. dalla data di rilascio o diniego dell’autorizzazione, l’Ufficio provvede a
trasmettere l’autorizzazione o il provvedimento di diniego all’Ufficio Regimi e procedure
doganali di questa Direzione e, per conoscenza, alla propria Direzione Territoriale.
L’Ufficio Regimi e procedure doganali, entro i successivi 5 gg., provvede alla notifica del
provvedimento alla Commissione ed agli altri Stati membri.
Si rammenta, infine, che l’apposizione del sigillo a seguito dello svincolo in assenza di controlli
comporta da parte dell’operatore economico la piena assunzione di responsabilità in merito
alla corrispondenza tra quando dichiarato nel documento di transito e quanto presente nella
spedizione sigillata.
5. Controllo suggellamenti e vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello
particolare
I titolari del regime di transito provvederanno ad apporre i sigilli al più tardi al momento dello
svincolo delle merci, prima che il mezzo di trasporto o i colli lascino il luogo di carico.
In caso di esito RS o VM, il funzionario incaricato deve verificare la corretta apposizione dei
sigilli come indicati sul documento di transito, sia che in partenza che in arrivo.
Nel caso di utilizzo di sigilli di un modello particolare, qualora venga accertata una non
conformità sul loro utilizzo, l’Ufficio doganale che l’abbia constatata deve tempestivamente
informare, se differente, l’Ufficio delle Dogane3 dove è stato acceso il regime di transito per
le ulteriori verifiche del caso e per l’adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti.
***
2 Nell’istanza devono essere indicate le caratteristiche tecniche dei sigilli con dichiarazione di conformità ai requisiti di cui
all’articolo 301, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione, nonché un’immagine degli stessi dove sia riscontrabile la
presenza dell’identificativo della persona interessata secondo le modalità specificate dal paragrafo 2 dell’articolo 317 del
regolamento di esecuzione. Nell’istanza, deve essere altresì indicata la numerazione dei sigilli che verranno utilizzati.
3 La dogana estera di accensione del regime transito, nel caso di constatazione di non conformità riscontrata a destino.
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Per quanto non diversamente disposto dall’applicazione della presente, continuano ad
applicarsi le vigenti istruzioni e le cautele in materia di apposizione di sigilli.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente presso gli Uffici
dipendenti e avranno cura di segnalare tempestivamente ogni difficoltà che dovessero
incontrare nella sua applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
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