Regolamento di esecuzione (UE) 2026/198 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/198 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/198 of 28 January 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2021/2239 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain utility scale steel wind towers originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/198
29.1.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/198 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Le importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Il 25 luglio 2025 («data della richiesta») la società Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd., codice addizionale TARIC
(
3
)
C730, soggetta a un’aliquota del dazio antidumping dell’11,2 % applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome in TSP Wind Power Group Co., Ltd.
(3)
La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio antidumping applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione a essa applicata sotto il nome precedente.
(4)
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.
(5)
Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.
(6)
La modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data della modifica effettiva. Sulla base degli elementi di prova presentati dalla società, la modifica del nome è stata registrata presso le autorità della RPC il 26 marzo 2025.
(7)
La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C730.
(8)
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 affinché rispecchi la modifica del nome della società («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, è così modificato:
«Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.
C730»
è sostituito da:
«TSP Wind Power Group Co., Ltd.
C730»
2. Il codice addizionale TARIC C730 precedentemente attribuito a Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. si applica a TSP Wind Power Group Co., Ltd. a decorrere dal 26 marzo 2025.
3. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da TSP Wind Power Group Co., Ltd. in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione e al relativo allegato per quanto riguarda Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2239/oj
).
(
3
)
Tariffa integrata dell’Unione europea.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/198/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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