Regolamento di esecuzione (UE) 2026/716 della Commissione, del 26 marzo 2026, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale, limitato al pregiudizio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 che modifica il regolamen
Quali sono le rettifiche apportate dal Regolamento UE 2026/716 ai dazi antidumping e compensativi sui prodotti in fibra di vetro dalla Cina?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/716 corregge errori materiali e di denominazione contenuti in due regolamenti precedenti (2025/2328 e 2025/2337) che avevano modificato i dazi su importazioni di fibra di vetro a filamento continuo dalla Repubblica Popolare Cinese. Le principali rettifiche riguardano: la correzione dei nomi delle società nel codice TARIC B990 (sostituendo il riferimento generico al "gruppo CNBD" con i nomi specifici delle singole aziende), l'esplicitazione delle società che hanno collaborato ai riesami, e la correzione di un errore nel calcolo del dazio compensativo per "tutte le altre importazioni" (portato dal 10,2% al 10,3%) e del corrispondente dazio antidumping (dal 23% al 22,9%). Queste correzioni si applicano retroattivamente dal 26 novembre 2025, data di entrata in vigore dei regolamenti originari, e interessano importatori, spedizionieri doganali e operatori del settore della fibra di vetro che commerciano con la Cina. L'aliquota combinata dei due dazi rimane invariata, quindi non vi sono effetti finanziari aggiuntivi per gli importatori, ma la chiarezza normativa è essenziale per l'applicazione corretta da parte delle autorità doganali nazionali.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/716 della Commissione, del 26 marzo 2026, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale, limitato al pregiudizio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio completo
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/716 of 26 March 2026 correcting Implementing Regulation (EU) 2025/2328 amending Implementing Regulation (EU) 2021/328 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain continuous glass fibre pr
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/716
27.3.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/716 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2026
recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale, limitato al pregiudizio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio completo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
2
)
, in particolare l’articolo 19 e l’articolo 24, paragrafo 1,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)
Con regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 della Commissione
(
3
)
, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione
(
4
)
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio completo («riesame intermedio completo»).
(2)
Con regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 della Commissione
(
5
)
, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione
(
6
)
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale, limitato al pregiudizio (congiuntamente «regolamenti modificativi»).
(3)
A seguito dei regolamenti modificativi, l’aliquota combinata del dazio antidumping e del dazio compensativo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese variava tra il 23 % e il 33,2 %.
(4)
Nell’attuare i regolamenti modificativi le autorità doganali nazionali hanno osservato che i nomi delle società per il codice addizionale TARIC B990 differivano nei due regolamenti modificati. Ciò dovrebbe essere rettificato sostituendo il riferimento al gruppo CNBD nel considerando 155 e nell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 con i nomi delle società che costituiscono il gruppo, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337.
(5)
Le autorità doganali nazionali hanno inoltre osservato che nell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 è fatto riferimento ad «Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione
(
7
)
», ma tali società non sono nominate. Per motivi di chiarezza sembra opportuno nominare esplicitamente le società e indicare i relativi codici addizionali TARIC, dal momento che la composizione dell’allegato I è cambiata perché nel riesame intermedio completo delle misure antidumping due società sono risultate essere collegate. Analogamente, l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 dovrebbe indicare che il dazio antidumping applicabile a tutte le altre importazioni di prodotti in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese si applica anche alle società precedentemente elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 che non hanno collaborato nel riesame intermedio completo.
(6)
Inoltre, in entrambi i regolamenti modificativi è presente un errore materiale nell’aliquota del dazio compensativo per «Tutte le altre importazioni originarie della RPC», che dovrebbe essere del 10,3 % invece che del 10,2 %. Di conseguenza è opportuno rettificare anche il livello del dazio antidumping istituito su tutte le altre importazioni originarie della RPC, che dovrebbe essere pari al 22,9 % anziché al 23 %. Tale rettifica non ha tuttavia alcuna incidenza finanziaria dal momento che l’aliquota combinata del dazio antidumping e del dazio compensativo rimane la stessa.
(7)
Alla luce di quanto precede la Commissione ha deciso di rettificare il considerando 335 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 e il considerando 155 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328.
(8)
Le rettifiche dovrebbero avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2337 e (UE) 2025/2328, vale a dire dal 26 novembre 2025.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al considerando 155 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Società
Dazio compensativo (%)
Gruppo CNBM
—
Jushi Group Co., Ltd.
—
Jushi Group Chengdu Co., Ltd.
—
Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.
—
Taishan Fiberglass Inc.
10,2
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd.
5,8
Chongqing Polycomp International Corporation
9,7
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd
Glasstex Fiberglass Materials Corp.
10,2
Tutte le altre importazioni originarie della RPC
10,3 »
All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Società
Dazio compensativo (%)
Codice addizionale TARIC
Gruppo CNBM
—
Jushi Group Co., Ltd.
—
Jushi Group Chengdu Co., Ltd.
—
Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.
—
Taishan Fiberglass Inc.
10,2
B990
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd.
5,8
A983
Chongqing Polycomp International Corporation
9,7
B991
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd
10,2
B992
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd
B993
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd
B994
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd
B995
Glasstex Fiberglass Materials Corp.
B996
Tutte le altre importazioni originarie della RPC
10,3
A999»
Al considerando 335 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Dazi antidumping e compensativi cumulati
Margine di dumping
Livello di eliminazione del pregiudizio
Dazio compensativo
Dazio antidumping
Gruppo CNBM
—
Jushi Group Co., Ltd.
—
Jushi Group Chengdu Co., Ltd.
—
Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.
—
Taishan Fiberglass Inc.
33,2 %
72,2 %
10,2 %
23,0 %
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd.
23,0 %
87,3 %
5,8 %
17,2 %
Chongqing Polycomp International Corporation
30,2 %
76,1 %
9,7 %
20,5 %
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd
Glasstex Fiberglass Materials Corp.
33,2 %
87,3 %
10,2 %
23,0 %
Tutte le altre importazioni originarie della RPC
33,2 %
87,3 %
10,3 %
22,9 %»
All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Gruppo CNBM
—
Jushi Group Co., Ltd
—
Jushi Group Chengdu Co., Ltd
—
Jushi Group Jiujiang Co., Ltd
—
Taishan Fiberglass Inc.
23 %
B990
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd
17,2 %
A983
Chongqing Polycomp International Corporation
20,5 %
B991
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd
23 %
B992
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd
B993
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd
B994
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd
B995
Glasstex Fiberglass Materials Corp.
B996
Tutte le altre importazioni originarie della RPC
22,9 %
A999»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 26 novembre 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/2337, 25.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2337/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione del 13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 179 del 14.7.2023, pag. 57
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1452/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale, limitato al pregiudizio (
GU L, 2025/2328, 25.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2328/oj
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione del 24 febbraio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/328/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014 , relativo all’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1379/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/716/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento 2026/716 riguarda dazi antidumping e dazi compensativi su prodotti in fibra di vetro dalla Cina, codici TARIC, misure commerciali difensive dell'UE e riesami intermedi. È rilevante per importatori, agenti doganali, operatori del settore compositi e consulenti specializzati in commercio internazionale che devono applicare correttamente le aliquote tariffarie e gestire le classificazioni TARIC nelle dichiarazioni doganali.
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