Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 96/2018
Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell’Istituto. Determinazione presidenziale n. 52 del 16 maggio 2018
Riferimento normativo
Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell’Istituto. Determinazione presidenziale n. 52 del 16 maggio 2018
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Servizi agli Utenti
Roma, 21/09/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 96
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Regolamento di attuazione del decentramento territoriale
dell’Istituto. Determinazione presidenziale n. 52 del 16 maggio 2018
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra il Regolamento di attuazione del
decentramento territoriale dell’Istituto, approvato con Determinazione
presidenziale n. 52/2018. In particolare, sono illustrati i parametri di
fattibilità alla base dei provvedimenti di istituzione, chiusura o
trasformazione delle Agenzie in punti INPS, nonché dei provvedimenti di
rivisitazione dei bacini di utenza. Si definisce altresì il contenuto del Nucleo
base di Servizi Standard, quale insieme di attività e servizi che deve essere
garantito dalle Agenzie sul territorio.
INDICE
1. Premessa
2. Il Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell’Istituto
3. Il Nucleo Base di Servizi Standard
4. Il processo di istituzione di una Agenzia
5. Agenzie fuori parametro: rivisitazione dei bacini di utenza, chiusura o
trasformazione in Punto INPS
6. Punti INPS (articolo 23 del vigente Regolamento di Organizzazione)
7. Adempimenti operativi
1. Premessa
Gli articoli 16, comma 3, lettera p), e 17, comma 4, lettera o), del vigente Regolamento di
Organizzazione, adottato con Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, così
come da ultimo modificato con Determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017,
stabiliscono che il Direttore regionale e il Direttore di coordinamento metropolitano formulino,
per i territori di propria competenza, le proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli
ambiti territoriali e le competenze delle Strutture.
Il medesimo Regolamento di Organizzazione disciplina, all’articolo 22, il processo di istituzione
e chiusura delle Agenzie, nonché la loro trasformazione in Punti INPS, e prevede per tali azioni
un’apposita determinazione del Presidente dell’Istituto, da adottarsi su proposta del Direttore
generale.
L’adozione dei provvedimenti di istituzione, chiusura o trasformazione di una Agenzia in Punto
INPS deve tenere conto di parametri di fattibilità correlati alla accessibilità alle Strutture
dell'Istituto e alla capacità delle stesse di garantirne il servizio.
Tali parametri sono fissati nel Regolamento di attuazione del decentramento territoriale,
approvato con Determinazione presidenziale n. 52 del 16 maggio 2018 (Allegato n. 1), che
aggiorna i parametri e i criteri precedentemente individuati con la Determinazione
presidenziale n. 333/2011.
Il Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell’Istituto e il Nucleo Base di
Servizi Standard (NBSS), quale insieme di attività e servizi che deve essere garantito da tutte
le Agenzie sul territorio, sono stati oggetto di informativa sindacale nelle sedute,
rispettivamente, del 3 Agosto 2017 e 29 Settembre 2017.
2. Il Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell’Istituto
L’adozione dei provvedimenti di istituzione, chiusura e trasformazione delle Agenzie in Punti
INPS deve rispondere a criteri di fattibilità basati su una metodologia di valutazione
costi/benefici articolata sui seguenti canoni operativi:
1. individuazione del bacino di utenza, anche tenendo conto dei parametri di riferimento
fissati nel Regolamento di attuazione del decentramento territoriale, nonché
dell’accessibilità alle Strutture dell’Istituto, considerando le caratteristiche territoriali degli
insediamenti abitativi e il sistema viario e dei trasporti;
2. comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e qualità dei
servizi conseguibili dalle Agenzie;
3. bilanciamento tra costi emergenti e costi cessanti connessi alla riconfigurazione
dell’assetto di servizio, anche tenuto conto delle possibilità di interazione e di erogazione
dei servizi consentite dalla tecnologia.
La presenza delle Agenzie sul territorio è altresì finalizzata alla creazione di valore e al
mantenimento della prossimità all’utenza, assicurando funzioni di orientamento, consulenza ed
erogazione di una gammaminima di servizi, denominata Nucleo Base di Servizi Standard
(NBSS), presidiata dal gruppo di lavoro “Agenzia”, nel suo insieme.
3. Il Nucleo Base di Servizi Standard
Il Nucleo Base di Servizi Standard (NBSS), è l’insieme di attività e servizi che deve essere
garantito da tutte le Agenzie sul territorio.
