Circolare ADM
In vigore
Circolare ADM S.N./2010
Circolare ADM S.N./2010
Riferimento normativo
— Sezione: dogane
Testo normativo
CIRCOLARE N. 25/D
Roma, 11 agosto 2011
Protocollo: 54302 R.U.
Rif.:
Alle Direzioni regionali, interregionali e
provinciali dell’Agenzia delle Dogane
Allegati:
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
e, per conoscenza:
Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE
Alle Direzioni Centrali
SEDE
Al Dipartimento delle Finanze
Df.dirgen.segreteria@finanze.it
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza - Ufficio Operazioni
urp@gdf.it
Alla Confindustria
dg@confindustria.it
All’ENI
Andrea.camerinelli@eni.it
All’Unione Petrolifera
sbariggia@unionepetrolifera.it
All’Assopetroli
assopetroli@confcommercio.it
All’Assocostieri
assocostieri@assocostieri.it
All’Assogasliquidi
Assogasliquidi @federchimica.it
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per le Esenzioni, per le Agevolazioni e per le Franchigie
00149 Roma, via Mario Carucci, n. 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245372 - e-mail dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it
Alla Confcommercio
confcommercio@confcommercio.it
Alla Confesercenti
presidenza@confesercenti.it
All’Associazione Nazionale Società per
Azioni
eleonora.riccardi@assonime.it - gemma.casetti@assonime.it
All’A.N.U.P.E.A Associazione Nazionale
Utilizzatori Prodotti energetici Agevolati
anupea@tiscali.it
All’ANAEE
info@anaee.it
Alla Federpetroli
segreteria.presidenza@federpetroliitalia.org
Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
SAN MARINO
Oggetto: Circolare 5/D del 12 marzo 2010 relativa all’applicazione del punto
9 della Tabella A allegata al TUA. Precisazioni.
1) DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
In fase applicativa della Circolare in argomento, sono stati segnalati da taluni
Uffici e da alcune associazioni di operatori problemi nella determinazione dei
consumi specifici a partire dalle curve di consumo, dovuti sia alla circostanza che
2
in molti casi le case costruttrici non forniscono i dati in questione, sia al fatto che
gli stessi non sono reperibili per messa fuori produzione dei macchinari
In tali casi, si rende necessaria una procedura alternativa che consenta, per il
calcolo dei consumi agevolati, di adottare consumi specifici medi (CSMED) e
minimi (CSMIN) determinati a seguito di apposita rilevazione in sito, condotta
dall’operatore e preventivamente comunicata all’Ufficio competente, come di
seguito specificato.
Per la determinazione del parametro (CS ) andrà effettuata una rilevazione,
MED
con cadenza settimanale, dei consumi (LC), delle ore di lavoro (HL) e del numero
i i
di giri motore (RE) del macchinario operante durante il normale svolgimento
i
dell’attività lavorativa.
Per ogni settimana verrà determinato il parametro (CS) che sarà pari a LC/HL.
i i i
Tale rilevazione andrà effettuata per almeno 12 ore a settimana e per un totale
complessivo di almeno 150 ore di lavoro. Il consumo specifico medio (CS ) sarà
MED
pari al rapporto tra la somma dei consumi (LC) e la somma delle ore di lavoro
i
(HL). Le settimane di rilevazione potranno anche non essere consecutive, ma il
i
periodo complessivo di rilevazione non dovrà, di norma, eccedere le 12 settimane.
La determinazione del parametro (CS ) andrà condotta nelle stesse settimane
MIN
di rilevazione del parametro (CS ). Verrà effettuata una rilevazione, con cadenza
MED
settimanale, dei consumi (LC), delle ore di lavoro (HL) e del numero di giri
i i
motore (RE) del macchinario operante senza carico utile e a velocità traslativa non
i
superiore alla velocità minima consentita. Per ogni settimana verrà determinato il
parametro (CS) che sarà pari a LC/HL. Tale rilevazione andrà effettuata per
i i i
almeno 2 ore a settimana e per un totale complessivo di almeno 24 ore di lavoro. Il
consumo specifico minimo (CS ) sarà pari al rapporto tra la somma dei consumi
MIN
(LCi) e la somma delle ore di lavoro (HLi).
