Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0382/2026

Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia

Pubblicato: 11/02/2026 In vigore dal: 11/02/2026 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2026/382 riguardo alla franchigia doganale per le importazioni di piccolo valore?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/382 elimina la franchigia doganale basata su soglia di 150 EUR che permetteva l'importazione senza dazi di merci di modesto valore spedite da paesi terzi. Questa norma si applica a partire dal 1° luglio 2026 e riguarda tutte le importazioni nell'Unione europea, in particolare quelle derivanti dal commercio elettronico. La decisione è stata presa perché l'aumento esponenziale del volume di piccoli pacchi ha reso difficile il controllo doganale e ha favorito abusi sistematici mediante sottovalutazione e frazionamento artificiale delle spedizioni.

Durante il periodo transitorio (dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028), viene introdotto un regime semplificato: per le spedizioni fino a 150 EUR si applica un dazio forfettario di 3 EUR per articolo, ma solo per gli operatori registrati al regime IOSS (sportello unico per le importazioni) e per le spedizioni postali. Per tutti gli altri operatori non IOSS, continua ad applicarsi la tariffa doganale comune standard. Questo approccio mira a proteggere il gettito fiscale degli Stati membri e a creare parità di condizioni tra le imprese, riducendo al contempo gli oneri amministrativi durante la transizione verso la nuova infrastruttura informatica centralizzata dell'Unione.

La Commissione europea dovrà monitorare eventuali deviazioni dei flussi commerciali (ad esempio, spostamenti dal regime IOSS verso regimi non IOSS per evitare il dazio) e valutare i progressi della nuova infrastruttura informatica. Se quest'ultima non sarà operativa entro il 1° luglio 2028, la misura transitoria potrà essere prorogata. Gli Stati membri che riscontreranno difficoltà nell'attuazione pratica potranno essere dispensati da alcuni obblighi di versamento delle risorse proprie tradizionali.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia EN: Council Regulation (EU) 2026/382 of 11 February 2026 amending Regulation (EC) No 1186/2009 as regards the elimination of the threshold-based customs duty relief

