Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0493/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 12/02/2024 In vigore dal: 12/02/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/493 of 12 February 2024 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ceramic tiles originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/493 13.2.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/493 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento (UE) n. 917/2011 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 ( 3 ) , la Commissione ha nuovamente istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»). (3) I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 13,9 % e il 32,0 % sulle importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione, del 32,0 % sulle importazioni delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e un'aliquota del 69,7 % sulle importazioni di tutte le altre società nella Repubblica popolare cinese («paese interessato», «RPC», «Cina»). 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 4 ) , la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (5) La domanda di riesame è stata presentata il 30 giugno 2022 dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (CET)(«richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di piastrelle di ceramica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 22 novembre 2022 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica originarie della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 5 ) («avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame (7) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (8) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti della Cina e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»), un'associazione che rappresenta, tra l'altro, i produttori del prodotto in esame, ha chiesto un'audizione con la Commissione che si è svolta il 6 luglio 2023. 1.6. Osservazioni in merito all'apertura (10) Osservazioni in merito all'apertura del procedimento sono pervenute dalla CCCMC. (11) La CCCMC ha sostenuto che il punto 9 della domanda di riesame faceva riferimento a un elenco di società figurante nell'allegato 1 che non era disponibile nella domanda di riesame. La CCCMC ha affermato inoltre che il punto 14 della domanda di riesame faceva riferimento all'allegato 25 per precisazioni sulle richieste di anonimato, ma poiché nella versione consultabile della domanda di riesame non era inclusa una versione consultabile dell'allegato 25, non è stato possibile presentare osservazioni in proposito. La CCCMC ha affermato altresì che questi riferimenti errati e la mancanza di informazioni presuntamente essenziali o di una sintesi non riservata delle informazioni riservate hanno comportato una violazione imminente dei principi fondamentali della normativa e della procedura antidumping, nonché dei diritti di difesa della CCCMC. Quest'ultima ha pertanto sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto avviare il presente riesame in previsione della scadenza. (12) La Commissione ha rilevato che una versione non riservata dell'allegato 1 era inclusa nella versione depositata inizialmente della domanda di riesame. In seguito alle osservazioni pervenute dalla CCCMC la Commissione ha aggiunto al fascicolo non riservato versioni non riservate separate dell'allegato 1 (nuovamente) e dell'allegato 25 ( 6 ) . Per quanto riguarda l'elenco delle società partecipanti e le richieste di anonimato, dopo aver esaminato le informazioni fornite da alcune società partecipanti la Commissione le ha ritenute riservate in quanto la loro divulgazione potrebbe arrecare gravi danni concorrenziali alle società interessate. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (13) La CCCMC ha contestato il fatto che la Commissione abbia concesso l'anonimato ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. A tale proposito, la CCCMC ha affermato che non essendo stata divulgata l'identità di tali produttori dell'Unione era stato impedito alle parti interessate di presentare osservazioni significative sulla rappresentatività del campione di produttori dell'Unione od osservazioni sugli indicatori microeconomici relativi all'accertamento del pregiudizio. La CCCMC ha chiesto inoltre che le richieste di anonimato dei produttori inclusi nel campione fossero esaminate singolarmente in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. (14) La Commissione ha osservato che, come indicato nel fascicolo non riservato dell'inchiesta, l'anonimato è stato concesso esclusivamente alle società con motivi debitamente giustificati e un comprovato e circostanziato rischio di ritorsioni. Il trattamento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base è stato concesso a tre dei sei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La concessione del trattamento riservato dell'identità inoltre non ha inciso sulla possibilità per le parti interessate di valutare la situazione dell'industria dell'Unione. Di fatto, la valutazione del pregiudizio nella sezione 5 contiene tutti i necessari indicatori di pregiudizio e una spiegazione delle rispettive fonti, ivi compreso il numero di società e i rispettivi paesi. Il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale inoltre è sempre disponibile, su richiesta di una parte interessata, per esaminare la natura riservata di un documento, al fine di verificare come sono state utilizzate tali informazioni dai servizi della Commissione e garantire in tal modo i diritti procedurali delle parti interessate. Le argomentazioni della CCCMC concernenti l'anonimato sono state pertanto respinte. (15) La CCCMC ha criticato il fatto che la domanda di riesame si basasse sul «documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale» («relazione»). Essa ha sostenuto inoltre che la relazione non rispettava lo standard di imparzialità e oggettività degli elementi di prova e ha messo in discussione l'esattezza delle informazioni contenute nella relazione, considerando che è stata pubblicata nel 2017, mentre l'inchiesta del caso in esame è stata avviata a novembre 2022. La CCCMC ha affermato che la relazione non riflette le presunte distorsioni nel periodo dell'inchiesta di riesame. (16) A tale riguardo la Commissione ha osservato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), del regolamento di base stabilisce che, nel presentare una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11 del regolamento di base, l'industria dell'Unione può fare riferimento agli elementi di prova contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della RPC ai fini delle inchieste di difesa commerciale, laddove ricorra l'evidenza relativa agli elementi di prova di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base ai fini della giustificazione del calcolo del valore normale. I richiedenti si sono anche basati ampiamente su una relazione del think tank THINK!DESK ( 7 ) commissionata dalla CET. La Commissione ha pertanto ritenuto che i richiedenti abbiano fornito nella domanda di riesame elementi di prova sufficienti sul settore delle piastrelle di ceramica, tali da giustificare l'apertura del presente riesame. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (17) La CCCMC ha sostenuto altresì che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sembra incompatibile con l'accordo antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio, poiché i) l'articolo 2.2 di tale accordo non contiene riferimenti al concetto di «distorsioni significative»; ii) l'articolo 2, paragrafo 6 bis, consente l'utilizzo di dati da un paese rappresentativo appropriato o di prezzi internazionali per calcolare il valore normale e iii) l'articolo 2, paragrafo 6 bis, sembra violare l'articolo 2.2.1.1. dell'accordo antidumping. In tale contesto la CCCMC ha fatto riferimento alla giurisprudenza dell'OMC, in particolare alla controversia UE-Biodiesel ( 8 ) , che ha sancito che le autorità incaricate dell'inchiesta devono utilizzare i costi effettivamente sostenuti da produttori o esportatori per il calcolo dei valori normali costruiti. (18) La Commissione ha ritenuto che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dalla CCCMC. In via preliminare, la Commissione osserva che la relazione dell'OMC sul caso UE – Biodiesel non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì di una disposizione specifica dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In ogni caso la legislazione dell'OMC, secondo l'interpretazione fornita dal panel e dall'organo d'appello dell'OMC nel caso UE – Biodiesel , consente l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale. In tali circostanze l'articolo 2, paragrafo 6 bis, prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. (19) La CCCMC ha criticato anche il riferimento al tredicesimo piano quinquennale nella domanda di riesame al fine di dimostrare l'esistenza di distorsioni significative. A suo parere i piani quinquennali sono documenti di indirizzo che esprimono visioni politiche per il futuro, e non disposizioni legislative adottate nell'ambito del sistema giuridico cinese. La CCCMC ha pertanto ritenuto che il piano quinquennale non sia pertinente per l'inchiesta. (20) Come analizzato a fondo nella relazione, in particolare nella sezione 4.3.1 Natura vincolante dei piani, secondo la Commissione i piani quinquennali cinesi sono pienamente vincolanti, sulla base della loro natura e dell'obbligo di esecuzione, stabilito direttamente nei piani e nella legge organica dei congressi popolari locali e dei governi popolari locali della Repubblica popolare cinese ( 9 ) . (21) La CCCMC ha analizzato i dati sulle importazioni e gli indicatori di pregiudizio disponibili nella domanda di riesame (ossia fino alla fine del 2021) e ha concluso che l'industria dell'Unione non si trovava in una situazione di vulnerabilità o fragilità. Ha sostenuto inoltre che poiché le esportazioni della Cina verso l'Unione erano diminuite mentre erano in vigore le misure antidumping, in un contesto di riduzione della capacità, della produzione e delle esportazioni cinesi, il calo delle esportazioni era di carattere duraturo e pertanto non indicava un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. (22) La Commissione ha ritenuto che, sulla base dell'analisi di tutte le informazioni contenute nella domanda di riesame, tra cui la capacità inutilizzata della Cina superiore al quadruplo del consumo dell'Unione, le misure istituite da altri paesi contro le importazioni dalla RPC, il probabile undercutting delle importazioni cinesi e i prezzi delle esportazioni cinesi nei paesi terzi, inferiori ai prezzi sul mercato interno dell'Unione, esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base. Gli aspetti di cui al considerando 21 sono stati esaminati a fondo nel corso dell'inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (23) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha sostenuto che gli allegati alla domanda erano organizzati in modo fuorviante e che, di conseguenza, il livello di qualità della domanda era basso, e questo in teoria avrebbe dovuto impedire alla Commissione di avviare l'inchiesta. (24) Come indicato al considerando 12, a seguito delle argomentazioni specifiche formulate dalla CCCMC in merito ad alcuni allegati, la Commissione ha aggiunto al fascicolo non riservato versioni non riservate separate dell'allegato 1 e dell'allegato 25 per dissipare le preoccupazioni della CCCMC. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione. (a) Campionamento (25) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell'Unione (26) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame. Tale campione era costituito da sei produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite e produzione, tenendo conto della ripartizione geografica e anche dell'elevata frammentazione dell'industria delle piastrelle di ceramica. (27) In inchieste precedenti relative alle importazioni oggetto di dumping di piastrelle di ceramica ( 10 ) , la Commissione ha concluso che l'industria delle piastrelle di ceramica è notevolmente frammentata. Al fine di garantire che i risultati delle grandi imprese non prevalessero nell'analisi del pregiudizio e al fine di rispecchiare opportunamente la situazione dei piccoli e medi produttori, che costituiscono complessivamente una parte significativa della produzione dell'Unione, la Commissione ha pertanto deciso di definire tre categorie di produttori in base al quantitativo di produzione annuale: — categoria 1: grandi produttori – produzione annuale superiore a 10 milioni di m 2 ; — categoria 2: medi produttori – produzione annuale compresa tra 5 e 10 milioni di m 2 ; — categoria 3: piccoli produttori – produzione annuale inferiore a 5 milioni di m 2 . (28) Come confermato nel corso della presente inchiesta, l'industria dell'Unione è rimasta fortemente frammentata, con i piccoli e medi produttori che fornivano all'incirca la metà della produzione dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto che la frammentazione dell'industria dell'Unione dovesse essere presa in considerazione anche nella presente inchiesta. La Commissione ha quindi deciso di applicare per la selezione del campione lo stesso metodo utilizzato nelle inchieste precedenti e ha ritenuto che tutte le categorie di produttori dovessero essere rappresentate nel campione. (29) Il campione provvisorio era costituito da sei produttori dell'Unione: due grandi produttori, due medi produttori e due piccoli produttori. Per riflettere le varie situazioni riscontrabili nell'Unione nei diversi Stati membri, nel selezionare il campione la Commissione ha anche tenuto conto della ripartizione geografica. I produttori inclusi nel campione erano ubicati in Italia, Polonia, Spagna, Portogallo e Germania. Il campione comprendeva dunque gli Stati membri in cui era ubicato circa il 95 % della produzione. La Commissione ha ritenuto pertanto che il metodo applicato assicurasse che il campione fosse rappresentativo della produzione dell'Unione nel suo complesso e rispettasse pertanto l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. (30) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. Un produttore polacco e uno italiano, inclusi nel campione, hanno informato la Commissione di non essere in grado di fornire una risposta al questionario. Successivamente la Commissione ha sostituito queste società con altri produttori degli stessi paesi, di dimensioni analoghe e appartenenti alla stessa categoria di ponderazione. Si trattava delle seconde maggiori società in base al metodo descritto sopra. La revisione del campione è stata comunicata alle parti interessate. (31) Il campione rivisto a seguito di tali cambiamenti rappresentava circa il 7 % della produzione totale stimata dell'Unione e quasi il 10 % delle vendite complessive dell'industria dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che il campione definitivo fosse rappresentativo in termini di produzione e vendite totali dell'Unione e ripartizione geografica, tenendo conto della frammentazione dell'industria dell'Unione. (32) La CCCMC ha presentato osservazioni concernenti il campione provvisorio di produttori dell'Unione. Pur comprendendo la necessità di rivedere il campione, la CCCMC ha affermato che la Commissione dovrebbe applicare la procedura indicata nell'articolo 18 del regolamento di base. (33) La Commissione ha osservato che nel caso in cui le entità selezionate o una di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base può essere selezionato un nuovo campione. È solo se la mancata collaborazione continua o solo se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione che «si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 18». Dato che vi era tempo sufficiente per adeguare il campione, l'argomentazione è stata respinta. (34) La CCCMC ha anche affermato che un campione che rappresentava circa il 7 % della produzione dell'Unione e circa il 10 % delle vendite non era sufficientemente rappresentativo, in quanto poteva aumentare la probabilità di confrontare prodotti diversi tra l'UE e la Cina. In questo contesto la CCCMC ha fatto riferimento alla relazione dell'organo di appello nella controversia DS397 relativa agli elementi di fissaggio ( 11 ) , affermando che il metodo applicato dalla Commissione nel presente riesame era incompatibile con le norme dell'OMC. (35) Il campione rivisto era molto simile al campione iniziale in termini di copertura della produzione e delle vendite e identico in termini di copertura geografica. La Commissione ribadisce inoltre che la selezione del campione ha tenuto conto del carattere fortemente frammentato dell'industria dell'Unione, per cui l'aumento del numero di società incluse nel campione, fino a otto o anche a 10, non farebbe aumentare in misura sostanziale la percentuale di produzione o di vendite nel campione. Il quantitativo di importazioni cinesi sul mercato dell'Unione inoltre era molto basso e i prezzi di tali vendite non sono stati confrontati con i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (36) La Commissione ha rilevato che tale relazione si riferiva all'esclusione di una parte dell'industria dalla definizione dell'industria dell'Unione. Nel caso in esame la Commissione non ha escluso alcuna società dalla definizione dell'industria dell'Unione. Tale relazione non ha quindi alcuna rilevanza per il presente riesame. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (37) La CCCMC ha anche affermato, con riferimento a un riesame in previsione della scadenza relativo ad alcuni sacchi e sacchetti di plastica originari della Cina e della Thailandia ( 12 ) nel 2012, che se un campione riguarda solo una bassa percentuale della produzione totale dell'Unione e del volume delle vendite dell'Unione e i produttori dell'Unione inclusi nel campione revocano la loro collaborazione, la Commissione può stabilire di chiudere il riesame in previsione della scadenza. (38) Tale inchiesta è stata chiusa a causa della scarsa collaborazione in quanto non è stato possibile stabilire un campione rappresentativo di produttori dell'Unione. Nella presente inchiesta hanno collaborato 30 società che rappresentano circa il 40 % della produzione dell'Unione, fornendo i dati utilizzati per il campionamento nella procedura di domanda di riesame. Ciò ha portato alla costituzione di un campione rappresentativo, come spiegato al considerando 35. