Regolamento di esecuzione (UE) 2026/704 della Commissione, del 23 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese
Cosa prevede il Regolamento UE 2026/704 riguardo alla modifica del nome della società Liaoning Dantan e quali sono le conseguenze sulla sua aliquota di dazio antidumping?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/704 modifica il precedente regolamento antidumping del 2022 relativo agli elettrodi di grafite cinesi, accogliendo parzialmente una richiesta di modifica del nome presentata dal gruppo Liaoning Dantan. La società Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd., che beneficiava di un'aliquota individuale del 23% con codice TARIC C 732, ha richiesto di essere identificata come Liaoning Dantan New Materials Co., Ltd. a seguito di una ristrutturazione interna del gruppo avvenuta tra gennaio e ottobre 2023, durante la quale le attività produttive sono state trasferite da una società all'altra all'interno dello stesso gruppo.
La Commissione europea ha verificato la continuità strutturale e operativa tra le due società, ma ha ritenuto che le circostanze non giustificassero il mantenimento dell'aliquota individuale del 23%. Di conseguenza, il regolamento sopprime il codice TARIC C 732 precedentemente attribuito a Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd., e le importazioni di prodotti fabbricati da Liaoning Dantan New Materials Co., Ltd. sono ora soggette al dazio applicabile alle "altre società che hanno collaborato", generalmente un'aliquota più elevata rispetto a quella individuale.
Questa decisione riflette l'approccio rigoroso della Commissione nel valutare le ristrutturazioni aziendali cinesi: sebbene sia stata riconosciuta la continuità operativa, la modifica non ha comportato il mantenimento dei benefici tariffari precedenti. La Commissione ha inoltre chiarito che la situazione del gruppo Liaoning Dantan differisce da precedenti casi (come quello del gruppo GITI) perché coinvolge trasferimenti di attività da società non beneficiarie dell'aliquota specifica e la costituzione di nuove entità, non una semplice fusione.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, applicandosi direttamente in tutti gli Stati membri dell'UE. Per le aziende importatrici di questi prodotti, ciò significa un aumento dei costi doganali, poiché le merci provenienti da Liaoning Dantan New Materials Co., Ltd. saranno ora classificate in una categoria tariffaria meno favorevole.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/704 della Commissione, del 23 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/704 of 23 March 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2022/558 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of certain graphite electrode systems originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/704
24.3.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/704 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Le importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione
(
2
)
(«regolamento iniziale»).
(2)
A norma del regolamento iniziale, le importazioni della società Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd., codice addizionale TARIC C 732, sono soggette a un’aliquota del dazio antidumping del 23,0 %.
(3)
Il 27 gennaio 2025 il gruppo Liaoning Dantan («richiedente») ha presentato una richiesta di modifica del nome riguardante il produttore esportatore «Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.».
(4)
Il richiedente ha chiesto che il nome Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. fosse modificato in Liaoning Dantan New Materials Co., Ltd. nel regolamento iniziale in quanto quest’ultima società aveva assunto il controllo delle attività della prima.
(5)
Il richiedente ha spiegato che dal gennaio 2023 aveva deciso di ristrutturare alcune delle sue attività in Cina nel modo seguente:
—
nel gennaio 2023 Dandong Xinxing Carbon Co., Ltd. ha venduto i propri impianti di produzione (laboratori di grafitizzazione e lavorazione meccanica) a Liaoning Dantan Technology Co. Ltd.;
—
nel febbraio 2023 Fengcheng Baoxin Carbon Co., Ltd. ha modificato il proprio nome in Liaoning Dantan New Materials Co., Ltd.;
—
nell’ottobre 2023 Liaoning Dantan Technology Co. Ltd. ha trasferito la totalità delle sue attività nel settore della grafite e del carbonio (compresi gli impianti fisici di produzione di determinati sistemi di elettrodi di grafite, i relativi crediti e debiti, la forza lavoro ecc.) a Liaoning Dantan New Materials Co., Ltd.
(6)
A decorrere da tale data Liaoning Dantan New Materials Co., Ltd. è diventata il produttore all’interno del gruppo, mentre Liaoning Dantan Technology Co. Ltd. ha assunto il ruolo di operatore commerciale/esportatore.