La definizione di “nucleo base” fa riferimento a un set minimo di funzioni, servizi e competenze
che caratterizzano l’identità aziendale dell’Istituto; con “servizi standard” si intende sia un
servizio informativo di qualità uniforme siaun pacchetto di prodotti che assicurano il maggior
grado di copertura dei bisogni e il cui processo di erogazione è supportato da un elevato livello
di automazione procedurale.
La sua vocazione informativa risponde al bisogno di un’assistenza capillare e qualificata
durante le fasi di accesso alle prestazioni e agli strumenti di protezione sociale; governa i
processi di produzione collegati ai servizi più ricorrenti, facendosi carico di volumi
commisurati alle risorse disponibili.
La gamma completa dei “servizi standard” è riconducibile alle seguenti categorie: assistenza e
orientamento, intermediazione con i Poli di produzione e altre Strutture dell’Istituto,
erogazione diretta dei servizi più frequenti collegati ai segmenti di utenza debole sotto il profilo
socio-sanitario e della continuità lavorativa.
Le attività del nucleo di “servizi standard” sono presidiate unitariamente dal gruppo di lavoro,
previo accostamento delle necessarie competenze complementari, e sono articolate nelle
seguenti modalità:
- informazione di primo livello: comprende la prima accoglienza e i servizi veloci,
l’informazione generalista e l’assistenza sui servizi automatici e sull’accesso ai servizi web,
l’apertura di “casi” specifici sulla piattaforma CRM per la gestione della risposta asincrona
(Strutture in sperimentazione). Il servizio di sportello è focalizzato sui bisogni dell’utenza più
debole sotto il profilo socio-economico e sanitario ed è orientato a garantire l’esercizio dei
diritti di accesso alle prestazioni di interesse. Il livello di conoscenza richiesto per lo
svolgimento del servizio è ricondotto alle cognizioni di base (a chi spetta, come si fa domanda,
a che punto è il procedimento), ma l’ampiezza di gamma di queste conoscenze è più
estesa di quella necessaria per garantire l’erogazione dei servizi di competenza;
- intermediazione con i Poli di produzione e altre Strutture dell’Istituto: consiste nella
presa in carico dell’utente e del suo problema in ordine a tipologie di servizio non trattate nel
luogo in cui avviene l’interazione. Si gestisce tipicamente con gli strumenti della comunicazione
differita e dell’appuntamento (anche da postazione remota), prevalentemente in materia di
prestazioni ad elevato contenuto specialistico e per ogni tipo di servizio polarizzato ai diversi
livelli;
- erogazione diretta dei servizi più frequenti collegati ai segmenti di utenza debole sotto il
profilo socio-sanitario e della continuità lavorativa: comprende un insieme predefinito di servizi
selezionati in base all’elevata frequenza, alla necessità di contatto con l’utente e al grado di
supporto operativo offerto dalle procedure. Trattasi di prodotti che è possibile presidiare, con
poche varianti operative, nell’ambito delle procedure informatiche a maggiore diffusione
(UNICARPE, IVS74, DSWEB), ed è costituito da un insiememinimo tassativo di servizi -
riconducibili alle categorie di cui all’Allegato n. 2 della presente circolare, in applicazione
dell’articolo 1, comma 2, del Regolamento di attuazione del decentramento territoriale -
suscettibile di integrazione con riferimento alle risorse disponibili e/o a valutazioni di ordine
organizzativo e di presidio delle competenze;
- ricezione su appuntamento e gestione delle risposte differite (per i servizi e gli ambiti di
propria competenza): costituiscono una modalità di servizio informativo ad elevato grado di
personalizzazione (informazione di secondo livello), che si realizza nelle forme della risposta
specialistica su un tema specifico promosso dall’utente oppure di una consulenza più aperta e
in grado di prospettare scenari diversi in relazione alla storia previdenziale del soggetto.
Il carattere individuale e specialistico del servizio presuppone che l’Agenzia ne assicuri la
realizzazione, con riferimento agli ambiti di propria competenza, secondo le più efficaci
modalità di gestione della relazione con gli utenti (appuntamento fisico o video-chat
intermediata, contatto telematico, invio di una comunicazione asincrona entro i tempi
stabiliti).
4. Il processo di istituzione di una Agenzia
Il Regolamento individua, all’articolo 2, i parametri che giustificano e caratterizzano la
presenza di una Agenzia sul territorio:
Tabella 1
Parametri Valori
Popolazione residente >
60.000
abitanti
Personale assegnato > 10
u.l.*
Tasso di Ipercopertura < 60%
(Rapporto percentuale fra la popolazione residente nel bacino di utenza
che raggiunge dal proprio Comune più di una Struttura dell’Istituto nella
provincia, con mezzi propri, in un tempo pari o inferiore a 30 minuti, e il
totale della popolazione residente nel medesimo bacino)
*unità lavorative
L’istituzione di una nuova Agenzia è subordinata al rispetto di almeno due dei tre parametri
indicati in Tabella 1.
