Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Indicazioni per la presentazione e gestione delle domande con validità fino al terzo anno di età del bambino, a decorrere dall’anno 2026. Applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Indicazioni per la presentazione e gestione delle domande con validità fino al terzo anno di età del bambino, a decorrere dall’anno 2026. Applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27/03/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 29
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per
l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, di
cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Indicazioni per la presentazione e gestione delle domande con
validità fino al terzo anno di età del bambino, a decorrere dall’anno
2026. Applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per
l’inclusione. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alle agevolazioni,
previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
alla presentazione e gestione delle relative domande che a decorrere
dall’anno 2026 sono valide fino al terzo anno di età del minore a seguito di
quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno
2025, n. 95, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 8 agosto 2025, n.
118. Si forniscono, inoltre, indicazioni per l’applicazione al Bonus asilo nido
dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
INDICE
1. Premessa
2. Requisiti per la richiesta del contributo
3. Tipologie di contributo per le quali è possibile presentare la domanda
3.1 Servizi educativi ammessi al “contributo asilo nido"
4. Importo del contributo parametrato al valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per
l’inclusione
5. Presentazione delle domande con validità fino al compimento del terzo anno di età del
minore
5.1 Domande di “contributo asilo nido”. Strutture educative ammesse al contributo.
Prenotazione delle risorse
5.2 Domande di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” e prenotazione
delle risorse
5.3 Integrazione del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria
abitazione” con il “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI)
6. Richieste di pagamento del “contributo asilo nido”
7. Decadenza dalla domanda e subentro di un nuovo richiedente
8. Incumulabilità e trattamento fiscale del contributo
9. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con le circolari n. 60 del 20 marzo 2025 e n. 123 del 5 settembre 2025 sono state fornite
indicazioni per l’accesso alle agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
In particolare, con la circolare n. 123/2025 è stato illustrato il disposto dell’articolo 6-bis del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025,
n. 118, che, al comma 1, interpretando autenticamente l’articolo 1, comma 355, della legge n.
232/2016, ha esteso l’ambito applicativo del contributo asilo nido nella parte in cui fa
riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, mentre, al comma 2, ha
disposto l’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Tanto premesso, con la presente circolare di forniscono indicazioni per la presentazione e la
gestione delle domande a decorrere dall’annualità 2026.
2. Requisiti per la richiesta del contributo
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni in
possesso congiuntamente dei seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1 del D.P.C.M. 17 febbraio
2017:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di cittadino di
uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) residenza in Italia.
Con riferimento ai cittadini di uno Stato extracomunitario, di cui alla precedente lettera a),
tenuto conto della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, si precisa che può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti
requisiti o permessi di soggiorno con validità almeno semestrale:
titolare di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (cfr. l’art. 14 della direttiva
2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, attuata con il decreto legislativo 28
giugno 2012, n. 108);
titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’articolo 26 del decreto
legislativo n. 286/1998, per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla
circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
In aggiunta ai permessi di soggiorno sopra indicati sono utili, inoltre, i seguenti permessi di cui
al decreto legislativo n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello
straniero:
permesso di soggiorno per lavoro subordinato (cfr. gli artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del decreto
legislativo n. 286/1998 e gli artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394);
permesso di soggiorno per lavoro stagionale (cfr. l’art. 24 del decreto legislativo n.
286/1998);
permesso di soggiorno per assistenza minori (cfr. l’art. 31, comma 3, del decreto
legislativo n. 286/1998);
permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. l’art. 32 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25);
permesso di soggiorno per casi speciali (cfr. gli artt. 18, 18-bis e 18-ter del decreto
legislativo n. 286/1998);
permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti
dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022, tenuto conto delle previsioni di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in base alle quali tali permessi di
soggiorno sono prorogabili su domanda fino al 4 marzo 2026; la protezione temporanea è
stata ulteriormente prorogata al 4 marzo 2027 a seguito della decisione (UE) 2025/1460
del Consiglio del 15 luglio 2025;
permesso di soggiorno per motivi familiari (cfr. l’art. 30 del decreto legislativo n.
