Regolamento di esecuzione (UE) 2026/191 della Commissione, del 28 gennaio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/191 della Commissione, del 28 gennaio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/191 of 28 January 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2023/265 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ceramic tiles originating in India and Türkiye
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/191
29.1.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/191 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2026
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Le importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione
(
2
)
.
(2)
L'11 agosto 2025 ("data della richiesta") Sunshine Tiles Company Private Limited, codice addizionale TARIC
(
3
)
C924, una società soggetta all'aliquota del dazio antidumping del 7,3 % prevista per le società che hanno collaborato non inserite nel campione, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Sunhearrt Ceramix Private Limited.
(3)
La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di avvalersi dell'aliquota del dazio antidumping a essa applicata sotto il nome precedente.
(4)
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.
(5)
Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, in particolare l'aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.
(6)
La modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dal 27 maggio 2025. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno inoltre confermato che la modifica del nome era applicabile a decorrere dal 27 maggio 2025, giorno in cui il ministero per le imprese ha rilasciato l'atto costitutivo a seguito della modifica del nome.
(7)
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui era stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C924.
(8)
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 affinché rispecchi la modifica del nome della società ("divulgazione finale delle informazioni"). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 è così modificato:
«India
Sunshine Tiles Company Private Limited
C924»
è sostituito da:
«India
Sunhearrt Ceramix Private Limited
C924».
2. Il codice addizionale TARIC C924, precedentemente attribuito a Sunshine Tiles Company Private Limited, si applica a Sunhearrt Ceramix Private Limited a decorrere dal 27 maggio 2025.
3. Si procede al rimborso o allo sgravio, in conformità alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Sunhearrt Ceramix Private Limited in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 per quanto riguarda Sunshine Tiles Company Private Limited.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia (
GU L 41 del 10.2.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/265/oj
).
(
3
)
Tariffa integrata dell'Unione europea.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/191/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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