L’istituzione di un’Agenzia è determinata dal Presidente dell’Istituto, su proposta del Direttore
generale. I conseguenti provvedimenti di attuazione sono adottati dal Direttore regionale o dal
Direttore di coordinamento metropolitano competenti per territorio.
Al processo di istituzione partecipano i Direttori regionali e i Direttori di coordinamento
metropolitano, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, attraverso la predisposizione
di un’apposita relazione contenente le informazioni di seguito riportate:
- l’individuazione del bacino di utenza della istituenda Agenzia (elenco comuni e CAP) con
l’indicazione della Struttura di provenienza. Nella definizione del bacino di utenza si terrà conto
dei parametri di riferimento fissati nel Regolamento di attuazione del decentramento
territoriale;
- l’analisi del livello di soddisfazione delle attese di servizio dei cittadini e delle aziende, sia
in termini di tempestività e qualità dei servizi, sia in termini di accessibilità alle strutture
dell’Istituto;
- la comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e di
qualità dei servizi conseguibili dalla istituenda Agenzia e dalle Strutture circostanti;
- il bilancio tra costi emergenti e costi cessanti connessi alla riconfigurazione dell’assetto
di servizio;
- la rappresentazione schematica dei seguenti oneri:
oneri una tantum da sostenere per l’allestimento della nuova Struttura;
oneri annuali da sostenere per la gestione della costituenda Struttura.
Alla relazione devono essere allegati i pareri del Comitato regionale e del Comitato provinciale
competenti; i pareri sono obbligatori, ma non vincolanti per l’Amministrazione.
5. Agenzie fuori parametro: rivisitazione dei bacini di utenza, chiusura o
trasformazione in Punto INPS
L’articolo 3 del Regolamento prevede la possibilità di procedere alla rivisitazione dei bacini di
utenza, alla chiusura oppure alla trasformazione in Punti INPS di quelle Agenzie, già istituite e
funzionanti, che presentino, di norma, almeno due parametri difformi rispetto a quelli stabiliti
all’articolo 2 del Regolamento stesso e riportati in Tabella 1.
5.1 La chiusura o trasformazione di una Agenzia in Punto INPS
I Direttori regionali o i Direttori di coordinamento metropolitano competenti per territorio, ai
sensi degli articoli 16 e 17 del vigente Regolamento di Organizzazione, possono formulare
proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali e le competenze delle
Strutture presenti sul territorio di riferimento.
Le proposte di chiusura o trasformazione in Punto INPS delle Agenzie, corredate del parere
obbligatorio ma non vincolante del Comitato regionale e del Comitato provinciale, sono
trasmesse dal Direttore regionale o dal Direttore di coordinamento metropolitano alla
Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi e rispondono a valutazioni di
opportunità e fattibilità basate sull’elemento della non rispondenza, di norma, ad almeno due
dei parametri di cui alla Tabella 1.
La proposta dovrà, inoltre, contenere le informazioni di seguito riportate:
1. i dati del bacino di utenza e gli ambiti territoriali (Comuni e CAP) delle Strutture la cui
competenza venga a modificarsi in conseguenza della chiusura o trasformazione
dell’Agenzia;
2. la destinazione delle unità lavorative presenti nell’Agenzia che si intende chiudere e il
numero delle unità lavorative che si intende destinare al presidio dell’eventuale Punto
INPS;
3. l’elenco dei servizi garantiti dall’eventuale Punto INPS (cfr. la circolare n. 119/2011);
4. i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell’eventuale Punto INPS;
5. l’indicazione dei tempi per l’effettiva chiusura dell’Agenzia e per l’apertura dell’eventuale
Punto INPS;
6. le caratteristiche delle eventuali sinergie logistico/funzionali attivate con altri soggetti
pubblici;
7. la rappresentazione schematica dei seguenti elementi informativi:
risparmi sulle spese ordinarie che si prevede di conseguire per ogni Struttura attraverso
l’operazione di chiusura o l’eventuale trasformazione in Punto INPS;
oneri una tantum da sostenere per la riconsegna del locali e per l’apertura dell’eventuale
Punto INPS;
oneri annuali da sostenere per la gestione dell’eventuale Punto INPS.
La chiusura di Agenzie, nonché la loro trasformazione in Punti INPS, è determinata dal
Presidente su proposta del Direttore generale; i conseguenti provvedimenti di attuazione sono
adottati dal Direttore regionale o dal Direttore di coordinamento metropolitano competenti.