286/1998 e l'art. 28 del D.P.R. n. 394/1999).
Tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale in materia[1], e salva l’eventuale
ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito favorevole dei giudizi pendenti dinanzi alla
Corte di Cassazione o ad altre Autorità giudiziarie, il permesso di soggiorno per attesa
occupazione di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998, è da
considerarsi, allo stato attuale, tra i permessi di soggiorno validi ai fini del riconoscimento delle
prestazioni in argomento.
Pertanto, fermo restando il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti previsti
dalla vigente disciplina normativa, si precisa che le domande di contributo presentate dai
titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte avendo cura di
comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito
dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.
Ai fini del contributo ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati
politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) in
possesso di permesso di soggiorno valido (cfr. il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026).
Nel caso di permesso di soggiorno scaduto alla data di presentazione della domanda,
considerato che in attesa della definizione del procedimento di rinnovo gli effetti dei diritti
esercitati cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso
stesso, per l’accesso al contributo è necessario presentare la richiesta di rinnovo del permesso
di soggiorno. Il beneficio è revocato nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno con
ripetizione dei contributi erogati.
Per il genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore
che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in
capo al genitore del bambino. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità
genitoriale del minore può registrare direttamente online la delega a proprio nome per
l’esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022) compresa
la richiesta del contributo.
Il contributo può essere richiesto anche dall’affidatario del minore in affidamento temporaneo o
preadottivo.
Tutti i citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e
devono permanere per tutta la durata della prestazione.
Nell’istanza il genitore richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti che danno titolo alla concessione del
contributo, salvo che il beneficiario non sia tenuto a comprovare i medesimi sulla base di
specifica documentazione. In caso di affidamento temporaneo o preadottivo è necessario
riportare gli elementi identificativi del provvedimento di affidamento (sezione del Tribunale,
data di deposito in cancelleria e relativo numero).
Con riferimento ai requisiti dichiarati in domanda le Strutture territorialmente competenti
dell’INPS effettuano i controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Tipologie di contributo per le quali è possibile presentare la domanda
La domanda di contributo può essere presentata nei seguenti casi:
a) spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e
privati autorizzati (cfr. l’art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è
definito di seguito “contributo asilo nido”;
b) forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche (cfr. l’art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). In tale
ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo forme di supporto presso la propria
abitazione”.
Il “contributo asilo nido” deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento
della retta.
Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, invece, deve essere richiesto dal
genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune (cfr. l’art. 5 del
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).
Si evidenzia che coloro che hanno richiesto e ottenuto il “contributo asilo nido” per almeno una
mensilità di un anno solare non possono richiedere il “contributo forme di supporto presso la
propria abitazione” per il medesimo anno solare.
3.1 Servizi educativi ammessi al “contributo asilo nido”
Come precisato al paragrafo 2 della circolare n. 123/2025, a integrazione di quanto specificato
al paragrafo 3 della circolare n. 60/2025, stante l’interpretazione autentica fornita dal comma 1
dell’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025, il “contributo asilo nido” è erogabile
esclusivamente per la frequenza di servizi educativi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche
o private, in possesso di regolare titolo abilitativo secondo le legislazioni regionali in cui opera
la struttura e riconducibili a una delle seguenti categorie elencate dall’articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65:
nidi e micronidi (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. a);
sezioni primavera (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. b);
spazi gioco (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. c, n. 1);
servizi educativi in contesto domiciliare (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. c, n. 3).
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la
frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis del
decreto-legge n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola,
frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di
vita insieme a un adulto accompagnatore).
4. Importo del contributo parametrato al valore ISEE per specifiche prestazioni
familiari e per l’inclusione
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo del contributo è parametrato al valore
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni
familiari e per l’inclusione, introdotto dall’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025,
n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026)[2]. Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti
a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE,
ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di
Bilancio 2025).
