Circolare ADM In vigore

Circolare ADM S.N./2010

Circolare ADM S.N./2010

Pubblicato: 12/03/2010 In vigore dal: 12/03/2010 Documento ufficiale

Riferimento normativo

— Sezione: dogane

Testo normativo

CIRCOLARE N. 25/D Roma, 11 agosto 2011 Protocollo: 54302 R.U. Rif.: Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali dell’Agenzia delle Dogane Allegati: Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI e, per conoscenza: Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore SEDE Alle Direzioni Centrali SEDE Al Dipartimento delle Finanze Df.dirgen.segreteria@finanze.it Al Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Operazioni urp@gdf.it Alla Confindustria dg@confindustria.it All’ENI Andrea.camerinelli@eni.it All’Unione Petrolifera sbariggia@unionepetrolifera.it All’Assopetroli assopetroli@confcommercio.it All’Assocostieri assocostieri@assocostieri.it All’Assogasliquidi Assogasliquidi @federchimica.it DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per le Esenzioni, per le Agevolazioni e per le Franchigie 00149 Roma, via Mario Carucci, n. 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245372 - e-mail dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it Alla Confcommercio confcommercio@confcommercio.it Alla Confesercenti presidenza@confesercenti.it All’Associazione Nazionale Società per Azioni eleonora.riccardi@assonime.it - gemma.casetti@assonime.it All’A.N.U.P.E.A Associazione Nazionale Utilizzatori Prodotti energetici Agevolati anupea@tiscali.it All’ANAEE info@anaee.it Alla Federpetroli segreteria.presidenza@federpetroliitalia.org Alla Repubblica di San Marino Dipartimento Finanze SAN MARINO Oggetto: Circolare 5/D del 12 marzo 2010 relativa all’applicazione del punto 9 della Tabella A allegata al TUA. Precisazioni. 1) DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE In fase applicativa della Circolare in argomento, sono stati segnalati da taluni Uffici e da alcune associazioni di operatori problemi nella determinazione dei consumi specifici a partire dalle curve di consumo, dovuti sia alla circostanza che 2 in molti casi le case costruttrici non forniscono i dati in questione, sia al fatto che gli stessi non sono reperibili per messa fuori produzione dei macchinari In tali casi, si rende necessaria una procedura alternativa che consenta, per il calcolo dei consumi agevolati, di adottare consumi specifici medi (CSMED) e minimi (CSMIN) determinati a seguito di apposita rilevazione in sito, condotta dall’operatore e preventivamente comunicata all’Ufficio competente, come di seguito specificato. Per la determinazione del parametro (CS ) andrà effettuata una rilevazione, MED con cadenza settimanale, dei consumi (LC), delle ore di lavoro (HL) e del numero i i di giri motore (RE) del macchinario operante durante il normale svolgimento i dell’attività lavorativa. Per ogni settimana verrà determinato il parametro (CS) che sarà pari a LC/HL. i i i Tale rilevazione andrà effettuata per almeno 12 ore a settimana e per un totale complessivo di almeno 150 ore di lavoro. Il consumo specifico medio (CS ) sarà MED pari al rapporto tra la somma dei consumi (LC) e la somma delle ore di lavoro i (HL). Le settimane di rilevazione potranno anche non essere consecutive, ma il i periodo complessivo di rilevazione non dovrà, di norma, eccedere le 12 settimane. La determinazione del parametro (CS ) andrà condotta nelle stesse settimane MIN di rilevazione del parametro (CS ). Verrà effettuata una rilevazione, con cadenza MED settimanale, dei consumi (LC), delle ore di lavoro (HL) e del numero di giri i i motore (RE) del macchinario operante senza carico utile e a velocità traslativa non i superiore alla velocità minima consentita. Per ogni settimana verrà determinato il parametro (CS) che sarà pari a LC/HL. Tale rilevazione andrà effettuata per i i i almeno 2 ore a settimana e per un totale complessivo di almeno 24 ore di lavoro. Il consumo specifico minimo (CS ) sarà pari al rapporto tra la somma dei consumi MIN (LCi) e la somma delle ore di lavoro (HLi). I predetti parametri, completi di idonea documentazione a supporto delle rilevazioni effettuate e descrizione della metodologia utilizzata, sono consegnati all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul sito in cui operano i motori dall’operatore, a condizione che siano stati elaborati da tecnico (ingegnere o perito industriale) abilitato ed iscritto ad Ordine professionale, ovvero elaborati dall’operatore e dallo stesso autocertificati tramite apposita dichiarazione sostituitiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00. 3 I consumi specifici come sopra determinati sostituiscono a tutti gli effetti, ove necessario, quelli calcolati a partire dalle tabelle/curve di consumo previste nella Circolare 5/D. Nel caso in cui l’agevolazione venga richiesta per più macchinari del medesimo tipo e con identica motorizzazione, le rilevazioni di cui sopra andranno effettuate in ragione di almeno un macchinario ogni cinque, o frazione di cinque, per ogni sito operativo. I parametri (CS ) e (CS ) da assumere per tutti i predetti MED MIN macchinari saranno pari alla media di quelli rilevati. Resta fermo che su ogni macchinario andrà installata la strumentazione per la rilevazione del numero di giri e delle ore di lavoro. Se i predetti macchinari sono più di 50 per ogni sito operativo, le rilevazioni andranno effettuate in ragione di un macchinario ogni dieci, o frazione di dieci. Se nel corso dell’attività produttiva dovessero verificarsi cambiamenti delle condizioni operative che comportino una riduzione dei consumi specifici di uno o più motori di oltre il 10% di quelli effettivamente riconosciuti dall'Ufficio competente, l’operatore ne fornisce pronta comunicazione all’Ufficio stesso e procede alla loro rideterminazione con le modalità sopra indicate. Si conferma la possibilità di procedere alla determinazione dei consumi specifici con le procedure di cui alla più volte citata circolare 5/D qualora siano disponibili i dati tabellari necessari per il relativo calcolo. 2) OMOLOGAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA Nella Circolare 33/D/2006 era stata espressamente prevista l’allegazione alla richiesta di accesso all’agevolazione di un “certificato di conformità” dell’apparecchiatura rilasciato da laboratori o da centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia). Con la nuova Circolare 5/D/2010 si è inteso precisare, come riportato al n. VII del punto 10, che gli strumenti di misura richiesti devono appartenere a un tipo omologato da ente riconosciuto e certificati dal costruttore come conformi al tipo omologato. Non vi è dubbio che anche i “certificati di conformità” o “certificati di taratura” rilasciati dal SIT a un ben determinato tipo di strumento di misura costituiscano idonea certificazione di omologazione. Al riguardo si precisa, inoltre, che per “certificato di omologazione”, di cui ai punti 9 e 15 della Circolare 5/D/2010, si intende la certificazione, fornita dal costruttore, attestante che quel singolo esemplare di strumento di misura installato 4 sul macchinario è conforme al tipo di strumento di misura omologato dal SIT o da altro ente certificatore riconosciuto. Non è quindi necessario fornire la certificazione di omologazione di ogni singolo esemplare dello strumento di misura installato, ma è sufficiente fornire, per ogni esemplare installato, la certificazione rilasciata dal costruttore che attesta che quel singolo esemplare installato è conforme al tipo omologato dello strumento. Inoltre, qualora gli strumenti di misura venissero installati successivamente alla fornitura dei macchinari, ovvero in sostituzione di quelli già installati, fermo restando quanto espresso nel successivo punto 4, è necessario fornire, come già previsto nella Circolare 33/D/2006, una relazione tecnica attestante la corretta installazione, taratura e funzionamento degli strumenti di misura e dei relativi circuiti fornita dall’installatore autorizzato e sottoscritta dall’operatore. Naturalmente, spetta all’operatore l’onere di mantenere in piena efficienza gli strumenti di misura installati, verificandone periodicamente, con cadenza almeno biennale, la bontà di misura, in modo tale che lo strumento rispetti sempre le caratteristiche tecniche e di tolleranze certificate. Se l’Ufficio delle dogane competente dovesse riscontrare che lo strumento di misura non rispetta le caratteristiche tecniche e di tolleranza certificate, avvierà le procedure per la sospensione dell’agevolazione e per l’applicazione di eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa. 3) LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE Si ribadisce che le agevolazioni riconosciute dovranno essere liquidate con le modalità e nei tempi previsti dall’articolo 6 del DM 12 Dicembre 1996, n. 689 e che gli unici documenti da presentare al fine del riconoscimento dell’agevolazione sono quelli previsti al punto 9) della Circolare 5/D. 4) SUGGELLAMENTO Si chiarisce che il suggellamento si intende limitato ai soli misuratori, vale a dire ai contaore ed ai contagiri. L'operatore fornisce tutti gli schemi tecnici, anche compilati in autonomia, necessari a descrivere le modalità di inserzione dei misuratori fiscali nei circuiti asserviti al motore. 5 5) DESTINARI REGISTRATI Gli operatori che ricevono prodotti energetici in sospensione o riduzione di imposta assumono la qualifica di destinatario registrato e osservano gli obblighi di cui all’articolo 8 del TUA, come modificato dal decreto legislativo 48/2010. 6) MEZZI MECCANICI INDICATI ALLA TIPOLOGIA B Si precisa che, ai fini dell’agevolazione, i mezzi meccanici indicati alla tipologia B di cui al punto 1) della circolare n. 5/D, ancorché dotati di omologazione e di immatricolazione per la circolazione su rete stradale pubblica a determinate condizioni descritte nella carta di circolazione, possono usufruire della stessa sempreché siano destinate ad operare esclusivamente in siti e cantieri delimitati. Detta destinazione deve essere autocertificata dall’operatore, tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00; quest’ultimo, in caso di spostamenti da un cantiere all’altro, con brevi percorrenze su strada pubblica, naturalmente non agevolabili, che devono avvenire con scorta di mezzi predisposti in via occasionale e non prevalente, dovrà provvedere a darne preventiva comunicazione agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sui rispettivi cantieri, indicando, le letture dei contatori fiscali all'inizio del trasferimento. Analoga comunicazione deve essere resa ad avvenuto trasferimento, indicando, anche in questo caso, le relative letture dei contatori fiscali. Si raccomanda l’esatta applicazione di quanto sopra indicato e si prega di segnalare eventuali difficoltà applicative. Il Direttore Centrale Ing. Walter De Santis (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93) 6

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