(7)
Il richiedente ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping a essa applicata sotto il nome precedente.
(8)
La Commissione ha accertato la continuità strutturale e operativa tra le società.
(9)
Dopo aver verificato la richiesta, il 7 gennaio 2026 la Commissione ha informato tramite lettera Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. della sua intenzione di respingere la richiesta in quanto inidonea a giustificare una modifica del nome della società («divulgazione delle informazioni»).
(10)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il gruppo Liaoning Dantan ha sostenuto che la richiesta di modifica del nome era conseguente a una ristrutturazione interna del gruppo, in base alla quale le attività di produzione e vendita precedentemente svolte da Dantan New Materials erano ora svolte da Dantan Technology all’interno dello stesso gruppo societario. Ha inoltre affermato che, in caso di dubbi sulla continuità strutturale e operativa tra le due società, la Commissione dovrebbe esaminarli prima di respingere la richiesta.
(11)
Il gruppo Liaoning Dantan ha inoltre sostenuto che la sua situazione era simile a quella del gruppo GITI, che aveva chiesto una modifica del nome a seguito di una ristrutturazione interna conclusasi con la fusione di tre entità in un’unica entità. In tale inchiesta
(
3
)
la Commissione aveva inizialmente raccomandato di presentare una domanda di riesame intermedio al termine della ristrutturazione. In seguito all’apertura del riesame intermedio, la Commissione aveva infine deciso di non ricalcolare il margine di dumping e aveva accolto la domanda iniziale di modifica del nome
(
4
)
.
(12)
La Commissione ha ritenuto che le circostanze applicabili alla richiesta di modifica del nome del gruppo GITI fossero diverse in fatto e in diritto da quelle del richiedente. Mentre il gruppo GITI aveva fuso tre società del gruppo in un’unica società, la richiesta di modifica del nome presentata dal gruppo Liaoning Dantan non era conseguente a una semplice ristrutturazione interna, ma faceva seguito a diversi trasferimenti di attività all’interno del gruppo, anche da società che non beneficiavano dell’aliquota specifica del gruppo, e alla costituzione di una nuova società. In tal caso non vi erano pertanto indicazioni che la ristrutturazione interna e le altre modifiche societarie del gruppo GITI all’interno della Cina che erano state segnalate fossero pertinenti. Non vi erano neanche indicazioni che i canali di vendita fossero cambiati in modo significativo
(
5
)
. Inoltre, nel caso del gruppo GITI, nell’inchiesta iniziale il valore normale era stato calcolato sulla base delle informazioni sui prezzi e sui costi del paese di riferimento selezionato e non dipendeva dai prezzi o dai costi praticati sul mercato interno cinese. In seguito all’adozione del regolamento (UE) 2016/1036, tale metodo non si applica più una volta accertata l’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b).
(13)
Tenuto conto di tali differenze in fatto e in diritto, della portata delle modifiche in termini di trasferimenti interni di attività e della mancanza di informazioni relative alle società interessate che sarebbero oggetto della modifica del nome, la Commissione ha respinto tali osservazioni e ha confermato le proprie conclusioni.
(14)
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 affinché rispecchi la modifica del ruolo della società cui era stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C 732.
(15)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 è così modificato:
«RPC
Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.
23,0 %
C 732»
è soppresso.
2. Non si applica il codice addizionale TARIC C 732 precedentemente attribuito a Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.
3. Le importazioni di prodotti fabbricati da Liaoning Dantan New Materials Co., Ltd. sono soggette al dazio applicabile alle altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/558.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione, del 6 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 108 del 7.4.2022, pag. 20
, ELI:
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/558/oj
).
(
3
)
Considerando 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2219 della Commissione, del 6 settembre 2024, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/2219, 9.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2219/oj
).
(
4
)
Considerando 7, 22 e 25 e articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2219.
(
5
)
Considerando 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2219.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/704/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/704 riguarda dazi antidumping, misure commerciali difensive e classificazione tariffaria TARIC di società esportatrici cinesi. È rilevante per importatori, spedizionieri doganali e consulenti commerciali che gestiscono importazioni di prodotti siderurgici dalla Cina, in particolare per comprendere come le ristrutturazioni aziendali influenzano l'applicazione delle aliquote doganali individuali e il regime tariffario complessivo.
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