Circolare ADM
In vigore
Imposte Indirette
Circolare ADM 24/2024
Informazioni tariffarie vincolanti
Riferimento normativo
Informazioni tariffarie vincolanti — Prot. 673647 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
UFFICIO TARIFFA E CLASSIFICAZIONE
Prot. 673647/RU Roma, 6 novembre 2024
CIRCOLARE N. 24/2024
INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI
1. PREMESSA
Ai sensi dellart. 56 del Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dellUnione - CDU), i
dazi doganali, nonché le altre misure stabilite da disposizioni specifiche dellUnione nel
quadro degli scambi delle merci, sono applicati sulla base della tariffa doganale comune.
La corretta classificazione delle merci riveste un ruolo centrale per garantire, nel rispetto
delle misure tributarie ed extra-tributarie, la fluidità dei traffici commerciali ed una
applicazione uniforme della normativa in tutta lUnione Europea (UE). Si tratta di una
attività che richiede unattenta analisi e valutazione del bene oggetto di classificazione
nonché un accertamento della sua natura merceologica, alla luce dei principi fissati dal
Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare:
1) dalla Nomenclatura Combinata (NC) dell'UE, che si basa sul Sistema Armonizzato (SA)
di designazione e di codificazione delle merci, sviluppato dall'Organizzazione Mondiale delle
Dogane (OMD) e dalle rispettive Note Esplicative (NENC e NESA);
2) dalla tariffa integrata (TARIC), che fornisce informazioni su tutta la politica commerciale
e le misure tariffarie applicabili a determinate merci nell'UE, costituita dal codice a 8 cifre
della NC e 2 cifre supplementari (sottovoci TARIC).
Considerata la rilevanza e la complessità dellattività di classificazione, il c.d. pacchetto [1] del
CDU ha innovato e rafforzato la disciplina concernente le decisioni relative alle
Informazioni Vincolanti (ITV) rappresentata nelle Linee guida amministrative[2] sulla
gestione del sistema delle ITV.
I Servizi della Commissione Europea hanno recentemente sottolineato limportanza delle
decisioni in questione che, in base alle nuove condizioni, possono essere richieste solo
laddove si riferiscano ad operazioni commerciali realmente prospettate e siano collegate a
[1] Regolamento Delegato (UE) n.2446/2015 (RD), Regolamento delegato transitorio (UE) n.341/2016 (RDT) e
Regolamento di esecuzione (UE) n.2447/2015 (RE).
[2] Per gli argomenti trattati nella presente circolare si fa rinvio, per ulteriori approfondimenti, agli orientamenti unionali:
Linee guida relative alle Informazioni Tariffarie Vincolanti:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/895781/LINEE+GUIDA+ITV+2019.pdf/528cfc78-849d-45d9-
aeb9-d482c6543de9
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specifici regimi doganali. Inoltre, in considerazione dellobbligo, introdotto dalla nuova
disciplina, di indicare il numero di decisione ITV nella dichiarazione doganale, limpiego di
tali informazioni vincolanti è divenuto stringente e consente di raggiungere più
efficacemente lobiettivo di uniformare lapplicazione della normativa unionale nei vari Stati
membri.
2. LE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI (ITV)
Le ITV sono decisioni amministrative di rilievo unionale, previste per facilitare
lapplicazione della normativa doganale ed incrementare il livello di compliance degli operatori
economici. Per mezzo delle stesse, su richiesta degli interessati, le Autorità doganali degli
Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce, con
conseguente assegnazione del relativo codice di NC o TARIC, che dovrà poi essere
obbligatoriamente utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali.
Al fine di garantire lapplicazione uniforme della normativa doganale, le Autorità doganali di
tutti gli Stati membri hanno il compito di evitare il rilascio di decisioni ITV divergenti, che
potrebbero creare una disparità di trattamento nei confronti degli operatori dellUE. Una
divergenza, infatti, può emergere quando due o più decisioni ITV per prodotti identici o
sufficientemente simili vengono adottate con classificazioni in codici tariffari diversi. In tali
situazioni è previsto un obbligatorio confronto diretto tra le Autorità doganali, su iniziativa
di uno degli Stati membri interessati; la procedura è disciplinata nel dettaglio nelle citate
Linee guida[3] relative alle Informazioni Tariffarie Vincolanti.
