Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 31/2018
Contributi volontari anno 2018: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.
Riferimento normativo
Contributi volontari anno 2018: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 20/02/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 31
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Contributi volontari anno 2018: lavoratori dipendenti non agricoli,
lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.
SOMMARIO:
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata
del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello
Stato S.p.A.
3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto
Postelegrafonici (ex-IPOST)
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
5. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti
6. Versamenti volontari nella Gestione separata
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2016/dicembre 2016
ed il periodo gennaio 2017/dicembre 2017 è pari a 1,1%.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l’importo
minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere
inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e
successive modificazioni.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2018
la retribuzione minima settimanale è pari a € 202,97;
la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota
aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.630,00;
il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995, da applicare ai
prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che,
avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 101.427,00.
Per l’anno 2018, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli,
autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre
1995, è pari a 33,00%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione
volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%
(allegato 1).
Nella tabella che segue si riportano - per anno solare dal 2018 al 1997 - i minimali di
retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto
pensionabile), i massimali di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 e le aliquote
contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.
Anno Retr. minima Prima fascia Massimale art. 2 Aliquota
settimanale retribuzione annua co.18, L. 335/95 IVS
2018 € 202,97 € 46.630,00 € 101.427,00 33,00%
2017 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 33,00%
2016 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 32,87%
2015 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 “
2014 € 200,35 € 46.031,00 € 100.123,00 32,37%
2013 € 198,17 € 45.530,00 € 99.034,00 “
2012 € 192,40 € 44.204,00 € 96.149,00 31,87%
2011 € 187,34 € 43.042,00 € 93.622,00 “
2010 € 184,39 € 42.364,00 € 92.147,00 31,37%
2009 € 183,10 € 42.069,00 € 91.507,00 “
2008 € 177,42 € 40.765,00 € 88.669,00 30,87%
2007 € 174,46 € 40.083,00 € 87.187,00 “
2006 € 171,03 € 39.297,00 € 85.478,00 30,07%
2005 € 168,17 € 38.641,00 € 84.049,00 “
2004 € 164,87 € 37.883,00 € 82.401,00 29,57%
2003 € 160,85 € 36.959,00 € 80.391,00 “
2002 € 157,08 € 36.093,00 € 78.507,00 29,07%
2001 £ 296.140 £ 68.048.000 £ 148.014.000 “
2000 £ 288.640 £ 66.324.000 £ 144.263.000 28,57%
1999 £ 284.100 £ 65.280.000 £ 141.991.000 “
1998 £ 279.080 £ 64.126.000 £ 139.480.000 28,17%
1997 £ 274.420 £ 63.054.000 £ 137.148.000 28,37%
2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD
e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e
dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la
stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive
differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente
maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi
complementari:
per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del
31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno
aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
per i soggetti iscritti al Fondo con meno di 18 anni di anzianità contributiva al
31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al
37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997);
per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità
contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21
dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti
obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’articolo
1, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al 38,00%.
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “Tipo lavoratore” indicato
nelle denunce annuali e/o mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%
Y3 = aliquota IVS del 37,70%
Z3 = aliquota IVS del 38,00%
3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici
(ex-IPOST)
Per l’anno 2018 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2018,
relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31
dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2018
CATEGORIE ALIQUOTE % BASE QUOTA PENSIONE TOTALE
COEF. RIPARTO IVS
LAVORATORI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 27,76% 27,87%
non agricoli (esclusi domestici) Coefficienti 0,003947 0,996053 1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 28,79% 28,90%
Coefficienti 0,003806 0,996194 1,000000
PESCATORI soggetti Aliquota 0,11% 10,36% 10,47%
alla legge 250/58 Coefficienti 0,010506 0,989494 1,000000
LAVORATORI occupati in Aliquota 0,11% 10,83% 10,94%
cantieri di lavoro Coefficienti 0,010055 0,989945 1,000000
DOMESTICI Aliquota 0,1375% 12,86% 12,9975%
Coefficienti 0,010579 0,989421 1,000000
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2018
CATEGORIE ALIQUOTE % BASE QUOTA PENSIONE TOTALE
COEF. RIPARTO IVS
LAVORATORI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 32,89% 33,00%
non agricoli (esclusi domestici) Coefficienti 0,003333 0,996667 1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 28,79% 28,90%
Coefficienti 0,003806 0,996194 1,000000
PESCATORI soggetti Aliquota 0,11% 14,79% 14,90%
alla legge 250/58 Coefficienti 0,007383 0,992617 1,000000
LAVORATORI occupati in Aliquota 0,11% 14,46% 14,57%
cantieri di lavoro Coefficienti 0,007550 0,992450 1,000000
DOMESTICI Aliquota 0,1375% 17,29% 17,4275%
Coefficienti 0,007890 0,992110 1,000000
5. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli
artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri
in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modifiche e integrazioni (cfr. la circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il
versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito
previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui
reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti
negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il
corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 24,00 % 24,09 %
collaboratori di età non superiore ai 21 anni 21,00 % 21,09 %
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le
tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2018. I valori
sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto
classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi
di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/1/2018)
Reddito medio imponibile Contribuzione mensile
Classi di reddito
24,00 % 21,00 %
1 Fino a € 15.710 15.710 314,20 274,93
2 da € 15.711 a € 20.863 18.287 365,74 320,02
3 da € 20.864 a € 26.016 23.440 468,80 410,20
4 da € 26.017 a € 31.169 28.593 571,86 500,38
5 da € 31.170 a € 36.322 33.746 674,92 590,56
6 da € 36.323 a € 41.475 38.899 777,98 680,73
7 da € 41.476 a € 46.629 44.053 881,06 770,93
8 da € 46.630 46.630 932,60 816,03
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2018)
Reddito medio imponibile Contribuzione mensile
Classi di reddito
24,09% 21,09%
1 Fino a € 15.710 15.710 315,38 276,10
2 da € 15.711 a € 20.863 18.287 367,11 321,39
3 da € 20.864 a € 26.016 23.440 470,56 411,96
4 da € 26.017 a € 31.169 28.593 574,00 502,52
5 da € 31.170 a € 36.322 33.746 677,45 593,09
6 da € 36.323 a € 41.475 38.899 780,90 683,65
7 da € 41.476 a € 46.629 44.053 884,36 774,23
8 da € 46.630 46.630 936,10 819,52
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o
immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli
ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al
"reddito medio imponibile".
6. Versamenti volontari nella Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in
base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 184/1997, cioè applicando
all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della
domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione
esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non
titolari di pensione pari, per l’anno 2018, al 25% per i professionisti ed al 33% per i
collaboratori e figure assimilate.
Poiché nel 2018 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.710,00, per il
medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non
potrà essere inferiore, per quanto concerne i professionisti, a € 3.927,60 su base annua e €
327,30 su base mensile, mentre per quanto concerne tutti gli altri iscritti non potrà essere
inferiore a € 5.184,36 su base annua e € 432,03 su base mensile.
Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista sia come collaboratore o
assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore
volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 8, comma 10, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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