Decisione UE In vigore

Decisione UE 1948/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1948 della Commissione del 13 ottobre 2022 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 13/10/2022 In vigore dal: 13/10/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2022/1948 sui certificati COVID-19 brasiliani e come influisce sulla libera circolazione nell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2022/1948 del 13 ottobre 2022 riconosce l'equivalenza tra i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dal Brasile attraverso il sistema "Rede Nacional de Dados em Saúde" e quelli emessi dagli Stati membri secondo il regolamento UE 2021/953. Questa equivalenza consente ai cittadini dell'Unione europea, ai loro familiari e ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri di utilizzare i certificati brasiliani per esercitare il diritto di libera circolazione all'interno dell'UE, senza necessità di conversione o certificazione aggiuntiva. La Commissione ha verificato che il sistema brasiliano è interoperabile con il quadro di fiducia dell'UE, garantisce l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati, e contiene tutti i dati necessari richiesti dalla normativa europea. Il Brasile ha inoltre confermato di accettare i certificati europei e di rilasciare certificati solo per vaccini specifici (Comirnaty, Jcovden, Vaxzevria, CoronaVac e anti-COVID-19 di Fiocruz), mentre non emette certificati interoperabili di test o guarigione. La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e il Brasile è stato collegato al quadro di fiducia dell'UE per il certificato COVID digitale.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1948 della Commissione del 13 ottobre 2022 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1948 of 13 October 2022 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Federative Republic of Brazil to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

14.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 268/43 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1948 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2022 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) Il 25 maggio 2022 la Repubblica federativa del Brasile ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione anti COVID-19 secondo il sistema denominato «Rede Nacional de Dados em Saúde». La Repubblica federativa del Brasile ha riferito alla Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica federativa del Brasile ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 da essa rilasciati in conformità del sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) La Repubblica federativa del Brasile ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (5) Il 12 settembre 2022, in seguito a una richiesta della Repubblica federativa del Brasile, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile sono conformi al sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile in conformità del sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde» contengono i dati necessari. (6) La Repubblica federativa del Brasile ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tali vaccini comprendono attualmente Comirnaty, Jcovden, Vaxzevria, CoronaVac e anti-COVID-19 (ricombinante) di Fiocruz. (7) La Repubblica federativa del Brasile ha informato la Commissione che non rilascia certificati di test interoperabili. (8) La Repubblica federativa del Brasile ha anche informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili. (9) La Repubblica federativa del Brasile ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione del titolare e non saranno conservati successivamente. (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile in conformità del sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (11) I certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile in conformità del sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica federativa del Brasile dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (13) Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (14) Al fine di collegare quanto prima la Repubblica federativa del Brasile al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile in conformità del sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 La Repubblica federativa del Brasile è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ).

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