3. PRESUPPOSTI E REQUISITI PER RICHIEDERE UNA ITV
Le ITV possono essere richieste allAutorità doganale competente dello Stato membro in cui
il richiedente è stabilito o in cui dette decisioni saranno utilizzate. La domanda può essere
proposta da un operatore commerciale o da un suo rappresentante incaricato della gestione
dellistanza. Questultimo non acquisisce la veste di titolare dellITV, riservata al richiedente
che compie le operazioni doganali riferite alla merce oggetto di ITV. Anche un operatore
economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una ITV allAutorità
doganale dello Stato Membro in cui intende svolgere le operazioni doganali, previa
acquisizione del codice EORI presso la stessa Autorità doganale.
[3] Qualora, successivamente alla consultazione diretta, non sia possibile raggiungere una convergenza tra gli SS.MM.
coinvolti, entro un periodo massimo di 90 giorni, la divergenza in questione deve essere sottoposta dalle
amministrazioni doganali, mediante nota motivata (che riporti anche dettagliate notizie degli scambi bi/multi-laterali
intercorsi tra i Paesi coinvolti), ai competenti Servizi della Commissione europea, i quali, valutata la questione,
provvederanno ad informare gli Stati membri della sospensione dellattività di rilascio di decisioni ITV per le merci in
questione. Tale sospensione può durare per un periodo massimo di 10 mesi; in casi eccezionali, può essere applicata
unulteriore proroga di durata non superiore a 5 mesi. A tal riguardo, è opportuno sottolineare che gli operatori
economici, quali primi conoscitori del mercato e dei prodotti concorrenti ai propri (oggetto di richiesta di
classificazione), qualora ritengano di avere degli elementi informativi significativi ed utili per avviare un processo di
divergenza in seno alla Commissione europea, possono fornirne tempestiva comunicazione allUfficio centrale
competente in materia di ITV.
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Le decisioni ITV hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio dellUnione e sono
vincolanti nei confronti:
- di tutte le Autorità doganali dellUnione Europea, che devono riconoscere al titolare
dellITV il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce in occasione
dellespletamento delle operazioni doganali effettuate esclusivamente dopo ladozione
della decisione;
- del titolare della decisione, che deve utilizzare lITV (a decorrere dalla data di
pubblicazione sul portale informatico), ogni volta che effettua unoperazione
doganale riguardante la merce oggetto della decisione.
Per potersi avvalere dellITV è obbligatorio riportare lindicazione per esteso
dellidentificativo dellITV come riportato nella casella 2 della decisione (es. IT BTI
IT922104-2024-BTI0999) in corrispondenza del codice documento C626 tra i
documenti a supporto della dichiarazione doganale.
La domanda e la documentazione allegata debbono essere in lingua italiana poiché, in caso
contrario, lAutorità doganale potrà richiedere allistante di fornirne la traduzione. Nel caso
loperatore non fornisca nei termini previsti tale traduzione, la domanda non viene accettata
e il richiedente viene informato di conseguenza (articolo 12, paragrafo 2 RE 2447/20215).
Le ITV sono rilasciate dallAutorità doganale a titolo gratuito, fatta salva la facoltà di
addebitare al richiedente le spese necessarie per speciali analisi chimiche o perizie
straordinarie sulla merce oggetto dellITV, oppure per la restituzione dei campioni presentati
a corredo della domanda. La mancata indicazione nellistanza da parte del richiedente della
destinazione dei campioni, al termine del procedimento, verrà intesa quale autorizzazione
allo smaltimento degli stessi.
Ogni domanda di ITV può riferirsi ad una sola merce/articolo[4], fatte salve disposizioni
specifiche, ad esempio quelle riguardanti i cosiddetti assortimenti.
4. MODALITA DI RICHIESTA DI UNA ITV
Il procedimento di richiesta, rilascio e gestione delle ITV avviene unicamente mediante
lapposito sistema informatico, denominato Electronic Binding Tariff Information (EBTI), che
tramite una interfaccia elettronica messa a disposizione degli operatori (Generic Trader Portal -
GTP) consente di gestire lo scambio di tutte le informazioni ed il flusso procedurale per il
rilascio delle decisioni in questione.
[4]In base allart. 16 p. 2 del Reg. 2447/2015, come esplicitato altresì nelle Linee Guida ITV, le domande devono
riferirsi ad un solo prodotto. Le merci che presentano caratteristiche simili possono essere accettate come un unico
articolo, a condizione che eventuali differenze siano irrilevanti ai fini della loro classificazione tariffaria, ad esempio si
riporta il caso di vasi di terracotta che sono differenti solo nelle dimensioni. Per maggiori approfondimenti è possibile
consultare la causa C-199/096, in cui la Corte di giustizia dellUnione europea si è pronunciata in merito alla nozione di
un solo tipo di merci.
