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Regolamento UE 0441/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/441 della Commissione, del 26 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di gru mobili nuove originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Pubblicato: 26/02/2026 In vigore dal: 26/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/441 della Commissione, del 26 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di gru mobili nuove originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/441 of 26 February 2026 making imports of new mobile cranes originating in the People’s Republic of China subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/441 27.2.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/441 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2026 che dispone la registrazione delle importazioni di gru mobili nuove originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: (1) Il 19 dicembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) , l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di gru mobili nuove originarie della Repubblica popolare cinese. (2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 5 novembre 2025 da LiebherrWerk Ehingen GmbH e Liebherr-Werk Nenzing GmbH («Liebherr»), Tadano Demag GmbH e Tadano Faun GmbH («Tadano»), Manitowoc Crane Group Germany GmbH e Sennebogen Maschinenfabrik GmbH per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di gru mobili nuove. 1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE (3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da gru mobili nuove, vale a dire gru a cavo o idrauliche, progettate per il sollevamento, l’abbassamento e la movimentazione orizzontale di materiali su terra, con una capacità di sollevamento di almeno 30 tonnellate, montate su veicoli semoventi, indipendentemente dal sistema di propulsione, cingolate o su pneumatici di gomma, nonché sezioni specifiche preassemblate o pronte per l’assemblaggio, esclusi i singoli componenti se presentati separatamente, e originarie della Repubblica popolare cinese. Dalla definizione del prodotto in esame sono esclusi: a) le gru fuoristrada; b) le gru per autocarro o le gru montate su autocarro, ossia le gru installate sulla base di autocarri; c) i carrelli-elevatori detti «cavaliers», ossia i veicoli per il trasporto di merci che «cavalcano» il carico, trasportandolo al di sotto e non sopra; e d) gli impilatori a sbraccio, ossia i veicoli progettati per la movimentazione di container merci intermodali. (4) Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 7308 20 , ex 7308 90 , ex 8426 49 00 , ex 8431 41 00 , ex 8431 49 20 , ex 8431 49 80 , ex 8705 10 00 , ex 8708 29 , ex 8708 50 ed ex 8708 99 (codici TARIC 7308 20 90 21, 7308 90 59 11, 7308 90 98 50, 8426 49 00 11, 8431 41 00 11, 8431 49 20 50, 8431 49 80 50, 8705 10 00 11, 8708 29 10 11, 8708 29 90 11, 8708 50 20 80, 8708 50 35 11, 8708 50 55 11, 8708 50 55 91, 8708 50 91 11, 8708 50 99 70, 8708 99 10 80, 8708 99 93 11 e 8708 99 97 80). 2. REGISTRAZIONE (5) A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione. (6) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. (7) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso. (8) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. (9) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 2,70 % e l’88,97 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra l’11,5 % e il 202,4 % per il prodotto in esame per il periodo che va dal 1 o luglio 2024 al 30 giugno 2025. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. (10) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta. 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (11) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di gru mobili nuove, vale a dire gru a cavo o idrauliche, progettate per il sollevamento, l’abbassamento e la movimentazione orizzontale di materiali su terra, con una capacità di sollevamento di almeno 30 tonnellate, montate su veicoli semoventi, indipendentemente dal sistema di propulsione, cingolate o su pneumatici di gomma, nonché sezioni specifiche preassemblate o pronte per l’assemblaggio, esclusi i singoli componenti se presentati separatamente, e originarie della Repubblica popolare cinese. Sono escluse dalla registrazione le importazioni dei prodotti seguenti: a) le gru fuoristrada; b) le gru per autocarro o le gru montate su autocarro, ossia le gru installate sulla base di autocarri; c) i carrelli-elevatori detti «cavaliers», ossia i veicoli per il trasporto di merci che «cavalcano» il carico, trasportandolo al di sotto e non sopra; e d) gli impilatori a sbraccio, ossia i veicoli progettati per la movimentazione di container merci intermodali. Il prodotto soggetto a registrazione è attualmente classificato con i codici NC ex 7308 20 , ex 7308 90 , ex 8426 49 00 , ex 8431 41 00 , ex 8431 49 20 , ex 8431 49 80 , ex 8705 10 00 , ex 8708 29 , ex 8708 50 ed ex 8708 99 (codici TARIC 7308 20 90 21, 7308 90 59 11, 7308 90 98 50, 8426 49 00 11, 8431 41 00 11, 8431 49 20 50, 8431 49 80 50, 8705 10 00 11, 8708 29 10 11, 8708 29 90 11, 8708 50 20 80, 8708 50 35 11, 8708 50 55 11, 8708 50 55 91, 8708 50 91 11, 8708 50 99 70, 8708 99 10 80, 8708 99 93 11 e 8708 99 97 80). 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di gru mobili nuove originarie della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2025/6726, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6726/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/441/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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