Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2562/2022

Decisione (UE) 2022/2562 del Consiglio del 24 ottobre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra

Pubblicato: 24/10/2022 In vigore dal: 24/10/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2562 del Consiglio del 24 ottobre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra EN: Council Decision (EU) 2022/2562 of 24 October 2022 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Thailand, of the other part

Testo normativo

23.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 330/70 DECISIONE (UE) 2022/2562 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con la Thailandia negoziati relativi a un accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra («accordo»). (2) I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 2 settembre 2022 a Bruxelles. (3) Scopo dell’accordo è rafforzare la cooperazione in un’ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l’ambiente, l’energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l’occupazione e gli affari sociali, l’istruzione e l’agricoltura. (4) È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva, (5) Data la necessità di applicare l’accordo prima dell’entrata in vigore in seguito alle ratifiche degli Stati membri, è opportuno che alcune sue disposizioni siano applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra («accordo»), con riserva della sua conclusione ( 1 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione. Articolo 3 In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 59 dell’accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio ( 2 ) tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: — Titolo I — Titolo II — Titolo III — Titolo IV: articoli 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29 — Titolo V: articoli 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 — Titolo VI — Titolo VII — Titolo VIII — Dichiarazione comune relativa all’articolo 5 — Dichiarazione comune relativa all’articolo 23. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente A. HUBÁČKOVÁ ( 1 ) Cfr. pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale. ( 2 ) La data a decorrere dalla quale le parti dell’accordo saranno applicate a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2562/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2022

Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Casorzo in… Risoluzione AdE 196 Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la… Provvedimento AdE 130 Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata … Provvedimento AdE 4081293 Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 com… Provvedimento AdE 197 Crediti d'imposta a favore di imprese energivore e gasivore – Incidenza dei ricavi deriva… Interpello AdE 4