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La procedura per il rilascio delle ITV è centralizzata. La struttura centrale competente alla
ricezione delle domande e al rilascio delle ITV è lUfficio Tariffa e Classificazione della
Direzione Dogane (di seguito lUfficio centrale).
In applicazione dellart.6, parag.1, del CDU, le istanze di ITV devono essere presentate
dalloperatore esclusivamente tramite il formulario elettronico disponibile sul Generic Trader
Portal[5].
Considerato che tutte le fasi procedimentali relative allITV (accettazione/diniego della
domanda, eventuale richiesta informazioni, rilascio decisione, ecc.) nonché le fasi di gestione
di tali decisioni (diritto ad essere ascoltati, revoca, annullamento, uso esteso, ecc.) si
svolgono per mezzo del Generic Trader Portal, eventuali istanze di ITV presentate attraverso
canali diversi dal predetto portale europeo non saranno accettate.
Per la presentazione dellistanza, loperatore economico deve accedere al Generic Trader Portal,
ed essere in possesso di un codice EORI valido, delle credenziali per laccesso ai servizi
digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUDM Portale Unico Dogane e Monopoli) e
delle autorizzazioni ai servizi UE, da richiedere preventivamente tramite il Modello
Autorizzativo Unico (MAU)[6], secondo le proprie necessità operative.
Al fine di evitare non necessarie interlocuzioni sullo stato del procedimento, si evidenzia che
ogni variazione dello stesso viene registrato sul portale ed è liberamente consultabile dal
richiedente. Inoltre, ogni variazione dello stato viene segnalata dal sistema al richiedente
mediante linvio di una e-mail alla casella indicata dalloperatore al momento della
registrazione sul portale.
Dopo aver inviato la domanda tramite il citato portale europeo, loperatore riceve stesso
mezzo , entro 7 giorni, la conferma di ricezione e il numero identificativo della domanda
ITV (ad es. IT922104-2024-APP0171).
Eventuali campioni utili alla classificazione della merce oggetto di istanza ITV devono essere
inviati allUfficio Tariffa e Classificazione, Via Mario Carucci 71 00143 Roma, facendo
riferimento al suddetto numero identificativo ITV. Linvio può avvenire su iniziativa del
richiedente oppure, successivamente, su richiesta dellUfficio centrale. In tale ultimo caso,
ove non esplicitamente richiesta la restituzione dei campioni dalloperatore, gli stessi saranno
smaltiti dallUfficio al termine del procedimento.
5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLISTANZA
Di seguito si forniscono istruzioni relative alla compilazione del formulario elettronico di
richiesta di ITV:
[5] Il link per la connessione è https://customs.ec.europa.eu/gtp/:
[6]Per maggiori informazioni sul MAU è possibile consultare la pagina del portale ADM al link:
https://www.adm.gov.it/portale/mau.
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Richiedente (casella 1)
La persona che presenta una domanda di decisione ITV (casella 1 del formulario di
domanda) diventa automaticamente il destinatario (casella 3 del formulario della decisione),
una volta rilasciata la decisione. Esistono in realtà tre possibili modi di presentare la
domanda:
a) il richiedente non ha un rappresentante doganale (la casella 3 del formulario di
domanda resta vuota);
b) il richiedente ha un rappresentante diretto (la casella 3 va compilata);
c) il rappresentante indiretto è il richiedente (la casella 3 resta vuota).
Rappresentante (casella 3)
Ogni operatore ha il diritto di nominare un altro soggetto che lo rappresenti nelle sue
relazioni con le autorità doganali. I soggetti che rivestono tale ruolo devono tuttavia
rispettare determinati criteri e obblighi (articolo 18, paragrafo 1, del CDU).
I rappresentanti doganali devono essere stabiliti nel territorio dellUnione e ogni Stato
membro può fissare le condizioni alle quali un rappresentante doganale stabilito nel suo
territorio può prestare servizi (articolo 18, paragrafi 2 e 3, del CDU).
Tuttavia, un rappresentante può prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stabilito purché soddisfi le condizioni di cui allarticolo 39, lettere da a) a d), del CDU
(articolo 18, paragrafo 4, del CDU).
