Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 45/2018
Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata. Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Istruzioni operative.
Riferimento normativo
Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata. Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Istruzioni operative.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 09/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 45
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata.
Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Istruzioni operative.
SOMMARIO: La circolare individua l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti
gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza
ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento
pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n.
103/96. Vengono individuate, inoltre, le disposizioni normative in merito agli
obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero
professionale e vengono fornite indicazioni in merito alle istanze di
trasferimento della contribuzione indebitamente versata.
Indice:
1. Premessa
2. Il trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso da
quello creditore
3. La nozione di ente previdenziale
4. L’obbligo contributivo
5. La domanda di trasferimento diretto di contribuzione indebitamente
versata all’INPS
1. Premessa
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 116, comma 20, ha disposto che il pagamento
della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente.
Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle
somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.
Con la circolare n. 83 del 28 marzo 1997 l’Istituto ha comunicato le istruzioni operative
relative ai diversi motivi di rimborso della contribuzione pagata indebitamente alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplinati dal
D.M. n. 282/1996 e dall’articolo 1, comma 213, della legge n. 662/96, con particolare riguardo
alla contribuzione risultante eccedente.
Inoltre, con la circolare n. 193 del 1998 è stato specificato che, nel caso di contribuzione
erroneamente versata per tipologie diverse da quelle previste, individuate nella citata circolare
n. 83/1997, quali ad esempio contributi pagati da soggetti non tenuti all’obbligo contributivo
previsto nella Gestione separata, devono intendersi applicabili le disposizioni di carattere
generale che disciplinano il rimborso di contributi indebitamente versati.
Nelle succitate circolari, inoltre, sono stati individuati i soggetti che possono presentare la
richiesta del rimborso, secondo le tipologie di contribuzione indebita.
Nel caso di superamento del massimale la richiesta di rimborso è presentata dal professionista,
in quanto soggetto obbligato al pagamento diretto del contributo risultante a debito, e dal
committente e/o collaboratore o parasubordinato, ciascuno per la propria quota nel caso di
contratto di collaborazione o rapporto assimilato.
Nel caso di contribuzione indebita generica, ribadendo i principi generali in tema di ripetizione
dell’indebito, la legittimazione è stata attribuita al professionista e al committente in quanto
sono i soggetti con i quali è validamente instaurato il rapporto previdenziale.
2. Il trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso da quello
creditore
Con l’entrata in vigore dell’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000 il legislatore ha
previsto la possibilità, nel caso di contributi versati presso un ente previdenziale pubblico
diverso da quello effettivamente creditore, del trasferimento diretto all’ente titolare della
contribuzione delle somme incassate. La ratio della norma è quella di favorire il debitore ed
evitare l’onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della
stessa natura e con l’aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato
comma, alle seguenti condizioni:
- il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello
legittimato a riceverlo;
- la natura del contributo deve essere previdenziale;
- il contributo deve essere certo;
- deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un
obbligo verso il creditore apparente.
La norma è applicabile anche nei casi in cui, per effetto di una disposizione normativa o di una
interpretazione giurisprudenziale, sia venuta meno la titolarità della riscossione in capo all’ente
presso il quale sia stato effettuato il pagamento.
3. La nozione di ente previdenziale
La previsione letterale dell’articolo 116, comma 20, della richiamata legge, nel fare riferimento
alla contribuzione versata ad un ente previdenziale pubblico, sembrava escludere dal campo di
applicazione della norma i versamenti effettuati nei confronti degli enti previdenziali privatizzati
ai sensi dei decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96 (il cui elenco è contenuto nell’allegato 1
della presente circolare).
La Giurisprudenza di Cassazione ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell’applicazione
della legge n. 388 del 2000, la natura di ente pubblico o privato sia assolutamente irrilevante,
perché ciò che conta è la natura dell’attività esercitata che, nella specie, è l’assicurazione
obbligatoria. La giurisprudenza ha affermato che “per il raggiungimento delle finalità sociali e
pubblicistiche di questo tipo di assicurazione, la legge riconosce anche all’Istituto privato la
natura di ente impositore” e ha ritenuto pacifica l’applicazione dell’articolo 116, comma 20,
anche alle Casse privatizzate (ex multis Corte di Cassazione n. 6680/02, n. 12208/11 e n.
23296/10).
Sulla stessa linea, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6014 del 28 novembre 2012 ha avuto
modo di affermare, con specifico riferimento alle Casse previdenziali private, che la
privatizzazione degli enti previdenziali ha riguardato il solo regime della loro personalità
giuridica, ma non l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione, tenendo così fermo il
carattere pubblicistico dell’attività istituzionale svolta dagli stessi.
