Decisione di esecuzione (PESC) 2022/2188 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Quali entità sono state aggiunte alle sanzioni UE contro la Corea del Nord con la Decisione 2022/2188 e per quali motivi?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (PESC) 2022/2188 del Consiglio dell'8 novembre 2022 modifica l'elenco delle entità soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea. In particolare, aggiorna le informazioni relative a due società già precedentemente designate: la Singwang Economics and Trading General Corporation e la Weihai World-Shipping Freight. La prima è una società nordcoreana che commercia carbone, risorsa naturale strategica utilizzata dalla RPDC per generare fondi destinati ai programmi nucleari e missilistici. La seconda è un armatore e gestore commerciale cinese della nave XIN GUANG HAI, coinvolta nel trasporto di carbone dalla RPDC verso il Vietnam nel 2017. Queste modifiche derivano dall'aggiornamento delle informazioni fornito dal Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 14 settembre 2022, secondo la risoluzione UNSC 1718 (2006). Le sanzioni mirano a impedire il finanziamento dei programmi di armamento della Corea del Nord attraverso il controllo dei flussi commerciali di risorse naturali.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (PESC) 2022/2188 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
EN: Council Implementing Decision (CFSP) 2022/2188 of 8 November 2022 implementing Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Testo normativo
9.11.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 288/86
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/2188 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2022
che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC
(
1
)
, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
(2)
Il 14 settembre 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006) ha aggiornato le informazioni relative a due entità oggetto di misure restrittive.
(3)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA
(
1
)
GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79
.
ALLEGATO
Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «B. Entità», le voci 36 e 74 sono sostituite dalle seguenti:
Nome
Pseudonimi
Ubicazione
Data di designazione
Altre informazioni
«36.
Singwang Economics and Trading General Corporation
Indirizzo: RPDC
30.11.2016
È una società nordcoreana che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.
74.
Weihai World-Shipping Freight
Indirizzo: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina;
numero IMO: 5905801
30.3.2018
Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.».
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La Decisione 2022/2188 riguarda misure restrittive PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune), sanzioni internazionali e compliance commerciale verso entità nordcoreane. Professionisti del commercio internazionale e compliance officer devono consultarla per verificare liste di designazione, embargo commerciale e obblighi di due diligence su partner commerciali. Il riferimento normativo principale è la decisione (PESC) 2016/849 e le risoluzioni UNSC 1718, rilevanti per export control, money laundering prevention e sanzioni economiche.
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