La rappresentanza può essere diretta o indiretta. Nel caso della rappresentanza diretta, il
rappresentante agisce in nome e per conto di unaltra persona, ovvero il richiedente. Nella
rappresentanza indiretta il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di
unaltra persona, ovvero il richiedente (articolo 18, paragrafo 1, del CDU).
Va osservato che in caso di rappresentanza diretta la casella 3 Rappresentante doganale e
il codice EORI del rappresentante devono essere compilati. Nel caso in cui il rappresentante
doganale agisca in nome proprio ma per conto di unaltra persona (rappresentanza indiretta),
la casella 3 resta vuota. Di fatto, in questo caso specifico, il rappresentante indiretto è il
richiedente perché presenta una domanda di decisione ITV in nome proprio e, quindi,
diventa il destinatario della decisione.
Rinnovo di una ITV (casella 5)
Le ITV, una volta scadute, non possono più essere richieste mediante la compilazione del
campo 5 del formulario, dedicato esclusivamente al rinnovo delle ITV ancora valide. Il
rinnovo di una ITV deve essere richiesto tra i 150 e i 120 giorni prima della sua scadenza per
garantire continuità tra la vecchia e la nuova ITV.
Tipo di transazione (casella 6)
In questo campo, va indicato il regime doganale connesso alla richiesta di ITV.
Nomenclatura doganale (casella 7)
In questa casella va indicato a che livello di nomenclatura il richiedente chiede di classificare
le merci, 8 cifre se a livello di Nomenclatura combinata o 10 cifre se a livello di TARIC.
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Codice merci (casella 8)
Indicare la classificazione tariffaria proposta dal richiedente (facoltativo).
Descrizione delle merci (casella 9)
La descrizione delle merci deve consentire la corretta identificazione dellarticolo da
classificare.
Il richiedente deve anche fornire foto e qualsivoglia documentazione utile, riguardanti le
caratteristiche del prodotto, informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o
alluso della merce e alla sua composizione, descrivendone eventualmente le caratteristiche,
ad esempio le dimensioni, il colore, limballaggio o altre particolarità e il processo di
fabbricazione; il richiedente deve inoltre fornire assistenza allautorità doganale
nellidentificazione delle merci.
Al fine di una corretta descrizione occorre rispondere alle seguenti domande:
a) che cosè la merce? (natura);
b) che aspetto ha la merce? (descrizione fisica);
c) a che cosa serve la merce e come si usa? (funzione);
d) di che cosa è fatta la merce? (composizione);
e) caratteristiche distintive? (esempio: dimensioni ed imballaggio).
Non saranno accettate domande in cui la descrizione contenga informazioni incomplete o
che fanno semplice rinvio alle schede tecniche allegate o alla sola designazione della voce
doganale indicata.
Se uno o più dei suddetti elementi, quando ritenuti necessari dallautorità doganale per
determinare la classificazione della merce, non sono indicati o se sono necessarie maggiori
informazioni, lautorità doganale può chiedere al richiedente di fornire le informazioni
mancanti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni. Se il richiedente non
fornisce le informazioni richieste entro il suddetto termine, la domanda non viene accettata
e il richiedente viene informato di conseguenza (articolo 12, paragrafo 2 RE 2447/20215).
La casella 9 non deve contenere informazioni riservate come, ad esempio, la denominazione
commerciale. Tali informazioni, ad esempio marchi di commercio, numero degli articoli ecc.
devono essere riportate soltanto nella casella 10 alla voce Denominazione
commerciale e ulteriori informazioni in quanto è responsabilità delloperatore vigilare
sulle informazioni che non intende divulgare al pubblico. Qualora, come previsto, sia
necessario fornire foto del prodotto recante il marchio o altri elementi distintivi e
riconoscibili dello stesso, le medesime andranno inserite nel suddetto campo 10.
Altre domande ITV e altre ITV detenute (casella 12)
Il richiedente deve dichiarare allautorità doganale se sono state presentate domande o sono
state emesse ITV per merci simili o identiche presso altri uffici doganali o in altri Stati
membri. In caso affermativo occorre indicarne gli estremi.
Conoscenza di eventuali procedimenti giuridici o amministrativi pendenti nell'UE
in merito alla classificazione tariffaria o di eventuali sentenze sulla classificazione
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tariffaria già emesse da un organo giurisdizionale nell'UE in relazione alle merci
descritte nelle caselle 9 e 10? (casella 14)
Il richiedente deve dichiarare allautorità doganale gli estremi di eventuali contenziosi
giuridici o amministrativi pregressi e/o pendenti e le eventuali sentenze sulla classificazione
aventi ad oggetto la merce oggetto di richiesta di accertamento.