I predetti parametri, completi di idonea documentazione a supporto delle
rilevazioni effettuate e descrizione della metodologia utilizzata, sono consegnati
all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul sito in cui operano i motori
dall’operatore, a condizione che siano stati elaborati da tecnico (ingegnere o perito
industriale) abilitato ed iscritto ad Ordine professionale, ovvero elaborati
dall’operatore e dallo stesso autocertificati tramite apposita dichiarazione
sostituitiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00.
3
I consumi specifici come sopra determinati sostituiscono a tutti gli effetti, ove
necessario, quelli calcolati a partire dalle tabelle/curve di consumo previste nella
Circolare 5/D.
Nel caso in cui l’agevolazione venga richiesta per più macchinari del medesimo
tipo e con identica motorizzazione, le rilevazioni di cui sopra andranno effettuate in
ragione di almeno un macchinario ogni cinque, o frazione di cinque, per ogni sito
operativo. I parametri (CS ) e (CS ) da assumere per tutti i predetti
MED MIN
macchinari saranno pari alla media di quelli rilevati. Resta fermo che su ogni
macchinario andrà installata la strumentazione per la rilevazione del numero di giri
e delle ore di lavoro. Se i predetti macchinari sono più di 50 per ogni sito operativo,
le rilevazioni andranno effettuate in ragione di un macchinario ogni dieci, o
frazione di dieci.
Se nel corso dell’attività produttiva dovessero verificarsi cambiamenti delle
condizioni operative che comportino una riduzione dei consumi specifici di uno o
più motori di oltre il 10% di quelli effettivamente riconosciuti dall'Ufficio
competente, l’operatore ne fornisce pronta comunicazione all’Ufficio stesso e
procede alla loro rideterminazione con le modalità sopra indicate.
Si conferma la possibilità di procedere alla determinazione dei consumi
specifici con le procedure di cui alla più volte citata circolare 5/D qualora siano
disponibili i dati tabellari necessari per il relativo calcolo.
2) OMOLOGAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA
Nella Circolare 33/D/2006 era stata espressamente prevista l’allegazione alla
richiesta di accesso all’agevolazione di un “certificato di conformità”
dell’apparecchiatura rilasciato da laboratori o da centri accreditati SIT (Servizio di
Taratura in Italia). Con la nuova Circolare 5/D/2010 si è inteso precisare, come
riportato al n. VII del punto 10, che gli strumenti di misura richiesti devono
appartenere a un tipo omologato da ente riconosciuto e certificati dal costruttore
come conformi al tipo omologato. Non vi è dubbio che anche i “certificati di
conformità” o “certificati di taratura” rilasciati dal SIT a un ben determinato tipo di
strumento di misura costituiscano idonea certificazione di omologazione.
Al riguardo si precisa, inoltre, che per “certificato di omologazione”, di cui ai
punti 9 e 15 della Circolare 5/D/2010, si intende la certificazione, fornita dal
costruttore, attestante che quel singolo esemplare di strumento di misura installato
4
sul macchinario è conforme al tipo di strumento di misura omologato dal SIT o da
altro ente certificatore riconosciuto. Non è quindi necessario fornire la
certificazione di omologazione di ogni singolo esemplare dello strumento di misura
installato, ma è sufficiente fornire, per ogni esemplare installato, la certificazione
rilasciata dal costruttore che attesta che quel singolo esemplare installato è
conforme al tipo omologato dello strumento.