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (39) Durante l'audizione del 6 luglio 2023, la CCCMC ha ribadito le sue affermazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 18 per i produttori dell'Unione che non hanno collaborato e il basso livello di rappresentanza dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, come descritto ai considerando 32 e 34. Ha fatto riferimento anche al trattamento incoerente nell'applicazione dell'articolo 18 tra i produttori cinesi e i produttori dell'Unione che non hanno collaborato e al fatto che di conseguenza l'analisi del pregiudizio della Commissione non si baserebbe sulla proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (40) La Commissione ha trattato l'argomentazione concernente la parità di trattamento dei produttori dell'Unione e cinesi al considerando 67. Come indicato inoltre al considerando 33, la Commissione ha rispettato pienamente l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base nel non applicare l'articolo 18 ai produttori dell'Unione che non hanno collaborato, mentre come indicato al considerando 35 il campione rivisto di produttori dell'Unione era rappresentativo esattamente come il campione iniziale. Nel presente caso inoltre si intende per «industria dell'Unione» il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione, non «quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Il riferimento all'ultima parte dell'articolo 4, paragrafo 1, non era pertanto valido e l'argomentazione è stata respinta. (41) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha affermato che i due produttori dell'Unione che si sono ritirati dalla procedura di campionamento lo hanno fatto al fine di influenzare le risultanze relative al pregiudizio. La CCCMC ha inoltre ribadito i punti di cui ai considerando 32 e 34, ossia la scarsa rappresentatività e il fatto che l'articolo 18 dovrebbe essere applicabile alla loro situazione. A tale riguardo la CCCMC ha fatto nuovamente riferimento alla controversia dell'OMC Comunità europee - Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina (DS 397). (42) Come spiegato al considerando 33, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere selezionato un nuovo campione, ed è solo se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione che «si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 18». (43) Nel presente caso la Commissione è stata in grado di stabilire un campione molto simile al campione iniziale in termini di copertura della produzione e delle vendite e identico in termini di copertura geografica. Le affermazioni della CCCMC costituiscono inoltre mere speculazioni. I produttori dell'Unione che si sono ritirati dalla procedura di campionamento hanno fornito giustificazioni credibili, che sono state inserite nel fascicolo non riservato dell'inchiesta. Inoltre, come indicato al considerando 240, la Commissione ha constatato che il pregiudizio notevole riscontrato non è stato provocato dalle importazioni cinesi. Pertanto, l'asserzione stessa non sembra avere alcuna conseguenza significativa sull'esito dell'inchiesta. (44) Nelle osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha inoltre sostenuto che, poiché il campione finale dei produttori dell'Unione selezionato dalla Commissione rappresentava solo il 7 % della produzione dell'Unione, la rappresentatività ai fini di un'analisi oggettiva del pregiudizio era bassa. (45) Come spiegato al considerando 35, il campione è stato selezionato conformemente al regolamento di base e secondo un metodo appropriato. Il metodo consisteva tra l'altro nello scegliere il massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. Campionamento degli importatori (46) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. (47) Nessuno degli importatori indipendenti ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha deciso che il campionamento non era opportuno. Campionamento dei produttori esportatori della RPC (48) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori/produttori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori/produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. (49) Cinque produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tre di queste società hanno compilato il modulo concernente i fattori produttivi. Poiché le importazioni da queste società erano basse e rappresentavano meno del 5 % delle importazioni totali di piastrelle di ceramica di cui al considerando 63 e lo 0,6 % della produzione cinese mondiale durante il periodo dell'inchiesta di riesame, esse sono state considerate non rappresentative. (50) Alla luce del livello insufficiente di collaborazione, la Commissione ha deciso di non limitare l'inchiesta a un numero adeguato di parti utilizzando un campione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. (b) Risposte al questionario (51) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (52) Nonostante la scarsa rappresentatività dei produttori cinesi che hanno fornito risposte ai fini del campionamento, la Commissione ha contattato questi cinque produttori esportatori per invitarli a fornire in forma semplificata informazioni aggiuntive relative a vendite sul mercato interno, esportazioni in paesi terzi ed esportazioni nell'Unione, oltre a una panoramica dei fattori produttivi, che possono servire ai fini dell'inchiesta. Non sono pervenute risposte. (53) Le risposte al questionario sono pervenute dai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione e dal richiedente, la Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (CET). (c) Verifica (54) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate: produttori dell'Unione e loro operatori commerciali collegati e richiedente — tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e, ove pertinente, i loro operatori commerciali collegati, ai quali è stato concesso il trattamento riservato come spiegato nella sezione 1.3; — Azteca Products & Services, S.L.U. e il suo operatore commerciale collegato Wavestone, S.L., entrambi situati ad Arcola (Castellón), Spagna; — Cerrad Sp. z o.o., Starachowice, Polonia; — Steuler Fliesen Produktion GmbH e il suo operatore commerciale collegato Steuler Fliesengruppe AG, situati a Mühlacker e Brema, Germania; — la Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (CET), Bruxelles, Belgio. (55) Il produttore incluso nel campione Steuler Fliesen Produktion GmbH apparteneva a un gruppo di società che si è riorganizzato nel periodo in esame. Nel quadro della riorganizzazione, Steuler Fliesen Produktion GmbH ha rilevato i beni di produzione di un'altra entità del gruppo, Steuler Fliesen GmbH. I dati relativi a Steuler Fliesen GmbH, e al suo operatore commerciale collegato, Team Steuler GmbH, sono stati pertanto inclusi nella risposta al questionario di Steuler Fliesen Produktion GmbH al fine di fornire una risposta completa e significativa per tutto il periodo in esame. Anche i dati relativi a queste altre due società sono stati oggetto di verifica in loco. (d) Procedura successiva (56) Il 24 novembre 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni. (57) Le eventuali osservazioni presentate dalle parti interessate saranno esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (58) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale e della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, ossia piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica smaltati e non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati con i codici NC 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 e 6907 40 00 («prodotto oggetto del riesame»). (59) Le piastrelle di ceramica sono utilizzate principalmente nel settore edilizio per rivestire pareti e pavimenti. 2.2. Prodotto in esame (60) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese. 2.3. Prodotto simile (61) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell'Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. (62) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (63) Nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di piastrelle di ceramica dalla RPC sono scese a livelli molto bassi. Secondo la banca dati Comext nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di piastrelle di ceramica dalla RPC rappresentavano lo 0,3 % del mercato dell'Unione, rispetto alla quota di mercato del 6,5 % durante l'inchiesta iniziale e dell'1,7 % durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti le importazioni dalla RPC nell'Unione sono ammontate a 2,34 milioni di m 2 rispetto a 15,0 milioni di m 2 durante il precedente riesame in previsione della scadenza e a 66,0 milioni di m 2 durante l'inchiesta iniziale. (64) Come indicato al considerando 49, i cinque esportatori/produttori della RPC che hanno fornito una risposta ai fini del campionamento rappresentavano una percentuale bassa delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina e una percentuale ancora più bassa della produzione in Cina, e non si potevano considerare rappresentativi delle importazioni totali dalla Cina. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC e le parti interessate che, data l'assenza di una collaborazione sufficiente, avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. (65) Come indicato al considerando 52, la Commissione ha contattato i cinque produttori esportatori/produttori che hanno presentato una risposta al questionario di campionamento per invitarli a fornire informazioni aggiuntive sulle loro vendite interne ed esportazioni in paesi terzi e nell'Unione e sui fattori produttivi, ma nessuna delle società interessate ha fornito tali informazioni. (66) Alla Commissione sono pervenute osservazioni della CCCMC concernenti l'applicazione dell'articolo 18. La CCCMC ha affermato che, benché il livello di rappresentatività dell'industria dell'Unione fosse anch'esso molto basso, poiché il campione di produttori dell'Unione rappresentava meno del 7 % della produzione dell'Unione e due dei produttori inizialmente inclusi nel campione avevano revocato la propria collaborazione, l'articolo 18 non è stato applicato ai produttori dell'Unione. La CCCMC ha pertanto ritenuto che la Commissione non abbia riservato lo stesso trattamento a tutte le parti interessate. (67) A tale proposito, la Commissione ha ricordato che un numero di produttori dell'Unione pari al 40 % della produzione totale di piastrelle di ceramica dell'Unione ha sostenuto la domanda di riesame e ha trasmesso informazioni nel contesto della presente inchiesta. Si trattava di una base sufficiente per la selezione di un campione rappresentativo. Come illustrato al considerando 31, i produttori dell'Unione selezionati per formare il campione definitivo rappresentavano all'incirca il 7 % della produzione totale stimata nell'Unione e quasi il 10 % delle vendite totali dell'industria dell'Unione. Il campione è stato selezionato partendo da un gran numero di produttori dell'Unione che hanno collaborato ed è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione in questo settore così fortemente frammentato. Per contro, le risposte ai fini del campionamento sono state fornite solo da cinque produttori esportatori/produttori che rappresentavano solo il 4,63 % delle esportazioni cinesi nell'UE, lo 0,24 % del volume di produzione stimato nella RPC, l'1,2 % del volume delle vendite stimato sul mercato interno e lo 0,7 % del volume delle vendite nel resto del mondo. Solo tre dei cinque produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste sui rispettivi fattori produttivi e successivamente hanno interrotto la collaborazione. Pertanto, in considerazione del livello insufficiente di collaborazione, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping sulla base dei dati disponibili. Come indicato al considerando 30, la Commissione ha invece stabilito un campione provvisorio per i produttori dell'Unione e ha sostituito due produttori inclusi nel campione con altri produttori dell'Unione che hanno collaborato al fine di garantire la rappresentatività del campione definitivo in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base. Sulla base di tali elementi si è quindi concluso che la situazione concernente la collaborazione dei produttori ed esportatori della RPC non era paragonabile a quella dei produttori dell'UE e pertanto non sussisteva una violazione del principio della parità di trattamento. Sulla base di quanto precede la Commissione ha respinto tale argomentazione. (68) La CCCMC ha affermato inoltre che la Commissione non ha applicato correttamente l'articolo 18 del regolamento di base, poiché ha confuso i concetti di «omessa collaborazione» e «livello di collaborazione». (69) La Commissione ricorda che l'articolo 18 è stato applicato alla RPC perché il volume di importazioni dei produttori che hanno fornito una risposta ai fini del campionamento era particolarmente basso e quindi non rappresentativo delle importazioni dalla RPC nell'UE. Come indicato al considerando 67 inoltre la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite nel resto del mondo di queste cinque società rappresentavano una quota trascurabile dei volumi totali di produzione e di vendita della Cina. La Commissione ha anche chiesto ai cinque produttori esportatori cinesi di fornire ulteriori informazioni relative alle loro vendite sul mercato interno e alle esportazioni verso i paesi terzi e l'Unione, ma nessuno di loro ha fornito le informazioni richieste. In assenza di collaborazione da parte di altri produttori esportatori la Commissione conclude che, data la collaborazione scarsa e non rappresentativa nella fase di campionamento dell'inchiesta, è accertata l'omessa collaborazione dei produttori/produttori esportatori cinesi nell'inchiesta. (70) Come indicato al considerando 63, durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di piastrelle di ceramica dalla RPC sono praticamente scomparse e pertanto tale volume trascurabile non poteva costituire la base per una persistenza del dumping. Nella sezione seguente la Commissione ha quindi analizzato il rischio di reiterazione del dumping. 4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING (71) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi, le misure istituite da altri paesi e la possibile capacità di assorbimento dei mercati di paesi terzi in virtù delle misure antidumping in vigore. (72) Come indicato al considerando 49, le importazioni dai cinque produttori esportatori/produttori che si sono manifestati nell'esercizio di campionamento rappresentavano meno del 5 % (precisamente il 4,63 %) delle importazioni totali di piastrelle di ceramica dalla RPC nell'Unione, per cui non sono state considerate rappresentative. Come indicato al considerando 67 inoltre la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite nel resto del mondo di queste cinque società rappresentavano una quota trascurabile dei volumi totali di produzione e di vendita della Cina. La Commissione ha quindi comunicato alle autorità della RPC che, poiché il livello di collaborazione non era considerato sufficiente, essa poteva applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative ai produttori esportatori nella RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. (73) A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili, in particolare le informazioni contenute nella domanda di riesame debitamente aggiornate se disponibili, le informazioni pervenute dalle parti interessate nel corso dell'inchiesta (segnatamente il richiedente e uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione) e le informazioni provenienti da altre fonti pubblicamente disponibili, in particolare il Global Trade Atlas («GTA») ( 13 ) e la «panoramica del funzionamento delle industrie della ceramica e dei sanitari nel 2022 e prospettiva per il 2023» ( 14 ) (in appresso denominata «relazione 2022 sulle ceramiche della Cina»). Quest'ultima fonte è stata citata nell'audizione organizzata su richiesta della CCCMC ed è consultabile in internet. 4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC (74) Il richiedente ha fornito le stime della produzione e della capacità produttiva di piastrelle di ceramica nella RPC. Tali stime si basavano sulla relazione del think tank THINK!DESK ( 15 ) commissionata dalla CET. (75) Sulla base di tale relazione, la RPC rappresentava il maggior produttore di piastrelle di ceramica a livello mondiale. Nel 2021 la produzione totale stimata ammontava a circa 9 miliardi di m 2 , pari a circa il 50 % della produzione mondiale. (76) La relazione stimava la capacità produttiva totale nella RPC a 12,3 miliardi di m 2 nel 2021 (in calo rispetto alla capacità produttiva di 13,6 miliardi di m 2 nel 2018). Secondo la relazione, a febbraio 2022 il processo di concentrazione dell'industria delle piastrelle è continuato, comportando il graduale consolidamento dell'industria cinese della ceramica in produttori di grandi volumi, in numero minore ma più efficienti in termini di costi. La relazione stima la produzione totale nella RPC a circa 9 miliardi di m 2 nel 2021, per cui la capacità inutilizzata stimata per il 2021 era pari a 3,3 miliardi di m 2 . Considerando che nel periodo dell'inchiesta di riesame il consumo dell'Unione ammontava a 848,4 milioni di m 2 , la capacità inutilizzata cinese rappresentava circa 3,9 volte il consumo dell'Unione indicato nella tabella 2. (77) La Commissione ha anche calcolato la capacità inutilizzata di piastrelle di ceramica nella RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame sulla base della relazione 2022 sulle ceramiche della Cina. Secondo tale relazione, la capacità nazionale è aumentata da 12,32 miliardi di m 2 nel 2020 a 12,56 miliardi di m 2 nel 2022. Solo 10 miliardi di m 2 tuttavia sono stati considerati capacità effettiva, mentre per la restante capacità l'ambiente di produzione risultava inadeguato a causa di impianti obsoleti che non soddisfacevano più le prescrizioni legate alla produzione e alle politiche. Considerando il volume di produzione di 7,31 miliardi di m 2 nel 2022 pubblicato nella relazione, l'effettiva capacità inutilizzata risulta pari a 2,69 miliardi di m 2 . Sulla base di questi calcoli, la capacità inutilizzata cinese era ancora superiore al triplo del consumo dell'Unione nel mercato libero. (78) In una comunicazione la CCCMC ha sostenuto che la capacità dell'industria cinese delle piastrelle di ceramica era scesa del 45 % circa tra il 2015 e il 2020 e nel periodo dell'inchiesta di riesame era molto inferiore a quella dell'epoca in cui sono state istituite le misure sulle importazioni cinesi, nel 2011. La CCCMC ha osservato che tale riduzione era dovuta a regolamenti ambientali più rigorosi e alle norme sul consumo di energia, oltre che all'aumento dei costi delle materie prime. La CCCMC ha affermato inoltre che un calo così consistente comporta che in caso di scadenza delle misure non si verificheranno cambiamenti sostanziali nelle esportazioni dalla Cina verso l'Unione. (79) La valutazione effettuata dalla Commissione della capacità e della capacità inutilizzata della Cina teneva già conto di tale calo del 45 %. Anche se la capacità produttiva è diminuita come descritto al considerando 76, la Cina è rimasta il maggior produttore di piastrelle di ceramica, con una notevole capacità produttiva e una capacità inutilizzata molto più ampia del mercato totale dell'Unione. (80) L'eccesso di capacità produttiva costituisce un incentivo a esportare a prezzi di dumping. È chiaro inoltre che gli esportatori cinesi devono sfruttare tutte le possibilità esistenti di aumentare la produzione per beneficiare pienamente dei consistenti investimenti volti a ridurre le emissioni di carbonio e il consumo di energia da loro effettuati in relazione alle capacità già installate. La modalità più ovvia è la penetrazione di un mercato aperto a livello mondiale, possibilmente a prezzi di dumping, come nel caso della presente inchiesta. (81) Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di notevoli capacità inutilizzate che, in caso di scadenza delle misure, sarebbero probabilmente sfruttate per esportare piastrelle di ceramica a prezzi di dumping nell'Unione. 