Circolare ADM
In vigore
Imposte Indirette
Circolare ADM 28/2024
Disposizioni CDU e revisione sistema sanzionatorio accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi
Riferimento normativo
Disposizioni CDU e revisione sistema sanzionatorio accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi — Prot. 787709 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
Prot. 787709 RU Roma, 19 dicembre 2024
CIRCOLARE N. 28/2024
D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141 – «DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI
AL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE E REVISIONE DEL SISTEMA
SANZIONATORIO IN MATERIA DI ACCISE E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI» - CONTROLLI DOGANALI IN LINEA E CONFISCA
– INOLTRO NOTIZIE DI REATO
1. Controlli doganali in linea e confisca per contrabbando
Nell’ambito delle disposizioni nazionali complementari (DNC) è necessario distinguere tra la
confisca a seguito del reato di contrabbando e quella a seguito di illecito di contrabbando.
Ci si riferisce, nello specifico alla confisca delle merci oggetto dell’omessa dichiarazione (articolo
78 DNC) o della dichiarazione infedele (articolo 79 DNC).
Nel caso del reato di contrabbando, si rende applicabile il comma 1 dell’articolo 94 che prevede
la confisca obbligatoria e, ove non sia possibile procedere al sequestro della merce, alla confisca
per equivalente.
La confisca per equivalente, prevista anche per i reati tributari non doganali (D.L. vo 74/2000),
può essere disposta unicamente dall’Autorità giudiziaria.
Nel caso, invece, di illecito amministrativo sanzionato a norma dell’articolo 96 DNC, la confisca
disposta dall’Amministrazione può avere ad oggetto esclusivamente le merci che sono l'oggetto
dell’illecito. La confisca amministrativa deve, tra l’altro, essere preceduta dal sequestro. Sono,
altresì, applicabili tutte le procedure e tempistiche stabilite dal codice doganale unionale per
l’esercizio del diritto ad essere ascoltati.
Nel caso di illeciti sanzionati amministrativamente ai sensi dell’articolo 96 DNC, il comma 9
stabilisce le esimenti dalla confisca per la violazione riconducibili alla fattispecie ex articolo 79
(dichiarazione infedele).
In particolare, rilevano per le operazioni di controllo doganale con merce in dogana le lettere a)
e d) del citato comma 9 e, in particolare, che non si procede a confisca:
a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque
immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
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DIREZIONE DOGANE
d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere
o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
Per quanto concerne l’esimente prevista dalla lettera a), ci si riferisce ai casi di evidente errore
nella dichiarazione, come ad esempio:
- errore materiale nell’indicazione del valore in dogana e/o della quantità, rispetto ai valori
indicati nella fattura;
- errore nell’indicazione del tasso di cambio;
- errori nella indicazione dell’aliquota IVA, determinabile dalla TARIC;
- errata classifica della merce, ove sulla base della descrizione della merce presente nei
documenti di accompagnamento, tale errore sia immediatamente identificabile.
Con riguardo, invece, all’esimente di cui alla lettera d), applicabile sia con riguardo al traffico
commerciale che viaggiatori, si evidenzia che qualora durante la verifica fisica venga rinvenuta
della merce occultata o la stessa, pur indicata in dichiarazione, non sia resa disponibile ai fini della
verifica1, tale situazione deve essere adeguatamente motivata nel provvedimento di sequestro
della merce e nella successiva confisca.
In particolare, considerato che, nelle operazioni di sdoganamento in linea, il mezzo di trasporto
o il contenitore in cui sono contenute le merci oggetto della dichiarazione in dogana sono messi
a disposizione dell’Amministrazione e che è possibile procedere all’integrale loro scarico, con
conseguente inventario, al fine di individuare differenze rispetto a quanto dichiarato, l’eventuale
sequestro dovrà essere specificamente motivato con riferimento al metodo di occultamento
individuato in sede di controllo ovvero alla mancata messa a disposizione della dogana nel luogo
indicato in dichiarazione.
Si richiama, altresì, che nelle operazioni in linea, come precisato nella circolare 22/2024, qualora
la parte acceda alla definizione di cui all’articolo 112, estinguendo il reato punibile con la sola
multa, la fattispecie deve essere assimilata, con riguardo alla confisca, all’illecito amministrativo
ex articolo 79 con riguardo alle condizioni per cui si procede a confisca stabilite dal richiamato
comma 9 dell’articolo 96.
2. Inoltro delle notizie di reato – Competenza
A rettifica di quanto indicato nella circolare 20/2024, l’Autorità giudiziaria cui inoltrare le notizie
di reato per i reati previsti dalle DNC, deve intendersi alternativamente:
- la Procura Europea, nei casi in cui i maggiori diritti dovuti a titolo di dazio siano superiori
a 10.000 euro, ancorché vi siano altri diritti di confine dovuti diversi dal dazio;
- alla Procura nazionale territorialmente competente, nei casi in cui non vi siano maggiori
diritti dovuti a tiolo di dazio;
- la Procura Europea e la Procura nazionale territorialmente competente, nel caso in cui vi
siano maggiori diritti dovuti a titolo di dazio ma inferiori a 10.000 euro.
1 Merce non presente nel luogo di presentazione indicato in dichiarazione.
2
DIREZIONE DOGANE
Si rammenta che la Procura Europea è competente a ricevere notizie di reato anche nei casi di
frode transfrontaliera in materia di IVA, quando detti reati comportino un danno complessivo
pari ad almeno € 10.000.000 e siano connessi al territorio di due o più Stati membri2.
***********************
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli
Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU
del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente
segnalate alla scrivente Direzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
2 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede
gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
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