Regolamento di esecuzione (UE) 2024/819 della Commissione, dell’8 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/819 della Commissione, dell’8 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/819 of 8 March 2024 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain corrosion resistant steels originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/819
11.3.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/819 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2024
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/186
(
2
)
, la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
(2)
I dazi antidumping sono stati estesi alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «paese interessato») con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione
(
3
)
, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1994 della Commissione
(
4
)
. L’estensione non si applica alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione prodotti dai produttori esportatori cinesi Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd. e Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd.
(3)
I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 17,2 % e il 27,9 % sulle importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione, un’aliquota del 26,1 % sulle importazioni dalle società che hanno collaborato non incluse nel campione e un’aliquota del 27,9 % sulle importazioni da tutte le altre società nella RPC.
1.2.
Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza
(
5
)
, la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(5)
La domanda di riesame è stata presentata l’8 novembre 2022 dalla European Steel Association Eurofer («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di alcuni acciai anticorrosione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
1.3.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(6)
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, l’8 febbraio 2023 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
6
)
(«avviso di apertura»).
1.4.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(7)
L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).
1.5.
Parti interessate
(8)
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC, le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti, nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
(9)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione.
1.6.
Campionamento
(10)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
1.7.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(11)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base ai volumi della produzione e delle vendite nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Tale campione provvisorio era composto da tre produttori dell’Unione ubicati in tre Stati membri diversi. Il campione rappresentava quasi il 32 % del volume totale di produzione stimato del prodotto simile nell’Unione e più del 37 % del volume totale delle vendite stimato del prodotto simile sul mercato libero dell’Unione
(
7
)
. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Nessuna parte ha presentato osservazioni entro la scadenza fissata.
(12)
Con la nota al fascicolo del 3 aprile 2023, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua decisione di non modificare la composizione del campione definitivo dei produttori dell’Unione, anche se da un esame preliminare delle risposte al questionario fornite dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione era emerso che il campione definitivo rappresentava circa il 29 % del volume totale di produzione stimato del prodotto simile nell’Unione e il 26 % del volume totale delle vendite stimato del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sull’aggiornamento. Nessuna parte ha presentato osservazioni entro la scadenza fissata.
(13)
Dalla verifica presso la sede di ArcelorMittal Bremen GmbH è emerso un malinteso in merito al prodotto oggetto del riesame al livello del gruppo ArcelorMittal. Per ArcelorMittal Bremen GmbH, a causa di una dichiarazione errata dei dati i quantitativi effettivi prodotti e venduti sono risultati inferiori a quanto riportato nella risposta al questionario, in misura tale per cui l’entità non presentava più i requisiti per rientrare nel campione. La Commissione ha deciso di sostituire la società interessata con un altro produttore dello stesso gruppo. Il campione definitivo così costituito consisteva di tre produttori dell’Unione, ubicati in tre diversi Stati membri, che in ultima analisi rappresentavano il 29 % del volume totale di produzione del prodotto simile nell’Unione e il 33 % del volume totale delle vendite del prodotto simile nel mercato libero dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione definitivo. Nessuna parte ha presentato osservazioni entro la scadenza fissata.
1.7.1.
Campionamento degli importatori
(14)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(15)
Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. La Commissione ha deciso che non era necessario ricorrere al campionamento. Non sono pervenute osservazioni in merito a tale decisione.
1.7.2.
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(16)
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(17)
Nessun produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste entro la scadenza fissata e/o ha accettato di essere incluso nel campione. Come spiegato al considerando 29, la Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC e le parti interessate che, data la mancanza di collaborazione, in relazione alle conclusioni riguardanti la RPC avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base.
1.8.
Risposte al questionario
(18)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(19)
La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha invitato i produttori dell’Unione inclusi nel campione a compilare un questionario disponibile online. I questionari destinati a produttori dell’Unione, importatori indipendenti e produttori esportatori cinesi sono stati messi a disposizione sul sito web della DG Commercio
(
8
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(20)
Sono pervenute risposte al questionario dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e dal richiedente.
1.9.
Verifica
(21)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle parti di seguito indicate:
—
produttori dell’Unione
—
ArcelorMittal Bremen GmbH, Brema, Germania
—
ArcelorMittal France SA, sede: Dunkerque, Francia
—
Marcegaglia Carbon Steel S.p.A, Gazoldo degli Ippoliti e Ravenna, Italia
—
Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Austria
—
associazione dei produttori dell’Unione:
—
Eurofer, Bruxelles, Belgio
1.10.
Fase successiva della procedura
(22)
Il 14 dicembre 2023, la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni e chiedere un’audizione.
(23)
Il richiedente ha accolto con favore le risultanze e le conclusioni comunicate dalla Commissione. Nessun’altra parte ha presentato osservazioni.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(24)
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.
(25)
Sono esclusi i seguenti prodotti:
—
quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
—
quelli solo laminati a caldo o a freddo.
(26)
Il prodotto oggetto del riesame è attualmente classificato con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094).
2.2.
Prodotto in esame
(27)
Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese.
2.3.
Prodotto simile
(28)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto in esame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;
—
il prodotto in esame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(29)
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
RISCHIO DI PERSISTENZA O DI REITERAZIONE DEL DUMPING
3.1.
Osservazioni preliminari
(30)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC sono praticamente scomparse dal mercato dell’Unione. Secondo Eurostat, le importazioni di acciai anticorrosione dalla RPC sono ammontate a 953 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto a 1 857 490 tonnellate nell’inchiesta iniziale. Nel 2021 si è registrato un aumento delle importazioni, che però può essere attribuito alla perturbazione del mercato dovuta agli effetti della pandemia di COVID.
(31)
Come indicato al considerando 17, nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, in relazione alle conclusioni riguardanti la RPC avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Non essendo pervenute risposte, la Commissione ha deciso di applicare l’articolo 18.
(32)
A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare le informazioni fornite nella domanda di riesame, i dati pubblicamente disponibili dei produttori messicani di acciai anticorrosione, il Global Trade Atlas, la commissione di regolamentazione dell’energia, le informazioni pubblicate dal governo del Messico, Global Petrol Prices e Organizzazione internazionale del lavoro.
3.2.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, per le importazioni di acciai anticorrosione originari della RPC
(33)
Dati i sufficienti elementi di prova disponibili all’apertura dell’inchiesta, tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(34)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(35)
Non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base entro la scadenza fissata.
(36)
Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Il governo della RPC non ha sollevato obiezioni a tale riguardo.
(37)
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, primo trattino, del regolamento di base.
(38)
Il 27 giugno 2023 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota sulle fonti»). La nota sulle fonti è stata aggiornata il 6 luglio 2023 e alle parti interessate è stato concesso un adeguato periodo di tempo per presentare osservazioni.
(39)
Con la nota sulle fonti la Commissione ha anche informato le parti interessate che intendeva utilizzare il Messico come paese rappresentativo e ha comunicato le fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale.
(40)
Sempre nella nota sulle fonti, la Commissione ha informato le parti interessate che, data l’assenza di collaborazione, avrebbe basato gli altri costi diretti e le spese generali di produzione sulle informazioni concernenti l’industria dell’Unione fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e su ulteriori informazioni fornite dal richiedente, esprimendole in percentuali.
(41)
La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili per un produttore messicano, Ternium SA.
(42)
Con la nota sulle fonti la Commissione ha infine invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti e sull’adeguatezza del Messico come paese rappresentativo e a suggerire altri paesi, a condizione che presentassero informazioni sufficienti sui criteri pertinenti. Non sono pervenute osservazioni.
(43)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(44)
Secondo l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base tuttavia «
qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
»
, e
«
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
»
(le
«
spese generali, amministrative e di vendita
» sono di seguito denominate «SGAV»).
(45)
Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.3.
Esistenza di distorsioni significative
(46)
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC
(
9
)
, la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(47)
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato
(
10
)
. La Commissione ha concluso, in particolare, che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
11
)
, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
12
)
. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti
(
13
)
. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC
(
14
)
. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
15
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC
(
16
)
.
(48)
Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, la Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della RPC ai fini delle inchieste di difesa commerciale
(
17
)
(«relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo.
(49)
La domanda asseriva che l’intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da interventi sostanziali del governo, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell’industria siderurgica cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta. A sostegno della posizione espressa, la domanda faceva riferimento alla relazione, alla legislazione cinese, a ulteriori relazioni nonché ad ulteriori elementi di prova aneddotici di distorsioni attuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(50)
Più nello specifico, la domanda ha rilevato che nel contesto della dottrina della «economia di mercato socialista» sancita nella costituzione della RPC, dell’onnipresenza del partito comunista cinese («PCC») e dell’influenza statale sull’economia mediante iniziative di pianificazione strategica, l’ingerenza del governo della RPC assume varie forme, in particolare di tipo amministrativo, finanziario e normativo.
(51)
La domanda forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. In particolare il richiedente ha affermato quanto segue:
(52)
lo Stato cinese non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, attraverso la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di proprietà dello Stato e di cellule del partito nelle società, nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato. In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese. Tale status implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti. Un aumento dell’effetto leva e della produttività del lavoro si traduce in un aumento del debito delle imprese di proprietà dello Stato, innescato dal calo dei costi per interessi. Ciò dimostra che condizioni monetarie favorevoli possono portare a un rapido accumulo del debito delle imprese di proprietà dello Stato
(
18
)
. Il controllo e la supervisione strategica sono particolarmente pressanti nel settore dell’acciaio (i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono di gran lunga il principale fattore produttivo degli acciai anticorrosione), nel quale il governo cinese continua a detenere un livello elevato di controllo e mira a concentrare il 60 % della produzione siderurgica in circa 10 grandi imprese entro il 2025.
(53)
Lo Stato è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza pubblica nelle imprese, in particolare attraverso le cellule del PCC nelle imprese, sia statali che private, anche per quanto riguarda i produttori di acciai anticorrosione e i fornitori dei relativi fattori produttivi. I documenti pubblici dei produttori di proprietà dello Stato talvolta sottolineano la connessione con lo Stato cinese, come un comunicato stampa del 2021 di China Baowu, che affermava di aver studiato e attuato coscienziosamente lo spirito delle due sessioni del Congresso popolare nazionale, sulla base della nuova fase di sviluppo, promuovendo fortemente i compiti di China Baowu nell’ambito della quattordicesima pianificazione strategica quinquennale. La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi infine esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato.