Informazioni aggiuntive (casella 16)
È possibile indicare in questa casella ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della
trattazione della richiesta ivi compreso leventuale status di AEO, inclusi gli estremi del
provvedimento e la tipologia di autorizzazione.
6. PROCEDURA DI RILASCIO
La domanda viene accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. Nel caso in cui
sia ritenuta incompleta, ai fini dellaccettazione, viene chiesto allistante di fornire ulteriori
informazioni e/o un campione rappresentativo della merce da classificare. Lufficio centrale
può concedere fino a 30 giorni di tempo per integrare listanza con quanto richiesto. In caso
di mancata risposta del richiedente, la procedura viene automaticamente interrotta a sistema.
Nellambito della procedura, si segnalano motivi ostativi allaccettazione dellistanza, ulteriori
rispetto a quelli genericamente riferiti alle decisioni doganali adottate su richiesta ai sensi
dellart. 22 CDU, sono definiti allart. 33 p. 1 del CDU che indica due casi:
1. la presentazione di analoga istanza presso altro Stato membro (BTI shopping);
2. la richiesta di una ITV non riferita ad un uso previsto della stessa, quindi in assenza di
operazioni doganali realmente prospettate. A tal fine, è obbligo del richiedente indicare in
domanda il regime doganale per cui viene richiesta ladozione della decisione e, se
richiesto dallAutorità doganale, corredare la stessa di eventuali ordini, contratti
commerciali o altra documentazione atta a verificare la condizione di accettazione sopra
menzionata.
LUfficio, anche successivamente allaccettazione della domanda, può sospendere i termini
per ulteriori 30 giorni qualora valuti opportuno richiedere allistante altre informazioni utili
alla classificazione della merce oggetto dellITV.
LUfficio, dal momento dellaccettazione, ha a disposizione 120 giorni (più eventuali ulteriori
30) per il rilascio della ITV, fatte salve specifiche motivazioni per le quali si rende necessario
sospendere i termini del rilascio per un tempo utile ad esperire apposite indagini o
valutazioni nei consessi unionali preposti[7].
[7] Ad esempio: la discussione di un caso di classificazione di rilevanza unionale presso il Comitato del Codice Doganale
della Commissione europea. In tali situazioni, la Commissione dispone la sospensione del rilascio delle ITV per un
periodo che può estendersi fino a 10 mesi più, se necessario, altri 5 mesi.
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7. ISTRUTTORIA
Nellistruttoria, lUfficio centrale può avvalersi dellausilio dei laboratori chimici di ADM, i
quali forniscono un referto di analisi corredato di parere tecnico. Lintervento dei Laboratori
costituisce una importante fase endoprocedimentale nellambito della più ampia procedura
di rilascio dellITV, seppure il parere espresso sulla classificazione non sia vincolante.
Nella fase istruttoria è, altresì, essenziale il coinvolgimento fornito dagli Uffici locali. Per tale
ragione, lUfficio centrale inoltra la domanda di ITV, con gli eventuali allegati, allUfficio
territorialmente competente in relazione alla sede legale dellistante. LUfficio locale, entro
20 giorni dalla ricezione della stessa, trasmette una relazione allUfficio Tariffa e
Classificazione e per conoscenza allUfficio Affari Generali della Direzione Territoriale
sovraordinata, riportando esclusivamente:
il proprio parere in merito alla classificazione della merce oggetto della ITV e le
informazioni relative alla classificazione della merce di cui si dispone, qualora lUfficio abbia
già avuto modo di esaminarla durante le ordinarie attività di controllo;
lesistenza di eventuali contenziosi pendenti o definiti in capo al richiedente, vertenti sulla
classificazione della merce oggetto della domanda ITV;
ogni altro elemento ritenuto utile allistruttoria e al rilascio della decisione.
Qualora lUfficio locale non fosse coinvolto nelle operazioni doganali compiute dal
richiedente, lo stesso si farà carico di reperire le informazioni richieste presso la Struttura
territoriale principalmente interessata dalle operazioni della specie, trasmettendo
successivamente la relazione allUfficio Tariffa e Classificazione e, contestualmente, alla
Direzione territoriale di appartenenza.
Nella relazione redatta dallUfficio locale, il contributo deve essere fornito sulla base della
documentazione tecnica trasmessa dallUfficio Tariffa e Classificazione.
