Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Definizione dei criteri di accesso alle prestazioni ordinarie, ai sensi del D.I. n. 83486/2014 come modificato dal D.I. n. 99789/2017.
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Definizione dei criteri di accesso alle prestazioni ordinarie, ai sensi del D.I. n. 83486/2014 come modificato dal D.I. n. 99789/2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 28/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 58
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del
personale del credito. Definizione dei criteri di accesso alle
prestazioni ordinarie, ai sensi del D.I. n. 83486/2014 come
modificato dal D.I. n. 99789/2017.
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i nuovi criteri e le nuove modalità di
accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2,
del D.I. n. 83486/2014, introdotte dal D.I. n. 99789/2017.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Programmi formativi. Criteri e modalità di accesso
3. Assegno ordinario. Criteri e modalità di accesso
4. Presentazione della domanda
5. Entrata in vigore
1. Premessa e quadro normativo
I criteri di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà del credito sono stabiliti
dall’articolo 9 del decreto interministeriale n. 83486/2014, in base al quale l’accesso alle
prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 (programmi formativi) e 2 (assegno
ordinario e prestazioni di solidarietà intergenerazionale) del decreto medesimo, avviene nel
rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti dalla
singola azienda (c.d. tetto aziendale).
Nello specifico, l’articolo 9 stabilisce, al comma 3, che nei casi di ricorso al finanziamento di
programmi formativi l’intervento del fondo è determinato in misura non superiore
all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda fino al trimestre antecedente
la data di presentazione della domanda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione
del Fondo e al netto degli altri interventi per formazione, assegno ordinario e solidarietà
intergenerazionale già deliberati.
Nei casi, invece, di ricorso alle prestazioni di assegno ordinario e di solidarietà
intergenerazionale, nonché nei casi di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi
formativi, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale, il successivo comma 4 prevede
che l’intervento è determinato in misura non superiore al doppio dell’ammontare dei contributi
ordinari dovuti dall’azienda istante fino al trimestre antecedente la data di presentazione della
domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già
deliberate per formazione, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale.
Con l’accordo del 20 marzo 2017, intervenuto tra le organizzazioni datoriali e sindacali del
settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si è convenuto di apportare
delle modifiche e integrazioni alla disciplina di cui al citato articolo 9, commi 3 e 4, del D.I. n.
83486/2014, consentendo l’accesso alle predette prestazioni anche in relazione alla
contribuzione dovuta dal gruppo societario di cui l’azienda istante è parte (c.d. tetto di
gruppo).
I contenuti del suddetto accordo sono stati recepiti con decreto interministeriale n. 99789 del
26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2017 (allegato n.1).
La novella normativa introdotta dal citato decreto interministeriale consente, dunque, alla
singola azienda, qualora appartenga a un gruppo societario, di accedere alle prestazioni
ordinarie del Fondo in proporzione alla contribuzione dovuta dal complesso delle società del
gruppo cui l’azienda appartiene.
Con la circolare n. 213/2016 sono state fornite le istruzioni amministrative, operative e
contabili in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo in argomento,
con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.lgs n.
148/2015.
Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti in ordine alle nuove modalità di accesso
alle prestazioni ordinarie del Fondo, introdotte con l’entrata in vigore del D.I. n. 99789 del 26
luglio 2017.
2. Programmi formativi. Criteri e modalità di accesso
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, come modificato dall’articolo 1,
comma 1, del D.I. n. 99789/2017, nei casi di accesso al finanziamento dei programmi
formativi, l’intervento è determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi
ordinari dovuti dalla singola azienda ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda
appartiene, fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, tenuto conto
degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e al netto degli altri interventi già
deliberati per formazione, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale.
3. Assegno ordinario. Criteri e modalità di accesso
Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.I. n. 83486/2014, come modificato dall’articolo 1,
comma 2, del D.I. n. 99789/2017, nei casi di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di
solidarietà intergenerazionale, ovvero nei casi di accesso congiunto ai finanziamenti per
programmi formativi, assegno ordinario e solidarietà intergenerazionale, l’intervento è
determinato in misura non superiore al doppio dell’ammontare dei contributi ordinari dovuti
dall’azienda istante ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, fino
al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di
gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione,
assegno ordinario e per solidarietà intergenerazionale.
Si precisa, in proposito, che il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 125 del 21
ottobre 2016, ha previsto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5,
comma 1, lett. a), punto 2, presentate nell’anno 2016, degli ulteriori limiti di utilizzo delle
risorse del Fondo.
Tali limiti sono stati prorogati, per l’anno 2017, dalla delibera n. 1 adottata dallo stesso
Comitato amministratore in data 28 febbraio 2017.
Per l’individuazione dei suddetti limiti nonché delle modalità di determinazione del “tetto di
gruppo” si rimanda alle istruzioni già fornite con messaggio n. 1218 del 17 marzo 2017.
4. Presentazione della domanda
Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo dovranno essere trasmesse in
modalità telematica, secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 122 del 17/06/2015 e n.
201 del 15/12/2015.
Nella domanda l’azienda istante deve indicare l’esatta denominazione del gruppo societario di
appartenenza, avendo altresì cura di allegare alla stessa una specifica dichiarazione di
responsabilità redatta secondo le modalità indicate nel messaggio n. 1218 del 17 marzo 2017,
in ordine sia alla composizione dello stesso sia alle aziende oggetto di operazioni societarie.
Per la corretta determinazione del tetto aziendale si rimanda alle indicazioni fornite con
messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017.
Riguardo al concetto di gruppo societario si precisa che i dati che l’azienda deve comunicare
nella dichiarazione di responsabilità summenzionata devono riferirsi esclusivamente ad aziende
inquadrate nel settore del credito e appartenenti al gruppo, a nulla rilevando, in tal senso, i
dati di aziende che, pur appartenendo al gruppo societario, operano in settori diversi da quello
del credito.
Qualora l’azienda dichiari di non appartenere a un gruppo societario, la misura dell’intervento
verrà determinata in proporzione all’ammontare della contribuzione dovuta dalla singola
azienda e non dal gruppo, al netto degli oneri di gestione e delle prestazioni ordinarie già
deliberate.
5. Entrata in vigore
Le disposizioni contenute nel D.I. n. 99789 del 26 luglio 2017 sono entrate in vigore a
decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale.
Pertanto, le modifiche introdotte dal predetto decreto all’articolo 9, commi 3 e 4, del D.I. n.
83486/2014 trovano applicazione esclusivamente in relazione alle domande di accesso alle
prestazioni ordinarie del Fondo presentate a decorrere dal 17 ottobre 2017.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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