(54)
Il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere particolari settori, compresi la produzione di acciaio anticorrosione e il reperimento delle materie prime utilizzate per la sua fabbricazione. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente. Esempi di simili misure comprendono numerosi piani, direttive e altri documenti riguardanti specificamente l’acciaio, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. A titolo di esempio, a marzo 2022 il ministero dell’Industria e della tecnologia dell’informazione («MIIT»), la commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») e il ministero dell’Ecologia e dell’ambiente hanno pubblicato orientamenti sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo dell’industria siderurgica, auspicando, tra l’altro, un’offerta stabile di risorse, attrezzature tecniche avanzate, prodotti di alta qualità e marchi eccellenti, un livello elevato di impiego dell’intelligenza artificiale e una forte competitività a livello mondiale entro il 2025. Altri esempi sono il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale nazionale, il piano di sviluppo del 2021 pubblicato dal ministero dell’Industria e della tecnologia dell’informazione che esorta alla riduzione del consumo energetico nel settore dell’acciaio, o il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2019) pubblicato nel 2020 dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme. I prodotti piatti laminati a caldo cinesi beneficiano inoltre di una serie di programmi di sovvenzione e il governo della RPC guida lo sviluppo del settore conformemente a un’ampia gamma di strumenti politici e direttive concernenti, tra l’altro, la composizione e la ristrutturazione del mercato, materie prime, investimenti, eliminazione di capacità, gamma di prodotti, ricollocamento, potenziamento, rimborsi IVA ecc.
(55)
Il sistema fallimentare cinese non sembra essere in grado di perseguire i suoi obiettivi principali, come, ad esempio, la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori. Lo Stato inoltre svolge un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sul relativo esito. Le carenze del sistema dei diritti di proprietà inoltre sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni in Cina, poiché tutti i terreni sono di proprietà dello Stato, la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato e le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici, nell’assegnazione dei terreni.
(56)
I diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati e la mobilità è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo. Ne consegue che i costi salariali sono distorti, in quanto non sono il risultato delle normali forze del mercato o della negoziazione tra società e forza lavoro.
(57)
A livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Tali banche, nel definire e attuare la loro politica di prestiti, devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto. I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Gli oneri finanziari inoltre sono stati mantenuti artificialmente bassi per stimolare la crescita degli investimenti, che ha determinato un eccesso di investimenti di capitali, con un calo costante dell’utile sul capitale investito e nessun segnale di stretta creditizia.
(58)
La domanda ha sottolineato anche la natura sistematica delle distorsioni. Dunque non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli acciai anticorrosione, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi i prodotti piatti laminati a caldo e le materie prime sottostanti, quali il minerale di ferro, che costituisce circa il 30 % del costo diretto per gli acciai anticorrosione; il carbone, che costituisce circa il 14 % del costo diretto per gli acciai anticorrosione; rottami, ferroleghe e zinco, che nel complesso costituiscono circa il 34 % del costo diretto per gli acciai anticorrosione; l’energia, che costituisce circa il 13 % del costo diretto per gli acciai anticorrosione, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.), risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale.
(59)
Per quanto riguarda i prodotti piatti laminati a caldo quale fattore produttivo per gli acciai anticorrosione, la domanda faceva riferimento a un’ampia gamma di sovvenzioni di cui continuano a beneficiare i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo. In alcuni casi la Commissione ha istituito misure compensative
(
19
)
, ma il governo della RPC ha continuato a concedere sovvenzioni all’industria dei prodotti piatti laminati a caldo in diverse forme, quali sovvenzioni dirette in denaro, il controllo dei prezzi delle materie prime, prestiti agevolati, sovvenzioni per l’uso dei terreni, l’applicazione permissiva delle norme ambientali, fusioni e acquisizioni su mandato governativo, conferimenti di capitale proprio e capitalizzazioni dei debiti. La domanda fornisce esempi specifici concernenti i produttori Chongqing Iron & Steel Company Ltd., Maanshan Iron & Steel Company Limited e Angang Steel Company.
(60)
Per quanto riguarda il minerale di ferro, il coke e altri fattori produttivi a monte degli acciai anticorrosione, la domanda rileva che oltre a metodi di sovvenzione più evidenti come le sovvenzioni dirette in denaro, un’altra strategia del governo della RPC per fornire sovvenzioni indirette ai produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo consiste nel controllare i prezzi delle materie prime, non da ultimo mediante restrizioni sui volumi di esportazione e un regime di licenze d’esportazione per il carbone. Per quanto riguarda il minerale di ferro, la domanda fa riferimento a varie forme di restrizioni all’esportazione presenti in Cina, segnalando nel contempo che le fonti ufficiali disponibili probabilmente non sono esaurienti in relazione alle misure cinesi. La domanda ricorda a tale proposito che il governo della RPC dedica notevoli sforzi al controllo dei prezzi delle materie prime per i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo: a giugno 2021, il dipartimento per la determinazione dei prezzi della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e l’amministratore di Stato per la regolamentazione del mercato hanno avviato un’indagine sul commercio a pronti dei minerali di ferro ed è stata varata anche un’inchiesta sui prezzi del carbone con l’invio di squadre in varie province e città cinesi per indagare su prezzi e forniture di merci. Il governo della RPC si è molto impegnato per cercare di controllare i prezzi delle merci, dal carbone al rame. A fronte del notevole aumento dei prezzi, le autorità di regolamentazione tendono a intervenire per garantire le forniture e la stabilità dei prezzi. A luglio 2022 le autorità cinesi inoltre hanno istituito il China Mineral Resources Group, un nuovo conglomerato nel settore del minerale di ferro, di proprietà dello Stato e amministrato a livello centrale, destinato esplicitamente a fungere da piattaforma di acquisto centralizzata per consentire ad alcuni produttori di acciaio e operatori commerciali di proprietà dello Stato di uniformare i negoziati con i fornitori e accrescere il controllo statale sulle forniture di materie prime a monte, rafforzando il potere contrattuale dell’industria nazionale dell’acciaio nel mercato internazionale del minerale di ferro.
(61)
In conclusione, secondo la domanda i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la domanda, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie.
(62)
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni, né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base al caso di specie.
(63)
In particolare nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore dell’acciaio, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà dello Stato. L’inchiesta ha confermato tuttavia che numerosi produttori del prodotto oggetto del riesame sono controllati direttamente dallo Stato. Tra gli esempi figurano il gruppo Baowu Steel, che è un’impresa di proprietà dello Stato nell’ambito della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC») centrale
(
20
)
, e le sue controllate Chongqing Iron & Steel Company Ltd.
(
21
)
e Maanshan Iron & Steel Company Limited
(
22
)
; Baotou Steel Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato detenuta dal governo della Mongolia interna
(
23
)
, Angang Steel Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato nell’ambito della SASAC centrale
(
24
)
, nonché Shougang Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato detenuta al 100 % da Beijing State-Owned Asset Management Ltd
(
25
)
.
(64)
Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore dell’acciaio sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal parere di orientamento del MIIT sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore dell’acciaio, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale
(
26
)
, dal 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, secondo il quale il settore «
aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale
»
(
27
)
e «
coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base
», dal 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami di acciaio, i cui obiettivi fondamentali sono «
il costante incremento della percentuale di utilizzo di cascami di acciaio e il raggiungimento nella produzione siderurgica nazionale di una percentuale complessiva di cascami del 30 % entro la fine del 14° piano quinquennale
»
(
28
)
, o dal piano di lavoro 2023 sulla crescita stabile del settore dell’acciaio
(
29
)
che stabilisce gli obiettivi seguenti: «
nel 2023,
[…]
gli investimenti in immobilizzazioni in tutto il settore manterranno una crescita costante e i benefici economici aumenteranno notevolmente; gli investimenti in R&S dell’industria raggiungeranno l’1,5 %; la crescita del valore aggiunto dell’industria raggiungerà il 3,5 % circa; nel 2024 il contesto di sviluppo industriale e la struttura industriale saranno ulteriormente ottimizzati, il passaggio a prodotti di alta gamma, intelligenti e verdi continuerà e la crescita del valore aggiunto dell’industria supererà il 4 %
» il che richiede una collaborazione volta a «
guidare l’internazionalizzazione di prodotti attrezzature, tecnologie, servizi ecc. della Cina nel settore dell’acciaio in modo coordinato, promuovere la cooperazione verde e a basse emissioni di carbonio nell’industria siderurgica mondiale e migliorare la resilienza e il livello di sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali [e] attuare azioni di miglioramento della capacità di approvvigionamento per garantire il funzionamento stabile ed efficiente dell’industria
» con un consolidamento del settore dell’acciaio su mandato governativo: «
incoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e acquisizioni, costruire gruppi di vastissime dimensioni di imprese siderurgiche di livello mondiale e promuovere la configurazione ottimale della capacità produttiva nazionale di ferro e acciaio, sostenere le imprese specializzate leader in particolari segmenti del mercato dell’acciaio al fine di integrare ulteriormente le risorse e creare un ecosistema dell’industria dell’acciaio, incoraggiare le imprese siderurgiche a effettuare
[…] fusioni e riorganizzazioni interregionali […],
valutare la possibilità di fornire un maggiore sostegno politico per la sostituzione delle capacità alle imprese siderurgiche che hanno portato a termine fusioni e riorganizzazioni sostanziali.
»
(65)
Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Hebei, in cui si prevede di «
attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e la riorganizzazione delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un’influenza a livello interno
» e di «
espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami di acciaio, rafforzare l’analisi e la classificazione dei cascami di acciaio
.»
(
30
)
. Il piano di Hebei per il settore dell’acciaio afferma inoltre quanto segue: «
Aderire all’adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione della configurazione dell’industria siderurgica, incentivare il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e l’aggiornamento comuni delle imprese e promuovere su larga scala lo sviluppo dell’industria siderurgica puntando alle grandi imprese, all’ammodernamento delle attrezzature tecniche, alla diversificazione dei processi di produzione e alla diversificazione dei prodotti a valle.»
