Decisione UE In vigore

Decisione UE 1971/2022

Decisione (PESC) 2022/1971 del Consiglio del 17 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

Pubblicato: 17/10/2022 In vigore dal: 17/10/2022 Documento ufficiale

Qual è l'importo totale stanziato dall'UE per l'assistenza militare all'Ucraina secondo la Decisione (PESC) 2022/1971 e quali sono le modalità di utilizzo dei fondi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2022/1971 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 17 ottobre 2022, modifica e incrementa il finanziamento per l'assistenza militare all'Ucraina attraverso lo Strumento Europeo per la Pace (EPF). L'importo di riferimento finanziario totale viene portato a 2.820 milioni di euro, rappresentando un aumento di 490 milioni rispetto alla precedente decisione del luglio 2022. Questa misura si applica alla fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, nonché alla manutenzione e riparazione di equipaggiamenti già donati. I fondi sono gestiti da un amministratore delle misure di assistenza secondo le procedure stabilite dalla decisione (PESC) 2021/509, con approvazione del relativo comitato. Le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio 2022, con scaglionamenti specifici: fino a 450 milioni per le spese antecedenti l'11 marzo 2022, 980 milioni a decorrere dal 21 luglio 2022, e le spese di manutenzione e riparazione a partire dal 17 ottobre 2022.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2022/1971 del Consiglio del 17 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza EN: Council Decision (CFSP) 2022/1971 of 17 October 2022 amending Decision (CFSP) 2022/338 on an assistance measure under the European Peace Facility for the supply to the Ukrainian Armed Forces of military equipment, and platforms, designed to deliver lethal force

Testo normativo

18.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270/95 DECISIONE (PESC) 2022/1971 DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 ( 1 ) , che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza. (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 ( 2 ) , che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 900 000 000 EUR. (3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636 ( 3 ) , che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 350 000 000 EUR. (4) Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/809 ( 4 ) , che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 840 000 000 EUR. (5) Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1285 ( 5 ) , che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 2 330 000 000 EUR. (6) Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 490 000 000 EUR. (7) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata: 1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza nonché la manutenzione e la riparazione di materiale e piattaforme militari donati dall'EPF, concepiti per l'uso letale della forza, da parte di personale militare nei siti militari o in forme miste di cooperazione civile-militare o nelle fabbriche, come richiesto dall'Ucraina.»; 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 2 820 000 000 EUR.»; 3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 2 820 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»; 4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1 o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR. L'importo di 980 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza ( GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza ( GU L 96 del 24.3.2022, pag. 43 ). ( 3 ) Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza ( GU L 117 del 19.4.2022, pag. 34 ). ( 4 ) Decisione (PESC) 2022/809 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza ( GU L 145 del 24.5.2022, pag. 40 ). ( 5 ) Decisione (PESC) 2022/1285 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza ( GU L 195 del 22.7.2022, pag. 93 ).

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La Decisione (PESC) 2022/1971 rappresenta uno strumento di politica estera e di sicurezza comune dell'UE, disciplinato dal Trattato sull'Unione Europea (articoli 28 e 41), e si inquadra nell'ambito dello Strumento Europeo per la Pace (EPF) per finanziamenti a operazioni militari e di difesa. I professionisti che seguono le politiche di bilancio europeo e gli stanziamenti per la sicurezza consultano questa normativa per comprendere l'allocazione dei fondi comunitari, i vincoli temporali di ammissibilità delle spese e le procedure di rendicontazione amministrativa secondo la decisione (PESC) 2021/509.

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