4.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi all'esportazione verso paesi terzi (82) La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino le loro vendite all'esportazione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. Dato il livello trascurabile delle importazioni cinesi nell'Unione descritto al considerando 49, la Commissione ha analizzato la quantità e il livello di prezzo delle esportazioni cinesi verso i mercati di paesi terzi e ha confrontato i prezzi con il valore normale costruito. (83) Il mercato dell'Unione delle piastrelle di ceramica, del valore di 850 milioni di m 2 , è uno dei maggiori mercati a livello mondiale. Come illustrato nella tabella 2 inoltre il consumo dell'Unione del prodotto in esame è aumentato del 5 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò dimostra che il consumo dell'Unione resta forte e che il mercato dell'Unione rimane interessante in virtù delle sue dimensioni. (84) A titolo indicativo dei probabili prezzi applicati all'Unione in assenza di misure, la Commissione ha rilevato che i prezzi delle esportazioni originarie della Cina ricavati dalla relazione 2022 sulle ceramiche della Cina erano pari a 6,82 USD nel 2021 e 8,54 USD nel 2022. L'aumento nel 2022 era motivato nella relazione con l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. (85) Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati del GTA e nella relazione 2022 sulle ceramiche della Cina, la RPC era il maggior esportatore di piastrelle di ceramica a livello mondiale durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nonostante le misure antidumping istituite nell'Unione e in diversi altri paesi, come descritto al considerando 173, le esportazioni cinesi rappresentavano oltre il 25 % delle esportazioni mondiali. (86) Prima dell'istituzione delle misure dal 2007 al 2010, le importazioni cinesi rappresentavano in media circa 65 milioni di m 2 all'anno. Oltre alle misure imposte sulle importazioni cinesi oggetto del presente riesame, sono state istituite misure antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica dalla RPC da molti altri paesi terzi come spiegato al considerando 173, cosa che rende più difficile per i produttori esportatori cinesi esportare in tali mercati e aumenta ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione, verso il quale possono essere riorientate le esportazioni. (87) In mancanza di una collaborazione sufficiente dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e di altre informazioni prontamente disponibili come spiegato nella sezione seguente. 4.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di piastrelle di ceramica originarie della RPC (88) Poiché all'apertura dell'inchiesta erano disponibili sufficienti elementi di prova che evidenziavano, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (89) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro opinioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC. (90) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, suggerendo a tale proposito la Thailandia in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base. (91) Il 30 giugno 2023 la Commissione ha informato le parti interessate, con una nota al fascicolo («nota») in merito alle fonti pertinenti, che intendeva utilizzare la Thailandia come paese rappresentativo per la determinazione del valore normale. Ha anche informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Sosuco Ceramic Co LTD, produttori del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni. (92) Nella nota la Commissione ha presentato i principali fattori produttivi. Oltre a tali fattori produttivi, la Commissione ha aggiunto anche le spese generali, come spiegato al considerando 158. Considerato inoltre che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che non richiede un calcolo preciso del margine di dumping, ma piuttosto di stabilire il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, la Commissione ha ritenuto che nel presente caso avrebbe potuto eccezionalmente concentrarsi sui principali fattori produttivi per il calcolo del valore normale. Inoltre, come precisato al considerando 63, nel periodo dell'inchiesta di riesame il livello delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC era trascurabile. Il valore normale costruito sarà pertanto utilizzato soltanto ai fini del confronto con il prezzo all'esportazione cinese praticato a paesi terzi. (93) Data la collaborazione insufficiente dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, come indicato al considerando 89, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, delle informazioni sui fattori produttivi di un produttore dell'Unione incluso nel campione e di altre informazioni prontamente disponibili come spiegato nella sezione seguente. 4.2.2. Valore normale (94) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». (95) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia «qualora sia accertato, […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» in appresso sono denominate «SGAV»). (96) Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 4.2.2.1.   Esistenza di distorsioni significative (97) Nell'ambito di recenti inchieste concernenti il settore della ceramica nella RPC ( 16 ) , la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. (98) In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che falsa l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ( 17 ) . La Commissione ha concluso in particolare che nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 18 ) , ma anche che il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 19 ) . La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC comporta che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 20 ) . La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC ( 21 ) . Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore della ceramica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 22 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC ( 23 ) . (99) Come nella precedente inchiesta concernente il settore della ceramica nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda di riesame e nella relazione, che si basano su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche nell'ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo. (100) Nel presente caso la domanda di riesame faceva riferimento alla relazione, in particolare al capitolo sulla ceramica. L'asserzione concernente le distorsioni nella domanda di riesame si è basata ampiamente sulla relazione finale di Think!Desk («relazione Think!Desk») dell'11 maggio 2022 dal titolo «Market Distortions in the Chinese Architectural Ceramics Industry», che ha fornito informazioni aggiornate a integrazione della relazione della Commissione. La domanda di riesame rileva in particolare l'intervento del governo della RPC nell'industria della ceramica per l'architettura ed evidenzia i collegamenti tra le società e il governo della RPC e il PCC, come descritto nell'analisi dell'intervento del governo della RPC di cui ai capitoli 2 e 4 della relazione di Think!Desk. La domanda di riesame rileva inoltre requisiti e attività di pianificazione locali di vasta portata (capitolo 3 della relazione di Think!Desk), nonché l'accesso a prestiti agevolati (capitolo 5), regimi fiscali agevolati (capitolo 6) e un'ampia gamma di sovvenzioni statali (capitolo 7). La domanda di riesame fornisce numerosi esempi dell'intervento della Cina nel settore della ceramica per l'architettura a tutti i livelli, come descritto nella relazione di Think!Desk ( 24 ) . (101) La domanda di riesame ha fornito esempi di elementi che indicano l'esistenza di distorsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. Il richiedente ha rilevato in particolare che il governo della RPC indirizza l'industria delle piastrelle di ceramica attraverso le misure che seguono: — ricollocazione. Il governo della RPC ha approvato 11 aree focali dove dovrebbe concentrarsi l'industria della ceramica per l'architettura. L'obiettivo di fondo è la ricollocazione dell'industria della ceramica in queste aree, dove le imprese interessate possono beneficiare di vantaggi per l'approvvigionamento di risorse ed energia. In tale processo, il governo della RPC ha stabilito l'obiettivo dell'aumento della portata degli impianti di produzione (nell'intento di eliminare le imprese più piccole) e definito il mix di prodotti previsto, ponendo l'accento sul riorientamento verso le piastrelle di ceramica sottili ( 25 ) ; — stretti collegamenti tra l'industria e il PCC, esemplificati dai legami con il PCC del gruppo Mona Lisa Co. Ltd ( 26 ) ; — interferenza delle autorità locali cinesi. Chaozhou è indicato come esempio: assegnazione di terreno industriale, ampia gamma di incentivi finanziari, partenariati con le imprese locali per l'estrazione di caolino (ossia promozione dell'integrazione verticale indotta dal governo locale), riduzione del costo del gas, istituzione di un fondo speciale di 20 milioni di CNY a sostegno delle industrie che introducono la «produzione intelligente», investimenti azionari e abbuoni d'interesse, creazione di un cluster dell'industria della ceramica. L'industria della ceramica inoltre ha beneficiato di riduzioni delle aliquote d'imposta pari a 1,6 miliardi di CNY. La domanda di riesame spiega che l'industria della ceramica beneficia anche di risparmi sui costi generali di investimento pari a 80 miliardi di CNY nelle offerte iniziali per il costo dei terreni ( 27 ) ; — finanziamenti (prestiti) a condizioni non di mercato ( 28 ) ; — politiche fiscali, compresi vantaggi aggiuntivi quali aliquota ridotta dell'imposta sui redditi societari, concessione di sovvenzioni particolari e accesso a speciali finanziamenti pubblici e migliore accesso a finanziamenti esterni per le società a cui è concesso lo status di HNTE (impresa high tech e innovativa). Un altro programma che consente alle industrie della ceramica di beneficiare di notevoli vantaggi finanziari è il «grande programma di sviluppo occidentale». La domanda di riesame inoltre cita gli sconti IVA e una serie di iniziative provinciali a vantaggio dell'industria della ceramica ( 29 ) ; — sovvenzioni. La domanda di riesame elenca anche sovvenzioni governative disponibili per l'industria della ceramica, tra cui sovvenzioni relative al reddito, per la protezione ambientale, per lo sviluppo dell'economia circolare, per il rinnovo delle attrezzature, per la R&S e la tutela della proprietà intellettuale, per l'occupazione, nonché sovvenzioni relative alla quantità e alla standardizzazione dei prodotti, alla promozione delle esportazioni e al costo dei fattori produttivi ( 30 ) . (102) In conclusione, secondo la domanda di riesame i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la domanda di riesame nel presente caso non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. (103) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, relazione compresa, nonché gli ulteriori elementi di prova forniti dal richiedente sulla sussistenza di distorsioni significative e/o sull'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. (104) In particolare nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore della ceramica, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Data la collaborazione insufficiente da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà dello Stato. Poiché l'industria cinese delle piastrelle di ceramica è altamente frammentata, con un gran numero di PMI, è difficile trarre conclusioni generali sui modelli di proprietà del settore. Nel corso dell'inchiesta tuttavia la Commissione ha stabilito l'esistenza di legami personali in una serie di imprese. A titolo di esempio, lo statuto di Everjoy Health Group contiene la clausola seguente: «Articolo 12. La società istituisce le organizzazioni del partito comunista e svolge attività di partito in conformità delle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese. La società garantisce le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito ( 31 ) ». La relazione annuale 2022 cita anche diversi membri del consiglio di amministrazione, tra cui «membri indipendenti del consiglio di amministrazione» che sono membri del comitato di partito ( 32 ) . (105) Anche lo statuto di Guangdong Dongpeng Holdings Co. Ltd. afferma quanto segue: «Articolo 11. La società istituisce le organizzazioni del partito comunista e svolge attività di partito in conformità delle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese. La società garantisce le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito ( 33 ) ». Durante l'inchiesta inoltre è stata accertata l'esistenza di legami personali tra la direzione della società e il PCC ( 34 ) . (106) Anche la relazione annuale 2021 di Huida Sanitary Ware Co., Ltd. conferma l'esistenza di legami personali tra la direzione della società e il PCC ( 35 ) . (107) Infine il sito web del gruppo Mona Lisa spiega la presenza del partito nella società: «nel corso degli anni, la sezione del partito del gruppo Mona Lisa si è concentrata sull'integrazione e sull'edificazione comune del partito insieme alle imprese, esplorando anche un metodo di lavoro basato sulle caratteristiche delle imprese per garantire solide basi per l'edificazione del partito, una profonda trasformazione e una leadership forte, per fondere profondamente la cultura del partito con quella aziendale, garantire la leadership in numerosi progetti di riforma, garantire che il potere del partito sia profondamente integrato in tutti gli aspetti dell'attività di ricerca e sviluppo, produzione, marketing e gestione aziendale, migliorare costantemente la cultura aziendale e garantire la leadership generale sull'innovazione e sul potenziamento delle imprese ( 36 ) ». La relazione annuale 2022 del gruppo Mona Lisa inoltre conferma che diversi membri del consiglio di amministrazione sono membri del PCC, e uno di essi svolge la funzione di vice segretario del comitato di partito ( 37 ) . (108) Nel settore delle piastrelle di ceramica inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Il quattordicesimo ciclo di pianificazione non prevede più piani dedicati a prodotti specifici, bensì piani a livello nazionale che riuniscono diversi tipi di prodotti. Il settore delle piastrelle di ceramica rientra nel quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime nell'ambito della categoria più generale dei materiali da costruzione. A settembre 2022 inoltre la federazione cinese dei materiali da costruzione, incaricata dal ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione, ha pubblicato gli orientamenti sullo sviluppo dell'industria dei materiali da costruzione nel periodo del quattordicesimo piano quinquennale ( 38 ) . Il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime e gli orientamenti forniscono indicazioni a livello centrale per lo sviluppo del settore dei materiali da costruzione da molteplici prospettive. Inoltre le disposizioni del parere orientativo 2022 sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dell'industria leggera riguardano anche l'industria delle piastrelle di ceramica. (109) Il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime individua le sfide seguenti nell'offerta di materie prime in Cina: «persiste un eccesso di offerta di prodotti di fascia medio-bassa, mentre l'offerta di prodotti di fascia alta è carente; il livello di autonomia e di controllo della tecnologia di processo e degli impianti fondamentali per i principali materiali non è elevato; realizzare lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio resta un compito arduo […] e la capacità di garantire risorse strategiche cruciali resta inadeguata» ( 39 ) . Nel contempo, il piano stabilisce gli obiettivi seguenti: «entro il 2025, sarà notevolmente potenziata la capacità dell'industria delle materie prime di salvaguardare e condurre lo sviluppo di alta qualità dell'industria manifatturiera» ( 40 ) . Durante il quattordicesimo ciclo di pianificazione quindi il governo della RPC guiderà lo sviluppo dell'industria delle materie prime, comprese le piastrelle di ceramica, al fine di allinearsi agli obiettivi governativi, invece di lasciare che l'industria si sviluppi secondo le forze del mercato. (110) Per quanto riguarda i finanziamenti che garantiscono