(66)
Analogamente il piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale prevede la «
costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate
[…],
la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e l’aumento delle dimensioni, dell’intensificazione e della specializzazione del settore
.
Tra queste, entro il 2025 la capacità produttiva di ghisa greggia ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità produttiva di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate.
»
(
31
)
.
(67)
Ulteriori obiettivi di politica industriale sono evidenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come lo Jiangsu
(
32
)
, lo Shandong
(
33
)
, lo Shanxi
(
34
)
, il Liaoning Dalian
(
35
)
o lo Zhejiang
(
36
)
.
(68)
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, è stato impossibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Sono tuttavia disponibili alcuni esempi specifici relativi al prodotto oggetto del riesame. Poiché il prodotto oggetto del riesame rappresenta un sottosettore dell’industria dell’acciaio, le informazioni disponibili per quanto riguarda i produttori di acciaio sono pertinenti anche per il prodotto oggetto del riesame.
(69)
A titolo di esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Baotou Steel Union, appartenente al Baotou Steel Group, svolge nel contempo la funzione di segretario della sezione di partito della società e il presidente del sindacato della società è il vicesegretario della sezione di partito.
(
37
)
Analogamente, all’interno di Shougang Group, il presidente del consiglio di amministrazione svolge la funzione di segretario del comitato di partito mentre il vicedirettore esecutivo è membro del comitato di partito
(
38
)
.
(70)
Nel settore del prodotto oggetto del riesame inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L’inchiesta ha individuato altri documenti attestanti che l’industria beneficia di orientamenti e interventi governativi nel settore siderurgico, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosettori.
(71)
L’industria dell’acciaio continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC
(
39
)
. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore siderurgico emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l’industria dell’acciaio interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale
(
40
)
. Analogamente il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria siderurgica, definisce il settore come il «
fondamento dell’economia reale
» e «
un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale
»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore siderurgico nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale
(
41
)
. Il piano di lavoro sulla crescita stabile dell’industria dell’acciaio citato sopra (cfr. considerando 56) dimostra la centralità del settore siderurgico per le autorità cinesi nel contesto generale dell’orientamento dell’economia cinese da parte del governo della RPC: «[s]
ostenere le imprese siderurgiche nell’adeguarsi alla necessità di nuove infrastrutture, nuovi interventi di urbanizzazione, rilancio rurale e industrie emergenti, realizzare i principali progetti di ingegneria relativi al quattordicesimo piano quinquennale in diverse regioni e adoperarsi per garantire l’offerta di acciaio. Stabilire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra l’industria dell’acciaio e i principali settori utilizzatori, quali costruzioni navali, trasporti, edilizia, energia, automobili, elettrodomestici, macchine agricole e attrezzature pesanti, svolgere attività per agganciare la domanda alla produzione ed espandere attivamente i campi di applicazione dell’acciaio
»
(
42
)
.
(72)
Per quanto riguarda inoltre il minerale di ferro, un’importante materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, secondo il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime lo Stato prevede di «
sviluppare razionalmente le risorse minerarie nazionali. Intensificare l’attività di prospezione del minerale di ferro
[…],
attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l’adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi
»
(
43
)
. In province come l’Hebei le autorità prevedono per il settore quanto segue: «
fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni
»
(
44
)
. In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
(73)
Il prodotto oggetto del riesame è influenzato anche dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 45. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC)
(
45
)
.
(74)
Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 45. Il piano di lavoro sulla crescita stabile (cfr. considerando 56) esemplifica molto bene anche questo tipo di intervento pubblico: «
incoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell’acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell’assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese
». Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(75)
La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(76)
Dunque non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(77)
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.
(78)
Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie.
(79)
La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come descritto ai punti successivi.
(80)
Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.
3.4.
Paese rappresentativo
(81)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
46
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese
(
47
)
;
—
la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
—
qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(82)
Come spiegato al considerando 36, la Commissione ha emesso una nota sulle fonti per descrivere i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e informare le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare il Messico come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(83)
Nella nota sulle fonti la Commissione ha illustrato che, data l’assenza di collaborazione, avrebbe dovuto basarsi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La scelta del paese rappresentativo si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni ritenute appropriate secondo i criteri pertinenti di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tra cui «Doing Business» (Banca mondiale)
(
48
)
, Global Trade Atlas («GTA»)
(
49
)
, commissione di regolamentazione dell’energia del governo del Messico
(
50
)
, Global Petrol Prices
(
51
)
e Organizzazione internazionale del lavoro
(
52
)
.
(84)
Per quanto riguarda il livello di sviluppo economico, nella domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente ha esaminato il Messico quale potenziale paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
(
53
)
.
(85)
Per quanto riguarda la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza
(
54
)
in Messico sono presenti diversi produttori di acciai anticorrosione. Il richiedente ha individuato otto società che fabbricavano acciai anticorrosione con una capacità produttiva di circa 4 milioni di tonnellate. La Commissione ha individuato anche la Turchia, l’India e il Vietnam quali produttori del prodotto oggetto del riesame. India e Vietnam però non soddisfano il criterio dello sviluppo economico analogo a quello della RPC.
(86)
Quanto alla disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo, secondo la domanda i dati su importanti fattori produttivi, le statistiche sulle importazioni e i prezzi dell’energia erano prontamente disponibili con riferimento al Messico.
(87)
Come spiegato nella nota sulle fonti, la Commissione ha individuato una società in Messico, «Ternium», che presentava dati finanziari pubblicamente disponibili per il periodo in esame ed era redditizia nello stesso periodo
(
55
)
.
(88)
Avendo stabilito che il Messico era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
(89)
Nella nota sulle fonti le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Messico come paese rappresentativo e anche a suggerire altri paesi, a condizione che presentassero informazioni sufficienti sui criteri pertinenti. Non sono pervenute osservazioni.
(90)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Messico ha soddisfatto i criteri indicati all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per essere considerato un paese rappresentativo appropriato.
3.5.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(91)
Nella nota sulle fonti, la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, utilizzati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.
(92)
La Commissione ha anche dichiarato nella nota sulle fonti che, al fine di calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei fattori produttivi, in particolare le materie prime.
(93)
La Commissione ha poi dichiarato che avrebbe utilizzato i dati forniti dalla commissione di regolamentazione dell’energia del governo del Messico, da Global Petrol Prices e dall’Organizzazione internazionale del lavoro per stabilire i costi esenti da distorsioni rispettivamente del gas, dell’energia elettrica e del lavoro.
(94)
La Commissione ha informato le parti interessate che, alla luce della mancata collaborazione degli esportatori cinesi, avrebbe incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di considerare i costi non inclusi nei fattori produttivi citati in precedenza. La Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi di produzione sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame
(
56
)
.
(95)
La Commissione ha dichiarato infine che per stabilire le SGAV e i profitti avrebbe utilizzato i dati finanziari del produttore messicano del prodotto oggetto del riesame, come indicato al considerando 79.
(96)
La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate in merito all’elenco dei fattori produttivi contenuto nella nota sulle fonti.
3.6.
Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.6.1.
Fattori produttivi
(97)
Considerando tutte le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e le informazioni successivamente presentate dal richiedente e in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi o di osservazioni sulla nota sulle fonti, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
Tabella 1
Fattori produttivi di alcuni acciai anticorrosione
Fattori produttivi
Codici delle merci del Messico
Fonte dei dati
Unità di misura
Costo unitario applicabile in CNY
Materie prime
Zinco non legato e cascami e avanzi
7901 11 01
7902 00 01
GTA
(
57
)
Tonnellate
27 184,16
Minerali di ferro, non agglomerati
2601 11 01
GTA
Tonnellate
924,29
Carbone bituminoso, anche polverizzato
2701 12 01
GTA
Tonnellate
1 772,34
Rottami di acciaio
7204 41 01
GTA
Tonnellate
3 686,86
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati
2704 00 01
GTA
Tonnellate
3 804,46
Ferrosilicio, ferrocromo, ferro-titanio
7202 21 01
7202 41 01
7202 91 01
GTA
Tonnellate
21 393,32
Sottoprodotti/avanzi
Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, di ferro o di acciaio, anche in pacchetti (escl. quelli di ghisa, di acciai legati, di ferro e di acciaio zincati)
7204 41
GTA
Tonnellate
3 686,86
Energia/Servizi
Gas naturale
n/d
Commissione di regolamentazione dell’energia, governo del Messico
(
58
)
Gigajoule (GJ)
40,85
Energia – Energia elettrica
n/d
Global Petrol Prices
(
59
)
kWh
1,19
Tutte le altre materie prime, imballaggi, materiali di consumo
n/d
Importo fisso
% di costi diretti
Lavoro (manodopera)
Manodopera diretta
n/d
OIL
Ora
15,87
3.6.2.
Materie prime
(98)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
60
)
.
(99)
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.3 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC e dai paesi non OMC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.
(100)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento del produttore, la Commissione ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo, ai rispettivi livelli, a seconda del paese di origine del volume importato. La Commissione ha aggiunto il costo del trasporto interno in Messico sulla base della relazione «Doing Business» della Banca mondiale
(
61
)
.
3.6.3.
Sottoprodotti
(101)
Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame
(
62
)
, nella produzione di acciai anticorrosione si ottiene un unico sottoprodotto, i rottami di acciaio. Per stabilirne il prezzo esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto al prezzo medio all’importazione in Messico anche i costi di trasporto interno, applicando il metodo utilizzato per le materie prime.
3.6.4.
Lavoro (manodopera)
(102)
Per calcolare il valore del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell’OIL
(
63
)
applicabili al Messico. La Commissione ha utilizzato i dati dell’OIL sulle retribuzioni medie mensili nominali e sulla media delle ore settimanali lavorate per dipendente nel settore manifatturiero in Messico per il 2022.
3.6.5.
Energia elettrica
(103)
La Commissione ha utilizzato i dati disponibili sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale applicabili in Messico pubblicati da Global Petrol Prices
(
64
)
. Al momento del calcolo i dati pertinenti si riferivano a settembre 2022. Il prezzo comprende tutte le componenti della bolletta dell’energia elettrica, quali costo dell’energia, distribuzione e tasse.
