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Regolamento UE 0362/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/362 della Commissione, del 17 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Pubblicato: 17/02/2026 In vigore dal: 17/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/362 della Commissione, del 17 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/362 of 17 February 2026 making imports of benzyl alcohol originating in the People’s Republic of China subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/362 18.2.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/362 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2026 che dispone la registrazione delle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , («regolamento di base») in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: (1) Il 19 dicembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) , l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese. (2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 10 novembre 2025 da LANXESS Deutschland GmbH, LANXESS Chemical B.V. e Vynova Advanced Organics Maastricht B.V., che rappresentano complessivamente oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcole benzilico. 1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE (3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da alcole benzilico (noto anche come fenilmetanolo, benzene’metanolo, fenilcarbinolo e idrossitoluene), un alcole aromatico, solitamente classificato con il numero CAS ( Chemical Abstract Services ) 100’51’6 e con il numero CUS ( Customs and Statistics Number ) 0011660’9, e originario della Repubblica popolare cinese. (4) Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC 2906 21 00 . Il codice NC è fornito solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. 2. REGISTRAZIONE (5) A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione. (6) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. (7) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso. (8) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. (9) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, il margine di dumping è stimato al 79 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 25 % e il 55 % per il prodotto in esame per il periodo che va dal 1 o luglio 2024 al 30 giugno 2025. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. (10) Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (11) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta. 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (12) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati ( 3 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di alcole benzilico (noto anche come fenilmetanolo, benzene’metanolo, fenilcarbinolo e idrossitoluene), un alcole aromatico, solitamente classificato con il numero CAS ( Chemical Abstract Services ) 100’51’6 e con il numero CUS ( Customs and Statistics Number ) 0011660’9, attualmente classificato con il codice NC 2906 21 00 e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU C, C/2025/6741, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6741/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/362/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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