Eventuali attività di verifica presso i locali dei richiedenti saranno da effettuarsi a cura
dellUfficio locale solo su indicazione dellUfficio centrale. In nessun caso dette attività
potranno essere effettuate a cura dellUfficio locale in assenza di una preventiva
autorizzazione da parte dellUfficio centrale. Ove autorizzata, al termine dellattività di
verifica presso la sede del richiedente, lUfficio locale dovrà limitarsi a redigere un verbale di
operazioni compiute indicando unicamente i documenti acquisiti o visionati (schede
tecniche, analisi di laboratorio, processi produttivi ), astenendosi dallesprimere su detto
verbale di operazioni compiute valutazioni in merito alla classificazione del prodotto.
LUfficio locale è sempre tenuto a fornire il parere di classificazione anche solo sulla base
della documentazione allegata allistanza.
8. NOTIFICA
Ogni fase del procedimento di richiesta e rilascio di ITV (es. laccettazione, la richiesta di
ulteriori informazioni, la mancata accettazione, lemissione della decisione ITV, la revoca,
lannullamento e la concessione del periodo di grazia, ecc.) prevede lemissione di una
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notifica nei confronti delloperatore coinvolto attraverso il portale EBTI. Gli atti firmati,
validi ed efficaci a far data dalla pubblicazione sul portale, salvo che sia altrimenti disposto
nel provvedimento stesso, devono essere prelevati dal Generic Trader Portal, a cura
delloperatore interessato, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dellAutorità
competente.
A tal proposito, si ritiene opportuno specificare quanto segue.
1. La copia per il titolare della decisione ITV è generata nel Generic Trader Portal dove può
essere direttamente prelevata. Non sarà più inviata la copia cartacea della ITV a mezzo
raccomandata A/R[8].
Oltre alla notifica che il portale emette nei confronti del soggetto registrato ogni qualvolta
venga posto in essere e/o pubblicato un atto di interesse del soggetto istante o già titolare
di ITV, è possibile richiedere a cura del soggetto che opera sul predetto portale
linoltro di una c.d. e-mail di alert, che opera lautomatico invio di una comunicazione
inerente alle notifiche presenti sul noto portale. La e-mail di alert ha valore di mera
comunicazione di cortesia.
2. Nel caso di atti successivi al rilascio della decisione, nei quali si applica il diritto ad essere
ascoltati (ad esempio, revoca, annullamento, diniego uso esteso, ecc.) ovvero in altri casi
di necessità, lUfficio centrale competente provvede ad anticipare al destinatario, a mezzo
PEC, latto in questione, unitamente alla notifica nel Generic Trader Portal.
Per quanto sopra, e ai sensi dellart. 22 p. 4 del CDU, il dies a quo ai fini delleventuale
proposizione di un ricorso in relazione alla decisione ITV adottata decorre dal momento
della pubblicazione della stessa sul portale EBTI, data in cui si presume che il soggetto
interessato abbia ricevuto la decisione, salvo non diversamente indicato in relazione alle
casistiche di cui al punto 3.
Il Generic Trader Portal non consente in alcun modo la modifica di decisioni ITV già rilasciate.
9. DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATI
Ad eccezione della decisione finale, con cui viene indicata la classificazione della merce
oggetto di ITV, prima di adottare un atto che abbia conseguenze sfavorevoli per il
richiedente così come previsto dallart. 22, paragrafo 6) del CDU, tramite il portale Generic
Trader Portal, vengono comunicate al richiedente le motivazioni poste a fondamento di un
qualsivoglia provvedimento che potrebbe risultare lesivo dei suoi interessi (annullamento o,
qualora previsto, revoca), al fine di concedere la possibilità di esprimere il proprio punto di
vista. Le eventuali osservazioni dovranno pervenire, stesso mezzo, entro il termine ordinario
di 30 giorni, salvo sia espressamente fornita una indicazione differente. Decorso, nel
[8]Salvo eventuali necessità per cui si riterrà necessario lutilizzo della raccomandata A/R o di una notifica a mezzo e-
mail PEC.
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silenzio, tale termine, la decisione diventa definitiva ed è notificata al richiedente con le
modalità già descritte.
10. RICORSO
In base a quanto previsto dallart. 22 paragrafo 6 a) del CDU, in caso di rilascio di una
decisione ITV non è previsto il diritto ad essere ascoltati nel caso in cui lautorità doganale
classifichi la merce con un codice tariffario differente da quello proposto dal richiedente.