l'attuazione, il piano stabilisce che «i canali di finanziamento esistenti saranno utilizzati appieno per sostenere importanti progetti citati nel piano» e «[il governo] approfondirà la collaborazione tra industria e finanza e potenzierà il ruolo della piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza per fornire forte sostegno ai progetti in linea con il piano mediante servizi finanziari e investimenti azionari» ( 41 ) . Le istituzioni finanziarie sono incoraggiate a fornire servizi completi alle imprese nel settore delle materie prime che hanno attuato fusioni e riorganizzazioni, nonché interventi di trasformazione e potenziamento ( 42 ) . (111) Il parere orientativo è redatto nel consueto linguaggio impiegato per fissare obiettivi di sviluppo: «[…] entro il 2025, la forza dell'industria leggera nel suo complesso sarà notevolmente migliorata, la percentuale dell'industria leggera nella produzione industriale lorda rimarrà sostanzialmente stabile, l'effetto dell'espansione della domanda interna e della promozione del consumo sarà evidente e la capacità di agevolare la costruzione di un nuovo modello di sviluppo e promuovere uno sviluppo economico e sociale di qualità sarà rafforzata» ( 43 ) . Durante il periodo del quattordicesimo piano quinquennale inoltre il tasso di crescita del valore aggiunto dell'industria leggera dovrebbe essere coerente con il tasso di crescita medio del valore aggiunto industriale nazionale, il margine di profitto delle industrie principali e la quota di mercato internazionale dei principali prodotti devono restare sostanzialmente stabili, mentre la qualità e l'efficienza dovrebbero migliorare in misura significativa. (112) È importante notare che il parere orientativo prevede il miglioramento delle politiche di sostegno fiscale e finanziario. Nello specifico, le istituzioni finanziarie dovrebbero «proporre servizi e prodotti finanziari innovativi e aumentare il sostegno per la trasformazione tecnologica e l'innovazione scientifica e tecnologica delle imprese dell'industria leggera» ( 44 ) . Nel frattempo le amministrazioni locali sono incoraggiate a migliorare le politiche di sostegno pertinenti in base alle esigenze di sviluppo dell'industria leggera locale e a rafforzare il potenziale di sviluppo. (113) Il parere orientativo richiede ai dipartimenti locali responsabili dell'industria di «rafforzare il coordinamento generale e la gestione dei processi e svolgere un buon lavoro nella fase di attuazione». Come di consueto si presume inoltre che l'associazione di categoria funga da «ponte tra il governo e le imprese, rafforzi il controllo dell'attuazione dei presenti pareri [orientativi], [e] guidi le imprese nel rafforzamento della costruzione di sistemi di autodisciplina e affidabilità creditizia» ( 45 ) . In sintesi, i pareri orientativi dimostrano che il governo dirige lo sviluppo dell'industria leggera, compresa la ceramica. (114) I piani a livello nazionale indicano obiettivi e traguardi piuttosto generici, mentre i documenti orientativi a livello locale sono molto più dettagliati. A titolo di esempio, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria dei materiali da costruzione nella provincia di Shandong («piano di Shandong»), pubblicato il 17 novembre 2021 dal dipartimento provinciale di Shandong per l'industria e la tecnologia dell'informazione, comprende una serie di traguardi specifici da conseguire entro la fine del quattordicesimo periodo di pianificazione. Il piano di Shandong stabilisce anche obiettivi quantitativi dettagliati, che non sono compresi nel quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime. Il piano di Shandong prevede che «entro il 2025, il valore della produzione dell'industria dei materiali da costruzione raggiungerà 700 miliardi di CNY, il valore della produzione delle prime 10 imprese nel settore delle materie prime rappresenterà il 30 % dell'industria nel suo complesso, sarà coltivata un'impresa del livello di 100 miliardi e saranno creati cinque cluster industriali del livello di 10 miliardi […]». (115) Il piano di Shandong specifica anche le priorità di sviluppo per l'industria delle ceramiche da costruzione. Mira a rafforzare basi produttive selezionate per le ceramiche da costruzione e a sostenere la creazione di una serie di parchi dimostrativi per l'innovazione. Le principali imprese produttrici di ceramiche da costruzione inoltre sono incoraggiate a istituire un sistema di qualità per la gestione del marchio d'impresa. Tra le priorità di sviluppo per l'industria delle ceramiche da costruzione figurano anche la promozione dell'applicazione di tecnologie e processi nuovi, nonché lo sviluppo di ceramiche nuove e funzionali. (116) Uno dei compiti principali dell'industria dei materiali da costruzione a Shandong consiste nel rafforzare la competitività internazionale delle imprese del settore. Per conseguire tale obiettivo, il piano di Shandong prevede di «approfondire la cooperazione economica e commerciale della “nuova via della seta” (iniziativa “One Belt, One Road”), […] espandere attivamente il commercio estero, concentrarsi sulla promozione dell'esportazione di […] ceramiche da costruzione, […] incoraggiare imprese solide nel settore dei materiali da costruzione per realizzare progetti di cooperazione all'estero e concentrarsi sulla promozione della cooperazione in materia di progettazione, materiali da costruzione, servizi per il lavoro, tecnologia e capitale, […] migliorare l'efficienza dell'assegnazione delle risorse e rafforzare la competitività nazionale dell'industria dei materiali da costruzione di Shandong». (117) Il piano di Shandong auspica anche un aumento del sostegno fiscale e di bilancio per l'industria, in particolare l'attuazione di politiche fiscali e di bilancio nazionali, quali l'ulteriore deduzione delle spese di R&S sostenute dalle imprese e la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul reddito per i materiali da costruzione con utilizzo globale delle risorse. Le autorità di Shandong inoltre «miglioreranno le politiche di sostegno finanziario, incoraggeranno tutti i tipi di istituti finanziari a concedere crediti a progetti qualificati relativi a materiali da costruzione, aumenteranno il sostegno finanziario per le fusioni e le acquisizioni, […] svilupperanno attivamente il leasing finanziario e forniranno servizi finanziari alla catena di approvvigionamento, provvedendo ad ampliare la portata dei finanziamenti per le imprese di piccole e medie dimensioni in forte crescita nel settore dei materiali da costruzione». Il piano di Shandong chiede inoltre alle autorità competenti di «intensificare l'attuazione, migliorare i meccanismi di coordinamento e promozione, formulare piani di lavoro […] e chiarire i ruoli e le responsabilità». Le imprese di proprietà dello Stato, le imprese private e le PMI sono pertanto incoraggiate ad intensificare la collaborazione lungo la filiera industriale e la catena di approvvigionamento. (118) In sintesi, il piano di Shandong riflette molti dei meccanismi e degli obiettivi del quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime, ma stabilisce anche obiettivi concreti di produzione e sviluppo per l'industria delle ceramiche da costruzione, oltre a porre l'accento sull'espansione internazionale e sull'intensificazione della collaborazione tra imprese. (119) In aggiunta ai piani provinciali, molti comuni dispongono di propri piani di sviluppo industriale, anche per il settore della ceramica. A titolo di esempio, ad aprile 2018, l'autorità comunale di Chaozhou ha pubblicato il piano di attuazione per la promozione dello sviluppo di alta qualità dell'industria della ceramica nella città di Chaozhou («piano di attuazione») ( 46 ) al fine di accelerare la trasformazione e il potenziamento dell'industria della ceramica della città e promuovere lo sviluppo di qualità di industrie tradizionali vantaggiose. (120) Il piano di attuazione prevede diverse misure per conseguire tale obiettivo: apportare alcune correzioni al mercato del caolino e migliorare l'offerta di materie prime; creare una piattaforma per l'innovazione e raccogliere risorse per l'innovazione; rafforzare la cooperazione tra industria, università e ricerca e accelerare l'innovazione tecnologica; migliorare la progettazione industriale e sviluppare la creatività culturale; attuare una strategia di marca e rafforzare la pubblicità e la comunicazione; sviluppare il turismo industriale e definire l'immagine di capitale della porcellana; compilare indici dei prezzi e cogliere le dinamiche del mercato; accelerare la costruzione della rete del gas e ridurre i costi del gas; rafforzare il controllo dell'inquinamento e promuovere una produzione più pulita. (121) Il piano di attuazione chiede alle autorità comunali di «guidare razionalmente l'assegnazione delle risorse, migliorare la capacità del mercato di assegnare le risorse, e guidare l'industria della ceramica della città per accelerare l'eliminazione della capacità produttiva arretrata» e di «rafforzare la cooperazione con l'associazione provinciale in materia di prezzi» ( 47 ) . Al fine di ridurre la sovraccapacità, il piano di attuazione invita a «promuovere la riforma strutturale sul versante dell'offerta dell'industria della ceramica, […] sollecitare le imprese ad adottare tecnologie e impianti di produzione avanzati e accelerare l'eliminazione della capacità produttiva altamente inquinante e ad alte emissioni» ( 48 ) . (122) L'attuazione dev'essere pianificata, coordinata e supervisionata da un gruppo di lavoro speciale, guidato da un vice sindaco. Di conseguenza, «[t]utte le autorità di contea e distretto e i pertinenti dipartimenti comunali dovrebbero formulare piani di lavoro specifici in base al piano di attuazione e ripartire le responsabilità, quantificare e scomporre gli obiettivi di sviluppo e provvedere a una valida attuazione dei compiti specifici» ( 49 ) . È inoltre «prevista la piena attuazione di politiche di bilancio e fiscali e progetti di riconoscimenti finanziari e sovvenzioni che consentano ai governi a tutti i livelli di sostenere la trasformazione e il potenziamento dell'industria della ceramica» ( 50 ) . (123) La città di Chaozhou (provincia di Guangdong) ha adottato anche un piano d'azione per la creazione di un cluster dell'industria della ceramica da cento miliardi di yuan ( 51 ) («piano d'azione») nell'intento di promuovere ulteriormente la propria industria della ceramica e aumentare l'influenza del marchio regionale della ceramica di Chaozhou. Il piano d'azione stabilisce che entro il 2025 «la portata dell'industria della ceramica della città sarà ulteriormente ampliata, sarà formato un gruppo di imprese leader influenti a livello internazionale e nazionale e il valore totale della produzione industriale raggiungerà 100 miliardi di CNY». Le autorità prevedono la presenza di oltre 1 000 imprese, di cui più di 300 con un valore della produzione superiore a 100 milioni di CNY e oltre 100 imprese high-tech nazionali. Chaozhou inoltre mira a «disporre di oltre 50 centri di ricerca e sviluppo per la tecnologia di progettazione a livello provinciale e oltre 50 centri di assistenza tecnica a livello provinciale per le imprese nel settore della ceramica» ( 52 ) . (124) Il piano d'azione stabilisce inoltre che la configurazione industriale deve essere ottimizzata attraverso la concentrazione dell'industria. A tale proposito, il governo intende fornire sostegno a una serie di società faro, più grandi e competitive. Queste ultime, denominate anche società «portanti», beneficeranno dell'approccio governativo « una società – una politica » che si traduce in politiche personalizzate per ciascuna impresa, anche in termini di sostegno pubblico. Occorre incoraggiare anche le operazioni di fusione e riorganizzazione di imprese per migliorarne la competitività generale. Dall'inchiesta è emerso inoltre che i produttori di piastrelle di ceramica beneficiano di consistenti sovvenzioni fornite dal governo. A titolo di esempio, Shanghai Everjoy Health ha ottenuto 5,3 milioni di CNY nel 2021 e 7,6 milioni di CNY nel 2022 ( 53 ) . Guangdong Dongpeng Holdings Co. è un altro produttore di piastrelle di ceramica che percepisce sovvenzioni pubbliche, tra cui 105,1 milioni di CNY nel 2021 e 67,3 milioni di CNY nel 2022 ( 54 ) . Anche il gruppo Huida ha ricevuto 9,6 milioni di CNY di sovvenzioni pubbliche nel 2021 ( 55 ) e il gruppo Mona Lisa ha ricevuto 38,4 milioni di CNY nel 2022 e 32,6 milioni di CNY nel 2021 ( 56 ) . (125) Come risulta evidente dagli esempi di cui sopra, il governo della RPC guida lo sviluppo del settore delle piastrelle di ceramica mediante un'ampia gamma di strumenti politici e direttive a ogni livello (nazionale, provinciale e comunale) e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. L'industria delle piastrelle di ceramica quindi beneficia di orientamenti e interventi pubblici. (126) In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori del settore della ceramica a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica mirati al sostegno delle industrie incentivate, compresa la produzione di piastrelle di ceramica. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. (127) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore delle piastrelle di ceramica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 98, non inciderebbe sui fabbricanti del prodotto oggetto del riesame. (128) Il settore delle piastrelle di ceramica è influenzato anche da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 98. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC) ( 57 ) . (129) Nella presente inchiesta inoltre non sono stati presentati elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore delle piastrelle di ceramica non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato sempre al considerando 98. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (130) La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione di capitale e sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. (131) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (132) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la CCCMC ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione aveva interpretato erroneamente il ruolo dei piani quinquennali (cfr. considerando 19) e ha sostenuto che tali piani, visto in particolare che non prevedono violazioni o penalizzazioni, sono documenti puramente orientativi e non giuridicamente vincolanti, esistendo iniziative analoghe anche nell'UE. La CCCMC ha inoltre ribadito le sue riserve in merito alla relazione e ha affermato che il contenuto della relazione e il modo in cui è utilizzato presentavano gravi carenze di fatto e di diritto, che la relazione non rispettava lo standard di imparzialità e oggettività degli elementi di prova e che omette deliberatamente circostanze, elementi e conclusioni fattuali. (133) In primo luogo la Commissione ha osservato che la CCCMC non ha presentato nuove e sostanziali argomentazioni o elementi di prova sul ruolo dei documenti di pianificazione cinesi e sulla loro natura vincolante. (134) In secondo luogo la Commissione ha ricordato che il sistema di pianificazione cinese definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli dell'amministrazione, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia, e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello amministrativo inferiore. Come descritto in dettaglio nella relazione, gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione sono di fatto vincolanti, e il sistema di pianificazione fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti. Di conseguenza tale argomentazione della CCCMC non ha potuto essere accolta. (135) Per quanto riguarda le argomentazioni concernenti le politiche industriali dell'UE, la Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, come l'UE, non hanno alcuna rilevanza nel contesto della presente inchiesta. Anche questa argomentazione è stata pertanto respinta. (136) In terzo luogo, per quanto riguarda l'uso delle informazioni contenute nella relazione, il fatto che il documento sia stato pubblicato tenendo conto del suo potenziale utilizzo nelle inchieste di difesa commerciale non rende inesatti o soggettivi gli elementi di prova oggettivi ivi contenuti. In aggiunta alla risposta fornita al considerando 15, la Commissione ha osservato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali, studi accademici e articoli di studiosi, nonché altre fonti affidabili indipendenti. È stata resa pubblica e tutte le parti interessate hanno avuto ampie possibilità di confutare, integrare o commentare la relazione o gli elementi di prova su cui si basa. La CCCMC non ha formulato alcuna confutazione e ha solo presentato osservazioni generiche non suffragate, sostenendo che la Commissione omette circostanze, elementi e conclusioni fattuali che sarebbero in contraddizione con lo scopo della relazione, senza indicare quali circostanze o elementi fattuali specifici metterebbero in discussione l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le argomentazioni della CCCMC a tale riguardo sono state pertanto respinte. (137) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che nel presente caso non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione successiva. 4.2.2.2.   Paese rappresentativo 4.2.2.2.1.   