5.2 La variazione dei bacini di utenza
La proposta di variazione del bacino di utenza di una Agenzia deve rispondere alla esigenza di
adeguare le dimensioni dei bacini interessati all'evolversi delle situazioni socio-economiche del
territorio e conseguentemente di rapportare le Strutture dell'Istituto alla domanda di servizio.
Il Direttore regionale o il Direttore di coordinamento metropolitano può, quindi, formulare
proposte di variazione dei bacini di competenza delle Strutture poste nell’ambito della
medesima provincia perseguendo, comunque, logiche di prossimità all’utenza.
Le proposte di variazione dei bacini di utenza possono riguardare esclusivamente l’ambito di
una singola provincia, prevedendo il trasferimento di Comuni/CAP/Frazioni dalla competenza
territoriale di una Struttura (Direzione provinciale, Filiale metropolitana, Filiale provinciale,
Agenzia complessa, Agenzia) ad un'altra (Direzione provinciale, Filiale metropolitana, Filiale
provinciale, Agenzia complessa, Agenzia).
Il Direttore regionale o il Direttore di coordinamento metropolitano formula la proposta alla
Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, corredandola dei pareri del Comitato
regionale e del Comitato provinciale competenti, nonché dei seguenti dati e informazioni:
elenco dei Comuni/CAP/Frazioni interessati alla variazione territoriale;
nuovi dati delle Strutture interessate per quanto concerne la popolazione residente e la
percentuale di ipo e ipercopertura.
Le variazioni dei bacini di utenza delle Strutture sono determinate dal Direttore generale (cfr.
Determinazione consiliare n. 309/2001 e circolare n. 22/2002).
6. Punti INPS (articolo 23 del vigente Regolamento di Organizzazione)
L’Istituto allinea costantemente le proprie dimensioni organizzative alle nuove e diversificate
esigenze della cittadinanza, rivedendo e potenziando la propria rete di distribuzione di servizi.
In tale contesto, la previsione di moduli organizzativi caratterizzati da particolare snellezza,
flessibilità e prossimità all’utenza, quali i Punti INPS, offre la concreta possibilità di realizzare il
miglior equilibrio possibile tra le istanze dei cittadini utenti e i principi di economicità del
servizio.
I Punti INPS, previsti dall’articolo 23 del vigente Regolamento di Organizzazione, sono moduli
organizzativi che l'Istituto può realizzare in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni, anche
prescindendo dal processo di chiusura e trasformazione di una preesistente Agenzia.
L'istituzione dei Punti INPS è determinata dal Direttore regionale o dal Direttore di
coordinamento metropolitano, sulla base di una apposita autorizzazione del Direttore generale,
acquisita a valle di una proposta di costituzione dagli stessi formulata alla Direzione centrale
Organizzazione e sistemi informativi.
La chiusura di un Punto INPS è determinata dal Presidente dell’Istituto, su proposta del
Direttore generale a seguito di specifica richiesta del Direttore regionale o del Direttore di
coordinamento metropolitano.
7. Adempimenti operativi
A seguito dell’avvenuta approvazione del Regolamento di attuazione del decentramento
territoriale e della pubblicazione della presente circolare, i Direttori regionali e di
coordinamento metropolitano invieranno, entro la data del 15/10/2018, alla Direzione centrale
Organizzazione e sistemi informativi, una relazione riguardante la situazione e i possibili
sviluppi delle Agenzie già istituite e funzionanti che presentino di norma almeno due parametri
difformi rispetto a quelli stabiliti dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento in questione,
evidenziando le ragioni a supporto della proposta stessa, anche alla luce delle valutazioni di cui
al paragrafo 2 della presente circolare.