Tuttavia, è sempre ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, mediante notifica, con le modalità di cui allart. 20 del D.Lgs. 546/92, allAgenzia
delle Dogane e dei Monopoli Direzione Dogane Via Mario Carucci 71, 00143 Roma,
entro il termine perentorio di 60 gg dalla notifica d sul Generic Trader Portal.
Il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dellart. 22 del D.Lgs. 546/92,
dovrà provvedere al deposito del medesimo presso la segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria adita, a pena di inammissibilità.
11. CESSAZIONE DI VALIDITÀ
In base alla normativa in vigore la decisione ITV rimane valida per un periodo di 3 anni.
Tuttavia, in determinate circostanze tale periodo di 3 anni può essere abbreviato e la
decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere della sua validità (articolo 33,
paragrafo 3, del CDU).
Una decisione ITV cessa di essere valida qualora non sia più conforme alla normativa in
conseguenza:
delladozione di modifiche delle nomenclature di cui allarticolo 56, paragrafo 2,
lettere a) e b), del CDU (articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del CDU);
delladozione, da parte della Commissione, di una misura intesa a determinare la
classificazione tariffaria delle merci (articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del CDU e articolo
57, paragrafo 4).
Le autorità doganali non hanno lobbligo giuridico di informare il destinatario della
decisione ITV in merito alla cessata validità della decisione.
A norma dellarticolo 34, paragrafo 1, del CDU, le decisioni ITV cessano di essere valide a
partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche delle nomenclature (lettera a)
dellarticolo) o dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione della
Commissione relativi alla classificazione (regolamenti in materia di classificazione) (lettera b)
dellarticolo).
La cessazione della validità delle decisioni ITV non ha effetto retroattivo (articolo 34,
paragrafo 3, del CDU).
Anche in caso di invalidamento del codice EORI del titolare dellITV, la validità della
decisione cessa, in modo automatico e immediato e, pertanto, non può più essere utilizzata.
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12. REVOCA
La cessazione di validità di una ITV può avvenire anche in caso di revoca da parte
dellAutorità.
La revoca delle decisioni ITV è disciplinata in modo specifico dallarticolo 34, paragrafi 7 e
11, del CDU, che riguardano:
decisioni che non sono più compatibili con linterpretazione delle nomenclature di cui
allarticolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), del CDU (articolo 34, paragrafo 7, lettera a), del
CDU, a seguito della pubblicazione di:
o note esplicative della nomenclatura combinata;
o sentenze della Corte di Giustizia dellUnione Europea;
o decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note
esplicative del sistema armonizzato dellOrganizzazione Mondiale delle Dogane;
adozione di una decisione della Commissione in cui si chiede ad uno o più Stati membri
di revocare specifiche decisioni ITV (articolo 34, paragrafo 11, del CDU).
In ogni caso, una ITV può essere revocata in ogni momento in altri casi specifici (art. 34,
paragrafo 7, lettera b)), ad esempio se non è conforme alla normativa doganale(9) o in caso di
adozione, da parte della Commissione, di una misura intesa a determinare la classificazione
tariffaria di merci simili (articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del CDU e articolo 57, paragrafo
4) o se hanno cessato di essere soddisfatte una o più delle condizioni previste per ladozione
della decisione
Conformemente alle disposizioni generali dellarticolo 22, paragrafo 4 e 28 paragrafo 3 del
CDU, la decisione di revoca ha efficacia dalla data in cui il richiedente la riceve o si presume
labbia ricevuta[10]. Quanto sopra non si applica, tuttavia, alla revoca di una decisione ITV
nei casi specifici di cui allarticolo 34, paragrafo 7, lettera a), punti da i) a iii), del CDU, nei
quali la revoca, pur se comunicata successivamente, ha effetto dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea di uno degli atti di cui ai summenzionati punti
da i) a iii).
Una decisione ITV può essere revocata anche in caso di errori materiali (che non incidono
sulla classificazione delle merci, quali errori od omissioni riguardanti il nome o lindirizzo del
destinatario, linserimento di una immagine sbagliata, ecc.). In tali situazioni, considerato che
lerrore non incide sulla classificazione, lAutorità doganale procede dufficio alla revoca ed
alla riemissione della ITV corretta, senza necessità di ulteriore istanza. Per tale ragione, in
questi casi non si applica il diritto ad essere ascoltati.
La revoca di una ITV ha effetto ex nunc e può dare diritto alla concessione delluso esteso, di
cui si dirà in seguito, ove ne ricorrano le condizioni.