Si precisa che la neutralizzazione delle somme percepite per l’AUU viene effettuata decurtando
il valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione dell’importo dell’AUU,
rapportato al parametro della scala di equivalenza della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
Ad esempio, nel caso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione con un
parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 3,10 e un importo
dell’AUU erogato di 3.100 euro, l’importo da escludere dal valore dell’ISEE è pari a 1.000 euro
(3.100/3,10). In questo caso, ad esempio, con un indicatore ISEE pari a 41.000 euro,
l’indicatore utilizzato ai fini delle agevolazioni in argomento è pari a 40.000 euro (41.000 euro
– 1.000 euro).
Gli importi spettanti, determinati in base alla data di nascita del minore e al valore dell’ISEE
per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione applicabile alle prestazioni agevolate,
neutralizzato dall’importo dell’AUU (di seguito, “ISEE neutralizzato”), sono i seguenti:
- bambini nati dal 1° gennaio 2024:
3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con “ISEE neutralizzato” pari
o inferiore a 40.000 euro;
1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato”
superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente;
- bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024:
3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con “ISEE neutralizzato” fino
a 25.000,99 euro;
2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con “ISEE neutralizzato” da
25.001 a 40.000 euro;
1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato”
superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente.
Il contributo è erogato nella misura minima (prevista in assenza di ISEE) anche nei casi
dell’ISEE attestato e valido che riporti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio
mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o nel caso di incongruenze tra i dati indicati
nella DSU per il rilascio dell’ISEE e le informazioni in possesso dell’INPS e di altre pubbliche
Amministrazioni.
A seguito della rettifica della DSU attestata con omissioni e/o difformità, della presentazione di
una successiva DSU regolare o della verifica con esito positivo della documentazione
presentata dal beneficiario a giustificazione dei dati dichiarati nella DSU, il contributo è
ricalcolato tenendo conto dei nuovi elementi forniti.
Il “contributo asilo nido” è determinato in base al valore dell’ISEE in corso di validità l’ultimo
giorno del mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità o, in caso di assenza, al
valore dell’ISEE del mese a cui si riferisce la mensilità, se presente.
Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è erogato in unica soluzione
direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura
viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese
precedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di assenza, al valore dell’ISEE
del mese di presentazione della domanda.
In assenza dell’ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal
genitore che non rientra nel nucleo familiare ISEE del minorenne, il contributo stesso è erogato
ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In
caso di successiva presentazione di un ISEE valido, a partire dalla data di attestazione dello
stesso, viene corrisposto l’importo maggiorato, laddove sussistano i requisiti, e non vengono
disposti conguagli per le rate antecedenti.
L’esito della domanda e delle verifiche mensili relativi alle richieste di rimborso del contributo
sono consultabili accedendo al servizio di presentazione della domanda presente nel sito
istituzionale www.inps.it.
5. Presentazione delle domande con validità fino al compimento del terzo anno di età
del minore
A decorrere dal 1° gennaio 2026, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 6-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 95/2025, la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti
non più su base annuale, bensì per l'intero ciclo di fruizione del beneficio (cfr. il paragrafo 3
della circolare n. 123/2025).
In attuazione di tale disciplina, la domanda conserva la propria validità in modo continuativo
fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il
monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. Per gli anni solari successivi a quello di
prima presentazione della domanda, quindi, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una
nuova istanza. Per dare continuità all'erogazione, è sufficiente accedere alla domanda già
registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno
di riferimento. Questa operazione garantisce la prenotazione contestuale delle risorse
finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare.
Le domande di contributo possono essere presentate ogni anno dalla data di apertura del
servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” al 31 dicembre di
ciascun anno e producono effetti, come indicato in precedenza, per l'intero ciclo di fruizione del
beneficio.
Con successivo messaggio sarà comunicata la data di apertura del citato servizio per la
presentazione delle domande per l’anno 2026.
Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno
dei seguenti canali:
portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o
superiore, CIE 3.0 o CNS;
Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Il servizio online per la presentazione delle domande è raggiungibile tramite il sito istituzionale
www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus
asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve indicare a
quale dei due benefici intende accedere.
I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini
dell’erogazione del contributo dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, il possesso di tale titolo, inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero
identificativo di attestazione, Autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e termine di validità).
Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante l’accesso alle banche dati
rese disponibili dal Ministero dell’Interno e dalle altre pubbliche Amministrazioni. All’esito di tali
verifiche, la Struttura territorialmente competente dell’INPS può richiedere l’esibizione del
permesso di soggiorno qualora sia necessario per esigenze di istruttoria.
5.1 Domande di “contributo asilo nido”. Strutture educative ammesse al contributo.
Prenotazione delle risorse
Nella compilazione della domanda per il “contributo asilo nido”, il richiedente deve indicare con
riferimento alla struttura educativa prescelta la tipologia dell’asilo nido selezionando uno dei
valori “Pubblico” o “Privato”. Si evidenzia che il valore “Pubblico” può essere selezionato
esclusivamente per gli asili nido comunali e per le sezioni primavera delle scuole dell’infanzia
statali o comunali.
Oltre alla denominazione della struttura e al codice fiscale/partita IVA, per le strutture private il
richiedente deve indicare i riferimenti del titolo abilitativo allo svolgimento di servizi educativi
per i bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni, la data di decorrenza della validità del
medesimo titolo abilitativo e l’indirizzo della struttura frequentata dal minore.
Le domande di contributo per la frequenza di strutture non legittimate a erogare i servizi
educativi per i minori di età compresa tra 0-3 anni, secondo le disposizioni della Regione in cui
operano, non possono essere accolte.
Ai fini dell’accoglimento della domanda, in sede di istruttoria, le Strutture territorialmente
competenti dell’Istituto accertano il possesso del titolo abilitativo mediante la consultazione
degli elenchi pubblicati dalle Regioni o dagli Enti locali. Qualora la struttura non risulti indicata
negli elenchi, o permangano dubbi sulla natura del servizio o sulla validità dell'abilitazione, le
Strutture territoriali devono verificare la legittimazione della struttura presso l’Ente
competente, secondo la specifica normativa regionale.
Per la prenotazione delle risorse finanziare relative all’anno solare di presentazione della
domanda, è necessario allegare la documentazione di spesa indicata al successivo paragrafo 6
della presente circolare, riferita almeno alla prima mensilità prenotata.
Per i minori che frequentano un asilo nido pubblico che prevede il pagamento delle rette
successivamente al periodo di frequenza, è possibile allegare la documentazione relativa alla
posizione utile in graduatoria del minore o un’attestazione della frequenza dell’asilo nido.
La prenotazione delle risorse è effettuata secondo la data e l'ora di allegazione della citata
documentazione. Se al momento dell’allegazione il budget finanziario dell’anno è esaurito, le
mensilità richieste nella domanda sono poste in riserva e saranno lavorate se le risorse
prenotate in precedenza da altri richiedenti non saranno utilizzate.
Per la prenotazione delle risorse degli anni solari successivi a quello di presentazione della
domanda, all’apertura del servizio per la presentazione della stessa, il richiedente deve
accedere alla sua domanda e selezionare le mensilità dell’annualità in corso per le quali intende
richiedere il contributo, fino a un massimo di undici mensilità e allegare la documentazione
prescritta.
5.2 Domande di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” e
prenotazione delle risorse
Il genitore che richiede il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, ai fini
della prenotazione delle risorse finanziare relative al contributo dell’anno di presentazione della
domanda, deve allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari
l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido per l’intero anno solare, in ragione di una
grave patologia cronica.
Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, all’apertura del servizio
per la presentazione della stessa, il richiedente dovrà accedere alla sua domanda e allegare la
documentazione prescritta.
5.3 Integrazione del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria
abitazione” con il “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI)
Il servizio di pagamento del contributo sui rapporti dotati di IBAN è integrato con il nuovo
“Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI). Al momento della presentazione di una nuova
domanda o della modifica delle modalità di pagamento o del conto corrente di accredito di una
domanda accolta, è possibile selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati
presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo.
In caso di pagamento su IBAN con istituto estero “AREA SEPA” deve essere allegato il modulo
di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile nella sezione moduli del sito
istituzionale www.inps.it) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o
corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione
della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del
titolare del conto corrente.
