Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 26/2018

Indennità  antitubercolari. Importi da corrispondere – anno 2018

Pubblicato: 06/02/2018 In vigore dal: 06/02/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Indennità  antitubercolari. Importi da corrispondere – anno 2018

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 07/02/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 26 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere – anno 2018 SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2017 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.280 del 30 novembre 2017) per l’anno 2018. Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, per effetto di quanto determinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2017 - circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2018 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2017 (in luogo della misura provvisoria pari allo 0,0% determinata con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 novembre 2016) - le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,0% dal 1° gennaio 2017 e all’1,1% dal 1°gennaio 2018. Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato. 1°gennaio 1°gennaio 2017 2018 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di € 13,14 € 13,28 assicurati. Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di € 6,57 € 6,64 familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975. Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di € 21,90 € 22,14 assicurati (giornaliera). Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di € 10,95 € 11,07 familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera). € 88,37 € 89,34 Assegno di cura o di sostentamento (mensile). La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2018, con i nuovi importi. Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,28, dovrà essere erogata quest’ultima. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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