Regolamento di esecuzione (UE) 2026/702 della Commissione, del 23 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un daz
Cosa prevede il Regolamento UE 2026/702 riguardo ai dazi sul biodiesel e quali sono le modifiche apportate?
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Il Regolamento UE 2026/702 della Commissione, del 23 marzo 2026, modifica i precedenti regolamenti che istituivano dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America. In particolare, il regolamento interviene sulla lista delle società beneficiarie di esenzioni dai dazi, rimuovendo DSM Nutritional Products Canada Inc. (con codice addizionale TARIC C114) che aveva un'aliquota individuale di 172,2 EUR per tonnellata netta. La rimozione è stata disposta perché la società KD Pharma Canada Ltd., che aveva richiesto il trasferimento del codice TARIC precedentemente attribuito a DSM Nutritional Products Canada Inc., non ha potuto dimostrare la continuità giuridica, strutturale e operativa necessaria per giustificare tale modifica. La Commissione ha accertato che DSM Nutritional Products Canada Inc. continuava a esistere come entità autonoma con il medesimo nome, pertanto non sussistevano i presupposti per il trasferimento dell'esenzione. Il regolamento si applica alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, che dal 2011 sono soggette alle medesime misure previste per il biodiesel statunitense a seguito di inchieste antielusione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/702 della Commissione, del 23 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/702 of 23 March 2026 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1266 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the United States of America following an exp
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/702
24.3.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/702 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
2
)
, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Determinate importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America sono soggette a dazi antidumping e compensativi definitivi istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione
(
3
)
e (UE) 2021/1267
(
4
)
.
(2)
A seguito di due inchieste antielusione concluse nel 2011, le misure sono state estese, con regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio
(
5
)
e regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio
(
6
)
, alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada.
(3)
Il 17 marzo 2025 la società KD Pharma Canada Ltd. ha informato la Commissione che DSM Nutritional Products Canada Inc. (codice addizionale TARIC
(
7
)
C114), società beneficiaria di un’esenzione dall’aliquota individuale del dazio antidumping di 172,2 EUR per tonnellata netta, aveva modificato il proprio nome in KD Pharma Canada Ltd. e ha chiesto che le fosse trasferito il codice addizionale TARIC C114 in precedenza attribuito a DSM Nutritional Products Canada Inc.
(4)
Dalle informazioni fornite è emerso che DSM Nutritional Products Canada Inc. continuava a esistere quale entità unica nella sua forma attuale, con lo stesso nome.
(5)
Dopo aver esaminato la richiesta, l’8 gennaio 2026 la Commissione ha informato tramite lettera KD Pharma Canada Ltd. della sua intenzione di respingere la richiesta in quanto inidonea a giustificare una modifica del nome della società.
(6)
La Commissione ha respinto tale richiesta con la motivazione che è possibile aggiornare i nomi figuranti nel regolamento solo per le società di cui sia chiaramente accertata la continuità giuridica, strutturale e operativa.
(7)
L’8 gennaio 2026 la Commissione ha comunicato le proprie risultanze a KD Pharma Canada Ltd. e ha invitato la società a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione sono così modificati:
«DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nuova Scozia, Canada
C114»
è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176, 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 277 del 2.8.2021, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1266/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 277 del 2.8.2021, pag. 62
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1267/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) N. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (
GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/444/oj
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (
GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/443/oj
).
(
7
)
Tariffa integrata dell’Unione europea.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/702/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/702 riguarda dazi antidumping e dazi compensativi su biodiesel importato, codici TARIC e esenzioni tariffarie, nonché continuità giuridica e strutturale di società beneficiarie. Gli operatori del settore energetico e i consulenti doganali lo consultano per comprendere le modifiche alle aliquote individuali, le procedure di trasferimento di esenzioni e i criteri di accertamento della continuità aziendale in materia di misure commerciali difensive dell'Unione europea.
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