3.6.6.
Gas naturale
(104)
Il prezzo del gas naturale applicato alle società (utilizzatori industriali) in Messico è pubblicato dalla commissione di regolamentazione dell’energia del governo del Messico
(
65
)
. La Commissione ha utilizzato i dati applicabili per il 2022, riguardanti il periodo dell’inchiesta di riesame.
3.6.7.
Altri costi diretti
(105)
Gli altri costi diretti sono basati sulle informazioni concernenti l’industria dell’Unione fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza (cfr. considerando 39).
3.6.8.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(106)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base «
il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
(107)
Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza.
(108)
Per le SGAV e i profitti la Commissione ha utilizzato i dati finanziari pubblicamente disponibili per il periodo dell’inchiesta di riesame del produttore messicano indicato al considerando 76
(
66
)
.
3.7.
Calcolo del valore normale
(109)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(110)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito al consumo di ciascun fattore (materie prime, gas, energia elettrica e lavoro) per la produzione di acciai anticorrosione.
(111)
La Commissione ha moltiplicato i volumi di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in Messico, come descritto nella sezione 3.6. Alcuni fattori produttivi che rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame sono stati espressi come percentuale delle principali materie prime, come spiegato al considerando 84. La Commissione ha applicato tale percentuale al costo esente da distorsioni delle principali materie prime per arrivare a un valore esente da distorsioni.
(112)
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti come indicato ai considerando da 98 a 100:
—
le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 34,5 % dei costi diretti di produzione;
—
le SGAV e altri costi, che rappresentavano il 9,2 % del costo delle merci vendute; e
—
i profitti, che ammontavano al 21,4 % del costo delle merci vendute, sono stati applicati al totale dei costi di produzione esenti da distorsioni.
(113)
Su tale base, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.8.
Prezzo all’esportazione
(114)
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati sulle importazioni di Eurostat, a livello di costo, assicurazione e nolo («cif»). Da tale prezzo cif sono stati dedotti i costi di nolo marittimo e assicurazione e il trasporto interno in Cina per arrivare al prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica. Sono stati esaminati i dati disponibili in relazione ai costi del trasporto interno in Cina, compresi quelli contenuti nella relazione per paese relativa alla Cina in Doing Business
(
67
)
e i costi medi di nolo marittimo e assicurazione dalla Cina sulla base dei dati dell’OCSE
(
68
)
. La Commissione tuttavia ha deciso di utilizzare i dati pertinenti sui costi di trasporto forniti nella domanda di riesame in previsione della scadenza
(
69
)
, poiché erano più aggiornati rispetto alle altre relazioni.
3.9.
Confronto e margini di dumping
(115)
La Commissione ha confrontato i valori normali stabiliti conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base per gli acciai anticorrosione, con il prezzo all’esportazione franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra.
(116)
Su tale base il margine di dumping per le importazioni dalla Cina, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, risultava in media del 51,1 %.
(117)
Il volume delle importazioni nell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame tuttavia era trascurabile, corrispondente a una quota di mercato inferiore allo 0,01 % nel mercato dell’Unione, e pertanto tale quantitativo è stato considerato non rappresentativo. Per tale motivo la Commissione ha concluso che questi volumi bassi non forniscono una base sufficiente per un’analisi della persistenza del dumping. La Commissione ha quindi esaminato anche il rischio della reiterazione del dumping.
3.10.
Rischio della reiterazione del dumping
(118)
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti:
—
la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC;
—
il rapporto tra prezzi prevalenti sul mercato dell’Unione e i prezzi all’esportazione dalla RPC verso paesi terzi;
—
il livello dei prezzi delle esportazioni della RPC verso paesi terzi; e
—
l’attrattiva del mercato dell’Unione.
3.10.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC
(119)
In assenza di collaborazione, la Commissione ha stabilito la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame
(
70
)
e delle informazioni di CEIC Data
(
71
)
.
(120)
Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame, l’attuale capacità produttiva di acciaio della Cina è stimata a 1,2 miliardi di tonnellate all’anno, mentre il consumo è stimato a 1 miliardo di tonnellate
(
72
)
. Ne consegue una capacità inutilizzata di 0,2 miliardi di tonnellate all’anno. La sovraccapacità della Cina nella produzione di acciaio in effetti è stata ampiamente dimostrata
(
73
)
. La RPC inoltre contribuirebbe a un quarto dell’aumento complessivo della capacità di fabbricazione dell’acciaio nel 2023
(
74
)
.
(121)
Nella domanda di riesame il richiedente ha spiegato di avere incontrato difficoltà nell’ottenere dati specifici sulla capacità produttiva riferita solo agli acciai anticorrosione. Per questo motivo si è avvalso dei dati disponibili sulla produzione e sulla capacità per i prodotti galvanizzati per immersione a caldo («HDG») ed elettrogalvanizzati («EG»), che comprendono gli acciai anticorrosione
(
75
)
. Il richiedente era dunque del parere che l’utilizzo di dati concernenti i prodotti HDG fosse il modo più accurato per valutare la capacità relativa agli acciai anticorrosione
(
76
)
.
(122)
Oltre a disporre di una notevole e crescente capacità inutilizzata, i produttori esportatori di acciai anticorrosione nel paese interessato sono anche in grado di aumentare rapidamente la capacità ove necessario. Questo perché gli acciai anticorrosione e altri prodotti HDG possono essere fabbricati intercambiabilmente sulle stesse linee di produzione, e i produttori di HDG possono passare da un prodotto all’altro
(
77
)
.
(123)
Su tale base, il richiedente ha stabilito un aumento della capacità produttiva di acciaio HDG da 50,4 milioni di tonnellate nel 2018 a 51,2 milioni di tonnellate nel 2022. Ha anche rilevato un calo nell’utilizzo degli impianti nel 2022, a causa della scarsa domanda di prodotti di acciaio sul mercato nazionale
(
78
)
, una tendenza osservata anche per l’industria dell’acciaio cinese nel suo complesso dall’Associazione mondiale dell’acciaio, che prevede prospettive incerte per la Cina e per il suo consumo interno per il 2024
(
79
)
. Secondo le previsioni l’utilizzo degli impianti dovrebbe scendere all’86,2 % nel 2023 e ancora all’85,7 % entro il 2026
(
80
)
. La capacità inutilizzata cinese stimata per la combinazione di prodotti HDG ed EG di 6,4 milioni di tonnellate rappresenterebbe oltre l’80 % del consumo di acciai anticorrosione sul mercato libero dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame
(
81
)
.
(124)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata per la produzione di acciai anticorrosione destinati all’esportazione nell’Unione, con la probabilità di un aumento delle esportazioni a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
3.10.2.
Prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi dalla RPC
(125)
Come osservato al considerando 28, le importazioni di acciai anticorrosione dalla RPC sono praticamente scomparse durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il prezzo all’importazione del prodotto in esame nell’Unione quindi non era rappresentativo poiché il volume interessato era molto limitato.
(126)
Sulla base delle statistiche sulle importazioni del GTA
(
82
)
, la Commissione ha individuato i dieci maggiori importatori di acciai anticorrosione dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Si trattava di Thailandia, Corea del Sud, Brasile, Indonesia, Vietnam, Israele, Cile, Perù, Giappone e Filippine. Le esportazioni in questi paesi nel loro insieme hanno rappresentato il 54,9 % di tutte le esportazioni cinesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nella domanda di riesame tuttavia il richiedente ha osservato che il prezzo all’esportazione verso le Filippine era eccessivamente elevato durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Mentre nel 2019 e 2020 i prezzi delle esportazioni dalla Cina alle Filippine erano simili ai prezzi applicati ad altre destinazioni, nel 2021 il prezzo delle esportazioni nelle Filippine è salito all’incirca del 120 % e nel 2022 di un altro 50 % (con un aumento aggregato del 220 % tra il 2020 e il 2022) mentre i prezzi delle esportazioni dalla Cina verso tutte le altre destinazioni hanno registrato un aumento medio del 50 % nello stesso periodo. Nella domanda il richiedente ha spiegato che tale andamento dei prezzi delle esportazioni nelle Filippine era dovuto principalmente al fatto che le Filippine dipendevano fortemente dalle importazioni di acciaio e a causa della perturbazione della catena di approvvigionamento dalla Russia acquistavano prodotti di acciaio costosi dalla Cina
(
83
)
, compresi gli acciai anticorrosione. Alla luce di quanto sopra e data la mancanza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha pertanto ritenuto che i prezzi delle esportazioni nelle Filippine non si possano considerare un indicatore attendibile del livello del prezzo all’esportazione e ha deciso di non tenere conto dei prezzi delle esportazioni nelle Filippine nella sua analisi.
(127)
La Commissione ha adeguato i prezzi comunicati per i restanti nove paesi per calcolare il prezzo all’esportazione franco fabbrica detraendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione
(
84
)
e il costo del trasporto sul mercato interno in Cina
(
85
)
. Il prezzo del prodotto esportato nelle nove destinazioni di esportazione analizzate resta inferiore al livello prevalente dei prezzi nell’Unione, come spiegato al considerando 122.
(128)
La Commissione ha poi confrontato il valore normale stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione nelle nove principali destinazioni di esportazione. Dal confronto è emerso che i prezzi delle esportazioni verso i nove paesi erano notevolmente inferiori al valore normale, come segue:
Tabella 2
Differenza di prezzo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione
Paese
% del totale delle esportazioni «mondiali» di acciai anticorrosione dalla RPC
Differenza di prezzo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione per paese (%)
Thailandia
10,4
115,7
Corea del Sud
10,4
128,9
Brasile
6,3
110,3
Indonesia
4,6
92,3
Vietnam
3,1
76,8
Israele
2,8
120,5
Cile
2,7
97,1
Perù
2,6
107,4
Giappone
2,4
106,5
(129)
Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure e se i prezzi ai quali i produttori esportatori cinesi esporterebbero il prodotto in esame nell’Unione fossero in linea con i prezzi delle esportazioni verso paesi terzi osservati durante il riesame, il livello di dumping sarebbe significativo.