Osservazioni generali (138) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 58 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 59 ) ; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (139) Come spiegato al considerando 91, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota»). Nella nota sono descritti i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Mediante la nota le parti interessate sono state informate dell'intenzione di utilizzare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (140) In linea con i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato la Thailandia quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, come suggerito dal richiedente nella domanda di riesame. La Banca mondiale ha classificato la Thailandia come paese a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. Si è ritenuto pertanto che abbia un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. (141) La Commissione ha anche accertato che la Thailandia soddisfaceva tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e che tutti i dati pubblici pertinenti erano prontamente disponibili e accessibili, comprese statistiche sulle importazioni e dati sui costi delle materie prime, come pure su fattori produttivi quali gas naturale, energia elettrica e lavoro. (142) La Commissione ha individuato in particolare informazioni finanziarie pubblicamente disponibili per un produttore thailandese, Sosuco Ceramic Co LTD («Sosuco»), riguardanti l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021, che rientra nel periodo dell'inchiesta di riesame. Sosuco evidenziava un congruo livello di SGAV e profitti. (143) La Commissione ha altresì analizzato le importazioni in Thailandia dei principali fattori produttivi. Dall'analisi dei dati sulle importazioni è emerso che le importazioni in Thailandia dei principali fattori produttivi non erano sostanzialmente interessate dalle importazioni dalla RPC o da paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 60 ) . (144) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza della Thailandia come paese rappresentativo e di Sosuco come produttore nel paese rappresentativo. (145) A seguito della nota nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito alla scelta della Thailandia come paese rappresentativo. (146) Infine, dato il basso livello di collaborazione e avendo stabilito che la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 4.2.2.2.2.   Conclusioni (147) Alla luce della collaborazione insufficiente, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che la Thailandia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha scelto la Thailandia quale paese rappresentativo appropriato da considerare come paese rappresentativo appropriato. 4.2.2.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (148) Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materie prime, gas naturale, energia e lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha anche dichiarato che per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati del Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare le materie prime. La Commissione ha dichiarato altresì che si sarebbe avvalsa delle informazioni provenienti dall'ufficio nazionale di statistica per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro e delle informazioni provenienti dall'autorità metropolitana dell'energia elettrica della Thailandia e dall'ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell'Energia della Thailandia per le tariffe pubbliche dei fornitori di energia elettrica e gas in Thailandia. (149) Nella nota la Commissione ha anche informato le parti interessate di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. 4.2.2.3.1.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni 4.2.2.3.1.1.   Fattori produttivi (150) Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda di riesame e le successive informazioni trasmesse dal richiedente e da altre parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tabella 1 Fattori produttivi delle piastrelle di ceramica Fattore produttivo Codice delle merci in Thailandia Valore esente da distorsioni (CNY) Unità di misura Fonte di informazione Materie prime Argilla 250840900010 1,07 kg Global Trade Atlas (GTA) Feldspato 25291010 0,83 kg GTA Sabbia 250510 0,66 kg GTA Smalti ceramici 32072010 18,6 kg GTA Lavoro (manodopera) Costo del lavoro n/d 15,41 ore Ufficio statistico nazionale della Thailandia Energia Energia elettrica n/d 0,744 kWh Autorità metropolitana dell'energia elettrica della Thailandia Gas n/d 2,24 m3 Ufficio per la pianificazione e la politica energetica – Ministero dell'Energia della Thailandia Materie prime (151) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione per ciascun fattore produttivo nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC, elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 ( 61 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 4.2.2.1 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (152) Per una serie di fattori produttivi, i singoli costi effettivi rappresentavano una percentuale relativamente bassa dei costi totali delle materie prime. La Commissione ha pertanto deciso di includere tali costi nei materiali di consumo. Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni di tutte le altre materie prime e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra tutte le altre materie prime e il costo totale delle materie prime al 13,5 %. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni delle materie prime per ottenere il valore esente da distorsioni delle altre materie prime. (153) Di norma tali prezzi all'importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Considerando tuttavia che la presente inchiesta è un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire l'eventuale persistenza o reiterazione del dumping, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l'effetto di accrescere il valore normale e dunque il livello di dumping. Lavoro (manodopera) (154) L'ufficio statistico della Thailandia pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Thailandia. La Commissione si è avvalsa delle statistiche disponibili più recenti relative al 2021 e al 2022 per calcolare il costo medio del lavoro nel settore manifatturiero ( 62 ) . Per stabilire le ore lavorative settimanali nel settore manifatturiero in Thailandia sono stati utilizzati i dati dell'ILO ( 63 ) . Energia elettrica (155) Il prezzo dell'energia elettrica applicato alle imprese (utenze industriali) in Thailandia è pubblicato dall'autorità metropolitana dell'energia elettrica della Thailandia. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kWh ( 64 ) pubblicati a novembre 2018 (con riferimento al periodo dell'inchiesta di riesame) ( 65 ) . Gas naturale (156) Il prezzo del gas naturale (pro capite) in Thailandia è pubblicato dall'ufficio per la pianificazione e la politica energetica del ministero dell'Energia della Thailandia. La Commissione ha utilizzato i prezzi corrispondenti pubblicati per i periodi 2021 e 2022 in migliaia di tonnellate equivalenti petrolio e convertiti in m 3 (con riferimento al periodo dell'inchiesta di riesame) ( 66 ) . 4.2.2.3.1.2.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (157) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (158) Per stabilire il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti da un produttore dell'Unione incluso nel campione, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto. (159) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari disponibili più recenti della società thailandese che nella nota era stata individuata come produttore attivo e redditizio di prodotti di categoria analoga alle piastrelle di ceramica. I dati finanziari sono stati ricavati da Orbis Bureau van Dijk per l'esercizio finanziario 2021 per la società Sosuco Ceramic Co LTD. 4.2.2.3.2.   Calcolo del valore normale (160) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (161) Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. Come indicato al considerando 93, a causa della collaborazione insufficiente dei produttori esportatori la Commissione si è basata sulle informazioni fornite da un richiedente che ha collaborato nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) per la produzione di piastrelle di ceramica. (162) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto spese generali di produzione, SGAV e profitti, come rilevato ai considerando 158 e 159. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti da una società inclusa nel campione, SGAV e profitti sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari di Sosuco Ceramic Co LTD per l'esercizio 2021 riportati nei bilanci certificati della società ( 67 ) (cfr. sezione 4.2.2.2.1). La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito: — spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 14 % dei costi diretti di produzione; — SGAV e altri costi, che rappresentavano il 24 % del costo delle vendite («COGS») di Sosuco; e — profitti realizzati da Sosuco, pari al 12 % del costo delle vendite, che sono stati applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni. (163) Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (164) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni la CCCMC ha affermato che il produttore thailandese selezionato, Sosuco Ceramic Co LTD, aveva realizzato un profitto molto elevato nonostante SGAV estremamente elevate, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute. La CCCMC ha sostenuto che è molto raro che l'industria delle piastrelle di ceramica ottenga un profitto così elevato, considerando anche gli effetti della pandemia di COVID-19 e le perturbazioni della catena di approvvigionamento nel corso del 2021. La CCCMC ha ricordato che nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha realizzato un profitto del 4,1 %. Ha inoltre affermato che il profitto dell'industria dell'Unione è stato realizzato in una situazione normale e senza nessun asserito impatto delle importazioni cinesi, considerando che le importazioni dalla Cina erano inferiori all'1 %. Per questi motivi la CCCMC ha ritenuto che il profitto di Sosuco Ceramic Co LTD non fosse rappresentativo. (165) In primo luogo la Commissione ha osservato che, come descritto al considerando 91, già il 30 giugno 2023, in una nota al fascicolo la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. La nota comprendeva anche il tasso di SGAV e il profitto sulla base delle informazioni disponibili per Sosuco Ceramic Co LTD. La CCCMC non aveva trasmesso alcuna osservazione a seguito di tale nota. Un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e sulla base dei dati prontamente disponibili dei produttori di piastrelle di ceramica per il paese rappresentativo selezionato, la Thailandia. Inoltre, nella sua argomentazione, la CCCMC non ha presentato elementi di prova conclusivi del fatto che le SGAV e i profitti di Sosuco fossero soggetti a distorsioni o non congrui. La CCCME non ha fornito fonti alternative per le SGAV e per i profitti. (166) In secondo luogo il livello di profitto raggiunto sul mercato dell'UE non può essere adeguatamente confrontato con il livello di profitto ottenibile su un altro mercato diverso, con un diverso livello di sviluppo economico, come quello thailandese. Va aggiunto che durante il periodo in esame il profitto dell'industria dell'Unione era ancora influenzato dalle importazioni oggetto di dumping dall'India e dalla Turchia, come stabilito dal regolamento (UE) 2023/265. (167) In terzo luogo, nel cercare informazioni finanziarie prontamente disponibili per le SGAV e profitti, la Commissione ha analizzato diversi produttori di piastrelle di ceramica in Thailandia e ha concluso che il margine di profitto medio dei primi 10 produttori redditizi nel paese rappresentativo era in linea con il margine di profitto di Sosuco Ceramic Co LTD. Nel processo di selezione del paese rappresentativo, la Commissione ha esaminato anche un potenziale produttore brasiliano il cui margine di profitto era anch'esso in linea con il margine di profitto di Sosuco. (168) Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 4.2.3. Prezzo all'esportazione (169) Data la mancanza di importazioni rappresentative nel mercato dell'Unione e in assenza di collaborazione, la Commissione si è basata sui prezzi all'esportazione dalla RPC nel resto del mondo, come spiegato al considerando 82. Tale prezzo è stato determinato sulla base della relazione 2022 sulle ceramiche della Cina (FOB). La Commissione si è basata su questa fonte poiché i dati contenuti nella banca dati GTA per le esportazioni dalla Cina verso paesi terzi non erano disponibili in m 2 . 4.2.4. Confronto (170) La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con i prezzi applicati dalla Cina nel resto del mondo ricavati dalla relazione 2022 sulle ceramiche della Cina, come descritto al considerando 169. (171) Su tale base, la differenza di prezzo tra il valore normale e i prezzi all'esportazione nel resto del mondo è risultata significativa (superiore al 50 %) anche senza adeguamenti del prezzo all'esportazione cinese a livello franco fabbrica. (172) Ciò significa che, in caso di scadenza delle misure e se i prezzi ai quali i produttori esportatori cinesi esporterebbero nell'Unione il prodotto in esame fossero in linea con il prezzo all'esportazione a livello mondiale osservato durante il riesame, il livello di dumping sarebbe significativo. 4.3. Possibile capacità di assorbimento di mercati di paesi terzi e misure di difesa commerciale in altri mercati di esportazione (173) Secondo le informazioni della banca dati dell'OMC ( 68 ) , la Commissione ha riscontrato che nel 2023 erano applicabili dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di piastrelle di ceramica cinesi in Argentina, Brasile, Messico, India, Pakistan, Stati Uniti, Consiglio di cooperazione del Golfo e Regno Unito. Tali restrizioni sono state riconosciute come fattore di limitazione delle esportazioni nella relazione 2022 sulle ceramiche della Cina. Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati del GTA e della relazione 2022 sulle ceramiche della Cina tuttavia i produttori esportatori cinesi sono fortemente orientati all'esportazione, poiché la RPC era il maggior esportatore di piastrelle di ceramica a livello mondiale durante il periodo dell'inchiesta di riesame e le esportazioni cinesi rappresentavano circa il 25 % delle esportazioni mondiali, malgrado le misure in vigore. (174) Considerate le difficoltà degli esportatori cinesi a vendere in questi mercati, in caso di scadenza delle misure il mercato dell'Unione diventerebbe ancora più appetibile per gli esportatori cinesi desiderosi di esportare l'eccesso di produzione e di utilizzare la capacità inutilizzata. 4.4. Conclusioni (175) Alla luce della valutazione di cui ai considerando da 82 a 174, in particolare per quanto riguarda la notevole capacità inutilizzata degli esportatori cinesi, l'attrattiva del mercato dell'Unione e la scarsa capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi a causa delle misure di difesa commerciale in vigore, la Commissione ha concluso che sussiste il rischio di reiterazione delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure in vigore. 5. PREGIUDIZIO 5.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (176) Come indicato al considerando 28, l'industria delle piastrelle di ceramica dell'Unione è altamente frammentata. Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da oltre 300 produttori dell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (177) Come indicato ai considerando da 27 a 29, l'industria dell'Unione è stata suddivisa in tre categorie di produttori in base al loro volume di produzione annuale: piccoli, medi e grandi. I grandi produttori rappresentavano circa la metà della produzione totale dell'Unione. (178) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a circa 1 250 000 000 m 2 . La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati macroeconomici verificati contenuti nel questionario fornito dalla CET. La CET ha raccolto i volumi di produzione dai suoi singoli membri e dalle associazioni nazionali. Laddove tali informazioni non erano disponibili, la CET ha integrato le statistiche sulla produzione con dati forniti da PRODCOM ( 69 ) . (179) Come indicato al considerando 31, è stato selezionato un campione di sei produttori dell'Unione che rappresentano circa il 7 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile e circa il 10 % delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. (180) Pur essendo chiaro che l'industria era altamente frammentata, nel periodo in esame era in atto un certo grado di consolidamento. Ciò è risultato evidente dalle informazioni contenute nella domanda di riesame e dalle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. 5.2. Consumo dell'Unione (181) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base dei dati verificati nel questionario macroeconomico fornito dalla CET, oltre ai dati sulle importazioni disponibili nella banca dati Comext. (182) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell'Unione (m 2 ) 2019 2020 2021 Periodo dell'inchiesta di riesame Consumo totale dell'Unione 810 615 053 813 894 172 863 755 053 848 451 585 Indice 100 100 107 105 Fonte: questionario macroeconomico ed Eurostat. (183) Nel periodo in esame, il consumo dell'Unione è aumentato del 5 %. Il consumo è rimasto stabile dal 2019 al 2020, per poi aumentare del 7 % nel 2021 rispetto al 2019. Questo andamento è dovuto all'impatto della pandemia di Covid-19, che ha avuto un effetto positivo perché in tale periodo i consumatori hanno aumentato le spese per migliorie alla propria abitazione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame tale effetto ha cominciato a calare, ma il consumo è rimasto comunque superiore del 5 % rispetto al 2019. 5.3. Importazioni dal paese interessato 5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (184) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat sulle importazioni. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base a tali dati in percentuale del consumo. (185) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (m 2 ) e quota di mercato 2019 2020 2021 Periodo dell'inchiesta di riesame Volume delle importazioni dal paese interessato (m 2 ) 6 739 211 6 488 766 3 007 817 2 341 140 Indice 100 96 45 35 Quota di mercato (%) 0,8 0,8 0,3 0,3 Indice 100 96 42 33 Fonte: Eurostat. (186) Il volume delle importazioni dal paese interessato è sceso da 6,7 milioni di m 2 nel 2019 a 2,4 milioni di m 2 nel periodo dell'inchiesta di riesame. (187) La CCCMC ha osservato che il volume e la quota di mercato delle importazioni cinesi erano bassi rispetto a quelli dell'industria dell'Unione e pertanto non incidevano sull'industria dell'Unione. (188) La Commissione ha convenuto che i volumi delle importazioni dalla Cina erano trascurabili, con una quota di mercato inferiore all'1 % e non erano la causa della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. 5.