Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 51/2018
Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) nazionale e delle AVIS regionali, provinciali e comunali.
Riferimento normativo
Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) nazionale e delle AVIS regionali, provinciali e comunali.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 23/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 51
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dell’AVIS
(Associazione Volontari Italiani del Sangue) nazionale e delle AVIS
regionali, provinciali e comunali.
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni circa la natura giuridica e la
conseguente classificazione, ai fini previdenziali e assistenziali,
dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS), nelle sue articolazioni
nazionale, regionali, provinciali e comunali. La circolare contiene, inoltre, le
istruzioni in ordine alle operazioni di variazione di inquadramento da
effettuare.
INDICE
1. Natura giuridica dell’AVIS
2. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle
Strutture territoriali
3. Obblighi contributivi
Natura giuridica dell’AVIS
Negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione sempre più crescente, nel tessuto sociale, di
organismi costituiti su iniziativa privata per il perseguimento di utilità sociali nel campo
dell’assistenza e della beneficienza. In tale ambito vanno ricomprese le Associazioni Volontarie
Italiane del Sangue (di seguito, per brevità, AVIS), sulla cui natura giuridica si è registrata
un’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi negli ultimi anni.
In particolare, l’AVIS è un’associazione senza fini di lucro, avente finalità pubbliche,
riconosciuta ai sensi della legge 20 febbraio 1950, n. 49. In passato, la natura di ente pubblico
dell’AVIS nazionale era stata accertata dai giudici ordinari di merito e dai giudici
amministrativi; conseguentemente, l’Istituto, con il messaggio n. 46791 del 20 aprile 1988, ne
aveva confermato sia per il livello nazionale che per i relativi organismi territoriali la
qualificazione di “Enti pubblici non economici”, con conseguente inquadramento nel settore
“Enti non soggetti alla disciplina degli assegni familiari”, con c.s.c. 2.01.01.
Tale conclusione risultava confortata dai concordanti pareri espressi dal Consiglio di Stato e
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Successivamente, con ulteriori pronunciamenti, la Corte di Cassazione, da un lato, ha
confermato la natura unitaria dell’ente AVIS, dall’altro ha adottato orientamenti interpretativi
diversi. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che per la determinazione della natura
pubblica di un ente non sia decisivo il concetto tradizionale della coincidenza degli scopi
dell’ente stesso con quelli propri dello Stato, posto che la natura privata di una persona
giuridica non esclude la possibilità di operare nelle materie afferenti a tipiche finalità pubbliche
(cfr. Cassazione, Sez. Un., 12184/2015; 13708/1992; 10149/1990).
Nel caso dell’AVIS, non risulta che si tratti di un organismo collocato dall’ordinamento in una
posizione giuridica particolare, differente da quella propria dei soggetti di diritto comune, anche
se di particolare rilevanza sociale, cioè che tale ente sia assoggettato ad un regime giuridico
che gli conferisca poteri e prerogative di diritto pubblico.
Sulla base delle argomentazioni qui sinteticamente riportate, la Corte di Cassazione ritiene che
l’AVIS nazionale e le sue articolazioni territoriali, dotate di personalità giuridica, non possono
essere ricondotte nella categoria degli enti pubblici.
Inoltre, dopo la modifica statutaria del 1970, approvata con D.P.R. n. 467 del 27 marzo 1974,
il 17 maggio 2003 l’AVIS ha adottato un nuovo statuto associativo - in cui è stato ribadito che
l’AVIS è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge 20 febbraio 1950,
n. 49 - approvato con decreto del Ministero della Salute in data 13 febbraio 2004, anche alla
luce del parere n. 4709 del 17 dicembre 2003 del Consiglio di Stato.
In conclusione, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, da considerarsi ormai
consolidato, l’AVIS nazionale e le sue strutture territoriali dotate di personalità giuridica vanno
escluse dalla categoria degli enti pubblici e devono essere qualificate come soggetti aventi
natura privatistica.
2. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle Strutture
territoriali
In considerazione di quanto riportato nel punto precedente, l’AVIS nazionale e le sue strutture
territoriali, stante la loro natura giuridica privata, devono essere riclassificate ai sensi
dell’articolo 49 della legge n. 88/89, con gli inevitabili riflessi che l’esclusione dalla categoria
degli enti pubblici comporta sia in ordine all’applicazione della disciplina degli assegni per il
nucleo familiare sia - più in generale - in ordine all’assetto della contribuzione dovuta.
Pertanto, le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto provvederanno a riclassificare le
posizioni riferite all’AVIS nazionale e alle AVIS locali nel settore terziario (c.s.c. 70706), con il
codice Ateco2007 88.99.00 e con il c.a. 0J (Fondo d’integrazione salariale).
In forza delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995, la variazione
dell’inquadramento avrà decorrenza ex nunc, ossia dal periodo di paga successivo alla data di
pubblicazione della presente circolare.
3. Obblighi contributivi
Gli obblighi contributivi ai quali andranno assoggettate le AVIS saranno quelli tipici del settore
di appartenenza (settore terziario), come di seguito esposti:
Assicurazione Aliquota
I.V.S. datore di lavoro 33,00 %
(di cui 9,19 % a carico del lavoratore)
NASpI (contr. ord.) 1,31 %
NASpI (contr. art. 25, l.845/1978) 0,30 %
Fondo Garanzia TFR 0,20 %
Cuaf 0,68 %
Maternità 0,24 %
Malattia 2,44 %
FIS - oltre 5 fino a 15 dip.ti 0,45 %
(di cui 0,15 % a carico del dipendente)
FIS - oltre 15 dip.ti 0,65 %
(di cui 0,217 % a carico del dipendente)
Per quanto riguarda la contribuzione Cuaf, si ricorda che, in base all’articolo 49, comma 2,
della legge n. 88/89, le Associazioni che non abbiano finalità di lucro, classificabili nel settore
“attività varie”, possono essere esentate dalla predetta contribuzione a domanda, ove
assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.
Per ciò che concerne il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), si ricorda che per il relativo
finanziamento è prevista una contribuzione che varia in funzione delle dimensioni aziendali
(cfr. paragrafo 6.1 della circolare n. 176/2016), cioè:
- da più di 5 e fino a 15 dipendenti 0,45%
- da più di 15 dipendenti 0,65%
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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