Decisione UE In vigore

Decisione UE 2078/2022

Decisione (UE) 2022/2078 del Consiglio del 24 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 106a sessione e in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 79a sessione per quanto riguarda la modifica della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in ma

Pubblicato: 24/10/2022 In vigore dal: 24/10/2022 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2022/2078 e quali modifiche alle convenzioni marittime internazionali l'Unione europea intende sostenere?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2078 del Consiglio del 24 ottobre 2022 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea presso l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) riguardo a modifiche di tre importanti convenzioni marittime internazionali. La decisione si applica alle sessioni della 106ª del Comitato per la Sicurezza Marittima (MSC 106, novembre 2022) e della 79ª del Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino (MEPC 79, dicembre 2022). Riguarda principalmente gli Stati membri dell'UE che sono membri dell'IMO, i quali devono esprimere congiuntamente la posizione dell'Unione.

La decisione prevede l'approvazione di modifiche specifiche: al capitolo II-2 della convenzione SOLAS (relativa alla salvaguardia della vita umana in mare) e al codice ESP 2011 (per migliorare le ispezioni delle navi portarinfuse e petroliere), nonché alla regola 14 della convenzione Marpol e agli allegati VI relativi alla prevenzione dell'inquinamento da navi. In pratica, l'UE sostiene l'introduzione di requisiti più rigorosi per il controllo dei combustibili liquidi, l'ispezione delle cisterne di zavorra e la designazione del Mar Mediterraneo come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (Med SOX ECA).

Gli aspetti rilevanti riguardano il miglioramento della sicurezza marittima attraverso controlli più stringenti sui fornitori di combustibili e sugli spazi critici delle navi, nonché la riduzione significativa dell'inquinamento atmosferico nel Mediterraneo. La decisione autorizza gli Stati membri a vincolarsi a queste modifiche nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, garantendo coerenza con la normativa UE esistente (Direttiva 2009/45/CE, Regolamento 530/2012, Regolamento 2015/757 e Direttiva 2016/802).

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2078 del Consiglio del 24 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 106a sessione e in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 79a sessione per quanto riguarda la modifica della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011») e dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol) EN: Council Decision (EU) 2022/2078 of 24 October 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the International Maritime Organization’s Maritime Safety Committee during its 106th session and wi