6. Richieste di pagamento del “contributo asilo nido”
La documentazione completa relativa alle mensilità per le quali è stato richiesto il “contributo
asilo nido” deve essere allegata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno solare
successivo all’anno di riferimento delle mensilità. Ad esempio, la documentazione per le
mensilità relative all’anno 2026 dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2027.
È altresì possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti nella domanda
utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio “Bonus asilo nido e forme
di supporto presso la propria abitazione”, seguendo il percorso “Gestione” > “Invia Richiesta” >
“Sostituisci mensilità richieste” o “Aggiungi mensilità richiesta”.
L’invio della documentazione per il “contributo asilo nido” deve avvenire esclusivamente
tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”
(funzione “Allega documenti di spesa”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it o tramite
l’app “INPS Mobile” utilizzando il servizio “Bonus nido”. Non vengono presi in considerazione
allegati pervenuti con altre modalità.
Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e a carico del richiedente.
Le spese rimborsabili sono esclusivamente le seguenti:
- retta mensile;
- eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità
selezionata;
- importo relativo all’imposta di bollo;
- IVA agevolata.
Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, quelle del pre-scuola e del post-
scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) ordinaria; ciò in considerazione
dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con
l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali e ONLUS, per i quali l’IVA (c.d.
agevolata) può essere rimborsata in quanto dovuta dalla struttura a titolo forfettario.
Per “il contributo asilo nido” il richiedente deve allegare la fattura, o in assenza dell’obbligo di
fatturazione, ricevuta o avviso di pagamento e il giustificativo del pagamento effettuato con
modalità tracciabili.
La fattura deve contenere la denominazione dell’asilo nido con i dati sociali che identificano lo
stesso (denominazione, indirizzo della sede legale, codice fiscale o partita IVA dell’asilo nido) e
deve essere intestata al richiedente il contributo o al minore. Nella fattura deve essere
descritto il servizio erogato e devono essere riportati il mese e l’anno a cui si riferisce la
prestazione a rimborso, il nome e il cognome o il codice fiscale del minore e l’importo per il
servizio erogato.
Per le strutture esenti dall’applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20 e n.
21, del D.P.R. n. 633/1972, e dispensate dall’obbligo di fatturazione ai sensi dell’articolo 36-bis
del medesimo D.P.R., è possibile allegare la ricevuta. In tale caso nella ricevuta o in altra
documentazione prodotta dal legale rappresentante della struttura con allegata copia del
documento di identità deve essere dichiarata la dispensa dall’obbligo di fatturazione.
Analogamente, per gli Enti associativi non commerciali esenti dall’applicazione dell’IVA (fuori
campo IVA) per le prestazioni di servizi e cessioni di beni verso soci, in conformità alle finalità
istituzionali, deve essere acquisita apposita dichiarazione per i servizi educativi effettuati verso
i soci e i tesserati in conformità alle finalità istituzionali.
Per i nidi comunali e per le sezioni primavera comunali o statali è possibile allegare l’avviso di
pagamento in luogo della fattura.
Per ottenere il rimborso, il richiedente deve allegare la documentazione attestante l'effettivo
sostenimento della spesa effettuata con modalità tracciabili. Sono considerate forme di
pagamento valide, purché effettuate a nome del richiedente e/o del minore:
- bonifico bancario o postale attestante l'avvenuta esecuzione del pagamento (addebito sul
conto corrente), prodotta su carta intestata della banca o di Poste italiane S.P.A. Sono altresì
ammessi i bonifici effettuati tramite conto corrente cointestato ai genitori del minore. Non sono
ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home
banking da cui non risulti l’avvenuta esecuzione del pagamento;
- sistemi di pagamento tracciabili (carta di credito/debito/POS), la liquidazione è consentita
anche in presenza della sola ricevuta del POS con importo corrispondente a quello indicato
nella fattura o ricevuta del mese di riferimento;
- ricevuta di pagamento effettuata tramite PagoPA completa dell’avviso di pagamento
inviato dall’Ente locale o di altra documentazione che riporti il codice IUV (Identificativo
Univoco di Versamento). Per i servizi erogati dagli asili nido pubblici, tale documentazione deve
contenere gli elementi essenziali per individuare la struttura, il minore, il dettaglio del servizio
e il mese di competenza;
- bollettino di conto corrente postale effettuato a nome del richiedente il contributo o del
minore beneficiario;
- assegno bancario non trasferibile;
- attestazione del datore di lavoro comprovante l’avvenuto pagamento della retta o
l’evidenza della trattenuta in busta paga (documentazione ammessa esclusivamente per gli
asili nido aziendali).