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/382 18.2.2026 REGOLAMENTO (UE) 2026/382 DEL CONSIGLIO dell’11 febbraio 2026 che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il capo V del titolo II del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ( 1 ) prevede una franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni composte di merci di valore intrinseco totale non superiore a 150 EUR («franchigia basata su soglie») spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nell’Unione. (2) Fino al 1 o luglio 2021 l’esenzione dall’IVA all’importazione era parimenti applicata all’importazione di beni di valore non superiore a 22 EUR. L’aumento del volume delle importazioni di modesto valore a seguito della crescita esponenziale del commercio elettronico e le relative agevolazioni hanno reso difficile per le autorità doganali far rispettare i requisiti fiscali e non fiscali. La direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio ( 2 ) ha pertanto eliminato l’esenzione dall’IVA all’importazione per tali beni di modesto valore al fine di tutelare il gettito fiscale degli Stati membri, creare condizioni di parità per le imprese interessate e ridurre al minimo gli oneri a carico di tali imprese. Allo stesso tempo, è stata mantenuta la franchigia doganale per le merci di valore inferiore a 150 EUR. Tuttavia, ciò ha dimostrato di lasciare spazio all’abuso sistematico di tale soglia mediante sottovalutazione e frazionamento artificiale delle spedizioni. (3) In un contesto doganale digitalizzato in cui sono disponibili dati elettronici per tutte le merci importate, indipendentemente dal loro valore, non è più giustificato mantenere una franchigia doganale che era stata introdotta per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le autorità doganali, le imprese e i privati. Allo stesso tempo, tenuto conto dei volumi significativi delle importazioni di modesto valore, è diventato necessario tutelare in modo più efficiente gli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri. (4) È pertanto necessario eliminare la franchigia basata su soglie e sopprimere il capo V del titolo II del regolamento (CE) n. 1186/2009. (5) Date le sfide che l’elevato volume di piccoli pacchi che entrano nell’Unione ha messo in evidenza, sia per i consumatori che per le imprese europei, è importante procedere all’eliminazione della franchigia basata su soglie in tempi rapidi. Tuttavia, in attesa dell’adozione del nuovo codice doganale dell’Unione, che dovrebbe istituire una nuova infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione fondamentale per il calcolo e la notifica efficaci dell’obbligazione doganale, è opportuno introdurre una misura transitoria di natura temporanea per quanto riguarda gli importi di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1186/2009 per facilitare l’attuazione concreta dell’eliminazione di tale franchigia. (6) Nell’ambito di tale misura transitoria, per gestire gli effetti pratici derivanti dall’eliminazione della soglia dovranno essere utilizzati gli strumenti digitali esistenti a livello nazionale e dell’Unione. Date le limitazioni tecniche di tali strumenti in relazione all’enorme aumento delle operazioni che le autorità doganali dovranno gestire di conseguenza, un trattamento tariffario temporaneo semplificato basato su un unico importo specifico del dazio doganale applicabile per articolo senza considerare l’origine dei beni e riguardante merci contenute in spedizioni con un valore intrinseco non superiore a un totale di 150 EUR dovrebbe applicarsi a tutti gli operatori economici che si sono registrati per il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 3 ) (regime dello sportello unico per le importazioni -«regime IOSS») e che si avvalgono di tale regime, nonché alle merci contenute in spedizioni postali quali definite all’articolo 1, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 4 ) . Per contro, la tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 5 ) , dovrebbe continuare ad applicarsi a tutti gli altri operatori non registrati per il regime IOSS. (7) La misura transitoria dovrebbe applicarsi inoltre poiché la classificazione tariffaria delle merci interessate nella dichiarazione doganale è solo a livello delle sottovoci del sistema armonizzato, pertanto non sufficientemente specifica da determinare l’esatta franchigia doganale sulla base dell’intera classificazione tariffaria nell’ambito della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE)] n. 2658/87. (8) In considerazione dell’elevato volume di piccoli pacchi che entrano nell’Unione e che devono essere trattati dalle amministrazioni doganali, della breve fase di attuazione e della necessità di utilizzare gli strumenti informatici nazionali per stabilire il trattamento tariffario temporaneo semplificato, si deve riconoscere la sfida che rappresenta, per gli Stati membri, garantire l’attuazione pratica dell’eliminazione della franchigia basata su soglie. Se le risorse proprie tradizionali basate sull’applicazione del trattamento tariffario temporaneo semplificato si rivelano irrecuperabili, si deve tener conto di tali circostanze difficili nel valutare se lo Stato membro interessato debba essere dispensato dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai dazi accertati a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio ( 6 ) . (9) È opportuno includere nel presente regolamento due clausole di valutazione e riesame; una al fine di valutare se si verifichi una deviazione dei flussi commerciali, in particolare dal regime IOSS verso un regime non IOSS, finalizzata a evitare che gli attori versino il dazio forfettario temporaneo. Per effettuare tale valutazione è importante che la Commissione si avvalga dei dati a sua disposizione. L’obiettivo dell’altra clausola di valutazione e riesame dovrebbe essere monitorare i progressi nello sviluppo della nuova infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione, che dovrebbe essere fondamentale per il calcolo e la notifica efficaci dell’obbligazione doganale nelle transazioni di commercio elettronico. È opportuno effettuare tale valutazione al fine di determinare se la misura transitoria istituita dal presente regolamento debba essere prorogata. (10) Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il buon funzionamento dell’unione doganale e del mercato unico, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1186/2009, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il capo V del titolo II del regolamento (CE) n. 1186/2009 è soppresso. Articolo 2 A decorrere dal 1 o luglio 2026 fino al 1 o luglio 2028, su una spedizione il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 EUR si applica un dazio doganale di 3 EUR per articolo, anziché la franchigia eliminata ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento, se: a) l’importazione dei beni è esente dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE; oppure b) le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’articolo 1, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Articolo 3 1.   Entro il 1 o ottobre 2026 e successivamente ogni mese, la Commissione valuta se si verifica una deviazione dei flussi commerciali. Qualora dovesse determinare che si verifica una deviazione dei flussi commerciali, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di misura transitoria di cui all’articolo 2 per tutte le merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 EUR. 2.   Entro il 1 o dicembre 2027 la Commissione valuta se un’infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione per riscuotere i dazi all’importazione sulle spedizioni per la vendita a distanza sarà realisticamente operativa entro il 1 o luglio 2028. Qualora dovesse ritenere che non sarà operativa entro tale data, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di proroga della misura transitoria di cui all’articolo 2. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj ). ( 2 ) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni ( GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2455/oj ). ( 3 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj ). ( 5 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (rifusione) ( GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/609/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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