3.10.3.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(130)
Secondo i dati del GTA, i produttori esportatori cinesi hanno esportato nelle nove principali destinazioni indicate al considerando 118 a un prezzo medio inferiore del 15 % rispetto al prezzo prevalente sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il richiedente ha affermato inoltre nella domanda di riesame che i costi di spedizione dalla Cina all’Europa sono diminuiti notevolmente durante il periodo dell’inchiesta
(
86
)
. Tenendo conto del livello dei prezzi e della diminuzione dei costi di spedizione, il mercato dell’Unione risulta molto più attraente per gli esportatori cinesi rispetto a tutti gli altri paesi, escluse le Filippine. In assenza di misure quindi i prezzi e i volumi delle esportazioni potenzialmente più elevati nell’Unione produrrebbero profitti superiori rispetto alle esportazioni verso altri paesi terzi, a dimostrazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione.
(131)
Benché i volumi delle esportazioni cinesi nell’Unione abbiano subito una contrazione dopo l’istituzione delle misure iniziali, i produttori cinesi fabbricano volumi significativi del prodotto oggetto del riesame e secondo le statistiche GTA le relative esportazioni a livello mondiale si sono avvicinate a quasi 10 milioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(132)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame i volumi di acciai anticorrosione esportati in paesi al di fuori dell’Unione sono stati equivalenti al consumo totale dell’Unione e hanno superato del 30 % circa la produzione dell’Unione nello stesso periodo. Data l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di prezzi, apertura e maggiore consumo, è probabile che in caso di scadenza delle misure gli esportatori cinesi riorientino volumi significativi di acciai anticorrosione a prezzi di dumping verso il più redditizio mercato dell’Unione.
(133)
In molti mercati a livello mondiale inoltre sono state introdotte o estese misure di difesa commerciale sulle importazioni di acciai anticorrosione dalla Cina. Si tratta di India (misure antidumping sui codici SA 7225 99 e 7226 99), Sud Africa e Namibia (misure antidumping sui codici SA 7210 49 e 7210 61), Vietnam (misure antidumping sul codice SA 7225 99), Canada (misure antidumping sui codici SA 7210 49 e 7226 99), Unione economica eurasiatica (misure antidumping sui codici SA 7210 49 e 7210 61), Malaysia (misure antidumping sui codici SA 7210 61 e 7226 99) e Thailandia (misure antidumping sul codice SA 7210 49)
(
87
)
. Anche l’Ucraina ha istituito misure antidumping su tutti i codici SA relativi al prodotto in esame. Sono in vigore anche misure di cui alla sezione 232 negli Stati Uniti e misure di salvaguardia nel Regno Unito. Tali misure costituiscono limitazioni alle esportazioni dei produttori cinesi di acciai anticorrosione in altri mercati di esportazione significativi e aumentano ulteriormente la probabilità che in assenza di misure le esportazioni cinesi siano riorientate verso il mercato dell’Unione.
(134)
La RPC infine è rimasta interessata al mercato dell’Unione anche dopo l’istituzione delle misure iniziali, come dimostrato dall’inchiesta antielusione delle misure antidumping sulle importazioni originarie della RPC che ha esteso le misure in questione a determinati acciai anticorrosione leggermente modificati
(
88
)
. Il fatto che l’Unione abbia adottato misure di salvaguardia su alcuni prodotti in acciaio, compreso il prodotto oggetto del riesame, non modifica questa conclusione. I volumi delle importazioni soggette al contingente tariffario residuo sono fissati a un livello che può consentire alla Cina di esportare quantità significative di acciai anticorrosione.
(135)
In caso di scadenza delle misure nell’UE è quindi probabile che i produttori cinesi riprendano a esportare verso il mercato dell’Unione acciai anticorrosione a prezzi di dumping in volumi significativi.
3.10.4.
Conclusioni sul rischio della reiterazione del dumping
(136)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, indipendentemente dall’esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame, esiste un forte rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore.
(137)
In particolare, il livello del valore normale stabilito per la RPC rispetto al livello dei prezzi all’esportazione cinesi verso i mercati di paesi terzi e l’Unione, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di prezzi e dimensioni e la disponibilità di una notevole capacità produttiva nella RPC sono tutti indicatori di un forte rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure in vigore.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(138)
Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 21 produttori dell’Unione. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(139)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata calcolata in circa 7 743 498 tonnellate, compresa la produzione destinata al mercato vincolato. La Commissione ha calcolato la produzione sulla base delle risposte al questionario pervenute dal richiedente e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 13, i tre produttori dell’Unione selezionati per far parte del campione rappresentavano il 29 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
4.2.
Consumo dell’Unione
(140)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati del richiedente concernenti le vendite dell’industria dell’Unione e l’uso vincolato (comprese le vendite vincolate) del prodotto simile, sottoposti a controllo incrociato con i volumi delle vendite e dell’uso vincolato indicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame da tutti i paesi terzi come indicato in Eurostat.
(141)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2019
2020
2021
PIR
Consumo totale dell’Unione
9 011 034
9 184 071
11 063 151
9 547 573
Indice (2019 = 100)
100
102
123
106
Consumo del mercato vincolato
1 864 394
1 764 931
2 091 845
1 916 305
Indice (2019 = 100)
100
95
112
103
Consumo del mercato libero
7 146 640
7 419 141
8 971 306
7 631 268
Indice (2019 = 100)
100
104
126
107
Fonte:
Eurostat, richiedente e produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(142)
Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione nel mercato libero è aumentato del 7 %. L’aumento del consumo è stato più marcato nel 2021, a causa della ripresa dopo la crisi della COVID-19. Nello stesso periodo, la domanda nel mercato vincolato ha evidenziato un andamento fluttuante e nel complesso è aumentata del 3 %. Le fluttuazioni nel mercato vincolato erano dovute in parte alle variazioni nel livello di utilizzo delle linee dedicate alla fabbricazione del prodotto oggetto del riesame allo scopo di fabbricare prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione del riesame.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(143)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando tali importazioni con il consumo dell’Unione.
(144)
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Volume delle importazioni e quota di mercato
2019
2020
2021
PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)
196
232
10 926
953
Quota di mercato delle importazioni dalla RPC
0,0 %
0,0 %
0,1 %
0,0 %
Fonte:
Eurostat
.
(145)
Le importazioni dalla Cina del prodotto oggetto del riesame nell’Unione sono rimaste a livelli molto bassi per tutto il periodo in esame. La quota di mercato della Cina quindi era trascurabile.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
Tabella 5
Prezzi delle importazioni dal paese interessato
2019
2020
2021
PIR
Prezzo medio
998
1 037
972
1 395
Indice (2019 = 100)
100
104
97
140
Fonte:
Eurostat
.
(146)
Nel periodo in esame i prezzi dal paese interessato sono aumentati del 40 %, ma si sono sempre applicati a volumi minimi di importazioni. Tali volumi minimi di importazioni dalla RPC non consentono calcoli significativi dell’undercutting dei prezzi.
4.4.
Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
(147)
Il volume delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Importazioni da paesi terzi
Paese
2019
2020
2021
PIR
Vietnam
Volume (in tonnellate)
28 972
51 241
744 010
709 484
Indice (2019 = 100)
100
177
2 568
2 449
Quota di mercato
0,4 %
0,7 %
8,3 %
9,3 %
Indice (2019 = 100)
100
170
2 046
2 293
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
664
608
1 007
1 132
Indice (2019 = 100)
100
92
152
170
Turchia
Volume (in tonnellate)
472 298
704 823
1 029 743
581 706
Indice (2019 = 100)
100
149
218
123
Quota di mercato
6,6 %
9,5 %
11,5 %
7,6 %
Indice (2019 = 100)
100
144
174
115
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
615
562
934
1 138
Indice (2019 = 100)
100
91
152
185
Taiwan
Volume (in tonnellate)
137 310
164 223
281 377
362 660
Indice (2019 = 100)
100
120
205
264
Quota di mercato
1,9 %
2,2 %
3,1 %
4,8 %
Indice (2019 = 100)
100
115
163
247
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
655
627
880
1 225
Indice (2019 = 100)
100
96
134
187
India
Volume (in tonnellate)
195 469
159 695
479 238
197 750
Indice (2019 = 100)
100
82
245
101
Quota di mercato
2,7 %
2,2 %
5,3 %
2,6 %
Indice (2019 = 100)
100
79
195
95
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
637
576
1 023
1 091
Indice (2019 = 100)
100
90
161
171
Corea del Sud
Volume (in tonnellate)
221 329
241 201
144 540
164 311
Indice (2019 = 100)
100
109
65
74
Quota di mercato
3,1 %
3,3 %
1,6 %
2,2 %
Indice (2019 = 100)
100
105
52
70
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
683
622
862
1 213
Indice (2019 = 100)
100
91
126
178
Russia
Volume (in tonnellate)
182 292
276 474
278 278
117 971
Indice (2019 = 100)
100
152
153
65
Quota di mercato
2,6 %
3,7 %
3,1 %
1,5 %
Indice (2019 = 100)
100
146
122
61
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
606
547
988
1 148
Indice (2019 = 100)
100
90
163
189
Sud Africa
Volume (in tonnellate)
—
—
76 165
107 412
Indice (2021 = 100)
—
—
100
141
Quota di mercato
—
—
0,8 %
1,4 %
Indice (2021 = 100)
—
—
100
166
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
—
—
1 187
1 230
Indice (2021 = 100)
—
—
100
104
Altri paesi terzi
Volume (in tonnellate)
133 941
140 573
242 601
229 747
Indice (2019 = 100)
100
105
181
172
Quota di mercato
1,9 %
1,9 %
2,7 %
3,0 %
Indice (2019 = 100)
100
101
144
161
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
622
564
960
1 125
Indice (2019 = 100)
100
91
154
181
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la RPC
Volume (in tonnellate)
1 371 611
1 738 230
3 275 952
2 471 041
Indice (2019 = 100)
100
127
239
180
Quota di mercato
19,2 %
23,4 %
36,5 %
32,4 %
Indice (2019 = 100)
100
122
190
169
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
634
577
968
1 153
Indice (2019 = 100)
100
91
153
182
Fonte:
Eurostat.
(148)
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla RPC nel complesso sono aumentate dell’80 %, raggiungendo un picco in particolare nel 2021 a seguito della ripresa dalla crisi della COVID-19. Tali importazioni erano originarie soprattutto di Turchia e Vietnam.