Nell’ottica di favorire il debitore e tutelare la posizione assicurativa degli iscritti alle gestioni,
rendendo più fluido e veloce il trasferimento da un ente previdenziale ad un altro della
contribuzione erroneamente versata, si ritiene che tutti gli enti, i quali in forza di disposizioni
normative svolgano funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo
ed al finanziamento pubblico, quali quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n.
103/96, possono essere considerati come rientranti nell’ambito di applicazione del regime
previsto dall’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000. Ne consegue che sarà possibile
effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata
all’INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa. A tale scopo le Casse previdenziali
interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l’INPS al fine di individuare le modalità
operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati.
4. L’obbligo contributivo
Le recenti modifiche normative che hanno interessato gli adempimenti contributivi da parte dei
soggetti che svolgono attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione presso gli Albi
professionali (c.d. professioni regolamentate) hanno reso più frequente la possibilità di errore
incolpevole da parte del contribuente, rendendo opportuno una semplificazione dello strumento
del trasferimento diretto.
Per una maggiore chiarezza si riportano di seguito le attuali disposizioni normative in merito
agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale.
Obbligo contributivo alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/95. Professionisti.
L’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 prevede testualmente che i “soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui
al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi” sono tenuti all’iscrizione
presso la Gestione separata INPS.
Il D.M. n. 281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo,
all’articolo 6 dispone che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i
redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo
che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione separata
relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale
obbligatoria presso la cassa di categoria.
Nel campo di applicazione di tali disposizioni rientrano, quindi, coloro che, pur svolgendo
attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo
presso le Casse di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento
e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.
A titolo esemplificativo, come già precisato da questo Istituto in occasione dei chiarimenti
forniti a seguito dell’operazione Poseidone (cfr. messaggio n. 709/2012), si possono verificare
le seguenti diverse ipotesi, che comportano l’assenza di iscrizione o del versamento alla Cassa
di appartenenza:
- la presenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione,
a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo
soggettivo, relativo all’attività professionale (ad esempio, l’art. 7 dello Statuto
dell’INARCASSA);
- la facoltà di non contribuzione presso la Cassa professionale nel caso di contemporanea
iscrizione presso altra Cassa previdenziale obbligatoria (ad esempio, art. 5, comma 7, dello
statuto della Cassa dei Dottori Commercialisti);
- la facoltà di iscrizione alla Cassa nel caso di praticanti abilitati (ad esempio per la Cassa
Forense).
Con l’articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/201, il
legislatore, con norma di interpretazione autentica, ha confermato quanto disciplinato nella
legge n. 335/1995. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,
le attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR sono destinatari
dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui
esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito Albo professionale, oppure, se iscritti, sul
reddito prodotto non è calcolata la contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di
appartenenza, secondo il rispettivo statuto o regolamento.
Obbligo contributivo dei pensionati delle Casse professionali regolamentate
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 18, comma 11, del decreto legge n. 98/2011,
convertito dalla legge n. 111/2011, i professionisti titolari di trattamento pensionistico erogato
dalla Cassa professionale privata, nel caso di continuità dell’attività professionale il cui
esercizio è subordinato all’iscrizione all’albo professionale, sono obbligati dal 1 gennaio 2012 al
versamento del contributo soggettivo minimo così come disciplinato dallo statuto o
regolamento adeguato dalla stessa Cassa. Restano invece esclusi dall’obbligo contributivo nei
confronti della Gestione separata.
Parasubordinati
I professionisti che esercitano l’attività per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione all’Albo
professionale e conseguentemente alla Cassa di cui al decreto legislativo n. 103/96 sono tenuti
a versare la contribuzione alla propria Cassa anche nel caso di reddito prodotto ai sensi
dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR o eventuali ulteriori redditi, così come
disciplinato dal singolo regolamento.
Poiché tali soggetti sono obbligatoriamente iscritti presso la Cassa di appartenenza, anche nel
caso di contribuzione versata dal committente presso la Gestione separata la stessa può essere
oggetto di trasferimento diretto ai sensi dell’articolo 116, comma 20, della legge 388/2000.
5. La domanda di trasferimento diretto di contribuzione indebitamente versata
all’INPS
L’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’INPS può essere
presentata o dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’ente previdenziale a
seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza.
Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata
all’INPS, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal
periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a
periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale. Gli enti previdenziali privati pongono in
essere le procedure per l’eventuale restituzione delle somme indebite, in quanto eccedenti gli
importi dovuti.
La domanda, da presentare on-line utilizzando il modello specifico – la cui pubblicazione verrà
resa nota con separato messaggio - dovrà indicare: il periodo di riferimento, la motivazione,
l’ente destinatario della contribuzione, l’importo del contributo da trasferire. E’ possibile
avvalersi del trasferimento diretto esclusivamente nei confronti degli enti che gestiscono forme
di previdenza obbligatoria.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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