Decisione (UE) 2022/2562 del Consiglio del 24 ottobre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra
Quali sono gli obiettivi e l'ambito di applicazione dell'Accordo quadro di partenariato tra l'UE e la Thailandia del 2022?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2562 autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea (e i suoi Stati membri) e il Regno di Thailandia. L'accordo, negoziato a partire dal 2004 e siglato il 2 settembre 2022, mira a rafforzare la cooperazione bilaterale in numerosi settori strategici: diritti umani, non proliferazione delle armi di distruzione di massa, lotta al terrorismo e alla corruzione, commercio, migrazione, ambiente, energia, cambiamenti climatici, trasporti, scienza e tecnologia, occupazione, affari sociali, istruzione e agricoltura. La decisione consente l'applicazione provvisoria di specifiche disposizioni dell'accordo (Titoli I-VIII e articoli selezionati) prima che sia completata la procedura di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, garantendo così l'operatività immediata nelle materie di competenza dell'Unione, inclusa la politica estera e di sicurezza comune. L'applicazione provvisoria è subordinata alle notificazioni previste dall'articolo 59 dell'accordo e rimane in vigore fino all'entrata in vigore definitiva dello stesso.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/2562 del Consiglio del 24 ottobre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra
EN: Council Decision (EU) 2022/2562 of 24 October 2022 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Thailand, of the other part
Testo normativo
23.12.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 330/70
DECISIONE (UE) 2022/2562 DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2022
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con la Thailandia negoziati relativi a un accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra («accordo»).
(2)
I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 2 settembre 2022 a Bruxelles.
(3)
Scopo dell’accordo è rafforzare la cooperazione in un’ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l’ambiente, l’energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l’occupazione e gli affari sociali, l’istruzione e l’agricoltura.
(4)
È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva,
(5)
Data la necessità di applicare l’accordo prima dell’entrata in vigore in seguito alle ratifiche degli Stati membri, è opportuno che alcune sue disposizioni siano applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra («accordo»), con riserva della sua conclusione
(
1
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 59 dell’accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio
(
2
)
tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
—
Titolo I
—
Titolo II
—
Titolo III
—
Titolo IV: articoli 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29
—
Titolo V: articoli 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49
—
Titolo VI
—
Titolo VII
—
Titolo VIII
—
Dichiarazione comune relativa all’articolo 5
—
Dichiarazione comune relativa all’articolo 23.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. HUBÁČKOVÁ
(
1
)
Cfr. pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.
(
2
)
La data a decorrere dalla quale le parti dell’accordo saranno applicate a titolo provvisorio sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
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L'accordo quadro di partenariato rappresenta uno strumento di cooperazione internazionale che coinvolge materie di competenza dell'Unione europea, politica estera e di sicurezza comune, e relazioni commerciali con paesi terzi. Professionisti del diritto internazionale e consulenti di imprese che operano in Thailandia devono considerare l'applicazione provvisoria delle disposizioni su commercio, investimenti, diritti umani e conformità normativa.
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