Inoltre, qualora gli strumenti di misura venissero installati successivamente alla
fornitura dei macchinari, ovvero in sostituzione di quelli già installati, fermo
restando quanto espresso nel successivo punto 4, è necessario fornire, come già
previsto nella Circolare 33/D/2006, una relazione tecnica attestante la corretta
installazione, taratura e funzionamento degli strumenti di misura e dei relativi
circuiti fornita dall’installatore autorizzato e sottoscritta dall’operatore.
Naturalmente, spetta all’operatore l’onere di mantenere in piena efficienza gli
strumenti di misura installati, verificandone periodicamente, con cadenza almeno
biennale, la bontà di misura, in modo tale che lo strumento rispetti sempre le
caratteristiche tecniche e di tolleranze certificate. Se l’Ufficio delle dogane
competente dovesse riscontrare che lo strumento di misura non rispetta le
caratteristiche tecniche e di tolleranza certificate, avvierà le procedure per la
sospensione dell’agevolazione e per l’applicazione di eventuali sanzioni previste
dalla vigente normativa.
3) LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE
Si ribadisce che le agevolazioni riconosciute dovranno essere liquidate con le
modalità e nei tempi previsti dall’articolo 6 del DM 12 Dicembre 1996, n. 689 e
che gli unici documenti da presentare al fine del riconoscimento dell’agevolazione
sono quelli previsti al punto 9) della Circolare 5/D.
4) SUGGELLAMENTO
Si chiarisce che il suggellamento si intende limitato ai soli misuratori, vale a
dire ai contaore ed ai contagiri. L'operatore fornisce tutti gli schemi tecnici, anche
compilati in autonomia, necessari a descrivere le modalità di inserzione dei
misuratori fiscali nei circuiti asserviti al motore.
5
5) DESTINARI REGISTRATI
Gli operatori che ricevono prodotti energetici in sospensione o riduzione di
imposta assumono la qualifica di destinatario registrato e osservano gli obblighi di
cui all’articolo 8 del TUA, come modificato dal decreto legislativo 48/2010.
6) MEZZI MECCANICI INDICATI ALLA TIPOLOGIA B
Si precisa che, ai fini dell’agevolazione, i mezzi meccanici indicati alla
tipologia B di cui al punto 1) della circolare n. 5/D, ancorché dotati di
omologazione e di immatricolazione per la circolazione su rete stradale pubblica a
determinate condizioni descritte nella carta di circolazione, possono usufruire della
stessa sempreché siano destinate ad operare esclusivamente in siti e cantieri
delimitati.
Detta destinazione deve essere autocertificata dall’operatore, tramite
dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00; quest’ultimo, in caso di
spostamenti da un cantiere all’altro, con brevi percorrenze su strada pubblica,
naturalmente non agevolabili, che devono avvenire con scorta di mezzi predisposti
in via occasionale e non prevalente, dovrà provvedere a darne preventiva
comunicazione agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sui rispettivi
cantieri, indicando, le letture dei contatori fiscali all'inizio del trasferimento.
Analoga comunicazione deve essere resa ad avvenuto trasferimento, indicando,
anche in questo caso, le relative letture dei contatori fiscali.
Si raccomanda l’esatta applicazione di quanto sopra indicato e si prega di
segnalare eventuali difficoltà applicative.
Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)
6
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare ADM S.N./2010 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare ADM 7/2026
Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla gradual…
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Circolare ADM 1/2026
2026 – Spedizioni modico valore – Seguito circolare 37 – 2025
Circolare ADM 36/2025
Reg. UE 956/2023 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio in fr…
Circolare ADM 35/2025
D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 – Art. 16 “Modifiche alle disposizioni legisla…
Circolare ADM 30/2025
Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in …
Altre normative del 2010
Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte …
Interpello AdE 225
Criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla b…
Provvedimento AdE 904
Approvazione della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori della selezio…
Provvedimento AdE 146687
Attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, concernente l’infrastruttura p…
Provvedimento AdE 32
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Limite di reddit…
Interpello AdE 78