Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 11/04/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 64
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Terzo Settore e
Cooperazione (F.I.TE.S.C) per la riscossione dei contributi associativi
degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi
dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento
dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti per
conto della Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C.)
INDICE
1. Modalità di riscossione
2. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
3. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
4. Costi
5. Clausola di salvaguardia
6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
7. Durata e recesso
8. Istruzioni contabili
In data 13 marzo 2018tra l’INPS e la Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione
(F.I.TE.S.C) è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11 della
legge 12 marzo 1968, n. 334, sulla base dello schema convenzionale approvato con
Determinazione presidenziale n. 181/2015, per la riscossione dei contributi associativi degli
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti (allegato n. 1).
Si illustrano, di seguito, i punti salienti della convenzione.
1. Modalità di riscossione
La riscossione del contributo sarà effettuata dall’INPS unitamente alla riscossione dei contributi
obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai
contribuenti, l’Istituto indicherà l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria
della stesso.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per
l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
2. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS - Direzione centrale Sistemi
informativi e tecnologici, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe
sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la
riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato
l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
L’Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a
loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio le
corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative, corredate dalle copie
dei documenti d’identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con
l'INPS.
Le Strutture INPS competenti per territorio provvederanno alla validazione delle deleghe
acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe
cartacee ricevute.
Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di
Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta alla
Struttura territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non
contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.
3. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e
l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a
detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva direttamente dall'associato la comunicazione della volontà di
revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procederà
all’acquisizione della revoca stessa.
4. Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati fissati con Determinazione presidenziale
n. 55 del 14 febbraio 2017.
Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1°
gennaio 2017 sono previsti i seguenti importi:
€ 2,54
Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line
(una tantum annuale)
€ 2,32
Gestione revoca deleghe sindacali
€ 0,21
Gestione singolo modello F24
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della
quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
5. Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi
responsabilità nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi,
derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da
ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori
dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della
convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i
predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate
dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.
L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle
spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in
controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti
tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano
contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale,
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che
rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che
regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti
i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da
parte dell’Associazione.
6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
7. Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione. L’Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei
mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione
cesserà di essere valida ed efficace alla predetta data di scadenza, senza la necessità di
ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta salva, comunque, la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle parti, da esercitarsi
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo P.E.C..
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di
rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a
supporto.
Si comunica che la sede della Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C) è
in Via dell’Arcangelo Michele n. 31 – Foggia (FG).
8. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di cui trattasi,
effettuate per conto della Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C), si
istituisce il seguente conto:
GPN25192 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per
conto della Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C).
Si istituiscono, inoltre, i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione Generale per
completare le operazioni contabili:
GPN35192 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
diretti, riscossi per conto della Federazione Italiana Terzo Settore Cooperazione (F.I.TE.S.C).
GPN11192 – Debito v/Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C) per
contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Federazione
Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C), saranno curati direttamente dalla Direzione
centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali.
Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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