A tale riguardo, con apposita PEI, saranno inviati a ciascun Direttore regionale e di
coordinamento metropolitano, per ogni Agenzia di competenza, i dati relativi ai parametri di
cui alla Tabella 1 della presente circolare.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 2
ALLEGATO 2
DESCRIZIONE MODELLO CODICE
NASPI - PRIMA LIQUIDAZIONE 42021
NASPI - ANTICIPAZIONE 42024
DIS/COLL - PRIMA LIQUIDAZIONE 42023
VECCHIAIA DIPENDENTI 40051
VECCHIAIA COLTIVATORI DIRETTI 40052
VECCHIAIA ARTIGIANI 40053
VECCHIAIA COMMERCIANTI 40054
VECCHIAIA GESTIONE SEPARATA 40081
VECCHIAIA EX INPDAI 40091
VECCHIAIA - TRASFORMAZIONE DA INV. 40101
VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE/CUMULO 40111
VECCHIAIA SUPPLEMENTARE 40301
ANTICIPATA DIPENDENTI 40061
ANTICIPATA COLTIVATORI DIRETTI 40062
ANTICIPATA ARTIGIANI 40063
ANTICIPATA COMMERCIANTI 40064
ANTICIPATA GESTIONE SEPARATA 40085
ANTICIPATA EX INPDAI 40092
ANTICIPATA IN TOTALIZZAZIONE/CUMULO 40112
ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI A40061
ANTICIPO PENSIONE - APE SOCIALE A40062
INVALIDITA' GESTIONE SEPARATA 40082
INABILITA' GESTIONE SEPARATA 40086
INVALIDITA' EX-INPDAI 40093
INABILITA' EX-INPDAI 40096
INABILITA' IN TOTALIZZAZIONE 40113
INVALIDITA' SUPPLEMENTARE 40302
INABILITA' DIPENDENTI 40621
INABILITA' COLTIVATORI DIRETTI 40622
INABILITA' ARTIGIANI 40623
INABILITA' COMMERCIANTI 40624
INVALIDITA' DIPENDENTI 40631
INVALIDITA' COLTIVATORI DIRETTI 40632
INVALIDITA' ARTIGIANI 40633
INVALIDITA' COMMERCIANTI 40634
INDIRETTE GESTIONE SEPARATA 40084
INDIRETTE EX-INPDAI 40094
INDIRETTE IN TOTALIZZAZIONE 40115
INDIRETTE DIPENDENTI 40151
INDIRETTE COLTIVATORI DIRETTI 40152
INDIRETTE ARTIGIANI 40153
INDIRETTE COMMERCIANTI 40154
INDIRETTE SUPPLEMENTARI 40303
RICOSTITUZIONE MOTIVI CONTRIBUTIVI 41040
RICOST. MATERNITA' FUORI RAPP. LAVORO 41070
SUPPLEMENTI DI PENSIONE 41050
REVERSIBILITA' DA VOAUT 40083
REVERSIBILITA' DA VDAI 40095
REVERSIBILITA' DA VOTOT/VOCUM 40116
REVERSIBILITA' DA VO 40221
REVERSIBILITA' DA VR 40222
REVERSIBILITA' DA VOART 40223
REVERSIBILITA' DA VOCOME 40224
REVERSIBILITA' DA SUPPLEMENTARE 40304
VARIAZIONE DETRAZIONE IMPOSTA 41290
CONGUAGLIO ARRETRATI PENSIONE AA0E10
RATEI EREDI D'UFFICIO 41132
RATEI EREDI A DOMANDA 41134
RATEI AL PENSIONATO 41135
DELEGHE DI PAGAMENTO 41140
CAMBIO UFFICIO PAGATORE 41170
ELABORAZIONE ECOCERT 45062
CERTIFICAZIONE DIRITTO A PENSIONE 45064
Certificazione dei requisiti per l'APE AC01A2
Certificazione diritto a pensione lavora AC01A3
Certificazione dei requisiti per l'APE AC01A4
VARIAZIONI ARCA 45830
ELIMINAZIONE PENSIONE CAUSA DECESSO 0EL0CD
GESTIONE PEC 0PEC01
SERVIZI CONSUL. PENSIONI-IMPORTO V.V. AL2A03
ASSISTENZA UTENTI CON PIN AL2A05
APP (Prestazioni e Servizi Individuali) AL2A09
Gestione Sportello Voce AL2A11
FASE - FIGURAT. RISCATTO ALTRO 04X847
FASE - FIGURATIVI ALTRO 04X850
FASE - FIGURAT. RISCATTO ALTRO 04Y847
FASE - FIGURATIVI ALTRO 04Y850
ELIMINAZ.ALTRE CAUSE 0EL0AC
RICOSTITUZ. CONTR. SU VOTOT/VOCUM 041T40
SUPPLEMENTO SU VOTOT/VOCUM 041T50
RICOST. MATERNITA' SU VOTOT/VOCUM 041T70
INVAL.CIVILE - CIECHI - ATTIVITA' PAGAM. 0ICC1L
INVAL.CIVILE - INVAL. - ATTIVITA' PAGAM. 0ICI1L
INVAL.CIVILE - SORDI - ATTIVITA' PAGAM. 0ICS1L
INVAL.CIVILE - TALASS.- ATTIVITA' PAGAM. 0ICT1L
CONGUAGLIO ARRETRATI SU PENSIONE BA7E10
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