Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 46/2018
Articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente i benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
Riferimento normativo
Articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente i benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 14/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 46
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
concernente i benefici previdenziali per i lavoratori del settore della
produzione di materiale rotabile ferroviario.
SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2018 viene riconosciuto ai lavoratori del settore della
produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno svolto operazioni di
bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di
protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto, il medesimo
beneficio previdenziale previsto per i lavoratori che siano stati esposti
all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, di cui all’articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
INDICE
1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Destinatari
4. Beneficio
5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
5.1. Esame preliminare delle istanze a cura delle Strutture territoriali
dell’INPS
5.2. Rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL
5.3. Monitoraggio
5.4 Certificazione del diritto a pensione
6. Domanda di accesso al beneficio e decorrenza dei trattamenti pensionistici
7. Modalità di trasmissione delle domande
8. Gestione delle domande presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 277,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Premessa
Nel supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata
pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
L’articolo 1, comma 246, della menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha
modificato l’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In particolare, la nuova formulazione del sopra richiamato articolo 1, comma 277, prevede che
“Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato
la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione
adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto
poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal
presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi
al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al
momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da
presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola
presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di
sostituzione del tetto. I benefìci sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un
apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2
milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per
l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6
milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori
interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.
Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con nota n. 0001844 del 9 marzo 2018, si forniscono le istruzioni in merito
all’applicazione della disposizione in oggetto, tenuto conto del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio
2016 - pubblicato sulla G.U. n. 158 dell’8 luglio 2016 - con il quale sono state stabilite le
modalità di attuazione del richiamato articolo 1, comma 277, per il riconoscimento, ai
lavoratori interessati, del beneficio ivi previsto, nonché le modalità di certificazione da parte
degli enti competenti.
2. Normativa di riferimento
L'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto”, nella formulazione richiamata dall’articolo 1, comma
277, della legge n. 208 del 2015 e dall’articolo 4 del decreto interministeriale 12 maggio 2016,
dispone che “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro
soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione
all’amianto gestita dall’INAIL quando superano i dieci anni sono moltiplicati per il coefficiente
di 1,5.”
3. Destinatari
Destinatari della disposizione in oggetto sono i lavoratori del settore della produzione di
materiale rotabile ferroviario che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) aver prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti
di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica
dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;
b) aver svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL;
c) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.
4. Beneficio
Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, la normativa riconosce la
rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica,indicato nella certificazione
tecnica rilasciata dall’INAIL “e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a
condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette
operazioni di bonifica”,per il coefficiente dell’1,5, previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge
27 marzo 1992, n. 257.
Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla
quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto
del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni
vigenti, il primo diritto utile a pensione.
Pertanto, la maggiorazione in esame deve essere riconosciuta per l’attività lavorativa svolta
dal soggetto durante le operazioni di bonifica e per i successivi dieci anni a condizione, in tale
caso, della continuità del rapporto di lavoro nel periodo considerato.
5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti
dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione in argomento devono presentare all’INPS
una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio deve essere
presentata in modalità telematica, corredatadella dichiarazione del datore di lavoro che attesti
“la sola presenza” del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di
sostituzione del tetto.
Al riguardo, si richiamano le disposizioni impartite con il messaggio n. 696 del 2018, nel quale
è stato chiarito che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
devono essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 2 marzo 2018.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per
l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono
presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
5.1. Esame preliminare delle istanze a cura delle Strutture territoriali dell’INPS
Le Strutture territoriali effettuano un esame preliminare delle istanze presentate e procedono
al rigetto, per carenza dei requisiti, delle domande avanzate dai titolari di trattamento
pensionistico diretto o dai lavoratori non appartenenti al settore della produzione di materiale
rotabile ferroviario.
Ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro appartenenti al settore della produzione di
materiale rotabile ferroviario, rilevano le seguenti codifiche delle attività economiche ATECO
2007:
- gruppo 30.2 “Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario”;
- classe 30.20 “Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario”;
- categoria 30.20.0 “Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario,
per metropolitane e per miniere”;
- sottocategoria 30.20.01 “Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane”;
- sottocategoria 30.20.02 “Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario,
filoviario, per metropolitane e per miniere”.
Per quanto riguarda la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali, ex articolo 49 della
legge 88/1989, dei datori di lavoro che svolgono le descritte attività, i codici statistico
contributivi (c.s.c.) sono i seguenti:
- c.s.c. 10604 o 40604 in relazione al codice Ateco 2007 30.20.01;
- c.s.c. 10668 o 40668 in relazione al codice Ateco 2007 30.20.02.
Ai fini del diritto al beneficio di cui all’articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, si
precisa che nell’ambito del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario deve
intendersi contemplata anche l’attività di “riparazione e manutenzione di materiale rotabile
ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)”, la quale è
individuata dal codice Ateco 2007 33.17.00 e dai c.s.c. 10668 o 40668.
5.2. Rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL
Il citato decreto interministeriale, all’articolo 2, comma 2, prevede in capo al datore di lavoro
l’obbligo di produrre apposita documentazione, avente data certa, circa i fatti e le circostanze
riguardanti i lavori di bonifica del tetto e la loro durata. Tenuto conto della modifica introdotta
dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205 del 2017, non è più necessario, invece, che il
datore di lavoro dichiari, per i lavoratori in oggetto, la mancata adozione dei dispositivi di
protezione individuale. Tuttavia la domanda di accesso al beneficio dovrà essere corredata
della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del richiedente nel sito
produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.