Qualora il pagamento venga effettuato da un soggetto diverso dal richiedente, la
documentazione di spesa deve essere integrata da una dichiarazione con allegata copia del
documento di identità con la quale il soggetto che ha effettuato il pagamento dichiara che il
pagamento è stato effettuato in nome e per conto del genitore richiedente.
Nel caso in cui la documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere
allegata per ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per il medesimo mese si è in possesso di
più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico file.
7. Decadenza dalla domanda e subentro di un nuovo richiedente
L’erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti normativi previsti
per l’accesso al contributo (ad esempio, perdita della residenza in Italia, decesso del genitore
richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del
minore al genitore che non ha presentato la domanda, affidamento del minore a terzi,
provvedimento negativo del giudice che determina il venire meno dell’affidamento preadottivo
ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184).
In tali evenienze, l’INPS interrompe l’erogazione del contributo a partire dal mese successivo
alla data dalla quale acquisisce conoscenza dell’evento che determina la decadenza e procede
al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal mese successivo al venire
meno dei requisiti.
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro
nell’erogazione del contributo da parte di un soggetto diverso, se sussistono i presupposti di
legge per accedere al contributo alla data di subentro. Il termine previsto per il subentro è
fissato improrogabilmente entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui si è verificata una delle
cause di decadenza, pena l’inammissibilità della domanda.
Nel solo caso del decesso del richiedente, è possibile inoltrare richiesta di subentro
recuperando i dati della vecchia domanda, tramite la specifica funzione disponibile nel servizio
dedicato.
8. Incumulabilità e trattamento fiscale del contributo
Il “contributo asilo nido” di cui all’articolo 3 del D.P.C.M 17 febbraio 2017 non è cumulabile con
la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (detrazioni fiscali frequenza asili
nido). L’INPS provvede a comunicare con apposito flusso telematico all’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, l’erogazione del contributo.
In ordine al “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” di cui all’articolo 4 del
D.P.C.M. 17 febbraio 2017, si conferma che lo stesso costituisce reddito esente dall’imposizione
fiscale, in quanto sussidio corrisposto a titolo assistenziale ai sensi dell’articolo 34, comma
terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, da certificare nell’apposita sezione della
Certificazione Unica.
9. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, per il
contributo in argomento sono state integrate dall’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre
2021, n. 238, dall’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di
Bilancio 2024), dall’articolo 1, commi 209 e 211, della legge di Bilancio 2025, e, da ultimo,
dall’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026.
Le risorse complessive disponibili per il contributo dal 2026 al 2029 sono le seguenti:
1.034,76 milioni di euro per l'anno 2026;
1.112,16 milioni di euro per l'anno 2027;
1.122,8 milioni di euro per l'anno 2028;
1.139,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, l'INPS provvede al monitoraggio
degli oneri inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.
Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande finalizzate a usufruire del contributo.
10. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri per la prestazione in argomento si rinvia alle istruzioni
fornite con i messaggi n. 3377 del 30 agosto 2017 e n. 112 dell’11 gennaio 2018, già
confermate dalle circolari n. 27 del 14 febbraio 2020 e n. 60/2025.
