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Decisione UE 0226/2023

Decisione (Euratom) 2023/226 del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa alla proroga dei vantaggi concessi all’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

Pubblicato: 30/01/2023 In vigore dal: 30/01/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (Euratom) 2023/226 del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa alla proroga dei vantaggi concessi all’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) EN: Council Decision (Euratom) 2023/226 of 30 January 2023 on the extension of the advantages conferred on the joint undertaking Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH

Testo normativo

3.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 32/53 DECISIONE (Euratom) 2023/226 DEL CONSIGLIO del 30 gennaio 2023 relativa alla proroga dei vantaggi concessi all’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 48, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 74/295/Euratom ( 1 ) il Consiglio, ai sensi del trattato, ha costituito in impresa comune la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), per una durata di 25 anni a decorrere dal 1 o gennaio 1974. (2) Con decisione 2011/362/Euratom ( 2 ) il Consiglio ha prorogato lo stato di impresa comune della HKG fino al 31 dicembre 2017. (3) Con decisione 74/296/Euratom ( 3 ) e con decisione del 16 novembre 1992 ( 4 ) il Consiglio ha concesso alla HKG una serie di vantaggi elencati nell’allegato III del trattato per un periodo di 25 anni a decorrere dal 1 o gennaio 1974. (4) Con decisione 2011/374/Euratom ( 5 ) il Consiglio ha prorogato tali vantaggi fino al 31 dicembre 2017. (5) Con lettera del 7 ottobre 2021 la HKG ha chiesto un’ulteriore proroga dello stato di impresa comune. La proroga dovrebbe applicarsi anche al relativo esonero dall’imposta sui trasferimenti immobiliari, dall’imposta immobiliare e dall’imposta sul reddito d’impresa sugli interessi del debito a lungo termine. La HKG aveva chiesto anche l’esonero da qualsiasi imposta diretta che possa comunque applicarsi alle imprese comuni, ai loro beni, averi e redditi. Aveva chiesto che l’esonero fosse delineato nel modo più ampio possibile e fosse applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 2018. Per motivi di chiarezza, senza considerarlo un elenco esaustivo, la HKG aveva chiesto l’esonero dalle imposte dirette seguenti applicabili nella Repubblica federale di Germania: Körperschaftsteuer (imposta sulle società), Solidaritätszuschlag («sovrattassa di solidarietà» all’imposta sulle società), Gewerbesteuer (imposta locale sulle imprese), Grunderwerbsteuer (imposta sui trasferimenti immobiliari) e Grundsteuer (imposta immobiliare). (6) L’obiettivo attuale della HKG è realizzare un programma di disattivazione della centrale nucleare fino alla fase del confinamento di sicurezza e in seguito di attuare un programma di sorveglianza degli impianti nucleari confinati. (7) Tali programmi non hanno equivalenti nella Comunità, poiché finora nella Comunità nessun reattore ad alta temperatura è stato arrestato in via definitiva. (8) La realizzazione di tali programmi è importante nella misura in cui essi costituiscono esperienze utili per l’industria nucleare e per il futuro sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità, in particolare per quanto concerne la disattivazione degli impianti nucleari. (9) È pertanto opportuno assistere la HKG nell’applicazione del programma di disattivazione della centrale nucleare fino alla fase del confinamento di sicurezza, nonché del programma di sorveglianza degli impianti nucleari confinati, mediante un alleggerimento degli oneri finanziari e il conferimento dei vantaggi fiscali supplementari richiesti. (10) La Repubblica federale di Germania, il Land Renania settentrionale-Vestfalia e la HKG e soci hanno concluso un accordo per il finanziamento delle attività della HKG per un periodo che scade il 31 dicembre 2022. (11) È opportuno pertanto estendere retroattivamente i vantaggi concessi alla HKG per la durata della proroga dello stato di impresa comune, ossia dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. (12) Dopo il 31 dicembre 2022 qualsiasi ulteriore proroga dei vantaggi conferiti all’impresa comune HKG è subordinata alla presentazione, da parte della HKG, di una domanda di licenza di disattivazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I vantaggi seguenti di cui all’allegato III del trattato, conferiti all’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH («HKG»), sono prorogati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 o gennaio 2018: a) conformemente al punto 4 di tale allegato, l’esonero dalla Grunderwerbsteuer (imposta sui trasferimenti immobiliari); b) conformemente al punto 5 di tale allegato, l’esonero da qualsiasi imposta diretta che possa comunque applicarsi all’impresa comune, ai suoi beni, averi e redditi. Articolo 2 I vantaggi di cui all’articolo 1 sono concessi alla HKG a condizione che la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni di natura industriale, tecnica ed economica, anche relative alla sicurezza, acquisite dalla HKG durante l’attuazione del programma di disattivazione della centrale nucleare fino al confinamento di sicurezza e l’attuazione del programma di sorveglianza degli impianti nucleari confinati. Tale condizione si estende a tutte le informazioni che la HKG ha il diritto di trasmettere conformemente ai contratti che ha sottoscritto. La Commissione stabilisce quali informazioni devono esserle comunicate e in che modo e ne assicura la diffusione. Articolo 3 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 4 La HKG è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente P. KULLGREN ( 1 ) Decisione 74/295/Euratom del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alla costituzione dell’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ( GU L 165 del 20.6.1974, pag. 7 ). ( 2 ) Decisione 2011/362/Euratom del Consiglio, del 17 giugno 2011, relativa alla proroga dello stato di impresa comune della Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ( GU L 163 del 23.6.2011, pag. 24 ). ( 3 ) Decisione 74/296/Euratom del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alla concessione di vantaggi all’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ( GU L 165 del 20.6.1974, pag. 14 ). ( 4 ) Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale. ( 5 ) Decisione 2011/374/Euratom del Consiglio, del 17 giugno 2011, relativa alla proroga dei vantaggi concessi all’impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ( GU L 168 del 28.6.2011, pag. 8 ).

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