Decisione (UE) 2022/2003 del Consiglio del 13 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali riguardo alla modifica del regolamento interno della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno
Cosa prevede la Decisione UE 2022/2003 riguardo al periodo contrattuale del revisore esterno presso il Consiglio internazionale dei cereali?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2003 del Consiglio del 13 ottobre 2022 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare presso il Consiglio internazionale dei cereali per modificare il regolamento interno della Convenzione sul commercio dei cereali del 1995. In particolare, l'UE si impegna a votare a favore dell'estensione del periodo contrattuale del revisore esterno indipendente, passando da tre anni (con proroga massima di due anni) a cinque anni (con proroga massima di tre anni). Questa modifica, proposta dal segretariato del Consiglio internazionale dei cereali il 14 aprile 2022, mira a offrire ai potenziali revisori un periodo contrattuale più lungo, consentendo loro di proporre prezzi più competitivi per i servizi di revisione. L'obiettivo finale è migliorare la sostenibilità finanziaria dell'organismo internazionale, riducendo i costi complessivi della revisione esterna attraverso contratti pluriennali più stabili e convenienti.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/2003 del Consiglio del 13 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali riguardo alla modifica del regolamento interno della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno
EN: Council Decision (EU) 2022/2003 of 13 October 2022 on the position to be adopted on behalf of the European Union in the International Grains Council with respect to amending the Rules of Procedure under the Grains Trade Convention, 1995, as regards the external auditor’s contract period
Testo normativo
24.10.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 274/67
DECISIONE (UE) 2022/2003 DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali riguardo alla modifica del regolamento interno della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 96/88/CE del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione»), che è entrata in vigore il 1
o
luglio 1995. La convenzione è stata conclusa inizialmente per un periodo di tre anni e da allora è stata regolarmente prorogata.
(2)
Il regolamento interno della convenzione («regolamento interno») è stato approvato dal Consiglio internazionale dei cereali il 6 luglio 1995.
(3)
L’articolo 31, lettera a), del regolamento interno stabilisce che debba essere nominato un revisore esterno indipendente per un periodo di tre anni, con un’unica proroga per un periodo massimo di due anni.
(4)
Il 14 aprile 2022 il segretariato del Consiglio internazionale dei cereali ha proposto di modificare l’articolo 31, lettera a), con l’obiettivo di estendere il periodo di nomina del revisore esterno indipendente da tre a cinque anni, con un’unica proroga per un ulteriore periodo massimo di tre anni. L’obiettivo della modifica è quello di offrire un periodo contrattuale più lungo ai potenziali revisori, che in cambio offrirebbero prezzi più competitivi per i loro servizi.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali riguardo alla modifica del regolamento interno per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno. La modifica proposta intende migliorare la sostenibilità finanziaria del Consiglio internazionale dei cereali ed è pertanto nell’interesse dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali è votare a favore della modifica dell’articolo 31, lettera a), del regolamento interno della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, conformemente alla proposta presentata dal segretariato del Consiglio internazionale dei cereali il 14 aprile 2022, con l’obiettivo di estendere il periodo contrattuale del revisore esterno.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
P. BLAŽEK
(
1
)
Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all’approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all’aiuto alimentare, che costituiscono l’accordo internazionale sui cereali del 1995 (
GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47
).
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La Decisione UE 2022/2003 riguarda le modifiche al regolamento interno della Convenzione sul commercio dei cereali del 1995, disciplinando il mandato del revisore esterno indipendente presso il Consiglio internazionale dei cereali. Professionisti che operano nel settore del commercio internazionale dei cereali e consulenti di organizzazioni internazionali consultano questa normativa per comprendere i criteri di selezione e la durata dei contratti di revisione esterna, nonché le implicazioni sulla governance e sulla sostenibilità finanziaria degli organismi internazionali.
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