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (189) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Comext nella banca dati di Eurostat. (190) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all'importazione (EUR/ m 2 ) 2019 2020 2021 Periodo dell'inchiesta di riesame Cina 5,18 4,81 6,03 7,21 Indice 100 93 116 139 Fonte: Eurostat. (191) Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione sono aumentati del 39 %. (192) Come spiegato al considerando 188 il volume delle importazioni dalla Cina era trascurabile nel periodo dell'inchiesta di riesame e pertanto non è stato ritenuto rappresentativo per la presente analisi. Non è stato quindi calcolato un margine di undercutting. 5.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina (193) Le importazioni di piastrelle di ceramica da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente dalla Turchia e dall'India. Va notato che a febbraio 2023 sono stati istituiti dazi antidumping sulle importazioni dalla Turchia e dall'India ( 70 ) . (194) Il volume delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di piastrelle di ceramica da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2019 2020 2021 Periodo dell'inchiesta di riesame Turchia Volume (m 2 ) 40 195 746 46 262 976 50 574 756 51 524 789 Indice 100 115 126 128 Quota di mercato (%) 5,0 5,7 5,9 6,1 Indice 100 115 118 122 Prezzo medio (EUR/m 2 ) 6,19 6,13 6,49 7,43 Indice 100 99 105 120 India Volume (m 2 ) 20 327 952 25 519 834 32 429 803 30 587 140 Indice 100 126 160 150 Quota di mercato (%) 2,5 3,1 3,8 3,6 Indice 100 125 150 144 Prezzo medio (EUR/m 2 ) 4,97 5,27 6,29 7,83 Indice 100 106 127 158 Altri paesi terzi Volume (m 2 ) 19 175 187 17 899 114 18 642 336 19 154 352 Indice 100 93 97 100 Quota di mercato (%) 2,4 2,2 2,2 2,3 Prezzo medio (EUR/m 2 ) 5,75 6,01 6,70 6,97 Indice 100 105 116 121 Fonte: Eurostat. (195) Le importazioni dalla Turchia sono aumentate del 28 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è aumentata dal 5 % nel 2019 al 6,1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi sono aumentati del 20 % nel periodo in esame. (196) Le importazioni dall'India sono aumentate del 50 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è aumentata dal 2,5 % nel 2019 al 3,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi sono aumentati del 56 % nel periodo in esame. (197) Le importazioni da altri paesi terzi si sono mantenute stabili nel periodo in esame e la loro quota di mercato è scesa dal 2,4 % nel 2019 al 2,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi sono aumentati del 21 % nel periodo in esame. 5.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione 5.5.1. Osservazioni generali (198) L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. (199) Come indicato al considerando 31, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. (200) Per la determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nel questionario macroeconomico fornito dalla CET. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. (201) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (202) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. (203) Tenendo conto della frammentazione dell'industria dell'Unione e della prassi consolidata in inchieste precedenti riguardanti lo stesso prodotto, alcuni indicatori microeconomici in ciascuna delle categorie di produttori sono stati ponderati utilizzando la loro quota rispetto alla produzione totale dell'Unione. I microindicatori pertinenti per i grandi, medi e piccoli produttori sono stati ponderati rispettivamente in base al rapporto di 53:19:28. Questi rapporti si basano sui dati verificati a disposizione della CET per il periodo in esame. La ponderazione dei risultati è stata utilizzata per i prezzi di vendita, il costo di produzione, la redditività e l'utile sul capitale investito, ossia gli indicatori che non sono determinati semplicemente sommando i risultati dei singoli produttori dell'Unione inclusi nel campione, bensì piuttosto come percentuale o valore unitario medio, nonché per il prezzo medio all'esportazione praticato nei confronti di acquirenti indipendenti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La ponderazione ha garantito che i risultati dei grandi produttori non fossero sovrarappresentati nelle risultanze relative al pregiudizio e che si tenesse adeguatamente conto della situazione dei piccoli e medi produttori. 5.5.2. Indicatori macroeconomici 5.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (204) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2019 2020 2021 Periodo dell'inchiesta di riesame Volume di produzione (m 2 ) 1 197 853 524 1 097 461 664 1 305 299 049 1 250 398 286 Indice 100 92 109 104 Capacità produttiva (m 2 ) 1 438 233 198 1 441 597 966 1 444 595 428 1 437 849 886 Indice 100 100 100 100 Utilizzo degli impianti (%) 84 76 90 87 Indice 100 91 108 104 Fonte: questionario macroeconomico. (205) La produzione in m 2 ha registrato fluttuazioni durante il periodo in esame. Nel 2020 la produzione è scesa dell'8 % a causa dell'impatto iniziale delle restrizioni connesse alla Covid-19 che hanno costretto alcuni produttori a ridurre o a fermare la produzione. Nel 2021 tuttavia la produzione è aumentata del 9 % rispetto ai dati del 2019, perché le restrizioni connesse alla Covid-19 sono state revocate e la pandemia ha avuto una notevole incidenza sui consumi. In quel periodo la spesa dei consumatori per migliorie alla propria abitazione è aumentata in misura significativa. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione è scesa perché la spesa dei consumatori per migliorie alla propria abitazione è tornata a livelli più normali, ma è rimasta comunque superiore del 4 % rispetto al 2019. (206) La capacità produttiva è rimasta stabile in tutto il periodo in esame. (207) L'utilizzo degli impianti ha registrato fluttuazioni in linea con i livelli di produzione ed è aumentato del 4 % nell'arco del periodo. 5.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (208) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato (m 2 ) 2019 2020 2021 Periodo dell'inchiesta di riesame Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione 724 176 957 717 723 482 759 100 341 744 844 164 Indice 100 99 105 103 Quota di mercato (%) 89,4 87,1 88,1 89,6 Indice 100 97 98 100 Fonte: questionario macroeconomico. (209) Data la natura del prodotto oggetto del riesame non esistevano vendite vincolate sul mercato dell'Unione. (210) Nel periodo in esame il volume delle vendite in m 2 ha registrato fluttuazioni in linea con le oscillazioni del consumo sul mercato dell'Unione. L'andamento è stato analogo a quello della produzione nello stesso periodo, ma nel 2020 la pandemia di Covid-19 non ha limitato il volume delle vendite, che hanno potuto essere effettuate dalle scorte. Nel 2021 tuttavia il volume delle vendite è aumentato del 5 % rispetto ai dati del 2019, per soddisfare la domanda più elevata. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la spesa per migliorie alla propria abitazione è tornata a livelli più normali, ma i volumi di vendita sono rimasti comunque superiori del 3 % rispetto al 2019. (211) Nel 2020 l'industria dell'Unione ha perso il 3 % della sua quota di mercato, per poi recuperare le perdite nel periodo dell'inchiesta di riesame. 5.5.2.3.   Crescita (212) La crescita dell'industria dell'Unione ha registrato fluttuazioni in linea con l'andamento del consumo, della produzione e dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione. Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è mantenuta stabile. 5.5.2.4.   Occupazione e produttività (213) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2019 2020 2021 Periodo dell'inchiesta di riesame Numero di dipendenti (ETP) 55 089 54 466 54 616 54 551 Indice 100 99 99 99 Produttività (m 2 /dipendente) 21 744 20 149 23 900 22 922 Indice 100 93 110 105 Fonte: questionario macroeconomico. (214) L'occupazione in ETP è rimasta sostanzialmente stabile nel periodo in esame. Il livello degli occupati si è mantenuto stabile malgrado le fluttuazioni nella produzione evidenziate nella tabella 6, poiché le imprese dell'industria dell'Unione sono state assistite in certa misura da varie politiche adottate dagli Stati membri in relazione alla Covid-19. (215) Poiché nel periodo in esame la produzione in m 2 ha subito delle fluttuazioni mentre i livelli di occupazione sono rimasti stabili, anche la produttività per dipendente ha registrato un andamento variabile. Nel 2020 la produttività è scesa del 7 %. Nel 2021 invece è aumentata del 10 % rispetto ai dati del 2019, per poi calare nuovamente del 5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. 5.5.2.5.   Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (216) Dato il volume trascurabile delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione non ha effettuato un calcolo del dumping per tale periodo. Come indicato al considerando 171 tuttavia la differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione verso paesi terzi era significativa. Nel precedente riesame in previsione della scadenza in cui è stato calcolato il dumping ( 71 ) inoltre la media ponderata dei margini di dumping era consistente, compresa tra il 66 % e il 231 %. (217) Malgrado i notevoli margini di dumping accertati nel precedente riesame in previsione della scadenza concernente le importazioni dalla Cina, dall'analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che le misure in vigore hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione per quanto riguarda le importazioni dalla Cina. In ogni caso nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa dell'impatto delle importazioni da Turchia e India. 5.5.3. Indicatori microeconomici 5.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (218) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: 2019 2020 2021 Periodo dell'inchiesta di riesame Prezzo medio di vendita unitario ad acquirenti indipendenti 7,79 8,06 8,27 8,94 Indice 100 103 106 115 Costo unitario di produzione 7,29 7,22 7,83 9,26 Indice 100 99 107 127 Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione. (219) Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono saliti da 7,79 a 8,94 EUR/m 2 , con un aumento del 15 %. L'aumento del 6 % fino al 2021 è dovuto alle condizioni di mercato più favorevoli create dalla pandemia di Covid-19. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il tentativo dell'industria dell'Unione di trasferire gli aumenti dei costi ai propri clienti ha determinato un nuovo forte aumento dei prezzi. (220) Nel periodo in esame il costo medio per m 2 dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è salito da 7,29 a 9,26 EUR/m 2 , con un aumento del 27 %. Dal 2019 al 2021 i costi sono aumentati del 7 %. Nel periodo dell'inchiesta di riesame tali costi hanno registrato un ulteriore aumento del 20 %. (221) Un fattore importante che ha inciso sui prezzi sono state le importazioni da Turchia e India, indicate e analizzate nella tabella 5. Nel periodo dell'analisi tali importazioni sono aumentate in termini di volume, guadagnando consistenti quote di mercato. Il prezzo medio di tali importazioni era notevolmente inferiore a quello dell'industria dell'Unione indicato nella tabella 9. (222) Sui prezzi dell'industria dell'Unione ha influito anche la pandemia di Covid-19. Nel complesso la pandemia ha avuto un impatto positivo sui prezzi, poiché ha creato migliori condizioni di mercato come spiegato al considerando 183 in relazione al consumo. (223) In merito ai costi, l'impatto principale ha riguardato gli aumenti delle materie prime e dei prezzi dell'energia, che hanno determinato un aumento generale dei costi nel 2021 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questa situazione è dovuta ai rincari dei prezzi dell'energia, in particolare a seguito della guerra in Ucraina, scoppiata a febbraio 2022. 5.5.3.2.   Costo del lavoro (224) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2019 2020 2021 Periodo dell'inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per dipendente (EUR) 36 804 34 880 34 596 34 858 Indice 100 95 94 95 Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione. (225) Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 5 % dal 2019 al 2020, per poi rimanere stabile per il resto del periodo in esame. Sul costo del lavoro hanno inciso le politiche per l'occupazione connesse alla Covid-19 adottate dai vari Stati membri nel periodo in esame. 5.5.3.3.   Scorte (226) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2019 2020 2021 Periodo dell'inchiesta di riesame Scorte finali (m 2 ) 27 178 880 24 910 893 27 661 428 25 251 258 Indice 100 92 102 93 Scorte finali in percentuale della produzione (%) 42,1 41,6 33,2 28,5 Indice 100 99 79 68 Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione. (227) Le scorte finali sono diminuite del 7 % nel periodo in esame. Le scorte in percentuale della produzione sono scese dal 42,1 % nel 2019 al 28,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, registrando un calo del 32 %. Le scorte sono un aspetto importante dell'industria della ceramica, poiché la maggior parte delle vendite è effettuata dalle scorte. Poiché però nel 2021 i prezzi del gas e delle materie prime sono aumentati, nel periodo dell'inchiesta di riesame i valori delle scorte hanno rappresentato un onere pesante sul flusso di cassa. I produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno pertanto deciso di ridurre le scorte a livelli più sostenibili. 5.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (228) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2019 2020 2021 Periodo dell'inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite) 5,0 6,5 4,1 –0,9 Indice 100 130 82 -17 Flusso di cassa (EUR) 49 753 845 70 287 254 45 379 169 - 670 081 Indice 100 141 91 -1 Investimenti (EUR) 33 238 212 28 136 814 80 991 601 142 551 682 Indice 100 85 244 429 Utile sul capitale investito (%) 7,0 16,3 10,5 –4,6 Indice 100 231 150 -65 Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione. (229) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è rimasta positiva dal 2019 al 2021. L'industria dell'Unione tuttavia ha subito una perdita dello 0,9 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, dopo l'utile del 4,1 % nel 2021. (230) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame il flusso di cassa netto ha seguito l'andamento della redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il flusso di cassa è rimasto positivo dal 2019 al 2021. Nel periodo dell'inchiesta di riesame però, malgrado la riduzione delle proprie scorte, l'industria dell'Unione ha registrato un flusso di cassa negativo, a causa dell'aumento sostanziale dei costi delle materie prime e dell'energia e dell'incapacità dell'industria di aumentare i prezzi in misura sufficiente per coprire tali aumenti dei costi. (231) Nel periodo in esame gli investimenti dell'industria dell'Unione sono aumentati da circa 33 milioni di EUR nel 2019 a oltre 145 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tali investimenti hanno riguardato l'acquisizione di beni precedentemente detenuti da altre società all'interno dello stesso gruppo, l'aggiunta di nuovi impianti di produzione, nuove installazioni per aumentare l'assortimento di piastrelle di ceramica offerte sul mercato e la sostituzione di impianti datati con altri più efficienti. (232) L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Anch'esso ha seguito l'andamento della redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel periodo in esame. L'utile sul capitale investito è stato positivo dal 2019 al 2021. Nel periodo dell'inchiesta di riesame tuttavia, sempre a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia e dell'incapacità dell'industria di aumentare i prezzi in misura sufficiente, l'industria dell'Unione ha registrato un utile sul capitale investito di segno negativo. (233) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha aumentato i suoi investimenti e la sua capacità di ottenere capitale non aveva ancora risentito delle perdite subite nel periodo dell'inchiesta di riesame. (234) La CCCMC ha esaminato gli indicatori di pregiudizio disponibili nel fascicolo del caso e ha affermato che l'industria dell'Unione non si trovava in una situazione di fragilità. (235) Dall'analisi della Commissione è emerso che la situazione dell'industria dell'Unione (in particolare gli indicatori di prestazione relativi a redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito) è peggiorata fino a diventare negativa durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto constatato che, sulla base di un'analisi completa dei dati per l'intero periodo in esame, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Sulla base dei dati raccolti durante l'inchiesta la Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della CCCMC. 5.6. Conclusioni sulla situazione del mercato dell'Unione (236) Nel periodo in esame le importazioni nel mercato dell'Unione erano dominate dall'afflusso proveniente dalla Turchia e dall'India, piuttosto che dalla Cina. Le importazioni dalla Turchia e dall'India sono aumentate da circa 60 milioni di m 2 nel 2019 a circa 82 milioni di m 2 nel periodo dell'inchiesta di riesame, come evidenziato nella tabella 5. La quota di mercato di tali importazioni è passata dal 7,5 % circa nel 2019 al 9,7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. La maggioranza di tali importazioni è risultata a prezzi di dumping ( 72 ) . Per contro, le importazioni dalla Cina sono state inferiori a 7 milioni di m 2 e pari a meno dell'1 % del consumo per tutto il periodo, come indicato nella tabella 3. (237) I macroindicatori dell'industria dell'Unione sono rimasti sostanzialmente stabili nel periodo in esame e hanno leggermente beneficiato dell'aumento del 5 % del consumo. La produzione e l'utilizzo degli impianti sono aumentati del 4 %, il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è aumentato del 3 %, l'occupazione è diminuita dell'1 % e la produttività è aumentata del 5 %. Non si sono però registrati aumenti della quota di mercato, come ci si sarebbe aspettato alla luce della situazione del mercato durante tale periodo. I modesti miglioramenti della maggior parte dei macroindicatori quindi non erano segnali di crescita rispetto alle dimensioni del mercato, ma evidenziano l'incapacità dell'industria dell'Unione di trarre vantaggio dalla situazione favorevole del mercato a causa delle importazioni oggetto di dumping. Ciò emerge con maggiore evidenza dai microindicatori, che hanno dimostrato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nel periodo in esame. L'industria ha beneficiato di un periodo caratterizzato da condizioni di mercato favorevoli, aiutate dall'impatto della pandemia di Covid-19. Queste condizioni di mercato favorevoli tuttavia erano temporanee e il loro peggioramento sarebbe stato inevitabile al termine della pandemia di Covid-19. Gli aumenti dei prezzi sul mercato dal 2019 al 2021 inoltre sono stati limitati dalle importazioni a basso prezzo dalla Turchia e dall'India. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, quando i costi dell'industria dell'Unione sono aumentati a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi ai livelli necessari, a causa delle importazioni oggetto di dumping da questi due paesi. (238) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. A tale riguardo la CCCMC ha innanzitutto sostenuto che gli indicatori macroeconomici mostravano tendenze generalmente positive. La CCCMC ha anche affermato che i dati microeconomici erano viziati da un cosiddetto processo di autoselezione descritto al considerando 41, il che ha portato a un'analisi errata del pregiudizio. Secondo la CCCMC per integrare i dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione avrebbero dovuto essere utilizzate fonti di dati alternative, quali indagini di settore o statistiche sulla produzione. La CCCMC ha sostenuto che i risultati macroeconomici «positivi» dell'industria dell'Unione nel suo complesso erano in contraddizione con gli indicatori microeconomici generalmente negativi ricavati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. (239) Scopo della valutazione del pregiudizio è determinare se il pregiudizio notevole sia continuato e, in caso affermativo, se tale pregiudizio sia stato causato dalle importazioni dalla Cina. Come indicato al considerando 237, la Commissione ha constatato che il pregiudizio notevole riscontrato è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Turchia e dall'India nel contesto di condizioni di mercato sfavorevoli. Tale pregiudizio emergeva da una valutazione globale degli indicatori di pregiudizio, ma era particolarmente evidente dai microindicatori. La Commissione ha respinto le argomentazioni addotte in merito alla costituzione di un campione rappresentativo, come indicato al considerando 45, e tale rigetto è applicabile anche a questa argomentazione. Come osservato sopra, la CCCMC non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui le risultanze relative al pregiudizio derivavano da un campione non rappresentativo. La Commissione ha pertanto ritenuto che la sua risultanza quanto al pregiudizio notevole fosse solida e ha pertanto respinto le argomentazioni della CCCMC al riguardo. (240) Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame, che tuttavia non è stato provocato dalle importazioni dalla Cina ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (241) Avendo constatato che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame non è stato provocato dalle importazioni cinesi, che erano inferiori ai livelli minimi, la Commissione ha valutato se vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. (242) Per stabilire l'esistenza del rischio di reiterazione del pregiudizio a causa delle importazioni dalla Cina sono stati esaminati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e le capacità inutilizzate in Cina, l'attrattiva del mercato dell'Unione, compresa l'esistenza di misure antidumping o compensative sulle piastrelle di ceramica in altri paesi terzi, il comportamento dei produttori esportatori cinesi nei mercati dei paesi terzi e l'incidenza sulla situazione dell'Unione. L'analisi ha tenuto conto anche dell'aumento del consumo nell'Unione e della redditività dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. 6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzate in Cina (243) La RPC è il maggior produttore di piastrelle di ceramica al mondo. Essa rappresenta quasi la metà della produzione complessiva a livello mondiale. Sulla base delle cifre fornite dalla CET e contenute nella relazione 2022 sulle ceramiche della Cina, la capacità produttiva totale stimata per il 2021-2022 superava i 9 miliardi di m 2 di piastrelle (cfr. i considerando 76 e 77). Come spiegato negli stessi considerando, le capacità inutilizzate disponibili nella RPC erano comprese tra circa 2,5 e 3,5 miliardi di m 2 . Tenendo presente che la produzione dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata pari a circa 1,25 miliardi di m 2 e il consumo di piastrelle di ceramica è ammontato solo a circa 850 milioni di m 2 nello stesso periodo, è evidente che la capacità inutilizzata cinese è superiore al triplo del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. (244) Come affermato ai considerando da 76 a 79, la riduzione della produzione e della capacità dell'industria cinese negli anni precedenti il periodo dell'inchiesta di riesame e i motivi di tale calo non hanno un'effettiva rilevanza, in considerazione della notevole capacità produttiva e inutilizzata rimasta nel periodo dell'inchiesta di riesame. Di fatto, la relazione 2022 sulle ceramiche della Cina spiega che la capacità si è mantenuta elevata grazie all'accelerazione del tasso di rinnovo degli impianti. (245) I produttori cinesi inoltre hanno continuato a esportare grandi quantitativi di piastrelle di ceramica. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, malgrado il recente calo della capacità e l'esistenza di misure di difesa commerciale in molte importanti economie (come spiegato nella sezione 4.3), le esportazioni cinesi di piastrelle di ceramica sono state valutate a 4,9 miliardi di EUR ( 73 ) , per un volume di circa 581 milioni di m 2 . I produttori cinesi quindi fornivano oltre il 25 % delle esportazioni a livello mondiale, a chiara dimostrazione del fatto che le esportazioni continuavano a svolgere un ruolo rilevante nella pianificazione della produzione cinese. 6.2. Attrattiva del mercato dell'Unione (246) Il mercato dell'Unione delle piastrelle di ceramica, del valore di 850 milioni di m 2 , è uno dei maggiori mercati a livello mondiale. Come illustrato nella tabella 2 inoltre il consumo dell'Unione del prodotto in esame è aumentato del 5 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò dimostra che il consumo dell'Unione resta forte e che il mercato dell'Unione rimane interessante in virtù delle sue dimensioni. (247) Prima dell'istituzione delle misure dal 2007 al 2010, le importazioni cinesi rappresentavano in media circa 65 milioni di m 2 all'anno. Oltre alle misure imposte sulle importazioni cinesi oggetto del presente riesame, sono state istituite misure antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica dalla RPC da molti altri paesi terzi come spiegato al considerando 173, cosa che rende più difficile per i produttori esportatori cinesi esportare in tali mercati e aumenta ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione, verso il quale possono essere riorientate le esportazioni. 6.2.1. Comportamento dei produttori esportatori cinesi nei mercati di paesi terzi (248) Un ulteriore fattore di rilievo che attesta l'attrattiva del mercato dell'Unione è il prezzo a cui il prodotto in esame è venduto dai produttori esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio all'esportazione dei produttori esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi era pari a 6,82 USD per m 2 nel 2021 e a 8,54 USD per m 2 nel 2022, come spiegato al considerando 84. Questo prezzo convertito è pari a circa 7 EUR per m 2 nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il prezzo medio dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame era di 10,04 EUR per m 2 , come indicato nella tabella 9. È quindi evidente che in termini di prezzi il mercato dell'Unione sarebbe una destinazione interessante per le vendite dei produttori esportatori cinesi in caso di scadenza delle misure. 6.3. Effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione (249) Date le elevate capacità inutilizzate nella RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, volumi significativi di piastrelle di ceramica a basso prezzo sarebbero disponibili a breve termine per la vendita/il riorientamento nell'Unione. (250) In termini di volumi, la capacità inutilizzata dei produttori cinesi è molto elevata e il mercato dell'Unione (in particolare in uno scenario privo di dazi antidumping) sarebbe molto attraente per i produttori cinesi. In una prospettiva prudente è probabile un ritorno alla situazione del periodo 2007-2010, ossia prima dell'istituzione delle misure antidumping iniziali, per cui tornerebbero sul mercato dell'Unione almeno 65 milioni di m 2 . Un simile volume rappresenterebbe quasi l'8 % della dimensione del mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. (251) Tale volume avrebbe un impatto rilevante sul mercato dell'Unione poiché probabilmente i relativi prezzi sarebbero molto inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione (in linea con gli attuali prezzi delle esportazioni in mercati terzi). Il probabile volume consistente di importazioni cinesi oggetto di dumping eserciterebbe una sostanziale pressione al ribasso sui prezzi (indipendentemente dalla fonte) nel mercato dell'Unione. (252) I prezzi dell'energia e i costi delle materie prime inoltre sono aumentati notevolmente nel periodo dell'inchiesta di riesame, come risulta evidente dalla tabella 9. Nel 2022, tali costi sono aumentati ulteriormente a causa della crisi energetica in seguito allo scoppio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina a febbraio 2022. (253) Alla luce di queste considerazioni, è probabile che le importazioni cinesi oggetto di dumping costringerebbero i produttori di piastrelle di ceramica dell'Unione a ridurre i prezzi, con un conseguente calo dei volumi di produzione e di vendita e la perdita di quote di mercato. Questo comporterebbe inevitabilmente un ulteriore calo della redditività rispetto al periodo dell'inchiesta di riesame, che presentava già cifre negative. In considerazione delle altre importanti sfide affrontate dall'industria nel 2022 e finora nel 2023, un simile sviluppo metterà a rischio il futuro di ampi settori dell'industria. (254) La CCCMC ha esaminato gli indicatori di pregiudizio e il volume, la quota di mercato e i prezzi, delle importazioni cinesi disponibili nella domanda di riesame e nel fascicolo nel corso dell'inchiesta. La CCCMC ha concluso che era improbabile che le importazioni cinesi determinassero una reiterazione del pregiudizio. (255) Come illustrato sopra, tale analisi non ha confrontato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dei produttori cinesi nel periodo dell'inchiesta di riesame con le dimensioni del mercato dell'Unione. L'analisi della CCCMC non ha confrontato i prezzi delle esportazioni cinesi in paesi terzi con quelli sul mercato dell'Unione, né ha compreso una valutazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale analisi. (256) La CCCMC ha sostenuto inoltre che, a norma della giurisprudenza dell'OMC, le autorità incaricate dell'inchiesta devono basare le proprie risultanze in merito al rischio di reiterazione del pregiudizio su «prove positive». La CCCMC ha affermato altresì che lo standard da rispettare era che la reiterazione del pregiudizio fosse «probabile», piuttosto che «possibile» o «plausibile». (257) L'analisi della Commissione di cui ai considerando da 243 a 253 dimostra chiaramente l'uso di prove positive per quanto concerne la capacità produttiva e le capacità inutilizzate in Cina, i volumi delle importazioni cinesi e i prezzi sui mercati dell'Unione e di paesi terzi, l'attrattiva del mercato dell'Unione e la probabile incidenza sull'industria dell'Unione. L'analisi soddisfa chiaramente lo standard della «probabilità» previsto nel regolamento di base e nell'accordo antidumping dell'OMC. Le argomentazioni della CCCMC sono state pertanto respinte. (258) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha sostenuto che l'approccio della Commissione nel valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio porta potenzialmente a una proroga illimitata delle misure, in violazione dell'articolo 11 dell'accordo antidumping dell'OMC e della giurisprudenza dell'OMC applicabile. La CCCMC ha inoltre sostenuto che la Commissione, nella sua analisi del rischio di pregiudizio, non ha fornito prove positive del fatto che le importazioni cinesi causerebbero un pregiudizio all'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure antidumping. La CCCMC ha anche affermato che l'analisi dell'attrattiva del mercato dell'Unione era viziata, in quanto ha confrontato ingiustamente le piastrelle di ceramica cinesi destinate principalmente al mercato convenzionale di massa con i prezzi praticati da marchi italiani o spagnoli rinomati. (259) Come spiegato al considerando 257, l'analisi della Commissione soddisfaceva chiaramente lo standard giuridico applicabile in conformità sia del regolamento di base che dell'accordo antidumping ed è stata basata su elementi di prova positivi. La valutazione ha compreso un'analisi delle capacità inutilizzate in Cina e, in assenza di quantità significative di vendite dell'Unione, dei prezzi di vendita sui mercati dei paesi terzi durante il PIR. Le risultanze pertinenti a tale riguardo si basavano su prove positive raccolte durante l'inchiesta ed erano di natura tale da poter cambiare nel tempo. La Commissione ha pertanto espresso disaccordo sul fatto che il metodo utilizzato porti inevitabilmente alla proroga delle misure e che l'inchiesta non fosse basata su elementi di prova positivi. Inoltre, il confronto effettuato dalla Commissione tra i prezzi cinesi sui mercati dei paesi terzi e i prezzi dell'industria dell'UE è stato basato sulle informazioni disponibili per l'inchiesta. L'omessa collaborazione della maggior parte dei produttori cinesi e dei produttori esportatori ha fatto sì che i tipi di piastrelle di ceramica prodotti in Cina e disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione potessero essere determinati solo utilizzando fonti statistiche come dati disponibili. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni. (260) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe molto probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. 7. Interesse dell'Unione 7.1. Osservazioni preliminari (261) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore contro la RPC sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, inclusi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 7.2. Interesse dell'industria dell'Unione (262) L'industria dell'Unione è risultata in una situazione di pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Si è riscontrato tuttavia che il pregiudizio era causato dalle importazioni da Turchia e India. La Commissione ha constatato inoltre che, in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC, è probabile la reiterazione del pregiudizio provocato dalle importazioni cinesi poiché l'industria dell'Unione sarebbe esposta a importazioni oggetto di dumping dalla RPC probabilmente in volumi significativi e con una notevole pressione sui prezzi. È quindi probabile un notevole deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione per i motivi sopra indicati (cfr. i considerando da 243 a 260). Il mantenimento delle misure invece apporterebbe maggiore certezza al mercato, consentendo all'industria dell'Unione di ritornare a una situazione economica positiva operando su un mercato equo e competitivo. (263) Come illustrato nella tabella 8, nel periodo in esame l'industria dell'Unione contava circa 55 000 addetti, su base ETP. Benché questa consistente forza lavoro sia distribuita in tutta l'Unione, esistono grandi cluster di produttori nella zona di Castellón in Spagna e in determinate zone dell'Italia. Questi cluster costituiscono una parte rilevante delle economie locali. (264) Su tale base la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. 7.3. Interesse degli importatori (265) Al momento dell'apertura dell'inchiesta sono stati contattati oltre mille importatori noti. Nessuna di queste società si è manifestata nella procedura di campionamento, né ha espresso un parere sull'eventuale scadenza delle misure. (266) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha concluso che l'istituzione delle misure non avrebbe avuto effetti significativi sull'attività degli importatori, che avrebbero potuto, tra l'altro, passare ad altre fonti di approvvigionamento. La Commissione ha osservato che, in realtà, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è scesa a meno dell'1 %, le importazioni da paesi diversi dalla RPC hanno raggiunto una quota di mercato di quasi il 12 % (cfr. tabella 5) rispetto al 5,3 % nel periodo dell'inchiesta iniziale ( 74 ) . Va notato che da febbraio 2023 la maggior parte delle importazioni dalla Turchia e dall'India sono oggetto di misure antidumping e possono continuare ad affluire nel mercato dell'Unione a prezzi equi. Esistono comunque anche altre fonti di approvvigionamento come EAU, Ucraina ed Egitto. Nulla di quanto contenuto nel fascicolo indica che le conclusioni raggiunte in precedenza dalla Commissione siano invalidate. 7.4. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori (267) Al momento dell'apertura dell'inchiesta sono stati contattati circa 200 utilizzatori. Nessun utilizzatore, né alcuna associazione di utilizzatori tuttavia si sono manifestati per esprimere le proprie opinioni. Nel procedimento iniziale, la Commissione ha calcolato l'impatto delle misure sui consumatori finali ed è giunta alla conclusione che l'impatto in termini di aumento dei costi per m 2 era limitato e ammontava a meno di 0,5 EUR/m 2 . Al contempo, il consumo medio annuo nell'Unione era pari a circa 2,2 m 2 pro capite. L'impatto medio sui consumatori nell'Unione ammontava dunque a 1,1 EUR/m 2 pro capite. Per gli stessi motivi esposti ai considerando da 182 a 184 del regolamento di esecuzione (CE) n. 917/2011, esso è stato ritenuto irrilevante. Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha anche analizzato l'incidenza delle misure su importatori, utilizzatori e fornitori, che potrebbero essere soggetti a costi extra o a carenze di approvvigionamento a causa dell'istituzione delle misure. Si è concluso che l'istituzione delle misure non ha avuto un effetto significativo sulla loro attività. (268) La CCCMC ha affermato che le importazioni cinesi a basso prezzo erano necessarie sul mercato dell'Unione per assistere i consumatori dell'Unione. La CCCMC ha affermato che i consumatori dell'Unione beneficerebbero delle importazioni cinesi a basso prezzo per affrontare l'inflazione in aumento e la crisi energetica. (269) I problemi dell'aumento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione tuttavia non si possono risolvere revocando le misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, perché la spesa per le piastrelle di ceramica era una parte trascurabile dei bilanci dei consumatori. Come spiegato nella sezione 7.2 inoltre la riammissione sul mercato dell'Unione di importazioni cinesi a basso prezzo comporterebbe importanti effetti negativi sull'economia dell'Unione. (270) Le osservazioni della CCCMC sull'interesse dell'Unione sono state pertanto respinte. 7.5. Ponderazione degli interessi (271) Nel ponderare gli interessi concorrenti, la Commissione ha dedicato particolare attenzione all'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Il mantenimento delle misure tutelerebbe un'importante industria dell'Unione, comprese molte piccole e medie imprese, da una probabile reiterazione del pregiudizio, mentre l'assenza di collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori indica che il mantenimento delle misure non avrebbe effetti sproporzionatamente negativi su di loro. 7.6. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione (272) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento di misure sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della RPC. 8. MISURE ANTIDUMPING (273) Alla luce delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping applicabili alle piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese. (274) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». (275) Benché la presentazione di detta fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (276) Qualora il volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dovesse aumentare sensibilmente dopo l'istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione delle misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e la conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. (277) Le aliquote individuali del dazio antidumping delle singole società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. (278) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 75 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (279) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per fissare il livello del dazio attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione. (280) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 76 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (281) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica, smaltati e non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati con il codice SA 6907 e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd 32,0  % B938 Repubblica popolare cinese Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd 13,9  % B939 Repubblica popolare cinese Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd 29,3  % B009 Repubblica popolare cinese Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd 36,5  % B010 Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 30,6  % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società 69,7  % B999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell'entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) esportato nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato] . Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte ». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1 o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale. 5.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 77 ) , il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione ridotto, prima dello sdoganamento. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese ( GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1 ), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/782 del 19 maggio 2015 aggiungendo una società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 917/2011 ( GU L 124 del 20.5.2015, pag. 9 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione, del 22 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 307 del 23.11.2017, pag. 25 ). ( 4 ) GU C 93 del 28.2.2022, pag. 8 . ( 5 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese ( GU C 442 del 22.11.2022, pag. 3 ). ( 6 ) t22.005570. ( 7 ) «Final Report on Market Distortions in the Chinese Architectural Ceramics Industry», pubblicata l'11 maggio 2022 da THINK!DESK China Research and Consulting, compilata dal Prof. Dr. Markus Taube e contenuta nell'allegato 4 della versione non riservata della domanda. ( 8 ) DS473 Unione europea – Misure antidumping sul biodiesel dall'Argentina. ( 9 ) Cfr. https://www.gov.cn/xinwen/2022-03/12/content_5678642.htm (articoli 50.6 e 73.5), consultato l'8 novembre 2023. ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 e regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia ( GU L 41 del 10.02.2023, pag. 1 ). ( 11 ) Relazione dell'organo di appello, Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina, DS397, punto 430. ( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 627/2012 del Consiglio, del 10 luglio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale e il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, istituite con il regolamento (CE) n. 1425/2006 ( GU L 182 del 13.7.2012, pag. 6 ). ( 13 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm ( 14 ) La relazione è disponibile all'indirizzo https://www.ceramicschina.com/PG_ViewNews_131282.html. ( 15 ) «Final Report on Market Distortions in the Chinese Architectural Ceramics Industry», pubblicata l'11 maggio 2022 da THINK!DESK China Research and Consulting, compilata dal Prof. Dr. Markus Taube e contenuta nell'allegato 4 della versione non riservata della domanda. ( 16 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ( GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8 ). ( 17 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, considerando 58 e 59. ( 18 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, considerando da 70 a 74. ( 19 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, considerando da 75 a 79. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo sulle decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di piastrelle di ceramica e dei fornitori dei loro fattori produttivi. ( 20 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, considerando da 80 a 95. ( 21 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, considerando da 96 a 99. ( 22 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, considerando da 100 a 102. ( 23 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, considerando da 103 a 113. ( 24 ) Cfr. le sezioni da 2.3.1 a 2.3.5 della domanda di riesame in previsione della scadenza. ( 25 ) Sulla base del repertorio di riferimento per lo sviluppo e il trasferimento industriale (edizione 2018). Cfr. la domanda, punti 68 e 69. ( 26 ) Cfr. la domanda, punto 71. ( 27 ) Cfr. la domanda, punti da 72 a 76. ( 28 ) Cfr. la domanda, punto 78. ( 29 ) Cfr. la domanda, punti da 79 a 87. ( 30 ) Cfr. la domanda, punti da 88 a 104. ( 31 ) Statuto disponibile all'indirizzo: http://www.everjoyhealth.com/web/viewer.html?file=/UploadFiles/2023/79/L133235351136058.pdf. ( 32 ) Cfr. pag. 32 della relazione annuale 2022, disponibile all'indirizzo: http://www.everjoyhealth.com/web/viewer.html?file=/UploadFiles/2023/79/R133235346412152.pdf. ( 33 ) Statuto disponibile all'indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-4/2023-04-27/9110553.PDF. ( 34 ) Il presidente del consiglio di amministrazione svolge nel contempo la funzione di segretario del comitato di partito. Cfr. https://static.nfapp.southcn.com/content/202006/22/c3678131.html e https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%95%E6%96%B0%E6%98%8E/15200443. ( 35 ) Cfr. pagg. 43 e 44 della relazione annuale 2021, disponibile all'indirizzo: https://www.huidagroup.com/uploadfile/soft/20220426/603385_20220415_32_2021%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf. ( 36 ) Articolo disponibile all'indirizzo: http://www.monalisagroup.com.cn/newsview/1264.html. ( 37 ) Cfr. pagg. 37 e 38 della relazione annuale 2022 del gruppo Mona Lisa: http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-03-30/1216260259.PDF. ( 38 ) Orientamenti sullo sviluppo dell'industria dei materiali da costruzione nel periodo del quattordicesimo piano quinquennale, disponibile all'indirizzo: http://www.cbmf.org/c/2022/09/06/12672.shtml (consultato il 4 settembre 2023). ( 39 ) Ibidem, sezione I.II. ( 40 ) Ibidem, sezione II.III. ( 41 ) Ibidem, sezione VIII.II. ( 42 ) Ibidem, sezione IV.III. ( 43 ) Parere orientativo, sezione 1, paragrafo 2. ( 44 ) Parere orientativo, sezione 7, paragrafo 21. ( 45 ) Parere orientativo, sezione 7, paragrafo 25. ( 46 ) Disponibile all'indirizzo: http://www.chaozhou.gov.cn/attachment/0/429/429010/3418060.pdf (consultato il 4 settembre 2023). ( 47 ) Piano di attuazione, sezione III.7.19. ( 48 ) Ibidem, sezione III.8.22. ( 49 ) Ibidem, sezione III.6.17. ( 50 ) Ibidem, sezione IV.3. ( 51 ) Cfr. la comunicazione dell'autorità comunale di Chaozhou 2020/203, disponibile all'indirizzo: http://www.chaozhou.gov.cn/attachment/0/491/491711/3688965.pdf (consultato il 4 settembre 2023). ( 52 ) Piano d'azione, capitolo 1. ( 53 ) Cfr. pag. 138 della relazione annuale 2022 di Shanghai Everjoy Health, disponibile all'indirizzo: http://www.everjoyhealth.com/web/viewer.html?file=/UploadFiles/2023/79/R133235346412152.pdf. ( 54 ) Cfr. la relazione annuale 2022 di Guangdong Dongpeng Holdings, pag. 199, disponibile all'indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-4/2023-04-27/9110563.PDF. ( 55 ) Cfr. pag. 189 della relazione annuale 2021 del gruppo Huida, disponibile all'indirizzo: https://www.huidagroup.com/uploadfile/soft/20220426/603385_20220415_32_2021%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf. ( 56 ) Cfr. pag. 165 della relazione annuale 2022 del gruppo Mona Lisa, disponibile all'indirizzo: http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-03-30/1216260259.PDF. ( 57 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, considerando da 100 a 102. ( 58 ) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income. ( 59 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 60 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione del 24 febbraio 2017 ( GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11 ). ( 61 ) Regolamento (UE) 2015/755. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 62 ) http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx ( 63 ) https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer33/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A&ref_area=THA ( 64 ) http://www.mea.or.th/en ( 65 ) http://www.mea.or.th/en/profile/109/114 ( 66 ) https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static, in particolare la tabella 7.2-4 Consumo finale di energia pro capite. ( 67 ) https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies ( 68 ) http://i-tip.wto.org/goods/Forms/ProductViewNew.aspx?mode=modify&action=search ( 69 ) Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/data/database. ( 70 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. ( 71 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179. ( 72 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. ( 73 ) Fonte: Global Trade Atlas e relazione 2022 sulle ceramiche della Cina. ( 74 ) Cfr. considerando 78 del regolamento (UE) n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5 ). ( 75 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 76 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). ( 77 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ALLEGATO Produttori cinesi che hanno collaborato: Nome Codice addizionale TARIC Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd B132 Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd B133 Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd B134 Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd B135 Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd B136 Enping Yungo Ceramic Co. Ltd B137 Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd B138 Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd B139 Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd B140 Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd B141 Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd B142 Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd B143 Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd B144 Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd B145 Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd B146 Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd B147 Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd B148 Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd B149 Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd B150 Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd B151 Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd B152 Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd B153 Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd B154 Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd B155 Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd B156 Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Co. Ltd B157 Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd B158 Foshan Summit Ceramics Co. Ltd B159 Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd B160 Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd B161 Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd B162 Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd B163 Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd B164 Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd B165 Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd B166 Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd B167 Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd B168 Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd B169 Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd B170 Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd B171 Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd B172 Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd B173 Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd B174 Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd B175 Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd B176 Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd B177 Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd B178 Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd B179 Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch B180 Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd B181 Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd B182 Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd B183 Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd B184 Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd B185 Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd B186 Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd B187 Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd B188 Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd B189 Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd B190 Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd B191 Hangzhou Nabel Group Co. Ltd B192 Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd B193 Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd B194 Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd B195 Hitom Ceramics Co. Ltd B196 Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd B197 Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd B198 Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd B199 Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd B200 Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd B201 Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd B202 Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd B203 Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd B204 Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd B205 Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd B206 Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd B207 Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd B208 Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd B209 RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd B210 Shandong ASA Ceramic Co. Ltd B211 Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd B212 Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd B213 Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd B214 Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd B215 Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd B216 Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan B217 Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd B218 Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd B219 Tegaote Ceramics Co. Ltd B220 Tianjin Honghui Creative Technology Co., Ltd B221 Topbro Ceramics Co. Ltd B222 Xingning Christ Craftworks Co. Ltd B223 Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd B224 Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited B225 Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd B226 Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd B227 Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd B228 Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd B229 Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd B293 Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd B998 Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd C505 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/493/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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