Testo normativo

28.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280/12 DECISIONE (UE) 2022/2078 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 106 a sessione e in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 79 a sessione per quanto riguarda la modifica della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011») e dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana. (2) Il comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO»), in occasione della sua 106 a sessione («MSC 106»), che si terrà dal 2 all’11 novembre 2022, dovrebbe adottare modifiche del capitolo II-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»). (3) Il comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO, in occasione della sua 79 a sessione («MEPC 79»), che si terrà dal 12 al 16 dicembre 2022, dovrebbe adottare modifiche del regolamento 14 della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol) e delle appendici VII e IX dell’allegato VI della Marpol. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione, in occasione della MSC 106, poiché le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS e del codice ESP 2011 sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (5) Le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS terranno conto dei fornitori di combustibili liquidi che non hanno soddisfatto i requisiti relativi al punto di infiammabilità, dei provvedimenti nei confronti dei fornitori di combustibili liquidi che hanno fornito combustibili liquidi non conformi ai requisiti minimi relativi al punto di infiammabilità e della documentazione inerente al punto di infiammabilità dello specifico lotto di combustibile al momento del bunkeraggio. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto miglioreranno la sicurezza delle navi. (6) Le modifiche del codice ESP 2011 mirano ad attuare requisiti più rigorosi per l’ispezione delle cisterne di zavorra e degli spazi vuoti al fine di risolvere i problemi di sicurezza individuati durante l’inchiesta sulla sicurezza marittima condotta dallo Stato di bandiera in relazione alla perdita della nave portarinfuse MV Stellar Daisy nel 2017. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto miglioreranno la sicurezza delle navi. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MEPC 79, poiché le modifiche del regolamento 14 della Marpol e delle appendici VII e IX dell’allegato VI della Marpol sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e sulla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (8) Le modifiche della regola 14 della Marpol e dell’appendice VII dell’allegato VI della Marpol riguardano la designazione del Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (Med SO X ECA). L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, poiché tale designazione comporterà riduzioni significative dei livelli ambientali di inquinamento atmosferico nel Mar Mediterraneo nel suo insieme e negli Stati costieri del Mediterraneo, il che apporterà notevoli benefici per la salute umana e per l’ambiente. (9) Le modifiche dell’appendice IX dell’allegato VI della Marpol includeranno maggiori informazioni sulle prestazioni relative all’intensità di carbonio delle navi nel sistema di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi dell’IMO. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, poiché maggiori informazioni sull’intensità di carbonio delle navi forniranno informazioni essenziali sull’efficienza energetica della flotta mondiale e sulle prestazioni relative all’intensità di carbonio. Pertanto, tali informazioni dovrebbero essere comunicate al sistema di rilevazione dei dati dell’IMO. (10) L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente della SOLAS, del codice ESP 2011 o della Marpol. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione. (11) È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 106 a sessione («MSC 106») è approvare l’adozione della modifica del capitolo II-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), di cui all’allegato 1 del documento MSC 106/3 dell’IMO, e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»), di cui all’allegato 5 del documento MSC 106/3 dell’IMO. Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO in occasione della sua 79 a sessione («MEPC 79») è approvare l’adozione della modifica della regola 14 della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol) e dell’appendice VII dell’allegato VI della Marpol, di cui all’allegato del documento MEPC 79/3/2 dell’IMO, e l’adozione della modifica dell’appendice IX dell’allegato VI della Marpol, di cui all’allegato del documento MEPC 79/3/3 dell’IMO. Articolo 3 1.   Le posizioni da adottare a nome dell’Unione di cui alla presente decisione riguardano le modifiche interessate nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tali posizioni sono espresse congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO. 2.   Modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 4 Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente A. HUBÁČKOVÁ ( 1 ) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ( GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ( GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi ( GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2078/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2022/2078 è il riferimento principale per chi opera nel settore marittimo e deve comprendere le posizioni dell'UE su SOLAS, Marpol, sicurezza marittima e protezione ambientale. Armatori, società di classificazione, fornitori di combustibili e consulenti marittimi la consultano per conformarsi ai nuovi requisiti su ispezioni delle navi, controllo delle emissioni di zolfo nel Mediterraneo e monitoraggio dell'intensità di carbonio. La decisione coordina le competenze esclusive dell'Unione con gli obblighi internazionali degli Stati membri presso l'IMO.

Normative correlate

Decisione UE 1464/2026
Decisione (PESC) 2026/1464 del Consiglio, del 26 giugno 2026, relativa a una mi…
Decisione UE 1435/2026
Decisione (UE) 2026/1435 della Commissione, del 26 giugno 2026, relativa alle d…
Decisione UE 1450/2026
Decisione (PESC) 2026/1450 del Consiglio, del 26 giugno 2026, sul sostegno dell…
Decisione UE 03475/2026
Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un m…
Decisione UE 1479/2026
Decisione (PESC) 2026/1479 del comitato politico e di sicurezza, del 25 giugno …
Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1379/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1379 della Commissione, del 23 giugno 2026, c…
Decisione UE 1396/2026
Decisione (PESC) 2026/1396 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la d…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del con… Provvedimento AdE 21 Definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comm… Provvedimento AdE 99 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giug… Provvedimento AdE 253155

Altri Decisione UE

Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la decisione (… 1399/2026 Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio, del 22 giugno 2026, relativa alla posizione da ad… 1411/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1408 della Commissione, del 22 giugno 2026, che modific… 1408/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1403 della Commissione, del 19 giugno 2026, che modific… 1403/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1389 della Commissione, del 17 giugno 2026, relativa ad… 1389/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1387 della Commissione, del 17 giugno 2026, che modific… 1387/2026
Vedi tutti i Decisione UE →