Decisione di esecuzione (UE) 2022/1973 della Commissione dell'11 ottobre 2022 relativa al riconoscimento del Regno Unito a norma della direttiva (UE) 2022/993 per quanto riguarda il sistema di formazione e certificazione della gente di mare notificata con il numero C(2022) 7109 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1973 della Commissione dell'11 ottobre 2022 relativa al riconoscimento del Regno Unito a norma della direttiva (UE) 2022/993 per quanto riguarda il sistema di formazione e certificazione della gente di mare [notificata con il numero C(2022) 7109] (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1973 of 11 October 2022 on the recognition of the United Kingdom pursuant to Directive (EU) 2022/993 as regards the system for training and certification of seafarers (notified under document C(2022) 7109) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
18.10.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 270/99
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1973 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2022
relativa al riconoscimento del Regno Unito a norma della direttiva (UE) 2022/993 per quanto riguarda il sistema di formazione e certificazione della gente di mare
[notificata con il numero C(2022) 7109]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
(
1
)
, in particolare l’articolo 20, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2022/993, agli Stati membri è consentito riconoscere, mediante convalida, certificati di competenza o addestramento adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo interessato sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW»).
(2)
Dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione il riconoscimento da parte di uno Stato membro dei certificati rilasciati dal Regno Unito alla gente di mare è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 20 della direttiva (UE) 2022/993.
(3)
La Danimarca, l’Irlanda, Malta e i Paesi Bassi con lettere del 1
o
gennaio 2021, la Germania con lettera del 4 gennaio 2021, la Norvegia con lettera del 12 gennaio 2021 nonché la Bulgaria e Cipro con lettere del 19 gennaio 2021 hanno chiesto alla Commissione di riconoscere il Regno Unito. Con la decisione di esecuzione C(2021) 1553 del 26 marzo 2021 relativa all’avvio della valutazione del sistema di formazione e certificazione del Regno Unito per la gente di mare ai fini del riconoscimento a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la Commissione ha avviato la valutazione del sistema di formazione e certificazione del Regno Unito, al fine di verificare che il Regno Unito soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e che siano state adottate misure atte a prevenire le frodi riguardanti i certificati.
(4)
La valutazione era basata sui risultati di un’ispezione conoscitiva effettuata dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima. A causa della pandemia di COVID-19 l’ispezione è stata avviata a distanza tra il 1
o
e l’11 giugno 2021 ed è stata completata con il consueto lavoro sul campo in loco tra l’11 e il 15 ottobre 2021. Essa ha individuato diverse questioni che dovevano essere affrontate dalle autorità del Regno Unito, tra cui carenze concernenti i requisiti per la certificazione, il rinnovo dei certificati di competenza e le strutture di formazione. Nel gennaio 2022 le autorità del Regno Unito hanno presentato un piano volontario di azioni correttive volto ad affrontare le carenze individuate.
(5)
In base ai risultati dell’ispezione, al piano volontario di azioni correttive presentato dal Regno Unito e a tutte le informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che le autorità del Regno Unito hanno adottato misure per garantire la conformità del sistema del Regno Unito di formazione e certificazione della gente di mare ai requisiti della convenzione STCW. La Commissione ha inoltre concluso che sono state adottate misure atte a prevenire le frodi riguardanti i certificati.
(6)
Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della valutazione.
(7)
È pertanto opportuno riconoscere il Regno Unito ai fini dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2022/993.
(8)
La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per quanto attiene al sistema di formazione e certificazione della gente di mare il Regno Unito è riconosciuto ai fini dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2022/993.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45
.
(
2
)
Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (
GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33
).
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