Decisione di esecuzione (PESC) 2022/2188 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Decisione di esecuzione (PESC) 2022/2188 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
EN: Council Implementing Decision (CFSP) 2022/2188 of 8 November 2022 implementing Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Testo normativo
9.11.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 288/86
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/2188 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2022
che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC
(
1
)
, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
(2)
Il 14 settembre 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006) ha aggiornato le informazioni relative a due entità oggetto di misure restrittive.
(3)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA
(
1
)
GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79
.
ALLEGATO
Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «B. Entità», le voci 36 e 74 sono sostituite dalle seguenti:
Nome
Pseudonimi
Ubicazione
Data di designazione
Altre informazioni
«36.
Singwang Economics and Trading General Corporation
Indirizzo: RPDC
30.11.2016
È una società nordcoreana che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.
74.
Weihai World-Shipping Freight
Indirizzo: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina;
numero IMO: 5905801
30.3.2018
Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.».
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