Decisione UE In vigore

Decisione UE 1944/2022

Decisione (PESC) 2022/1944 del Consiglio del 13 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

Pubblicato: 13/10/2022 In vigore dal: 13/10/2022 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 2022/1944 alle misure restrittive contro le armi chimiche, e chi viene aggiunto alla lista delle sanzioni?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2022/1944 del Consiglio dell'Unione Europea del 13 ottobre 2022 modifica e prolunga le misure restrittive già in vigore contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche, originariamente adottate nel 2018. La decisione estende l'applicazione di tali misure fino al 16 ottobre 2023, mantenendo il regime sanzionatorio precedente. La modifica principale riguarda l'aggiornamento della lista delle persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni: viene sostituita la voce numero 12 con Sergei Ivanovich Menyailo, designato come capo dell'Ossezia settentrionale-Alania. Menyailo viene sanzionato per la sua responsabilità nel caso dell'avvelenamento di Alexei Navalny, oppositore politico russo, avvenuto nell'agosto 2020 mediante l'agente nervino Novichok. Secondo la decisione, in qualità di ex rappresentante presidenziale nel distretto federale siberiano, Menyailo avrebbe indotto e fornito sostegno alle persone coinvolte nell'uso di questa arma chimica, configurando un chiaro violazione della Convenzione sulle armi chimiche. La decisione si applica a livello dell'Unione Europea e comporta misure restrittive nei confronti della persona designata.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2022/1944 del Consiglio del 13 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche EN: Council Decision (CFSP) 2022/1944 of 13 October 2022 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Testo normativo

14.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 268/24 DECISIONE (PESC) 2022/1944 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 ( 1 ) relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. (2) La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2022. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 16 ottobre 2023 e aggiornare una voce dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, come riportato nell’allegato di tale decisione. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC) 2018/1544 è così modificata: 1) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2023. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente P. BLAŽEK ( 1 ) Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche ( GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25 ). ALLEGATO La voce n. 12 dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, come riportato nell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544, alla sottorubrica «A. Persone fisiche», è sostituita dalla voce seguente: Nome Informazioni identificative Motivi della designazione Data di inserimento nell’elenco «12. Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО) Sesso: maschile. Data di nascita: 22 agosto 1960. Luogo di nascita: Alagir. Cittadinanza: russa. Titolo: capo dell’Ossezia settentrionale-Alania. Sergei Menyailo è il capo dell’Ossezia settentrionale-Alania. È stato il rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa presso il distretto federale siberiano tra il 2016 e l’aprile 2021. In tale veste era responsabile di garantire l’attuazione dei poteri costituzionali del presidente, compresa l’attuazione della politica estera e interna dello Stato. Sergei Menyailo è Stato membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa fino all’agosto 2021. Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell’opposizione politica. 15.10.2020». Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell’agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L’agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. In tali circostanze è ragionevole concludere che l’avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell’ufficio esecutivo presidenziale. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello quale ex rappresentante di detto ufficio presso il distretto federale siberiano, Sergei Menyailo è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell’avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell’agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.

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La Decisione 2022/1944 rappresenta un aggiornamento del regime sanzionatorio PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) relativo alle armi chimiche, con particolare riferimento alla Convenzione sulle armi chimiche e agli agenti nervini del gruppo Novichok. Professionisti del diritto internazionale e esperti di compliance consultano questa normativa per comprendere le designazioni di persone fisiche soggette a sanzioni UE, le misure restrittive e gli obblighi di conformità per enti pubblici e privati operanti nell'Unione Europea.

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