(9)Cfr. sentenza Corte Giustizia UE C-133/02 e C-134/02 Timmermans Transport and Logistics BV.
[10]A tal fine si veda quanto già indicato al paragrafo 5.
11
DIREZIONE DOGANE
UFFICIO TARIFFA E CLASSIFICAZIONE
13. ANNULLAMENTO
In deroga allarticolo 23, paragrafo 3, e allarticolo 27 del CDU, le ITV vengono annullate se
si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente (articolo 34,
paragrafo 4, del CDU). Di conseguenza, in tali casi, la decisione ITV è annullata con effetto
ex tunc.
In caso di annullamento della ITV non è previsto luso esteso e le importazioni di merci
interessate dalla ITV annullata potrebbero essere oggetto di recupero ex post di eventuali dazi
doganali non riscossi, a partire dalla data in cui decorrono gli effetti dellannullamento della
decisione ITV.
14. USO ESTESO (c.d. Periodo di Grazia)
Dietro istanza di parte, da effettuarsi tramite il Generic Trader Portal, può essere concesso il
c.d. uso esteso (o periodo di grazia) della ITV che è stata revocata o che ha cessato di
essere valida a seguito delladozione, da parte della Commissione, di una misura intesa a
determinare la classificazione tariffaria delle merci (articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del
CDU e articolo 57, paragrafo 4). In tal caso, lITV revocata può ancora essere utilizzata
limitatamente ai contratti vincolanti che erano stati conclusi dal titolare in base alla decisione
e prima della sua revoca o cessazione della validità (articolo 34, paragrafo 9 del CDU).
Tale istituto, che si fonda sulla tutela del legittimo affidamento, ha lo scopo di evitare che gli
operatori siano penalizzati da circostanze imprevedibili. Luso esteso può essere concesso
soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni di seguito elencate:
loperatore ha stipulato contratti vincolanti basati sulla decisione che ha cessato di essere
valida o è stata revocata e i predetti contratti sono stati conclusi prima di tale data (quella
di cui al menzionato articolo 34, paragrafo 7, lettera a);
il periodo di uso esteso viene richiesto allAutorità doganale che ha originariamente
emesso la decisione entro 30 giorni dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida
o viene revocata, come da notifica sul Generic Trader Portal;
la misura che ha portato a invalidare o a revocare la decisione ITV non esclude la
concessione di un periodo di uso esteso (articolo 34, paragrafo 9, e articolo 57, paragrafo
4, del CDU);
sono espressamente indicati, nella domanda di concessione delluso esteso, le quantità e i
luoghi nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso, unitamente ai
contratti vincolanti in virtù dei quali saranno realizzate tali operazioni.
Lautorizzazione viene emessa dallAutorità doganale entro 30 giorni dalla data in cui sono
ricevute tutte le informazioni necessarie alladozione della decisione stessa.
LUfficio Tariffa e Classificazione comunica il rilascio di tale autorizzazione di uso esteso
anche agli Uffici territoriali indicati nellistanza dal richiedente, i quali monitorano il corretto
utilizzo della stessa e comunicano allUfficio Tariffa e Classificazione leventuale
raggiungimento dei quantitativi autorizzati.
12
DIREZIONE DOGANE
UFFICIO TARIFFA E CLASSIFICAZIONE
15. SERVIZIO DI ASSISTENZA (Helpdesk)
Il servizio di helpdesk risponde a quesiti di natura tecnica e giuridico-procedurale relativi alle
ITV.
In caso di necessità, sia loperatore economico che il personale in servizio presso le strutture
di ADM, possono inviare una richiesta di assistenza secondo le istruzioni già fornite dalla
Direzione Organizzazione e digital transformation con la nota prot. 139382/RU del
27/09/2019, disponibile sul sito ADM.
La presente Circolare è pubblicata sul sito internet dellAgenzia e sostituisce la Circolare
n. 11/D del 31 marzo 2023.
*********************************
Per quanto concerne i dati acquisiti in tutte le fasi del processo fin qui descritto, lAgenzia ne
assicura il corretto trattamento in conformità con quanto previsto dal Regolamento generale
sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 GDPR.
Linformativa privacy relativa al rilascio delle decisioni doganali tramite sistemi informatici è
consultabile sul sito internet dellAgenzia delle dogane e dei monopoli.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni
non mancando di segnalare alla Scrivente le eventuali criticità riscontrate.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
firmato digitalmente
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