Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli aiuti di Stato da registrare nel Registro nazionale aiuti, regolamentato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n 115, nonché nei registri SIAN e SIPA
Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli aiuti di Stato da registrare nel Registro nazionale aiuti, regolamentato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n 115, nonché nei registri SIAN e SIPA - pdf
Testo normativo
prot. 2020/343456
Divisione Risorse
Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli aiuti di
Stato da registrare nel Registro nazionale aiuti, regolamentato dal Decreto del Ministero
dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n 115, nonché nei registri SIAN e SIPA
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE:
1. Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione
degli aiuti di Stato da registrare nel Registro nazionale aiuti e nei registri SIAN e
SIPA
1.1 Nell’ambito del settore Controllo della Direzione Centrale Piccole e medie
imprese, l’ufficio Controllo delle agevolazioni è individuato come ufficio
di riferimento in materia di aiuti di Stato per gli adempimenti connessi alla
registrazione nel Registro nazionale aiuti e nei registri SIAN e SIPA.
1.2 Alle attribuzioni dell’ufficio individuato al punto 1.1 è aggiunta la
seguente:
Coordinamento delle attività demandate all’Agenzia per la gestione degli
aiuti di Stato.
Motivazioni
Con il Decreto n.115 del 31 maggio 2017 il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali emana il Regolamento recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’articolo 10 dello stesso decreto l’Agenzia delle entrate provvede agli
adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti fiscali non subordinati
all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione e
agli aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di
autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei predetti
provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
fiscali nella quale sono dichiarati.
Con riferimento a tali adempimenti, gli obblighi di registrazione dell’aiuto
individuale dovranno essere assolti nell’esercizio finanziario successivo a quello di
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti fruiti sono dichiarati dal
beneficiario.
L’Agenzia delle entrate, identificata come Soggetto concedente, in fase di
accreditamento al Registro nazionale aiuti deve indicare l’ufficio di riferimento con
l’indicazione del recapito telefonico e l’indirizzo mail. Tale ufficio è il principale
riferimento dell’Agenzia in materia di Registro nazionale aiuti a cui si rivolgono il
Ministero dello sviluppo economico e gli altri enti coinvolti nel registro.
Per quanto riguarda le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e
pesca, lo stesso decreto prevede che continuino ad essere contenute nei registri SIAN e
SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il
settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti
ad hoc nonché degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche
alla concessione degli aiuti individuali.
Per tali registri, oltre che per il Registro nazionale aiuti, occorre individuare un
ufficio di coordinamento dell’intero processo di gestione degli Aiuti di Stato
demandato all’Agenzia: dalla fase di interlocuzione con le Amministrazioni centrali e
territoriali che istituiscono la misura (Autorità responsabili), alla fase di notifica della
decisione di recupero dell’aiuto indebitamente fruito, compresa la definizione e il
costante aggiornamento delle regole di individuazione delle informazioni da registrare.
Tale ufficio di coordinamento è indicato come ufficio di riferimento per il Registro
nazionale aiuti e per i registri SIAN e SIPA.
Il presente atto individua, ai fini di cui sopra, l’ufficio Controllo delle
agevolazioni del Settore Controllo della Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese
quale ufficio preposto al coordinamento dell’intero processo di gestione degli aiuti di
Stato. Tale ufficio, che già si occupa di coordinamento e monitoraggio delle attività di
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controllo in materia di aiuti di Stato, diventa l’ufficio di riferimento per gli
adempimenti connessi alla registrazione nel Registro nazionale aiuti e nei registri
SIAN e SIPA. L’ufficio di coordinamento così individuato si avvale della
collaborazione delle altre strutture dell’Agenzia in relazione agli adempimenti di
rispettiva competenza.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
b) Disciplina di riferimento
Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n.115, recante il
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,
ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni.
Atto di organizzazione del Direttore dell’Agenzia del n. 186053 del 7 agosto 2018, e successive
modifiche e integrazioni.
Roma, 2 novembre 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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