Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2102/2022

Decisione (UE) 2022/2102 del Consiglio del 13 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo alle condizioni di adesione del governo della Repubblica dell’Azerbaigian all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola

Pubblicato: 13/10/2022 In vigore dal: 13/10/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2102 del Consiglio del 13 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo alle condizioni di adesione del governo della Repubblica dell’Azerbaigian all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola EN: Council Decision (EU) 2022/2102 of 13 October 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council as regards the conditions for the accession of the Government of the Republic of Azerbaijan to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015

Testo normativo

3.11.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 283/10 DECISIONE (UE) 2022/2102 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo alle condizioni di adesione del governo della Repubblica dell’Azerbaigian all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio ( 1 ) , fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1 o gennaio 2017, in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. (2) L’accordo è stato concluso dall’Unione il 17 maggio 2019 con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 2 ) . (3) A norma dell’articolo 29 dell’accordo, spetta al consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («consiglio dei membri») stabilire le condizioni di adesione di un governo all’accordo. (4) Il governo della Repubblica dell’Azerbaigian ha presentato domanda formale di adesione all’accordo. Il consiglio dei membri dovrebbe pertanto essere invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni di adesione della Repubblica dell’Azerbaigian per quanto riguarda le quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale e il termine per il deposito dello strumento di adesione. (5) Poiché la Repubblica dell’Azerbaigian sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementare la produzione, l’adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il Consiglio oleicolo internazionale, in particolare in riferimento alla normalizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche dei prodotti oleicoli al fine di evitare ostacoli agli scambi. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull’Unione, incidendo sull’equilibrio decisionale all’interno del consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso consiglio dei membri mediante scambio di lettere riguardo alle condizioni di adesione del governo della Repubblica dell’Azerbaigian all’accordo figura nell’allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente P. BLAŽEK ( 1 ) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 ). ALLEGATO L'Unione sostiene l'adesione del governo della Repubblica dell'Azerbaigian all'accordo, in occasione di una sessione futura del consiglio dei membri o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a condizione che le quote di partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian siano calcolate secondo la formula indicata all'articolo 11 dell'accordo. Quanto al deposito dello strumento di adesione, l'Unione sostiene qualsiasi termine che consenta alla Repubblica dell'Azerbaigian di aderire in breve tempo all'accordo. Se il deposito dello strumento è ritardato, l'Unione può pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri.

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