(149)
Le importazioni dalla Turchia sono rimaste significative per tutto il periodo in esame, anche se con variazioni di volume. L’apertura, il 24 giugno 2021
(
89
)
, di un’inchiesta antidumping concernente le importazioni di un prodotto analogo originario della Russia e della Turchia
(
90
)
può aver avuto un effetto dissuasivo sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame da questi due paesi nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(150)
Le importazioni dal Vietnam erano limitate nel 2019 e 2020, ma in seguito sono aumentate in misura esponenziale di oltre il 2 000 %, diventando la principale fonte di importazione. I due maggiori motivi di tale aumento sono stati l’entrata in vigore di un accordo di libero scambio tra l’UE e il Vietnam
(
91
)
e l’esclusione dell’acciaio anticorrosione vietnamita dalle misure di salvaguardia sull’acciaio fino a giugno 2022
(
92
)
.
(151)
La quota di mercato dei paesi terzi diversi dalla RPC è aumentata dal 19,2 % nel 2019 al 32,4 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(152)
Teoricamente dal 2020 i prezzi delle importazioni da paesi terzi sono stati inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, con un divario sempre più ristretto nel corso del tempo. Va notato tuttavia che i mix di prodotti possono variare e che, in particolare per quanto riguarda la Turchia, i prezzi indicati nella tabella che precede escludono i dazi antidumping applicabili nell’ultima parte del 2022.
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(153)
L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(154)
Come indicato nella sezione 1.6.1, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(155)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario di Eurofer in relazione a tutti i produttori dell’Unione, sottoposta a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state verificate e considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(156)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(157)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(158)
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione, hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2019
2020
2021
PIR
Volume di produzione (in tonnellate)
9 209 033
8 901 268
8 995 570
7 743 498
Indice (2019 = 100)
100
97
98
84
Capacità produttiva (in tonnellate)
11 569 564
12 587 213
11 159 969
11 244 662
Indice (2019 = 100)
100
109
96
97
Utilizzo degli impianti
79,6 %
70,7 %
80,6 %
68,9 %
Indice (2019 = 100)
100
89
101
87
Fonte:
Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(159)
Il volume di produzione dell’industria dell’Unione ha evidenziato un andamento fluttuante e nel complesso è sceso del 16 % nel periodo in esame. La flessione nel 2020 era dovuta in parte alla pressione esercitata dalle importazioni dalla Turchia e dalla Russia
(
93
)
. Nel periodo in esame, la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è variata. Nel complesso è scesa del 3 %. La diminuzione del volume di produzione nell’ultima parte del periodo in esame è dovuta per la maggior parte, e la diminuzione della capacità produttiva interamente, a difficoltà finanziarie non rappresentative e a conseguenti difficoltà operative subite da un produttore dell’Unione non incluso nel campione
(
94
)
. Il tasso di utilizzo degli impianti è sceso del 13 %, in conseguenza del calo della produzione dell’Unione.
(160)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale tuttavia le tendenze di cui sopra sono in parte teoriche, poiché i produttori dell’Unione utilizzano linee di galvanizzazione per immersione a caldo per fabbricare non solo il prodotto oggetto del riesame ma anche altri prodotti che non sono oggetto del presente riesame. Nel periodo in esame la quota delle linee di produzione destinate alla fabbricazione del prodotto oggetto del riesame è cambiata per alcuni produttori.
4.5.2.2. Volumi delle vendite sul mercato libero, volumi vincolati e quota di mercato
(161)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Volume delle vendite sul mercato libero e quota di mercato
2019
2020
2021
PIR
Vendite sul mercato libero (in tonnellate)
5 774 832
5 680 681
5 684 429
5 159 274
Indice (2019 = 100)
100
98
98
89
Quota di mercato delle vendite sul mercato libero (in %)
80,8 %
76,6 %
63,4 %
67,6 %
Indice (2019 = 100)
100
95
78
84
Fonte:
Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(162)
Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito dell’11 %. La flessione si è verificata principalmente tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame e si spiega con la contrazione del consumo nello stesso periodo e il crollo, nel 2021, di un grande produttore dell’Unione non incluso nel campione, come spiegato al considerando 151.
(163)
Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione nel mercato libero è diminuita del 16 % mentre nel contempo le importazioni sono aumentate in misura esponenziale, ossia in termini assoluti hanno registrato un aumento pari al doppio dell’aumento del consumo.
Tabella 9
Volumi vincolati e quota di mercato
2019
2020
2021
PIR
Mercato vincolato (in tonnellate)
1 864 394
1 764 931
2 091 845
1 916 305
Indice (2019 = 100)
100
95
112
103
Quota del mercato vincolato sulla produzione totale dell’Unione (in %)
20,2 %
19,8 %
23,3 %
24,7 %
Indice (2019 = 100)
100
98
115
122
Fonte:
Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(164)
Il volume vincolato dell’industria dell’Unione si è mantenuto relativamente stabile, registrando nel complesso un aumento del 3 %.
(165)
Il calo della produzione dell’Unione ha comportato un aumento della quota del mercato vincolato sulla produzione totale dell’Unione.
4.5.2.3. Crescita
(166)
L’industria dell’Unione è riuscita a beneficiare in parte di periodi di crescita sul mercato dell’Unione, anche con un utilizzo degli impianti inferiore rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale e alcuni interventi di ristrutturazione in atto. L’industria dell’Unione ha mantenuto quote di mercato significative durante l’intero periodo in esame.
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(167)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Occupazione e produttività
2019
2020
2021
PIR
Numero di dipendenti
11 117
12 048
10 385
9 593
Indice (2019 = 100)
100
108
93
86
Produttività (in tonnellate/dipendente)
828
739
866
807
Indice (2019 = 100)
100
89
105
97
Fonte:
Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(168)
Nel periodo in esame il livello di occupazione dell’industria dell’Unione in relazione alla fabbricazione del prodotto oggetto del riesame ha registrato un andamento fluttuante ed è diminuito del 14 %. Il calo nell’ultima parte del periodo in esame è da attribuire all’evoluzione della situazione di un grande produttore, come spiegato al considerando 151. Alcune fluttuazioni inoltre sono teoriche, poiché sono il risultato di modelli di produzione diversi e di metodi di assegnazione delle risorse diversi, basati su una famiglia di prodotti più ampia del prodotto oggetto del riesame (segnatamente tutti i prodotti galvanizzati per immersione a caldo).
(169)
Nel periodo in esame la produttività dell’industria dell’Unione è scesa del 3 %. Le fluttuazioni sono collegate al calo dei volumi di produzione nell’Unione nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(170)
Il livello delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato molto limitato, rappresentando una quota trascurabile del consumo dell’Unione. Di conseguenza non è stato possibile stabilire in modo significativo l’impatto dell’entità dei margini di dumping reali sull’industria dell’Unione. Il riesame si è concentrato sul rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping. Come indicato al considerando 120 tuttavia la differenza tra il valore normale e il prezzo all’esportazione in paesi terzi era notevole.
(171)
Gli acciai anticorrosione sono già stati oggetto di inchieste antidumping. Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che nel periodo dal 1
o
ottobre 2015 al 30 settembre 2016 la situazione dell’industria dell’Unione ha risentito in misura significativa delle importazioni oggetto di dumping del prodotto oggetto del riesame originario della RPC. Ad agosto 2020 un’inchiesta antielusione concernente le misure antidumping sulle importazioni originarie della RPC ha esteso le misure in questione a determinati acciai anticorrosione leggermente modificati
(
95
)
. In un’inchiesta concernente tra l’altro il prodotto oggetto del riesame, la Commissione ha riscontrato che nel periodo dal 1
o
gennaio 2020 al 30 dicembre 2020 la situazione dell’industria dell’Unione ha risentito negativamente delle importazioni oggetto di dumping originarie della Russia e della Turchia
(
96
)
.
(172)
La ripresa dell’industria dell’Unione da precedenti pratiche di dumping era pertanto in corso al momento dell’apertura della presente inchiesta. Le misure in vigore hanno avuto indubbiamente un impatto positivo sull’industria dell’Unione.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(173)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata)
2019
2020
2021
PIR
Prezzo medio unitario di vendita sul mercato libero
628
587
1 039
1 162
Indice (2019 = 100)
100
93
165
185
Costo unitario di produzione
601
588
789
986
Indice (2019 = 100)
100
98
131
164
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(174)
Il produttori dell’Unione hanno potuto aumentare i propri prezzi di vendita nell’Unione in seguito all’istituzione di pertinenti misure di difesa commerciale.
(175)
Il costo unitario di produzione nel complesso è aumentato del 64 % nel periodo in esame. I prezzi di alcune principali materie prime e dell’energia sono aumentati notevolmente nella seconda metà del periodo in esame.
4.5.3.2. Costo del lavoro
(176)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Costo medio del lavoro per dipendente
2019
2020
2021
PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)
72 692
68 225
77 162
81 837
Indice (2019 = 100)
100
94
106
113
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(177)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 13 %. Nel 2020 è temporaneamente diminuito a causa delle misure di sostegno pubbliche connesse alla pandemia di COVID-19.
4.5.3.3. Scorte
(178)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Scorte
2019
2020
2021
PIR
Scorte finali (in tonnellate)
154 680
111 817
171 244
160 558
Indice (2019 = 100)
100
72
111
104
Scorte finali, in percentuale sulla produzione
7,6 %
5,3 %
7,2 %
7,6 %
Indice (2019 = 100)
100
70
96
100
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(179)
I produttori dell’Unione di norma detengono un livello di scorte basso. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per questa industria. Ciò è confermato anche dall’analisi dell’andamento delle scorte finali in percentuale della produzione.
