Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 115/2017

Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli aiuti di Stato da registrare nel Registro nazionale aiuti, regolamentato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n 115, nonché nei registri SIAN e SIPA

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli aiuti di Stato da registrare nel Registro nazionale aiuti, regolamentato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n 115, nonché nei registri SIAN e SIPA - pdf

Testo normativo

prot. 2020/343456 Divisione Risorse Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli aiuti di Stato da registrare nel Registro nazionale aiuti, regolamentato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n 115, nonché nei registri SIAN e SIPA IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto DISPONE: 1. Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli aiuti di Stato da registrare nel Registro nazionale aiuti e nei registri SIAN e SIPA 1.1 Nell’ambito del settore Controllo della Direzione Centrale Piccole e medie imprese, l’ufficio Controllo delle agevolazioni è individuato come ufficio di riferimento in materia di aiuti di Stato per gli adempimenti connessi alla registrazione nel Registro nazionale aiuti e nei registri SIAN e SIPA. 1.2 Alle attribuzioni dell’ufficio individuato al punto 1.1 è aggiunta la seguente: Coordinamento delle attività demandate all’Agenzia per la gestione degli aiuti di Stato. Motivazioni Con il Decreto n.115 del 31 maggio 2017 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell’articolo 10 dello stesso decreto l’Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti fiscali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione e agli aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. Con riferimento a tali adempimenti, gli obblighi di registrazione dell’aiuto individuale dovranno essere assolti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti fruiti sono dichiarati dal beneficiario. L’Agenzia delle entrate, identificata come Soggetto concedente, in fase di accreditamento al Registro nazionale aiuti deve indicare l’ufficio di riferimento con l’indicazione del recapito telefonico e l’indirizzo mail. Tale ufficio è il principale riferimento dell’Agenzia in materia di Registro nazionale aiuti a cui si rivolgono il Ministero dello sviluppo economico e gli altri enti coinvolti nel registro. Per quanto riguarda le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, lo stesso decreto prevede che continuino ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonché degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali. Per tali registri, oltre che per il Registro nazionale aiuti, occorre individuare un ufficio di coordinamento dell’intero processo di gestione degli Aiuti di Stato demandato all’Agenzia: dalla fase di interlocuzione con le Amministrazioni centrali e territoriali che istituiscono la misura (Autorità responsabili), alla fase di notifica della decisione di recupero dell’aiuto indebitamente fruito, compresa la definizione e il costante aggiornamento delle regole di individuazione delle informazioni da registrare. Tale ufficio di coordinamento è indicato come ufficio di riferimento per il Registro nazionale aiuti e per i registri SIAN e SIPA. Il presente atto individua, ai fini di cui sopra, l’ufficio Controllo delle agevolazioni del Settore Controllo della Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese quale ufficio preposto al coordinamento dell’intero processo di gestione degli aiuti di Stato. Tale ufficio, che già si occupa di coordinamento e monitoraggio delle attività di 2 controllo in materia di aiuti di Stato, diventa l’ufficio di riferimento per gli adempimenti connessi alla registrazione nel Registro nazionale aiuti e nei registri SIAN e SIPA. L’ufficio di coordinamento così individuato si avvale della collaborazione delle altre strutture dell’Agenzia in relazione agli adempimenti di rispettiva competenza. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1) b) Disciplina di riferimento Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n.115, recante il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Atto di organizzazione del Direttore dell’Agenzia del n. 186053 del 7 agosto 2018, e successive modifiche e integrazioni. Roma, 2 novembre 2020 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini firmato digitalmente 3

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