Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0698/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/698 della Commissione, del 23 marzo 2026, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India

Pubblicato: 23/03/2026 In vigore dal: 23/03/2026 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2026/698 riguardo ai dazi su cavi di fibre ottiche importati dall'India?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/698 è una rettifica tecnica di due precedenti regolamenti che avevano istituito dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India. La rettifica corregge un errore amministrativo: la società Aberdare Technologies Private Limited, che aveva collaborato a entrambe le inchieste (antidumping e antisovvenzioni), era stata erroneamente omessa dall'elenco dei produttori esportatori indiani non campionati che avevano partecipato a entrambi i procedimenti. Questo errore aveva comportato l'applicazione di aliquote di dazio non corrette a questa azienda. Il regolamento prevede che i dazi corretti si applichino retroattivamente dal 12 giugno 2025 (data di entrata in vigore del regolamento originario), garantendo che Aberdare Technologies non subisca sovrapposizioni di imposte. Le autorità doganali nazionali sono tenute a rimborsare o sgravare qualsiasi importo cumulativo pagato in eccesso rispetto alle aliquote corrette, secondo la normativa doganale applicabile.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/698 della Commissione, del 23 marzo 2026, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/698 of 23 March 2026 correcting Implementing Regulation (EU) 2025/1135 imposing a definitive countervailing duty on imports of optical fibre cables originating in India and Implementing Regulation (EU) 2024/3014 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of optical fibre cables originating in India

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/698 24.3.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/698 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2026 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 1, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 2 ) , in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 della Commissione ( 3 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione ( 4 ) hanno istituito, rispettivamente, un dazio antidumping e un dazio compensativo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India. Una richiesta di chiarimenti da parte delle autorità doganali ha portato all’attenzione della Commissione un errore nelle aliquote del dazio relative al produttore esportatore indiano Aberdare Technologies Private Limited. In particolare, tale società aveva collaborato sia all’inchiesta antidumping sia all’inchiesta antisovvenzioni che avevano condotto all’istituzione delle misure, ma per errore non era stata inclusa nell’allegato I di ciascuno dei suddetti regolamenti di esecuzione della Commissione, in cui erano elencati i produttori esportatori dell’India non inseriti nel campione che avevano collaborato a entrambe le inchieste. (2) La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno rettificare l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 e l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014. (3) I dazi riveduti per Aberdare Technologies Private Limited dovrebbero applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/1135 (12 giugno 2025) al fine di garantire che alla società non siano imposti dazi eccessivi. Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere gli importi dei dazi corretti e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa finora conformemente alla normativa doganale applicabile. (4) Il 10 febbraio 2026 la Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva rettificare le misure antidumping e compensative definitive sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 è così rettificato: l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 è così rettificato: l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento. Articolo 3 Si procede al rimborso o allo sgravio di qualsiasi importo cumulativo pagato a titolo di dazio antidumping definitivo e dazio compensativo definitivo a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 in eccesso rispetto all’importo cumulativo del dazio antidumping definitivo e del dazio compensativo definitivo stabiliti all’articolo 1. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India ( GU L, 2024/3014, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3014/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione, del 10 giugno 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India ( GU L, 2025/1135, 11.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1135/oj ). ALLEGATO Produttori esportatori dell’India non inseriti nel campione che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping Paese Nome Codice addizionale TARIC India Aberdare Technologies Private Limited 89CI India Apar Industries Limited 89CK India UM Cables Limited 89CM India ZTT India Private Limited 89CN ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/698/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il regolamento riguarda dazi antidumping e dazi compensativi su importazioni da paesi terzi, applicando i principi della difesa commerciale dell'UE secondo i regolamenti 2016/1036 e 2016/1037. Le imprese importatrici di cavi di fibre ottiche dall'India devono verificare le aliquote TARIC corrette e richiedere rimborsi alle autorità doganali per eventuali eccedenze versate, considerando la retroattività della misura al 12 giugno 2025.

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