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(180)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 14
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2019
2020
2021
PIR
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)
–3,7 %
–1,7 %
16,1 %
7,9 %
Indice (2019 = 100)
- 100
-46
435
214
Flusso di cassa (EUR)
-26 986 371
43 439 334
269 485 933
189 860 405
Indice (2019 = 100)
- 100
161
999
704
Investimenti (EUR)
27 483 583
30 820 545
25 152 956
35 339 227
Indice (2019 = 100)
100
112
92
129
Utile sul capitale investito
-6 %
-3 %
33 %
22 %
Indice (2019 = 100)
- 100
-50
550
367
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(181)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Le importazioni oggetto di dumping da diversi paesi hanno contribuito alle perdite subite dell’industria dell’Unione nel 2019 e 2020. Le misure di difesa commerciale istituite successivamente hanno consentito ai produttori dell’Unione di aumentare i propri prezzi di vendita in misura superiore all’aumento del costo di produzione e di ottenere livelli di profitto sostenibili. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i profitti sono diminuiti notevolmente rispetto al 2021, poiché i prezzi di vendita non sono più riusciti a incorporare l’ulteriore forte aumento del costo di produzione. La redditività conseguita nel 2021 e 2022 tuttavia è stata superiore al profitto di riferimento stabilito in precedenti inchieste concernenti gli stessi prodotti e una gamma di prodotti leggermente più ampia
(
97
)
.
(182)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto ha seguito l’andamento positivo della redditività.
(183)
Gli investimenti rappresentano il valore contabile netto degli attivi. Nel complesso gli investimenti netti sono aumentati nel periodo in esame. In generale, gli investimenti erano mirati a mantenere le capacità esistenti, a migliorare la qualità, a ridurre i costi e a risparmiare energia.
(184)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Il suo andamento è stato molto positivo in un contesto caratterizzato da notevoli profitti e investimenti limitati.
(185)
Le importazioni dalla RPC non hanno inciso direttamente sulla capacità di ottenere capitale.
4.6.
Conclusioni relative al pregiudizio
(186)
L’andamento degli indicatori micro e macroeconomici durante il periodo in esame ha dimostrato che la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione era buona nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, con una redditività superiore ai profitti di riferimento precedentemente stabiliti per l’industria in entrambi gli anni.
(187)
Il deterioramento di alcuni indicatori basati sul volume e dell’occupazione ha potuto essere attribuito in gran parte o completamente a particolari difficoltà incontrate da un grande produttore dell’Unione, che ha praticamente fermato la produzione nel 2021. Dalla situazione di tutti gli altri produttori dell’Unione nel complesso emerge un quadro di un’industria dell’Unione che non ha quasi risentito del notevole calo del consumo nel periodo dell’inchiesta di riesame e del forte aumento delle importazioni nel periodo in esame.
(188)
Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(189)
Nella sezione che precede la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure.
(190)
A tale proposito la Commissione si è basata sulle informazioni rese disponibili dalle parti che hanno collaborato e su eventuali altre informazioni presenti nel fascicolo. La Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC; il rapporto tra i prezzi nell’Unione, nella RPC e i prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi; i probabili livelli dei prezzi e dei volumi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping; e l’impatto sull’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
(191)
Come concluso al considerando 123, la capacità inutilizzata cinese stimata per la fabbricazione di acciai anticorrosione rappresenta oltre l’80 % del consumo di acciai anticorrosione sul mercato libero dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ma tale percentuale potrebbe aumentare alla luce del tasso di utilizzo degli impianti cinesi per acciai anticorrosione, previsto all’86,2 % nel 2023
(
98
)
. Come concluso inoltre al considerando 127, i prezzi nell’Unione sono superiori a quelli praticati in nove delle 10 maggiori destinazioni attuali delle esportazioni di acciai anticorrosione cinesi.
(192)
Su questa base, è molto probabile che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni cinesi nell’Unione. Alla luce del calo della domanda interna in Cina, del fatto che i produttori di acciai anticorrosione possano facilmente passare dalla fabbricazione di altri prodotti HDG agli acciai anticorrosione e dei prezzi superiori sul mercato dell’Unione (cfr. considerando 123 e 122), tale aumento potrebbe essere anche superiore all’attuale capacità inutilizzata cinese che rappresenterebbe già l’80 % del consumo dell’Unione.
(193)
Come spiegato inoltre al considerando 127, la Commissione ha confrontato i prezzi delle importazioni con i prezzi dell’industria dell’Unione sulla base degli attuali prezzi delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi in paesi terzi. I prezzi applicati alle principali destinazioni di esportazione con vendite rappresentative citati al considerando 126 sono stati adeguati deducendo in primo luogo il costo del trasporto dalla RPC ai paesi terzi e successivamente aggiungendo il costo del trasporto dalla RPC nell’Unione, utilizzando i dati sul costo del nolo marittimo indicati nella domanda di riesame. Utilizzando i prezzi cif così calcolati e confrontandoli con la media ponderata dei prezzi di vendita dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione applicati agli acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica, i prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi sono inferiori del 6,8 % ai prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione, debitamente adeguati al livello franco fabbrica. La domanda conteneva anche informazioni da cui risultava che la Cina esportava volumi crescenti in paesi al di fuori dell’Unione a prezzi bassi
(
99
)
.
(194)
Inoltre, per quanto i mercati di esportazione siano importanti per l’industria cinese, la RPC incontra difficoltà sempre maggiori ad accedervi, a causa di un’ampia gamma di misure istituite da altri paesi terzi contro le importazioni di determinati acciai anticorrosione originari della Cina, come descritto nella sezione 3.
(195)
Il mercato del prodotto oggetto del riesame è molto competitivo in termini di prezzo. Il probabile ingresso nell’Unione di importazioni dal paese interessato a prezzi bassi costringerebbe pertanto l’industria dell’Unione a ridurre la propria produzione e ad abbassare i prezzi. I produttori dell’Unione non disporrebbero di tempo sufficiente per riprendersi dalla precedente situazione pregiudizievole, effettuare ulteriori investimenti e rispettare i propri impegni, anche di carattere sociale e ambientale.
(196)
È probabile che i livelli di profitto divengano insostenibili per un’industria a così alta intensità di capitale. Le pesanti perdite che ne conseguirebbero per l’industria dell’Unione possono compromettere la sua capacità di ottenere capitale, mettendo a rischio la sua sostenibilità e provocando l’eventuale chiusura di impianti di produzione e licenziamenti, oltre a perturbazioni delle catene di approvvigionamento.
(197)
Sono già in vigore misure di salvaguardia sull’acciaio di cui beneficiano i produttori dell’Unione. L’attuale inchiesta antidumping tuttavia affronta una questione distinta, non considerata dalle misure esistenti.
(198)
Su tale base la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole.
6.
INTERESSE DELL’UNIONE
(199)
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
6.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(200)
La maggioranza dei 21 produttori dell’Unione ha sostenuto la domanda, mentre nessun produttore si è opposto all’apertura dell’inchiesta. Come concluso nella sezione 4, l’industria dell’Unione non subisce più alcun pregiudizio notevole. Come concluso nella sezione 5 tuttavia la revoca delle misure comporterebbe un nuovo afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla Cina che determinerebbe rapidamente la reiterazione del pregiudizio. Il mantenimento delle misure è quindi nell’interesse dell’industria dell’Unione.
6.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(201)
Nessun importatore ha collaborato all’inchiesta.
(202)
La mancanza di collaborazione degli importatori non ha consentito alla Commissione di valutare se i loro risultati fossero negativi o se non fossero in grado di trasferire agli acquirenti gli eventuali aumenti di prezzo.
(203)
La Commissione osserva che, a parte l’abbondante produzione dell’Unione, gli importatori e le catene di approvvigionamento possono ricorrere alle importazioni da numerosi fornitori e paesi. Con l’estensione delle misure non si intende escludere dal mercato le importazioni cinesi, bensì solo garantire che tali importazioni non siano effettuate a prezzi di dumping, causando pregiudizio.
6.3.
Interesse degli utilizzatori
(204)
Gli utilizzatori non hanno collaborato all’inchiesta. La Commissione non ha quindi potuto esaminare l’impatto delle misure esistenti sulla situazione degli utilizzatori.
(205)
La Commissione rileva di aver concluso nel corso dell’inchiesta iniziale che le misure attualmente in vigore non esercitano effetti negativi significativi su utilizzatori e consumatori. In effetti gli acciai anticorrosione in generale rappresentano una percentuale relativamente bassa del costo di un progetto di costruzione (soltanto l’1 % circa per una casa in muratura e il 2 % nel caso di un complesso di uffici), come osservato in un esempio fornito nell’allegato 13 della domanda.
6.4.
Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione
(206)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC.
7.
MISURE ANTIDUMPING
(207)
Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione in merito al rischio della reiterazione del dumping, al rischio della reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping su alcuni acciai anticorrosione originari della RPC.
(208)
Le aliquote individuali del dazio antidumping per società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(209)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere inviata alla Commissione
(
100
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(210)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(211)
Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(212)
Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
(213)
Un esportatore o produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo che è stato utilizzato per stabilire il livello del dazio attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole.
(214)
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(215)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
101
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(216)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159
(
102
)
, la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione
(
103
)
la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto in esame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia il dazio oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto sul commercio maggiore a quanto auspicabile, la Commissione ha deciso di impedire per il prodotto in esame l’applicazione concomitante del dazio antidumping e del dazio tariffario oltre contingente per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia.
(217)
Ciò significa che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e i dazi antidumping più elevati istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.
(218)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
—
quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
—
quelli solo laminati a caldo o a freddo.
Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) ed è originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Aliquota del dazio definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Hesteel Co., Ltd Handan Branch
27,8
C227
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd
27,8
C158
Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch
27,8
C159
Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd
27,8
C228
Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd
17,2
C229
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd
17,2
C164
Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd
27,9
C230
Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd
27,9
C112
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
26,1 .
Cfr. allegato
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
27,9
C999
3. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
—
quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
—
quelli solo laminati a caldo o a freddo,
—
il prodotto in esame quale definito all’inizio del presente articolo,
attualmente classificati con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), originari della Repubblica popolare cinese.
4. Tale estensione non si applica alle importazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prodotte dalle seguenti società:
Nome della società
Codice addizionale TARIC
Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd
C229
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd
C164
5. L’applicazione delle esenzioni concesse alle società citate specificamente al paragrafo 4 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione. Tale dichiarazione è formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di alcuni acciai anticorrosione venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping istituito a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
6. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acciai anticorrosione venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
7. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (periodo dell’inchiesta iniziale); b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, la Commissione può modificare l’allegato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 26,1 %.
8. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e superi il livello del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.
2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.
3. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e sia fissato a un livello inferiore del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
4. La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.
5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 34 dell’8.2.2018, pag. 16
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione, del 4 agosto 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati (
GU L 255 del 5.8.2020, pag. 36
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1994 della Commissione, del 4 dicembre 2020, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati (
GU L 410 del 7.12.2020, pag. 67
).
(
5
)
GU C 197 del 16.5.2022, pag. 4
.
(
6
)
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (
GU C 48 dell’8.2.2023, pag. 32
).
(
7
)
Nota al fascicolo t23.000939 del 17 febbraio 2023.
(
8
)
I questionari per i produttori dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori erano disponibili al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2653.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149
) ; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1
); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36
); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio di scala commerciale originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59
); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145
).
(
10
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.
(
11
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118.
(
12
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(
13
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.
(
14
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133.
(
15
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.
(
16
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145.
(
17
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(
18
)
OCSE, State-owned Firms behind Chinàs Corporate Debt, documenti di lavoro n. 1536 del dipartimento economico, febbraio 2019.
https://www.oecdilibrary.org/docserver/7c66570een.pdf?expires=1634897777&id=id&accname=guest&checksum=3095BC87BC68666578D757C403B87307.
(
19
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
(
20
)
Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 13 settembre 2023).
(
21
)
Cfr.: www.cqgt.cn (consultato il 13 settembre 2023).
(
22
)
Cfr.: https://www.magang.com.cn/ (consultato il 13 settembre 2023).
(
23
)
Cfr.: https://www.qixin.com/company/ab02483a-5ed7-49fe-b6e6-8ea39dc4dc80 (consultato il 13 settembre 2023).
(
24
)
Cfr.: http://www.ansteel.cn/about/company_profile/ (consultato il 13 settembre 2023).
(
25
)
Cfr.: https://www.qcc.com/firm/d620835aaae14e62fdc965fd41a51d8d.html (consultato il 13 settembre 2023).
(
26
)
Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consultato il 13 settembre 2023).
(
27
)
Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.
(
28
)
Cfr. sezione II, sottosezione 1, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami di acciaio.
(
29
)
Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 13 settembre 2023).
(
30
)
Cfr. piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria siderurgica, capitolo I, sezione 3, disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultato il 13 settembre 2023).
(
31
)
Cfr. piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3, disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultato il 13 settembre 2023).
(
32
)
Piano di lavoro della provincia dello Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l’ottimizzazione dell’assetto dell’industria siderurgica (2019-2025), disponibile all’indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 13 settembre 2023).
(
33
)
Quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sullo sviluppo dell’industria siderurgica, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html (consultato il 13 settembre 2023).
(
34
)
Piano d’azione della provincia dello Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica per il 2020, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consultato il 13 settembre 2023).
(
35
)
Quattordicesimo piano quinquennale del comune di Liaoning Dalian sullo sviluppo dell’industria manifatturiera: «
Entro il 2025 il valore della produzione industriale di nuovi materiali raggiungerà i 15 milioni di CNY, con l’ovvio potenziamento della capacità di garantire apparecchiature e materiali fondamentali
»; disponibile all’indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2022).
(
36
)
Piano d’azione della provincia dello Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico: «
Promuovere le fusioni di imprese e la riorganizzazione, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell’acciaio portandolo circa a 10 imprese
»; disponibile all’indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2022).
(
37
)
Cfr.: https://www.baoganggf.com/ggry (consultato il 13 settembre 2023).
(
38
)
Cfr.: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gsld.html (consultato il 13 settembre 2023).
(
39
)
Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e ss.
(
40
)
Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 13 settembre 2023).
(
41
)
Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.
(
42
)
Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 13 settembre 2023).
(
43
)
Cfr. quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.
(
44
)
Cfr. piano d’azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2, disponibile all’indirizzo: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consultato il 13 settembre 2023).
(
45
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (
GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3
), considerando 143 e 144.
(
46
)
Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(
47
)
In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(
48
)
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/m/mexico/MEX.pdf.
(
49
)
Disponibile all’indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home.
(
50
)
https://www.cre.gob.mx/IPGN/ (ultima consultazione 24 maggio 2023).
(
51
)
https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/electricity_prices/.
(
52
)
https://ilostat.ilo.org/topics/wages/.
(
53
)
Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione 4.2.2.1, pag. 31.
(
54
)
Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione 4.2.2.1, pag. 32.
(
55
)
https://investors.ternium.com/English/ternium/financial-information/default.aspx.
(
56
)
Domanda di riesame, sezione 4.2.2.2, pag. 33, allegato 8.
(
57
)
https://connect.ihsmarkit.com/gta/data-extracts/.
(
58
)
https://www.cre.gob.mx/IPGN/.
(
59
)
https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/electricity_prices/.
(
60
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
61
)
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/m/mexico/MEX.pdf.
(
62
)
Ibidem.
(
63
)
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-wages-and-working-time-statistics/.
(
64
)
https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/electricity_prices/ ultima consultazione 24.5.2023.
(
65
)
https://www.cre.gob.mx/IPGN/ ultima consultazione 24.5.2023.
(
66
)
https://s2.q4cdn.com/156255844/files/doc_news/archive/AGSM/2023/Annual-Report-2022.pdf - pag. 46.
(
67
)
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf.
(
68
)
https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CIF_FOB_ITIC&ShowOnWeb=true&Lang=en.
(
69
)
Domanda di riesame, sezione 4.1.3, pag. 14.
(
70
)
Domanda di riesame, sezione 5.3.1, pag. 38.
(
71
)
CEIC Data è una società di informazioni di mercato; informazioni ottenute all’indirizzo https://www.ceicdata.com/en/china/steel-production.
(
72
)
Ibidem. pag. 39 https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/China-s-steel-industry-at-a-crossroads-as-long-winter-looms.
(
73
)
Cfr. ad esempio il riquadro 2 nella relazione periodica del GFSEC preparata dal facilitatore OCSE, del 20.12.2022, disponibile all’indirizzo https://www.steelforum.org/gfsec-2022-progress-report.pdf.
(
74
)
Presentazione «Latest developments in steelmaking capacity» dalla 94
a
sessione del comitato acciaio dell’OCSE, Parigi, 25.9.2023, disponibile all’indirizzo https://www.oecd.org/industry/ind/94th_Steel_Committee_Global_Steelmaking_Capacity.pdf.
(
75
)
Domanda di riesame, considerando 149, pag. 40.
(
76
)
Domanda di riesame, pag. 40.
(
77
)
Domanda di riesame, considerando 149, pag. 40
(
78
)
Domanda di riesame, considerando 148, pag. 39.
(
79
)
Comunicato stampa «Worldsteel Short Range Outlook October 2023», del 17.10.2023, disponibile all’indirizzo https://worldsteel.org/wp-content/uploads/worldsteel-Short-Range-Outlook-October-2023.pdf.
(
80
)
Domanda di riesame, considerando 153, pag. 41.
(
81
)
Domanda di riesame, considerando 154, pag. 42.
(
82
)
https://connect.ihsmarkit.com/gta/data-extracts/.
(
83
)
Domanda di riesame, sezione 4.1.2, pag. 12.
(
84
)
https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CIF_FOB_ITIC&ShowOnWeb=true&Lang=en.
(
85
)
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf.
(
86
)
Domanda di riesame, pag. 5.
(
87
)
https://www.globaltradealert.org/data_extraction 13 dicembre 2023. Numero di fascicolo: t23.006663
(
88
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156.
(
89
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia (
GU C 245 del 24.6.2021, pag. 21
).
(
90
)
Dazi antidumping compresi tra 10,3 e 37,4 % per la Russia e tra 2,4 e 11 % per la Turchia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1395 della Commissione, dell’11 agosto 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia (
GU L 211 del 12.8.2022, pag. 127
).
(
91
)
Cfr. i comunicati stampa del 2020 «Entrata in vigore dell’accordo commerciale UE-Vietnam” disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1412 e «EU trade agreement to benefit Vietnam steel industry» disponibile all’indirizzo https://eurometal.net/eu-trade-agreement-to-benefit-vietnam-steel-industry/#:~:text=EU%20trade%20agreement%20to%20benefit%20Vietnam%20steel%20industry.,tariffs%20on%20Vietnam%E2%80%99s%20industrial%20products%20over%20seven%20years.
(
92
)
Cfr. il comunicato stampa «EU extends quotas for another year, includes Vietnam in HDG quota» dell’1.6.2022 disponibile all’indirizzo https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/eu-extends-quotas-for-another-year-includes-vietnam-in-hdg-quota-1246393.htm.
(
93
)
Per maggiori dettagli, cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1395.
(
94
)
Nel 2021, Liberty Liège-Dudelange è crollata ed entrata in liquidazione a causa dei debiti in essere. È in corso d’esame un’offerta di acquisizione.
(
95
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156.
(
96
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1395.
(
97
)
Per maggiori dettagli, cfr. sezione 6.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1395.
(
98
)
Domanda di riesame, punto 3 (pag. 5).
(
99
)
Domanda di riesame, grafico 7 e punto 169 (pag. 47).
(
100
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, rue de la Loi 170 / Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgio.
(
101
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
(
102
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27
).
(
103
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1
).
ALLEGATO
PRODUTTORI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO NON INSERITI NEL CAMPIONE
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd
Maanshan, Anhui
C312
Angang Steel Company Limited
Anshan, Liaoning
C313
TKAS Auto Steel Company Ltd
Dalian, Liaoning
C314
JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd
Jiangyin, Jiangsu
C315
Bengang Steel Plates Co., Ltd
Benxi, Liaoning
C316
BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd
Benxi, Liaoning
C317
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd
Wuhan, Hubei
C318
Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd
Binzhou, Shandong
C319
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd
Baotou, Mongolia interna
C320
Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd
Loudi, Hunan
C321
Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd
Linyi, Shadong
C322
Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd
Longhai, Fujian
C323
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd
Shanghai
C324
Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd
Zhanjiang, Guandong
C325
Yieh Phui (China) Technomaterial Co.
Changshu, Jiangsu
C326
Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd
Rizhao, Shandong
C327
Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd
Nantong, Jiangsu
C328
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/819/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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