Ai fini del rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL, le Strutture territoriali
richiedono al datore di lavoro la seguente documentazione:
a) documentazione attestante il periodo di bonifica (piano di lavoro, fatture, ogni altra
documentazione che attesti l’effettiva realizzazione della bonifica con le relative date di inizio e
termine dei lavori);
b) documentazione attestante la durata dell’opera del lavoratore interessato presso il sito
produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro, già in
essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i dieci anni successivi (libri paga,
libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva presenza del lavoratore sul
posto di lavoro).
Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca l’apposita dichiarazione con tutta la predetta
documentazione di cui ai punti a) e b) sopra riportati, l’istanza verrà rigettata essendo
improcedibile.
Come previsto dall’articolo 3 del decreto interministeriale 12 maggio 2016, una volta definita
la fase istruttoria di acquisizione della dichiarazione con l’annessa documentazione, le
Strutture territoriali trasmettono tempestivamente le domande di accesso al beneficio in
argomento all’INAIL al fine del rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei
requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 della presente circolare.
Oltre alla domanda di accesso al beneficio le Strutture territoriali devono inviare anche la
documentazione di cui ai punti a) e b) sopra citati.
Nell’ipotesi di riscontrate incongruenze, l’INAIL effettua le necessarie verifiche, anche al fine di
accertare, ai sensi della norma in oggetto, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e
4 del D.P.R. n. 1124/1965.
Come disposto dall’articolo 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, all’esito delle
verifiche effettuate l’INAIL trasmette tempestivamente all’INPS la certificazione tecnica di
competenza attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3
della presente circolare.
5.3. Monitoraggio
La norma in esame dispone che il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi
previsti.
Le risorse disponibili costituiscono il limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento del
beneficio di cui al precedente paragrafo 4, tenendo conto dei relativi oneri anche in via
prospettica.
Pertanto, ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie
annualmente disponibili per legge, l’INPS effettua il monitoraggio delle domande di
certificazione del diritto a pensione attraverso l’analisi delle informazioni concernenti:
data di perfezionamento dei requisiti pensionistici;
onere, per ogni esercizio finanziario, connesso ad ogni anticipo pensionistico e
all’eventuale incremento di misura dei trattamenti;
data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento
previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di
riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione sulla base dei criteri
sopra indicati.
Il monitoraggio è finalizzato a garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore
alle predette risorse finanziarie.
5.4 Certificazione del diritto a pensione
All’esito del monitoraggio l’Istituto comunica all’interessato:
a) l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione con indicazione della
prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora siano accertati il possesso dei
requisiti e la sussistenza delle condizioni e qualora sia verificata l’esistenza della relativa
copertura finanziaria;
b) l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione qualora siano accertati
il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni, con differimento della decorrenza del
trattamento pensionistico nell’eventualità di insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la
prima data utile per l’accesso al pensionamento sarà indicata con successiva comunicazione in
esito al monitoraggio di cui al paragrafo 5.3;
c) il rigetto della domanda di certificazione del diritto a pensione, qualora non siano accertati
il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni o in presenza di una certificazione
tecnica dell’INAIL che accerti la mancata sussistenza delle condizioni oggetto della
certificazione stessa.
Avverso la comunicazione di cui al punto c), inviata dall’INPS all’esito dell’istruttoria della
domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio in argomento, gli interessati
possono richiedere un riesame alla Struttura territoriale che ha respinto l’istanza entro 30
giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.
6. Domanda di accesso al beneficio e decorrenza dei trattamenti pensionistici
La domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (domanda di pensione) è presentata all’INPS.
La pensione è corrisposta, al ricorrere delle condizioni previste nonché all’esito del positivo
riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo
alla presentazione della domanda.
Relativamente alle domande di pensione presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle
domande di riconoscimento delle condizioni, le Strutture territoriali non devono adottare
provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di
provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui, in presenza di tutti i
requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.
I trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio di cui al paragrafo 4 non
possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
7. Modalità di trasmissione delle domande
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sia
di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica.
I relativi modelli sono disponibili nel sito internet e acquisibili attraverso il seguente percorso:
cittadino in possesso delle credenziali di accesso, patronati, intermediari abilitati (cfr.
messaggio n. 696 del 2018).
8. Gestione delle domande presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208
Con riferimento ai soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai benefici ai sensi
dell’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015, per i quali è stata certificata da parte del
datore di lavoro l’attività lavorativa durante l’intero periodo di bonifica ed in possesso della
certificazione tecnica positiva dell’INAIL, le Strutture territoriali sono tenute a riesaminare
d’ufficio la documentazione acquisita alla luce della nuova normativa, a condizione che gli
stessi non siano già titolari di un trattamento pensionistico.
Qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall’articolo 1, comma 246, della legge n.
205/2017, la decorrenza dell’eventuale trattamento pensionistico non potrà avere data
anteriore al 1° febbraio 2018.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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