Regolamento di esecuzione (UE) 2026/297 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese (fili per saldatura) originari della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/297 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese (fili per saldatura) originari della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/297 of 9 February 2026 making imports of certain wires of silico-manganese steel (welding wire) originating in the People’s Republic of China subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/297
10.2.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/297 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2026
che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese («fili per saldatura») originari della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)
L’11 dicembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
, l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinati fili di acciai silico-manganese («fili per saldatura») originari della Repubblica popolare cinese.
(2)
Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 29 ottobre 2025 da ELBOR S.p.a., Elektroda Zagreb d.d., Electro Portugal Lda., Hermann Fliess & Co. GmbH, Italfil Spa, Multimet Sp. z o.o., S.I.A.T. Società Italiana Acciai Trafilati SpA e Westfälische Drahtindustrie GmbH, che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di fili per saldatura.
1.
PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)
Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da fili di acciai silico-manganese con una sezione di diametro compreso tra 0,6 mm e 4 mm, contenenti, in peso, fino a 0,2 % di carbonio, 0,6 % fino a 1,4 % di silicio e 0,9 % fino a 1,9 % di manganese, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati, anche rivestiti di rame o bronzo o lubrificante a base di olio/cera, attualmente classificati con il codice NC ex 7229 20 00 (codice TARIC 7229 20 00 10), originari della Repubblica popolare cinese.
2.
REGISTRAZIONE
(4)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione.
(5)
Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, se sono soddisfatte le condizioni necessarie.
(6)
La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(7)
Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta.
(8)
Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura dell’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 38 % e il 52 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 45 % e il 105 % per il prodotto in esame per il periodo che va dal 1
o
luglio 2024 al 30 giugno 2025. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(9)
Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2
ter
, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(10)
In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.
3.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(11)
I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati
(
3
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di fili di acciai silico-manganese con una sezione di diametro compreso tra 0,6 mm e 4 mm, contenenti, in peso, fino a 0,2 % di carbonio, 0,6 % fino a 1,4 % di silicio e 0,9 % fino a 1,9 % di manganese, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati, anche rivestiti di rame o bronzo o lubrificante a base di olio/cera, attualmente classificati con il codice NC ex 7229 20 00 (codice TARIC 7229 20 00 10), originari della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
„ ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2025/6555, 11.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6555/oj
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/297/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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