I conti in uso sono opportunamente ridenominati, come riportato nell’allegata variazione al
piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. la sentenza n. 121/2023 del Tribunale ordinario di Trento (r.g. 113/2023) pubblicata il
19 settembre 2023, come confermata dalla sentenza della Corte di appello di Trento n. 9 del
13 febbraio 2025; la sentenza n. 1230 del Tribunale ordinario di Monza (r.g. n. 1849/2025)
pubblicata il 22 ottobre 2025; la sentenza n. 2359/2025 del Tribunale ordinario di Torino
pubblicata il 4 novembre 2025.
[2] Cfr. il messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAT30147
Denominazione completa Beneficio (Buono) al genitore per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per
i nuovi nati - art. 1, comma 355 della Legge n.
232/2016 – art. 3 DPCM del 17 febbraio 2017; art. 1,
comma 488 della legge n. 145/2018, art. 1, comma
343 della Legge 160/2019; art. 1, commi 177 e 178,
della legge n. 213/2023; art. 1, commi 209-211 della
legge n. 207/2024; art. 1, comma 208 della legge n.
199/2025
Denominazione abbreviata BUONO NIDO-A1, C355 L.232/16-A3 DPCM-L160/19-
L213/23-L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 09 - Anno 2017 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205106
Tipo variazione V
Codice conto GAT30148
Denominazione completa Beneficio (Buono) al genitore per favorire
l’introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni
affetti da gravi patologie croniche - art. 1, comma 355
della Legge n. 232/2016; art. 4 DPCM del 17 febbraio
2017;, art. 1, comma 488 della legge n. 145/2018,
art. 1, comma 343 della Legge 160/2019; art. 1,
commi 177 e 178, della legge n. 213/2023; art. 1,
commi 209-211 della legge n. 207/2024; art. 1,
comma 208 della legge n. 199/2025
Denominazione abbreviata BUO.SUP.GR.PAT-A1C355 L232/16-A4DPCM-L160/19-
L213/23-L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 09 - Anno 2017 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205106
Tipo variazione V
Codice conto GAT10147
Denominazione completa Debito verso il genitore per l’erogazione del beneficio
(Buono) per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati e per favorire
l’introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione per i bambini al di sotto di tre anni affetti da
gravi patologie croniche, - art. 1, comma 355 della
Legge n. 232/2016; art. 1 comma 343 della Legge
160/2019; art. 1, commi 177 e 178, della legge n.
213/2023; art. 1, commi 209-211 della legge n.
207/2024; art. 1, comma 208 della legge n. 199/2025
Denominazione abbreviata DEB.VS GEN.P.BUONO-A1 C355 L232/16-L160/19-
L213/23-L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 09 - Anno 2017 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205106
Tipo variazione V
Codice conto GPA24147
Denominazione completa Entrate varie – Recuperi e reintroiti del beneficio
(Buono) erogato al genitore per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e
per favorire l’introduzione di forme di supporto presso
la propria abitazione per i bambini al di sotto di tre
anni affetti da gravi patologie croniche - art. 1, comma
355 della Legge n. 232/2016: art. 1 comma 343 della
Legge 160/2019; art. 1, commi 177 e 178, della legge
n. 213/2023; art. 1, commi 209-211 della legge n.
207/2024; art. 1, comma 208 della legge n. 199/2025
Denominazione abbreviata E.V.-REC.REINTR.BUONO-A1 C355 L232/16 L160/19-
L213/23-L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 09 - Anno 2017 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione V
Codice conto GPA10248
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento dei riaccrediti
del beneficio (Buono) erogato al genitore per
sostenere il pagamento delle rette degli asili nido
pubblici e privati e per favorire l’introduzione di altre
forme di supporto presso l’abitazione - art. 1, comma
355 della Legge n. 232/2016; art. 1 comma 343 della
Legge 160/2019; art. 1, commi 177 e 178, della
legge n. 213/2023; art. 1, commi 209-211 della legge
n. 207/2024; art. 1, comma 208 della legge n.
199/2025 - procedura automatizzata
Denominazione abbreviata DEB.RIEM.BUO.NIDO-A1C355L232/16-L160/19-
L213/23-L207/24 PR.AUT
Validità e Movimentabilità Mese 01 Anno 2018 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 8U2220099/8E2320099/PNE112013
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