Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0142/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/142 della Commissione, del 22 gennaio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di tosatrici da prato robotizzate originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Pubblicato: 22/01/2026 In vigore dal: 22/01/2026 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2026/142 sulla registrazione delle tosatrici da prato robotizzate cinesi e quali sono le implicazioni per gli importatori?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/142 della Commissione, entrato in vigore il 23 gennaio 2026, dispone l'obbligo di registrazione presso le autorità doganali di tutte le importazioni di tosatrici da prato robotizzate originarie della Repubblica Popolare Cinese. La registrazione riguarda specificamente i robot tosaerba elettrici autonomi, con o senza stazioni di ricarica e accessori di navigazione (come cavi perimetrali), classificati con codice NC ex 8433 11 10 (TARIC 8433 11 10 10). Questo provvedimento è stato adottato a seguito di una denuncia presentata da Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. il 3 ottobre 2025, che ha rilevato margini di dumping stimati tra il 21,4% e il 57,4%.

Lo scopo della registrazione è consentire alla Commissione di riscuotere retroattivamente dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora l'inchiesta antidumping in corso accerti effettivamente pratiche di dumping. La registrazione ha una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Gli importatori devono comunicare alle autorità doganali ogni importazione di questi prodotti, che verranno tracciate per permettere l'applicazione dei dazi una volta conclusa l'inchiesta.

L'importo definitivo dei dazi dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta antidumping e sarà fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o il livello di eliminazione del pregiudizio (stimato al 125% circa). Le stime fornite nella denuncia (21,4%-57,4%) sono puramente indicative e non vincolanti. Gli importatori devono essere consapevoli che potranno essere chiamati a pagare dazi retroattivi su tutte le importazioni registrate nel periodo, indipendentemente dal momento in cui il dazio sarà formalmente istituito.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/142 della Commissione, del 22 gennaio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di tosatrici da prato robotizzate originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/142 of 22 January 2026 making imports of robot lawn mowers originating in the People’s Republic of China subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/142 23.1.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/142 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2026 che dispone la registrazione delle importazioni di tosatrici da prato robotizzate originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: (1) Il 19 novembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) , l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di tosatrici da prato robotizzate originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). (2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 3 ottobre 2025 da Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di tosatrici da prato robotizzate. 1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE (3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da tosatrici robotizzate elettriche, in grado di tagliare l’erba (ad esempio in prati, parchi o campi sportivi), senza controllo umano diretto, dotate o no delle apparecchiature secondarie necessarie al loro funzionamento (una stazione di ricarica e, nella maggior parte dei casi, materiali o apparecchiature ausiliari necessari per la corretta navigazione della tosatrice da prato robotizzata, ad esempio un cavo perimetrale o equivalente senza fili), originarie della RPC. Tale prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 8433 11 10 (codice TARIC 8433 11 10 10). 2. REGISTRAZIONE (4) A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione. (5) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. (6) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso. (7) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. (8) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 21,4 % e il 57,4 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe del 125 % circa per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1 o aprile 2024 al 31 marzo 2025. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. (9) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta. 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (10) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di tosatrici robotizzate elettriche, in grado di tagliare l’erba (ad esempio in prati, parchi o campi sportivi), senza controllo umano diretto, dotate o no delle apparecchiature secondarie necessarie al loro funzionamento (una stazione di ricarica e, nella maggior parte dei casi, materiali o apparecchiature ausiliari necessari per la corretta navigazione della tosatrice da prato robotizzata, ad esempio un cavo perimetrale o equivalente senza fili) («prodotto oggetto dell’inchiesta»), originarie della Repubblica popolare cinese. Tale prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 8433 11 10 (codice TARIC 8433 11 10 10). 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU C, C/2025/6235, 19.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6235/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/142/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2026/142 è lo strumento normativo di riferimento per chi opera nel commercio di tosatrici robotizzate dalla Cina e riguarda direttamente dazi antidumping, registrazione doganale e misure commerciali difensive dell'Unione europea. Importatori, spedizionieri doganali e consulenti commerciali devono considerare gli effetti sulla tassazione delle importazioni, la riscossione retroattiva dei dazi, i margini di dumping e le procedure di registrazione presso le autorità doganali degli Stati membri.

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